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Document 62019CJ0934
Judgment of the Court (Third Chamber) of 21 December 2021.#Algebris (UK) Ltd and Anchorage Capital Group LLC v Single Resolution Board.#Appeal – Economic and monetary union – Banking union – Recovery and resolution of credit institutions and investment firms – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Single Resolution Board (SRB) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption of a resolution scheme in respect of Banco Popular Español SA – Sale of business tool – Write-down and conversion of capital instruments – Regulation (EU) No 806/2014 – Article 20 – Concept of ‘definitive valuation’ – Consequences – Refusal or failure to proceed with an ex post definitive valuation – Remedies – Action for annulment.#Case C-934/19 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021.
Algebris (UK) Ltd e Anchorage Capital Group LLC contro Comitato di risoluzione unico (CRU).
Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di “valutazione definitiva” – Conseguenze – Rifiuto o mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento.
Causa C-934/19 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021.
Algebris (UK) Ltd e Anchorage Capital Group LLC contro Comitato di risoluzione unico (CRU).
Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di “valutazione definitiva” – Conseguenze – Rifiuto o mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento.
Causa C-934/19 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1042
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
21 dicembre 2021 ( *1 )
«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di “valutazione definitiva” – Conseguenze – Rifiuto o mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento»
Nella causa C‑934/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 dicembre 2019,
Algebris (UK) Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),
Anchorage Capital Group LLC, con sede in New York (Stati Uniti),
rappresentate da T. Soames, avocat, R. East, solicitor, N. Chesaites, advocaat, e D. Mackersie, barrister,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da J. King, L. Pogarcic Mataija e E. Muratori, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e L. Hesse, Rechstanwälte, nonché da F. Louis, avocat,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la loro impugnazione, l’Algebris (UK) Ltd e l’Anchorage Capital Group LLC chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 10 ottobre 2019, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group/CRU (T‑2/19, non pubblicata; in prosieguo: «l’ordinanza impugnata», EU:T:2019:741), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro ricorso volto all’annullamento dell’asserito rifiuto del Comitato di risoluzione unico (CRU) di effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular»), di cui sarebbero state informate con lettera del 18 dicembre 2018. |
Contesto normativo
2 |
Ai sensi del considerando 64 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1): «È importante che le perdite siano rilevate al momento in cui si verifica il dissesto dell’entità. La valutazione delle attività e passività dell’entità in dissesto dovrebbe fondarsi su ipotesi prudenti e realistiche riferite al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell’entità. Il Comitato dovrebbe poter procedere, per motivi di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell’entità in dissesto. Tale valutazione dovrebbe essere provvisoria e mantenersi valida fino al momento in cui sia condotta una valutazione indipendente». |
3 |
Il regolamento n. 806/2014 include un articolo 20, intitolato «Valutazione ai fini della risoluzione», ai sensi del quale: «1. Prima di decidere in merito a un’azione di risoluzione o all’esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un’entità di cui all’articolo 2 venga effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compreso il Comitato e l’autorità nazionale di risoluzione, e dall’entità interessata. 2. Fatto salvo il paragrafo 15, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata definitiva. 3. Qualora non sia possibile una valutazione indipendente ai sensi del paragrafo 1, una valutazione provvisoria delle attività e passività dell’entità di cui all’articolo 2 può essere effettuata dal Comitato conformemente al paragrafo 10 del presente articolo. 4. L’obiettivo della valutazione è di stimare il valore delle attività e delle passività dell’entità di cui all’articolo 2 che rispetta le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18. 5. La valutazione è intesa:
(...)
6. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione [europea], ove applicabile, la valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. La valutazione non presuppone la possibilità in futuro di offrire a un’entità di cui all’articolo 2 un sostegno finanziario pubblico straordinario o un’assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o un’assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, dal momento in cui è adottata l’azione di risoluzione o esercitato il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti. (...) (...) 7. La valutazione è integrata dalle seguenti informazioni ricavate dai libri e registri contabili dell’entità di cui all’articolo 2:
(...) 9. La valutazione indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell’ordine di priorità dei crediti di cui all’articolo 17 e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Tale valutazione non pregiudica l’applicazione del principio secondo il quale nessun creditore può essere più svantaggiato («no creditor worse off») di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g). 10. Qualora non sia possibile, a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, rispettare i requisiti stabiliti ai paragrafi 7 e 9 o si applichi il paragrafo 3, è effettuata una valutazione provvisoria. La valutazione provvisoria rispetta i requisiti fissati al paragrafo 4 e, per quanto ragionevolmente possibile a seconda dei casi, i requisiti indicati ai paragrafi 1, 7 e 9. La valutazione provvisoria di cui al primo comma include una riserva per perdite aggiuntive, con adeguata motivazione. 11. Ove non rispetti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9, la valutazione è considerata provvisoria in attesa che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui una valutazione pienamente conforme a tutti i requisiti fissati in tali paragrafi. La valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile e può essere eseguita separatamente rispetto alla valutazione di cui ai paragrafi da 16, 17 e 18 o contemporaneamente ad essa e dalla stessa persona indipendente, ma deve essere distinta. La valutazione definitiva ex post mira:
12. Nel caso in cui la stima del valore patrimoniale netto dell’entità di cui all’articolo 2 figurante nella valutazione definitiva ex post sia superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria di tale entità, il Comitato può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione:
13. In deroga al paragrafo 1, una valutazione provvisoria condotta conformemente ai paragrafi 10 e 11 costituisce un fondamento valido per consentire al Comitato di decidere in merito a azioni di risoluzione, anche incaricando le autorità nazionali di risoluzione di assumere il controllo di un’entità di cui all’articolo 2 in dissesto, o all’esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. 14. Il Comitato stabilisce e mantiene meccanismi atti a garantire che la valutazione per l’applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell’articolo 27 e la valutazione di cui ai paragrafi da 1 a 15 del presente articolo si basino su informazioni il più possibile aggiornate e complete relative alle attività e alle passività dell’ente soggetto a risoluzione. 15. La valutazione è parte integrante della decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o della decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale. Non è ammesso un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione stessa, ma soltanto unitamente alla decisione assunta dal Comitato. 16. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato provvede a che una persona indipendente di cui al paragrafo 1 effettui quanto prima una valutazione dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15. 17. La valutazione di cui al paragrafo 16 accerta:
(…)». |
Fatti
4 |
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 1 a 20 dell’ordinanza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. |
5 |
L’Algebris (UK) e l’Anchorage Capital Group, ricorrenti, sono gestori di fondi d’investimento che detenevano diversi tipi di strumenti di capitale del Banco Popular quando fu adottato nei confronti di quest’ultimo un programma di risoluzione sul fondamento del regolamento n. 806/2014. |
6 |
Ai fini dell’adozione di una decisione di risoluzione, si è proceduto alla valutazione del Banco Popular, in applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014. A tal fine, sono state realizzate inizialmente due relazioni. |
7 |
La prima relazione (in prosieguo: la «prima relazione di valutazione»), datata 5 giugno 2017, è stata redatta dal CRU, sul fondamento dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento e aveva l’obiettivo di orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento. |
8 |
La seconda relazione (in prosieguo: la «seconda relazione di valutazione»), datata 6 giugno 2017, è stata redatta da un esperto indipendente, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 10, di detto regolamento. Tale valutazione aveva lo scopo di stimare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a una procedura ordinaria d’insolvenza e di orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere nonché l’accertamento, da parte del CRU, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. |
9 |
Il 7 giugno 2017, il CRU ha adottato la decisione SRB/EES/2017/08, concernente un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular (in prosieguo: la «decisione di risoluzione»). Lo stesso giorno, la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2017/1246, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español [SA] (GU 2017, L 178, pag. 15). Sempre lo stesso giorno, il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo di ristrutturazione ordinata degli istituti bancari; in prosieguo: il «FROB») ha adottato le misure necessarie per attuare la decisione di risoluzione. |
10 |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione di risoluzione: «Lo strumento di risoluzione applicato al Banco Popular consisterà in una vendita dell’attività d’impresa in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 806/2014 mediante la cessione delle azioni a un acquirente. La svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale saranno effettuate immediatamente prima dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa». |
11 |
L’articolo 6 della decisione di risoluzione, relativo alla svalutazione degli strumenti di capitale e allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, contiene un paragrafo 1 secondo il quale il CRU decide, in sostanza:
|
12 |
Secondo l’articolo 6, paragrafo 3, della decisione di risoluzione, tali misure di svalutazione e di conversione si fondano sulla seconda relazione di valutazione, corroborata dai risultati di un processo di vendita trasparente e aperto realizzato dal FROB. |
13 |
Il CRU ha altresì disposto, all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione di risoluzione, che le «nuove azioni II» fossero cedute al Banco Santander SA, libere ed esenti da qualsiasi diritto o privilegio di terzi, contro pagamento di un prezzo di acquisto di EUR 1, precisando che l’acquirente aveva già acconsentito alla cessione. |
14 |
Il 17 agosto 2017 le ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑570/17, diretto all’annullamento della decisione di risoluzione. Lo stesso giorno esse hanno altresì proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑575/17, diretto all’annullamento della decisione 2017/1246. |
15 |
Il 14 giugno 2018 il CRU ha ricevuto la relazione finale dell’esperto indipendente sulla valutazione, prevista all’articolo 20, paragrafi 16 e 17, del regolamento n. 806/2014, mirante a determinare se gli azionisti e i creditori interessati dal programma di risoluzione del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente fosse stato sottoposto a una procedura ordinaria d’insolvenza (in prosieguo: «la terza relazione di valutazione»). |
16 |
Il 2 agosto 2018 il CRU inviava una lettera all’esperto indipendente, redatta nei seguenti termini: «Dopo un’attenta considerazione del quadro giuridico, il CRU ritiene, nelle circostanze della risoluzione del Banco Popular, che non sia necessario preparare una valutazione definitiva ex post di cui all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento 806/2014, in particolare dal momento che l’esecuzione di una siffatta valutazione non può avere alcun effetto sulla cessione del Banco Popular al Banco Santander, che ha determinato il prezzo di mercato del Banco Popular come entità nell’ambito di una procedura aperta, equa e trasparente». |
17 |
Il 7 agosto 2018 il CRU ha pubblicato una comunicazione riguardante il suo «avviso (...) del 2 agosto 2018 in merito alla decisione preliminare sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular (…) e l’avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132)» (GU 2018, C 277 I, pag. 1), avviso il quale era accompagnato dalla terza relazione di valutazione. Esso vi indicava quanto segue: «Dalla [terza] relazione [di] valutazione (...) ne consegue che non vi è alcuna differenza tra il trattamento effettivo degli azionisti e creditori interessati e il trattamento che avrebbero ricevuto qualora nei riguardi dell’ente fosse stata avviata una procedura ordinaria d’insolvenza alla data della risoluzione. In base a quanto sopra, [il CRU], nell’avviso, decide, in via preliminare, di non essere obbligat[o] a pagare gli indennizzi agli azionisti e ai creditori interessati (...). Per potere deliberare in via definitiva sulla necessità o meno di pagare gli indennizzi, [il CRU] tramite il presente avviso, invita gli azionisti e i creditori interessati a manifestare interesse per l’esercizio del loro diritto di essere ascoltati in merito alla predetta decisione preliminare [del CRU], seguendo la consultazione (...)». |
18 |
Il 28 settembre 2018, a seguito di una fusione per incorporazione, il Banco Santander è succeduto a titolo universale al Banco Popular. In tale contesto, il FROB ha dato il proprio assenso alla cessione delle nuove azioni del Banco Popular derivanti dalla conversione degli strumenti di classe 2 al Banco Santander. |
19 |
Con lettera del 3 ottobre 2018 indirizzata al CRU, le ricorrenti hanno indicato che la prima e la seconda relazione di valutazione erano provvisorie e hanno ricordato che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, «la valutazione definitiva ex post è effettuata non appena possibile». Esse hanno rilevato che il CRU non aveva annunciato quando le versioni definitive di tali relazioni sarebbero state disponibili e che erano venute a conoscenza tramite la stampa spagnola, di una lettera che il CRU avrebbe inviato al Tribunale secondo cui non vi sarebbe stata alcuna valutazione definitiva ex post del Banco Popular. Esse hanno chiesto al CRU, in primo luogo, di confermare tale informazione, in secondo luogo, di pubblicare o di trasmettere loro una copia di tale lettera e, in terzo luogo, di indicare la motivazione della decisione di non procedere a una valutazione definitiva ex post. |
20 |
Il 16 ottobre 2018, il CRU ha pubblicato sul suo sito Internet la lettera del 2 agosto 2018, menzionata al punto 16 della presente sentenza. |
21 |
Con lettera del 25 ottobre 2018, il CRU ha risposto alla lettera delle ricorrenti del 3 ottobre 2018. In primo luogo, esso ha indicato di non essere in grado di commentare, pubblicare o rivelare un’informazione contenuta in un documento che era stato trasmesso al Tribunale nell’ambito di un procedimento pendente. In secondo luogo, per quanto riguarda la richiesta delle ricorrenti diretta a fornire loro la motivazione per la quale il CRU aveva deciso di non procedere a una valutazione definitiva ex post, quest’ultimo le ha informate della pubblicazione sul suo sito Internet della lettera del 2 agosto 2018 inviata all’esperto indipendente. |
22 |
Con lettera del 16 novembre 2018 inviata al CRU, le ricorrenti hanno ricordato il contenuto della loro lettera del 3 ottobre 2018. Le stesse hanno altresì contestato il contenuto della risposta che esso aveva loro fornito il 25 ottobre 2018, in particolare nella parte in cui aveva invocato l’esistenza di un procedimento pendente per rifiutare di comunicare la lettera trasmessa al Tribunale o il suo contenuto, in violazione dell’obbligo di motivazione, e il fatto che il CRU si fosse riferito al contenuto della lettera del 2 agosto 2018. Le ricorrenti hanno indicato che, sebbene il CRU avesse rifiutato di confermare o di negare espressamente di aver deciso di non preparare una versione definitiva ex post della prima e della seconda relazione di valutazione, esse consideravano tale lettera del 2 agosto come una conferma ulteriore del fatto che esso aveva deciso di non farlo. Le ricorrenti hanno aggiunto che, se così fosse, ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014. Esse hanno altresì precisato che detta lettera non poteva essere considerata come «pubblicata» sul sito Internet del CRU, nei limiti in cui avrebbero potuto accedervi solo utilizzando il termine di ricerca «Deloitte». Esse sono giunte alla conclusione che tale lettera non soddisfaceva l’obbligo di motivazione. Le ricorrenti hanno quindi chiesto al CRU di confermare loro espressamente di aver adottato una decisione di non preparare una versione definitiva ex post di tali relazioni di valutazione e, in tal caso, di fornire loro una copia di detta decisione. |
23 |
Con lettera del 18 dicembre 2018, il CRU ha risposto alla lettera delle ricorrenti del 16 novembre 2018. Esso ha ricordato le loro richieste del 3 ottobre 2018 e la risposta contenuta nella sua lettera del 25 ottobre 2018. Esso ha rilevato che, nella lettera del 16 novembre 2018, le ricorrenti avevano reiterato la loro richiesta diretta a che esso confermasse di aver adottato una decisione di non preparare una versione definitiva ex post della prima e della seconda relazione di valutazione. Esso ha ricordato che la sua lettera del 25 ottobre 2018 conteneva chiaramente la sua posizione a tale riguardo e rinviava alla lettera inviata all’esperto indipendente in cui erano esposti i motivi per i quali non si sarebbe proceduto ad una valutazione definitiva ex post. |
24 |
IL CRU ha indicato che, con la sua lettera del 25 ottobre 2018, si era conformato al suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, nei limiti in cui faceva riferimento alla lettera inviata a tale esperto, la quale conteneva essa stessa la motivazione della sua decisione di non procedere a una valutazione definitiva ex post. Esso ha rilevato che le ricorrenti potevano dissentire su tale motivazione, ma che ciò non significava che la sua lettera non fosse motivata. Infine, esso ha contestato le affermazioni delle ricorrenti secondo cui la lettera inviata all’esperto indipendente non era pubblicata sul suo sito Internet. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
25 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2019, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della «decisione del CRU, notificata con la prima lettera del 18 dicembre 2018, di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular». |
26 |
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con la motivazione che le ricorrenti non erano legittimate ad agire, poiché la decisione del CRU di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular non le riguardava direttamente, nei limiti in cui tale decisione non produceva effetti giuridici tali da incidere sulla loro situazione giuridica. |
27 |
A tal fine, il Tribunale ha ritenuto, in via preliminare, che, tenuto conto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal CRU, vertente sull’assenza di legittimazione ad agire delle ricorrenti, occorreva esaminare anzitutto se la decisione di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular e l’eventuale compensazione che ne deriverebbe avessero inciso sulla situazione giuridica delle medesime. |
28 |
Dopo aver illustrato il tenore dell’articolo 20, paragrafi 11 e 12, del regolamento n. 806/2014, il Tribunale ha rilevato che la valutazione definitiva ex post aveva due obiettivi. Esso ha indicato che le ricorrenti non sostenevano che il primo obiettivo, di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento n. 806/2014 e diretto ad assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità, fosse applicabile nel caso di specie. |
29 |
Esso ha precisato che, in applicazione della decisione di risoluzione, in seguito all’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del Banco Popular, tutte le azioni del Banco Popular erano state cedute al Banco Santander in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Esso ne ha dedotto che spettava al Banco Santander assicurarsi che eventuali perdite fossero rilevate nei libri contabili, al momento del consolidamento delle attività e delle passività del Banco Popular. |
30 |
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento n. 806/2014 e consistente nell’orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, il Tribunale ha sottolineato che tale disposizione doveva essere letta alla luce dell’articolo 20, paragrafo 12, di detto regolamento, secondo il quale, se, al termine della valutazione definitiva ex post, la stima figurante in tale valutazione è superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, il CRU può chiedere all’autorità nazionale di risoluzione o di aumentare il valore dei crediti dei creditori o dei titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in o di dare istruzione a un ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività di versare un corrispettivo supplementare all’entità soggetta a risoluzione. |
31 |
Dal momento che quest’ultima disposizione indica espressamente le ipotesi in cui una compensazione, mediante un aumento del valore dei crediti o il versamento di un corrispettivo supplementare, può essere concessa al termine di una valutazione definitiva ex post, vale a dire unicamente quando il programma di risoluzione applicato all’entità è o lo strumento del bail-in previsto all’articolo 27 del regolamento n. 806/2014, o lo strumento dell’ente-ponte menzionato all’articolo 25 di tale regolamento, oppure lo strumento di separazione delle attività citato all’articolo 26 di detto regolamento, il Tribunale ha osservato che tali strumenti di risoluzione non erano stati applicati nel caso di specie, poiché lo strumento di risoluzione adottato nei confronti del Banco Popular era quello per la vendita dell’attività d’impresa previsto all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014, e l’applicazione di tale strumento aveva portato alla vendita dell’intero Banco Popular al Banco Santander. |
32 |
Il Tribunale ha quindi constatato che lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa applicato al Banco Popular non rientrava tra i casi previsti all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014, nei quali poteva essere versata una compensazione a seguito di una valutazione definitiva ex post e, inoltre, che tale disposizione non consentiva di indennizzare gli ex azionisti e creditori di un’entità i cui strumenti di capitale siano stati interamente convertiti, svalutati e trasferiti a un terzo. |
33 |
Il Tribunale ha poi respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’assenza di valutazione definitiva ex post sarebbe tale da incidere sulla situazione dei fondi che esse rappresentano, in quanto avrebbe come conseguenza di escludere l’esame del ripristino del valore dei loro strumenti aggiuntivi di classe 1 e dei loro strumenti di classe 2 o di un aumento del corrispettivo versato dal Banco Santander. |
34 |
Esso ha ritenuto che, con tale argomento, le ricorrenti sostenessero, in sostanza, che, se fosse stata effettuata una valutazione definitiva ex post del Banco Popular, esse avrebbero potuto richiedere un ripristino del valore dei loro crediti o l’incremento del valore del corrispettivo versato dal Banco Santander e ha indicato che un siffatto argomento non poteva essere accolto, poiché, nell’ambito della risoluzione del Banco Popular, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 erano stati convertiti in azioni, interamente svalutati e annullati e gli strumenti di classe 2 erano stati convertiti, svalutati e interamente ceduti al Banco Santander. Esso ne ha tratto la conclusione che gli ex azionisti del Banco Popular avevano perso la loro qualità di azionisti a causa dell’adozione della decisione di risoluzione. |
35 |
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, a seguito dell’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del Banco Popular, e, successivamente, della cessione di tutte le azioni risultanti da tale esercizio al Banco Santander, le ricorrenti non fossero più titolari di strumenti di capitale che potessero essere oggetto di una compensazione sul fondamento dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014 e che le ricorrenti non potessero quindi sostenere che la decisione del CRU di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Santander le riguardasse direttamente, nei limiti in cui esse non potevano ottenere alcuna compensazione sul fondamento di tale disposizione. Esso ne ha concluso che la decisione del CRU di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular non produceva effetti giuridici vincolanti tali da incidere sulla situazione giuridica delle ricorrenti. |
36 |
Ai fini del rigetto dell’argomentazione delle ricorrenti, il Tribunale ha precisato che occorreva distinguere la terza relazione di valutazione, prevista all’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, dalla valutazione definitiva ex post, menzionata all’articolo 20, paragrafo 11, di tale regolamento, in quanto l’obiettivo della terza relazione di valutazione era quello di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a una procedura ordinaria d’insolvenza ed, eventualmente, di concedere loro un indennizzo. Il Tribunale ha considerato che, sebbene le ricorrenti avessero potenzialmente diritto a una compensazione sul fondamento della terza relazione di valutazione, esse non potevano reclamarla in forza della valutazione definitiva ex post. |
37 |
Il Tribunale ha quindi dichiarato che la decisione del CRU di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular non riguardava direttamente le ricorrenti, nei limiti in cui tale decisione non produceva effetti giuridici tali da incidere sulla loro situazione giuridica. |
Conclusioni delle parti
38 |
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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39 |
Il CRU chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti sollevano due motivi. Con il primo motivo, esse fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non prendere in considerazione le conseguenze delle prime due frasi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, nonché una violazione del diritto di proprietà. Con il secondo motivo, esse sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), di tale regolamento e ha violato il principio di non discriminazione. |
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
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Secondo il CRU, l’impugnazione è irricevibile alla luce dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in quanto fondata su motivi di diritto nuovi. Il CRU esprime altresì dubbi sulla possibilità per le ricorrenti di agire in nome dei fondi che esse affermano di rappresentare. |
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Tale argomentazione non può essere accolta. |
43 |
In primo luogo, occorre ricordare che dall’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che i motivi di impugnazione devono essere fondati su argomenti relativi al procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (ordinanza del 21 luglio 2020, Abaco Energy e a./Commissione, C‑436/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:606, punto 37 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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Orbene, contrariamente a quanto sostiene il CRU, le ricorrenti, con i loro due motivi, contestano l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, nel senso che esse ritengono che una valutazione definitiva ex post fosse obbligatoria e che il rifiuto del CRU di procedervi producesse effetti giuridici che avrebbero modificato le loro rispettive situazioni giuridiche in quanto gestori di fondi detentori di obbligazioni del Banco Popular. |
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A tale riguardo, occorre precisare che la questione, da un lato, dell’asserita violazione del diritto di proprietà e quella, dall’altro, della presunta inosservanza del principio della parità di trattamento sono soltanto corollari della critica dell’interpretazione del Tribunale e, quindi, di questi due motivi. Tali motivi non sono, pertanto, motivi nuovi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e Commissione, C‑330/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:601, punto 35). |
46 |
In secondo luogo, la questione se le ricorrenti agiscano validamente in nome dei fondi, sollevata dal CRU, non è accompagnata da elementi concreti tali da mettere in dubbio la legittimazione addotta da queste ultime. |
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L’impugnazione è pertanto ricevibile. |
Sui motivi di impugnazione
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Occorre esaminare congiuntamente i due motivi di impugnazione nella misura in cui le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non prendere in considerazione le conseguenze delle prime due frasi dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014 e ha interpretato erroneamente l’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), di tale regolamento. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha, infatti, giustamente considerato che tali disposizioni erano strettamente connesse. Occorrerà poi trattare, se del caso, la questione dell’asserita violazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e quella del principio della parità di trattamento. |
Argomenti delle parti
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Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non esaminare le conseguenze profonde dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014. Pur avendo citato integralmente tale disposizione, il Tribunale avrebbe poi omesso di menzionare le sue prime due frasi e avrebbe esaminato esclusivamente il significato degli elementi ivi indicati alle lettere a) e b). Orbene, queste indicherebbero chiaramente ed espressamente che ogni valutazione provvisoria deve essere seguita da una valutazione definitiva ex post «non appena possibile». Si tratterebbe di un obbligo di legge assoluto, che non sarebbe subordinato all’accertamento di circostanze particolari, come l’utilizzo di strumenti di risoluzione specifici, o agli obiettivi menzionati alle lettere a) e b). Pertanto, il chiaro significato di detta disposizione sarebbe che una valutazione definitiva ex post è richiesta in tutte i casi in cui il CRU si fondi su una valutazione effettuata a titolo provvisorio a causa dell’urgenza della situazione. |
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Tale obbligo imperativo sarebbe logico, tenuto conto delle importanti eccezioni previste nell’ambito delle relazioni di valutazione provvisorie nonché dei poteri di espropriazione draconiani e molto ampi conferiti dal regolamento n. 806/2014 al CRU. Quest’ultimo potrebbe quindi esimersi, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 10, di tale regolamento, dal rispettare i requisiti posti all’articolo 20, paragrafi 7 e 9, di detto regolamento nelle situazioni di urgenza e non rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo, che prevedono l’obbligo di far realizzare una valutazione equa, prudente e realistica da parte di una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, solo nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile tenuto conto delle circostanze. |
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L’articolo 20, paragrafo 7, del medesimo regolamento sarebbe parimenti molto importante per quanto riguarda le valutazioni, in quanto prevedrebbe l’obbligo di integrare la valutazione mediante lo stato patrimoniale aggiornato e la relazione sulla situazione finanziaria dell’entità interessata, l’analisi e la stima del valore contabile delle sue attività e l’elenco delle sue passività in bilancio o fuori bilancio in essere risultante dai libri e registri contabili di tale entità, con l’indicazione dei rispettivi crediti e del relativo livello di priorità. Peraltro, una valutazione provvisoria che debba integrare una riserva per perdite aggiuntive, conformemente all’articolo 20, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento n. 806/2014, sarebbe in ogni caso diversa, e probabilmente inferiore, a una valutazione definitiva. |
52 |
Lo stesso esperto indipendente, nella seconda relazione di valutazione, avrebbe invitato il CRU a dar prova di prudenza nell’uso di quest’ultima, indicandone chiaramente le carenze, dato che sarebbe stata redatta nell’intervallo di sole due settimane, anziché delle sei inizialmente convenute, senza avere accesso a talune informazioni essenziali né la possibilità di discutere delle conclusioni di detta relazione con la direzione, i revisori contabili, i supervisori e le altre persone che conoscono bene il Banco Popular. |
53 |
Orbene, le condizioni previste all’articolo 20, paragrafi da 1 a 9, del regolamento n. 806/2014 sarebbero state imposte al CRU affinché il medesimo provveda a che le valutazioni effettuate siano sufficientemente solide e a che il diritto di proprietà sia rispettato. È per questo che le deroghe al rispetto di tali condizioni sarebbero consentite solo nelle situazioni di urgenza. Ove non siano seguite non appena possibile da una valutazione definitiva ex post, le relazioni di valutazione rimarrebbero provvisorie e ridurrebbero tali condizioni, e in particolare quella che esige che si proceda a una valutazione equa, prudente e realistica da parte di una persona indipendente, a un pio desiderio. |
54 |
Il ragionamento del Tribunale, consistente nell’affrontare l’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014 come se dovesse essere interpretato in relazione ai suoi elementi di cui alle lettere a) e b) e all’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento, comporterebbe effetti non solo sulla questione di stabilire in quale momento debba essere concessa una compensazione, ma anche su quella di stabilire in quale momento debba essere effettuata una valutazione definitiva ex post. |
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In sostanza, il Tribunale ne desumerebbe che le parti espropriate, al pari delle ricorrenti, siano legittimate a contestare l’assenza di valutazione definitiva ex post solo qualora possano ottenere una compensazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), di detto regolamento e che una compensazione sia dovuta ai sensi di tale disposizione solo qualora il programma di risoluzione applicato sia consistito nell’aver fatto ricorso allo strumento del bail-in, conformemente all’articolo 27 del regolamento n. 806/2014, allo strumento dell’ente-ponte, conformemente all’articolo 25 di tale regolamento, o allo strumento di separazione delle attività, conformemente all’articolo 26 del medesimo regolamento. |
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Ne conseguirebbe che gli azionisti e i creditori non sarebbero legittimati ad agire e, in circostanze come quelle del caso di specie, sarebbe difficile immaginare che parti diverse dagli azionisti e dai creditori espropriati possano essere legittimate a contestare l’assenza di valutazione definitiva ex post. L’interpretazione del Tribunale consentirebbe quindi al CRU di basarsi sulla prima e sulla seconda relazione di valutazione, che sarebbero provvisorie, molto imperfette ed estremamente poco affidabili. |
57 |
Le ricorrenti contestano altresì il ragionamento consistente nell’indicare che i creditori espropriati possono essere indennizzati proponendo un ricorso di annullamento o per risarcimento danni contro la decisione di risoluzione erronea, fondato sul fatto che la prima e la seconda relazione di valutazione sono imperfette. Il legislatore dell’Unione avrebbe previsto un meccanismo di sicurezza al riguardo, ossia l’obbligo di effettuare una valutazione definitiva ex post conformemente all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, che sarebbe maggiormente in grado di determinare l’importo dell’indennizzo dovuto nelle presenti circostanze, in quanto il valutatore indipendente avrebbe accesso a tutti i dati sottostanti pertinenti, il che non avverrebbe probabilmente per i creditori nell’ambito di un ricorso come quello summenzionato. |
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Una valutazione definitiva ex post, se effettuata, confermerebbe molto probabilmente l’erroneità della valutazione del Banco Popular e il fatto che la svalutazione delle obbligazioni detenute dalle ricorrenti fosse o inutile o troppo ampia, il che avrebbe portato, quanto meno, a un programma di risoluzione che richiedesse condizioni di vendita molto diverse. |
59 |
Se, in esito a tale valutazione definitiva ex post, il CRU decidesse di non indennizzare le ricorrenti mediante il ripristino del valore delle loro obbligazioni, la decisione del CRU e, potenzialmente, la valutazione definitiva ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 15, di tale regolamento, potrebbe, in ogni caso, essere contestata mediante la proposizione di un ricorso di annullamento, di un ricorso per carenza o di un ricorso per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 340 TFUE. |
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La perdita di tali possibilità concrete produrrebbe effetti diretti sulla situazione giuridica delle ricorrenti e quindi la decisione di cui chiedono l’annullamento le riguarderebbe direttamente. |
61 |
Nella replica, le ricorrenti contestano, in primo luogo, l’interpretazione, da parte del CRU, della funzione della riserva per perdite aggiuntive. In secondo luogo, il ragionamento del CRU secondo cui una relazione di valutazione definitiva ex post non sarebbe richiesta, poiché le ricorrenti disporrebbero del prezzo di vendita ottenuto al termine di una procedura di gara legalmente condotta, sarebbe circolare, in quanto il valore espresso nella seconda relazione di valutazione avrebbe condizionato il prezzo di vendita in questione. |
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Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è giunto, in ogni caso, erroneamente alla conclusione che la decisione di cui esse chiedono l’annullamento non le riguardava direttamente. |
63 |
Il Tribunale avrebbe dedotto due argomenti a sostegno di tale conclusione, i quali discenderebbero entrambi da un’errata interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 806/2014, il primo consistente nel ritenere che l’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento si applichi solo qualora il CRU si avvalga dello strumento del bail-in, dello strumento dell’ente-ponte o dello strumento di separazione delle attività, nessuno dei quali è stato utilizzato nel caso di specie, e il secondo relativo al fatto che l’articolo 20, paragrafo 12, di detto regolamento non prevede alcuna compensazione per gli ex azionisti e creditori di un’entità i cui strumenti di capitale siano stati interamente convertiti, svalutati e ceduti a un terzo. |
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In primo luogo, l’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), del regolamento n. 806/2014 farebbe espresso riferimento ai «titolari degli strumenti di capitale pertinenti, che sono stati svalutati con lo strumento del bail-in». Orbene, gli strumenti di capitale pertinenti sarebbero definiti in tale regolamento come le obbligazioni come quelle detenute dalle ricorrenti. Il fatto che tale disposizione sia loro applicabile non può quindi essere contestato. Il Tribunale non avrebbe esaminato tale punto e non avrebbe in alcun modo tenuto conto del significato delle parole «strumenti di capitale pertinenti» nell’ordinanza impugnata. |
65 |
Sarebbe vero che, nel caso di specie, lo strumento del bail-in non è stato utilizzato. Tuttavia, il riferimento ad esso fatto all’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), del regolamento n. 806/2014 dovrebbe essere letto congiuntamente al riferimento relativo alla svalutazione degli strumenti di capitale pertinenti. Tale disposizione non potrebbe essere oggetto di un’interpretazione formale in modo da applicarsi solo alle svalutazioni derivanti dall’applicazione dello strumento del bail-in, ma dovrebbe comprendere i casi in cui gli strumenti di capitale pertinenti siano svalutati del 100%, come nella specie, a prescindere dal fatto che tale svalutazione abbia luogo in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento o dello strumento del bail-in. |
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In secondo luogo, nulla avvalorerebbe l’interpretazione del Tribunale secondo cui alle ricorrenti non spetterebbe un indennizzo, conformemente all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014, a motivo del fatto che gli strumenti di capitale delle ricorrenti sono stati interamente convertiti, svalutati e trasferiti a un terzo, ossia al Banco Santander per la somma di EUR 1. |
67 |
L’ordinanza impugnata indicherebbe al riguardo che le ricorrenti non sono più titolari di strumenti di capitale del Banco Popular che possano essere oggetto di compensazione, sebbene la suddetta disposizione non conterrebbe eccezioni applicabili ai crediti dei creditori o dei proprietari qualora la svalutazione sia stata seguita da una vendita dell’attività d’impresa. |
68 |
Nulla giustificherebbe che i creditori e i titolari di strumenti di capitale pertinenti che sono stati svalutati e successivamente ceduti in forza dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa non possano ottenere un indennizzo qualora tale misura sia stata adottata sulla base di una valutazione provvisoria imperfetta delle attività e delle passività nette della banca. Essi sarebbero pregiudicati allo stesso modo, se non di più, di quelli che mantengono la proprietà degli strumenti pertinenti. Ne conseguirebbe che le ricorrenti sono direttamente interessate a causa della formulazione stessa dell’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), di detto regolamento. |
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Sebbene il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, non abbia esaminato le questioni dell’incidenza individuale e dell’interesse ad agire, le ricorrenti ritengono che la Corte debba nondimeno esaminare i loro argomenti al riguardo, per ragioni di economia processuale. |
70 |
Esse ritengono che la decisione di cui chiedono l’annullamento le riguardi individualmente in quanto farebbero parte di un ristretto numero di investitori identificabili che detenevano le obbligazioni emesse dal Banco Popular ed espropriate dal CRU. |
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Nella presente causa, la prima e la seconda relazione di valutazione, benché estremamente inaffidabili, avrebbero costituito il fondamento della decisione del CRU di svalutare gli investimenti delle ricorrenti nel capitale del Banco Popular. Pertanto, la decisione del CRU di non effettuare una valutazione definitiva ex post, che dimostra che il CRU ha agito in modo illegittimo svalutando i beni delle ricorrenti, riguarderebbe individualmente queste ultime. |
72 |
Contrariamente a quanto avrebbe fatto valere il CRU in primo grado, in relazione al fatto che tale tipo di obbligazioni sarebbe ampiamente scambiato in tutto il mondo, il che osterebbe all’identificazione e al computo dei loro titolari, le obbligazioni espropriate dal CRU nella decisione di risoluzione sarebbero ivi identificate dal numero di emissione e dal loro valore, essendo quindi noto il loro numero al giorno della risoluzione, il 7 giugno 2017. |
73 |
Del pari, le ricorrenti sostengono di avere un interesse all’annullamento richiesto, il quale, se fosse pronunciato, procurerebbe loro indubbiamente un beneficio. In caso di annullamento, infatti il CRU sarebbe tenuto ad effettuare una valutazione definitiva ex post che dovrebbe stabilire che il Banco Popular valeva un importo superiore a EUR 2 miliardi. Ciò obbligherebbe quindi il CRU ad esaminare il ripristino del valore delle obbligazioni delle ricorrenti. Inoltre, le ricorrenti, in quanto grandi investitori in banche soggette al meccanismo di vigilanza unico, avrebbero peraltro un interesse distinto a prevenire future violazioni commesse dal CRU nell’ambito del regolamento n. 806/2014. |
74 |
IL CRU contesta sia la ricevibilità del primo e del secondo motivo, sulla base degli stessi argomenti già dedotti a sostegno dell’irricevibilità dell’impugnazione nel suo insieme, sia la fondatezza di detti motivi. |
Giudizio della Corte
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Occorre anzitutto respingere gli argomenti del CRU relativi all’irricevibilità di ciascuno dei motivi di impugnazione, per le ragioni già esposte ai punti da 43 a 46 della presente sentenza in relazione a detta impugnazione nel suo complesso, vale a dire che la questione, da un lato, dell’asserita violazione del diritto di proprietà e quella, dall’altro, della presunta inosservanza del principio della parità di trattamento, sono soltanto corollari dell’interpretazione contestata al Tribunale e non possono quindi modificare l’oggetto della controversia portata dinanzi a quest’ultimo. |
76 |
Quanto al merito, occorre ricordare, in via preliminare, che, nel caso di specie, di fronte al rapido deterioramento della situazione finanziaria, e in particolare all’insufficienza di liquidità, del Banco Popular, il CRU ha deciso che lo strumento di risoluzione appropriato sarebbe stato non già il bail-in, che si rivelava a suo avviso insufficiente, bensì la vendita dell’attività d’impresa, come prevista all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014. Nel ricorrere a tale strumento di risoluzione, il CRU ha esercitato al contempo il proprio potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale pertinenti previsto all’articolo 21 del regolamento n. 806/2014. |
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Come indicato ai punti 7 e 8 della presente sentenza, la prima relazione di valutazione, redatta dal CRU, aveva l’obiettivo di orientare l’accertamento del soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, mentre la seconda relazione di valutazione, redatta da un esperto indipendente designato dal CRU, doveva stimare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular, fornire una stima del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a una procedura ordinaria d’insolvenza nonché orientare la decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere e l’accertamento, da parte del CRU, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. La terza relazione di valutazione, anch’essa realizzata dall’esperto indipendente, era diretta a stabilire se gli azionisti e i creditori interessati dal programma di risoluzione del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente fosse stato sottoposto a una procedura ordinaria d’insolvenza. |
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IL CRU ha ritenuto che, nel caso di specie, non occorresse né preparare una versione ex post della prima relazione di valutazione né far seguire la seconda relazione di valutazione da una valutazione definitiva ex post. Esso ha informato di tale analisi le ricorrenti, che l’avevano interpellato al riguardo, comunicando loro la lettera del 2 agosto 2018 che lo stesso aveva inviato all’esperto indipendente. Le ricorrenti hanno chiesto precisazioni al CRU, che sono state loro fornite con lettera del 18 dicembre 2018. È contro quest’ultima lettera che era diretto il ricorso in primo grado. |
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Poiché i motivi di impugnazione si basano entrambi sull’asserita inosservanza da parte del CRU dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, occorre procedere all’interpretazione del tenore di tale disposizione, alla luce del considerando 64 di detto regolamento. |
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Da tale considerando 64 risulta che occorre distinguere la valutazione delle attività e delle passività delle entità in dissesto quale effettuata dal CRU per motivi di urgenza, che presenta un carattere provvisorio, da quella effettuata in modo indipendente, che mette fine in linea di principio a tale carattere provvisorio. |
81 |
Quanto ai tipi di valutazione, l’articolo 20, paragrafi 11 e 16, del regolamento n. 806/2014 ne prevede espressamente due, vale a dire, da un lato, la valutazione «effettuata a norma dei paragrafi da 1 a 15» e, dall’altro, quella «di cui ai paragrafi (…) 16, 17 e 18». Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 11 e 16, tali valutazioni sono e devono rimanere distinte, provengono da una persona indipendente, ma possono tuttavia essere realizzate separatamente o contemporaneamente e dalla stessa persona indipendente. |
82 |
Ne consegue che, nel caso di specie, tanto la prima e la seconda relazione di valutazione quanto un’eventuale valutazione definitiva ex post appartengono al primo tipo di valutazione, poiché rientrano nell’ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 15 dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, mentre la terza relazione di valutazione, rientrante nell’ambito di applicazione dei paragrafi da 16 a 18 di tale articolo, appartiene al secondo tipo di valutazione. |
83 |
È vero che l’esistenza di una valutazione definitiva diversa dalla valutazione definitiva ex post, che implica l’aggiunta, all’articolo 20, paragrafo 11, in limine, del regolamento n. 806/2014, dei termini «ex post» a quelli di «valutazione definitiva», in opposizione a una valutazione definitiva intervenuta «ex ante», può influire sulla possibilità per il CRU di rifiutare di procedere ad una valutazione definitiva ex post, poiché una valutazione definitiva servirebbe già da base alla decisione di applicare uno strumento di risoluzione o di esercitare un potere di risoluzione o alla decisione di esercitare il potere di svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, e potrebbe quindi essere contestata attraverso tali decisioni, conformemente all’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014. |
84 |
Tale interpretazione è supportata anche dall’articolo 20, paragrafo 2, del citato regolamento, secondo il quale «la valutazione è considerata definitiva» qualora, fatto salvo il paragrafo 15 di tale articolo 20, vale a dire la possibilità di contestare indirettamente la valutazione mediante le decisioni menzionate al punto 83 della presente sentenza, «siano soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e da 4 a 9». Tra tali requisiti figura, all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento, quello che la valutazione sia effettuata da una persona indipendente, anche rispetto al CRU e all’autorità nazionale di risoluzione, nonché rispetto all’entità interessata. |
85 |
Va notato, in via incidentale, che ciò ha come conseguenza che, non solo la prima relazione di valutazione, redatta dal CRU (v. punto 7 della presente sentenza), aveva effettivamente un carattere provvisorio, ma altresì che, anche qualora il CRU avesse effettuato una versione ex post di tale prima relazione, circostanza che le ricorrenti ritenevano indispensabile (v. punti 19 e 23 della presente sentenza), una siffatta versione non avrebbe costituito una valutazione definitiva, non essendo stata redatta da una persona indipendente. Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, nei limiti in cui, nel caso di specie, la prima relazione di valutazione è stata effettuata dal CRU, il suo carattere provvisorio non solleva alcun dubbio. Nel caso di specie, solo la seconda relazione di valutazione, che soddisfa tale condizione, può, di conseguenza, essere considerata una «valutazione definitiva», ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014. |
86 |
Tuttavia, occorre sottolineare, senza che sia necessario statuire su quest’ultima questione né sull’evoluzione della posizione del CRU a tale riguardo, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, in ogni caso, una valutazione ex post, nelle circostanze del caso di specie, sarebbe rimasta senza conseguenze sulla situazione giuridica delle ricorrenti, cosicché neanche la lettera del 18 dicembre 2018 che indicava loro le ragioni per le quali il CRU non intendeva procedere a una siffatta valutazione produceva effetti giuridici tali da incidere sulla loro situazione. |
87 |
Occorre infatti rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, che, qualora, come nella presente causa, un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE (sentenza del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 38). |
88 |
La risposta fornita dal CRU alle ricorrenti riguardo alle ragioni per le quali esso non intendeva far redigere una valutazione definitiva ex post nel caso di specie è fondata sulle finalità di una siffatta valutazione. |
89 |
Se è vero, come sostengono le ricorrenti, che la redazione dell’articolo 20, paragrafo 11, in limine, del regolamento n. 806/2014 sembra rendere indispensabile la realizzazione di una valutazione definitiva ex post quando il CRU dispone solo di una valutazione provvisoria, in particolare a causa dell’impiego dell’indicativo presente nell’espressione «è effettuata», il quale riveste di norma valore imperativo [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2020, X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione), C‑717/18, EU:C:2020:142, punto 20], e della menzione dei termini «non appena possibile», resta il fatto che il Tribunale era legittimato a sottolineare l’assenza di impatto dell’omessa realizzazione di una siffatta relazione sulla situazione giuridica delle ricorrenti, in particolare alla luce dei due obiettivi della valutazione definitiva ex post, quali enunciati all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014. |
90 |
A tale riguardo, la ratio dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014, espressa al secondo comma di tale disposizione, risulta dai suoi due obiettivi specifici, vale a dire «assicurare che eventuali perdite sulle attività di un’entità di cui all’articolo 2 siano pienamente rilevate nei libri contabili di tale entità» e «orientare la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato, in conformità al paragrafo 12 del [detto] articolo [20]». Anche se la formulazione di tale secondo obiettivo implica una descrizione piuttosto ampia delle condizioni che devono condurre alla redazione di una valutazione definitiva ex post, occorre constatare che tale formulazione rinvia espressamente, come giustamente rilevato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, all’articolo 20, paragrafo 12, di detto regolamento, da cui deriva che esso si applica solo a situazioni specifiche, vale a dire a quelle in cui il CRU ha fatto ricorso allo strumento del bail-in; a quello dell’ente-ponte, o a un veicolo per la gestione delle attività. |
91 |
Tenuto conto delle particolarità della presente causa, la redazione di una seconda relazione di valutazione definitiva ex post, anche ammesso che fosse obbligatoria, non avrebbe comunque risposto a nessuna di queste due finalità. Come rilevato dal Tribunale al punto 43 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti non hanno sostenuto che l’obiettivo menzionato all’articolo 20, paragrafo 11, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014 si applichi nel caso di specie. Neppure l’obiettivo menzionato alla lettera b) di tale disposizione è applicabile in quanto, come correttamente sottolineato dal Tribunale ai punti 48 e 49 dell’ordinanza impugnata, lo strumento di risoluzione adottato nei confronti del Banco Popular è lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa previsto all’articolo 24 del regolamento n. 806/2014. |
92 |
Orbene, l’applicazione di tale strumento per la vendita dell’attività d’impresa non rientra tra i casi di cui all’articolo 20, paragrafo 12, di tale regolamento nei quali può essere pagata una compensazione a seguito di una valutazione definitiva ex post. |
93 |
Infine, in un caso come quello di specie, in cui la seconda relazione di valutazione è seguita dall’utilizzo dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa, il risultato menzionato in tale relazione è, in ogni caso, confermato o smentito dal prezzo di vendita ottenuto al termine di una procedura di gara legalmente condotta. Il giusto prezzo corrisponde quindi semplicemente al prezzo effettivo di mercato, come constatato. Lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa cristallizza così, di fatto, ogni discussione sul valore economico potenziale delle attività dell’ente ceduto. Di conseguenza, almeno nelle circostanze del caso di specie, una valutazione definitiva ex post avrebbe potuto solo constatare tale valore di mercato, cosicché il suo effetto nei confronti delle ricorrenti sarebbe risultato nullo. |
94 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare il resto degli argomenti di detti motivi, il quale, peraltro, costituisce soltanto un corollario della critica dell’interpretazione del Tribunale, come ricordato al punto 45 della presente sentenza. |
Sulle spese
95 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
96 |
Poiché il CRU ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti nel giudizio di impugnazione, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal CRU. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.