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Document 62010CJ0249
Judgment of the Court (Third Chamber), 2 February 2012.#Brosmann Footwear (HK) Ltd and Others v Council of the European Union.#Appeal — Dumping — Regulation (EC) No 1472/2006 — Imports of certain footwear with uppers of leather originating in China and Vietnam — Regulation (EC) No 384/96 — Articles 2(7), 9(5) and 17(3) — Market economy treatment — Individual treatment — Sampling.#Case C‑249/10 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 febbraio 2012.
Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio dell’Unione europea.
Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3 — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Campionamento.
Causa C‑249/10 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 febbraio 2012.
Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio dell’Unione europea.
Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3 — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Campionamento.
Causa C‑249/10 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:53
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
2 febbraio 2012 ( *1 )
«Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3 — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Campionamento»
Nella causa C-249/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 maggio 2010,
Brosmann Footwear (HK) Ltd, con sede in Kowloon (Cina),
Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, con sede in Zhongshan (Cina),
Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, con sede in Guangzhou (Cina),
Risen Footwear (HK) Co. Ltd, con sede in Kowloon,
rappresentate da L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop e C. Dackö, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix e R. Szostak, in qualità di agenti, assistiti da G. Berrisch, Rechtsanwalt, e da N. Chesaites, barrister,
convenuto in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da T. Scharf e H. van Vliet, in qualità di agenti,
Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC),
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2011,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la loro impugnazione la Brosmann Footwear (HK) Ltd (in prosieguo: la «Brosmann»), la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (in prosieguo: la «Lung Pao») e la Risen Footwear (HK) Co. Ltd, chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (T-401/06, Racc. pag. II-671; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui à stato respinto il loro ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»). |
Contesto normativo
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2 |
Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea sono contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di base»). |
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3 |
Quanto alle condizioni per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato (in prosieguo: il «SEM»), l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base così statuisce:
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4 |
L’articolo 3 del regolamento di base, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», ai suoi paragrafi 1, 2 e 7, dispone quanto segue: «1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave, la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo. 2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria. (…) 7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività». |
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5 |
Quanto alle condizioni per l’avvio di un’inchiesta antidumping, l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento di base dispone quanto segue: «2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. (...) (...) 3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. 4. Un’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale de[l] prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria». |
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6 |
A termini dell’articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base: «5. Il dazio antidumping viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato. Nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:
6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell’esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. (...). Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell’articolo 17». |
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7 |
Per quanto concerne la tecnica consistente nel ricorso al campionamento, l’articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base dispone che: «1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l’utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. (…) Qualora l’esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta». |
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8 |
L’articolo 18, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base è formulato come segue: «3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza. 4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate». |
Fatti
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9 |
Gli antefatti della controversia sono esposti dal Tribunale ai punti 10-42 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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10 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 dicembre 2006, le ricorrenti hanno presentato dinanzi al medesimo un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso. Con atto depositato presso la detta cancelleria il 26 marzo 2007, la Commissione ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2007, la CEC ha parimenti chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del 2 agosto 2007, il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso le domande di intervento presentate dalla Commissione e dalla CEC. |
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11 |
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi, relativi rispettivamente:
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12 |
Per respingere i primi due motivi di ricorso, il Tribunale ha affermato, ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata che, in caso di ricorso alla tecnica del campionamento, il regolamento di base non attribuisce agli operatori non facenti parte del campione un diritto incondizionato al beneficio del calcolo di un margine di dumping individuale. A suo avviso, l’accettazione di una simile richiesta dipende, difatti, dalla decisione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il Tribunale ha considerato che dal momento che la concessione del SEM o di un TI, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, serve soltanto a determinare il metodo di calcolo del valore normale al fine di un calcolo dei margini di dumping individuali, la Commissione non è tenuta ad esaminare le richieste di SEM/TI presentate dagli operatori non facenti parte del campione, qualora essa abbia concluso, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che il calcolo di tali margini renderebbe indebitamente gravoso il proprio compito e le impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 92 di detta sentenza, che dal momento che la Commissione non ha commesso errori omettendo di esaminare le domande di SEM/TI delle ricorrenti, queste ultime non potevano legittimamente far valere la scadenza del termine di tre mesi fissato dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base posto che questo termine concerneva i casi in cui la Commissione era tenuta a esaminare tali domande. |
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13 |
Quanto al terzo motivo di ricorso, il Tribunale l’ha respinto affermando, al punto 112 della sentenza impugnata, che la dichiarazione dei produttori comunitari, secondo cui essi sostenevano la denuncia, era sufficiente a provare l’esistenza di un sostegno alla denuncia ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, il Tribunale ha considerato, ai punti 114 e 118 della medesima sentenza, che niente impedisce alla Commissione di tener conto, nell’ambito dell’inchiesta, di elementi che per loro natura vengono raccolti prima dell’apertura della stessa e che, nella fattispecie, il regolamento impugnato è stato adottato entro il termine di quindici mesi previsto dal regolamento di base. |
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14 |
Quanto al quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 4, nonché 2 e 3 del regolamento di base, il Tribunale l’ha respinto in quanto le istituzioni avevano correttamente definito il prodotto interessato nel regolamento provvisorio e nel regolamento controverso. Il Tribunale ha parimenti respinto, al punto 156 della sentenza impugnata, il quinto motivo invocato dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso, con cui queste ultime contestavano, in sostanza la rappresentatività del campione di produttori esportatori selezionato in applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, nonché la motivazione del regolamento controverso a tal riguardo. |
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15 |
Per quanto concerne il sesto motivo, il Tribunale ha dichiarato, in particolare al punto 164 della sentenza impugnata, che la Commissione era in possesso delle informazioni necessarie per procedere alla costituzione del campione dei produttori comunitari sulla base dei criteri che, a suo avviso, erano i più pertinenti. Dal momento che le ricorrenti non hanno contestato la pertinenza di tali criteri, esso ha concluso che la loro argomentazione sulla costituzione del campione doveva essere respinta. Esso ha parimenti affermato, al punto 173 della sentenza impugnata, che le affermazioni delle ricorrenti sui dati falsi asseritamente forniti da due società italiane potevano essere ritenute pertinenti solo ove tali dati fossero idonei a mettere in discussione i fattori presi in considerazione dal Consiglio al fine di stabilire l’esistenza di un pregiudizio. |
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16 |
Per quanto riguarda il settimo motivo di ricorso, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso per quanto riguarda il negativo andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria, il Tribunale ha affermato, al punto 192 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva constatato giustamente, al duecentoventiquattresimo «considerando» del regolamento controverso, che la maggior parte della produzione comunitaria era destinata al mercato comunitario e che, pertanto, l’andamento delle esportazioni non poteva aver causato un pregiudizio grave all’industria comunitaria. Il Tribunale ha anche constatato, al punto 196 della sentenza impugnata, che gli effetti riconducibili alle importazioni provenienti da altri paesi terzi non erano atti a mettere in discussione il nesso di causalità sussistente tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Inoltre, come ha affermato il Tribunale al punto 199 di detta sentenza, allorché le istituzioni constatano che le importazioni di un prodotto sino ad allora soggetto a restrizioni quantitative aumentano a seguito del venir meno di dette restrizioni, esse possono tener conto di tale crescita ai fini della valutazione dalle stesse compiuta del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Esso ne trae la conclusione, al punto 200 della medesima sentenza, che le istituzioni avevano tenuto conto di vari fattori, concernenti il pregiudizio e il nesso di causalità, relativi non solo all’ultimo trimestre del periodo d’inchiesta, ma anche al periodo considerato. |
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17 |
Infine, il Tribunale ha parimenti respinto l’ottavo motivo invocato dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso, secondo cui la valutazione del Consiglio, nel regolamento controverso, relativa al livello che dovevano raggiungere le misure antidumping definitive per eliminare il pregiudizio, era manifestamente erronea, affermando, al punto 208 della sentenza impugnata, che il Consiglio non aveva commesso un errore manifesto di valutazione fondandosi sul margine di utili che l’industria comunitaria aveva realizzato per altre calzature rispetto a quelle oggetto dell’inchiesta, giacché tali altre calzature sono sufficientemente vicine al prodotto in esame. |
Conclusioni delle parti
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18 |
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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19 |
Il Consiglio chiede alla Corte:
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20 |
La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna delle ricorrenti alle spese da essa sostenute. |
Sull’impugnazione
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21 |
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti fanno valere nove motivi vertenti, in primo luogo, su un errore di diritto concernente l’applicazione degli articoli 2, paragrafo 7, e 9, paragrafo 5, del regolamento di base, in secondo luogo, su un errore di diritto relativo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e su un difetto di motivazione quanto al termine di tre mesi come applicato alle domande di SEM/TI dei produttori cinesi rientranti nel campione, in terzo luogo, su un errore di diritto concernente l’applicazione di tale articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quanto a tale medesimo termine come applicato alle domande di SEM/TI delle ricorrenti, in quarto luogo, su uno snaturamento degli elementi di prova, su un difetto di motivazione e su un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 3, paragrafi 2, 5 e 6, 4, paragrafo 1, nonché 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, in quinto luogo, su un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Gli altri quattro motivi invocati a sostegno dell’impugnazione riguardano gli accertamenti del Tribunale relativi al pregiudizio dei produttori comunitari e vertono, in primo luogo, su un errore di diritto quanto all’applicazione dell’articolo 3 del regolamento di base e su uno snaturamento degli elementi di prova, in secondo luogo, su un errore di diritto commesso per quanto riguarda l’obbligo dell’autorità investigatrice di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti, in terzo luogo, su una violazione dell’articolo 253 CE e, in quarto luogo, su un errore di diritto commesso per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. |
Sui motivi vertenti su errori di diritto relativi all’applicazione degli articoli 2, paragrafo 7, e 9, paragrafo 5, del regolamento di base
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22 |
Occorre esaminare congiuntamente i tre primi motivi dell’impugnazione nella parte in cui riguardano gli errori asseritamente commessi nel regolamento controverso a proposito delle domande di SEM/TI delle ricorrenti. |
Argomenti delle parti
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23 |
Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 2, paragrafo 7, lettera c), e 9, paragrafo 5, del regolamento di base, affermando che le istituzioni non erano tenute ad esaminare le domande di SEM/TI delle ricorrenti né di tenerne conto in un qualsiasi modo. Secondo queste ultime, se i produttori esportatori cinesi potevano dimostrare di soddisfare le condizioni previste da tali disposizioni, essi dovevano essere trattati come se fossero stabiliti in uno Stato membro diverso da quello dei produttori che non soddisfano tali condizioni, vale a dire uno Stato in cui non esiste un’economia di mercato. Per definizione, dette disposizioni potrebbero essere applicate solo in modo individuale, poiché implicherebbero che si proceda ad una caratterizzazione delle condizioni economiche in cui opera ciascuna società considerata individualmente. Le ricorrenti constatano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ridotto la loro domanda di SEM/TI ad una domanda diretta ad ottenere un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Ad ogni modo, esse avrebbero chiesto il riconoscimento del fatto che esse operano in una «Cina che conosce un’economia di mercato» e, pertanto, che il tasso del dazio medio ponderato applicabile ai produttori operanti in tali condizioni venga loro accordato. Inoltre, secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le istituzioni potessero validamente far valere la circostanza che il numero di domande di SEM/TI era talmente rilevante che l’esame delle medesime avrebbe impedito loro di completare l’inchiesta in tempo utile. |
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24 |
Per quanto riguarda il secondo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esaminando il loro argomento secondo cui le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di SEM/TI dei produttori cinesi facenti parte del campione, entro tre mesi dall’apertura dell’inchiesta. Non fornendo alcuna motivazione a tal proposito, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione. |
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25 |
Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le ricorrenti non potessero invocare l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per quanto riguarda le loro proprie domande di SEM, in quanto il periodo di tre mesi «concerne i casi in cui la Commissione è tenuta a esaminare» le domande di SEM/TI. |
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26 |
Secondo il Consiglio, il primo motivo consiste in una ripetizione del motivo quale invocato in primo grado e respinto dal Tribunale. Il Consiglio sostiene che è pacifico che gli esportatori non rientranti nel campione e la cui domanda di SEM non è stata accolta, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, non possono ottenere un margine di dumping individuale a prescindere se siano stabiliti o meno in uno Stato ad economia di mercato. Di conseguenza, nel caso di Stati non aventi un’economia di mercato, il SEM/TI ha lo scopo di permettere alle imprese facenti parte del campione, o a quelle la cui domanda è stata accolta conformemente a tale articolo 17, paragrafo 3, di ottenere un margine di dumping individuale. Ad ogni modo, le ricorrenti non hanno rivendicato il diritto di beneficiare di un margine di dumping individuale o di un tasso individuale del dazio in primo grado e, di conseguenza, il loro argomento è irrilevante. |
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27 |
La Commissione ricorda che l’argomento essenziale delle ricorrenti consiste nel sostenere che l’esame delle domande di SEM/TI degli operatori che non fanno parte del campione può essere utile anche quando un margine di dumping individuale non sia stato attribuito a tali operatori. Esse affermerebbero che tale esame potrebbe essere utile se, pertanto, gli operatori interessati potevano ottenere il dazio (medio ponderato) degli operatori facenti parte del campione che ha beneficiato del SEM o di un TI. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, senza essere contestato dalle ricorrenti, che ciò non era possibile nella fattispecie. Secondo la Commissione, queste ultime non presentano alcun argomento idoneo a giustificare un obbligo, per le istituzioni, di valutare ciascuna domanda di SEM/TI, anche quando le medesime decidono di ricorrere al metodo del campionamento, obbligo che il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo. |
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28 |
Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, il Consiglio e la Commissione sostengono principalmente che il medesimo è irricevibile in quanto costituisce un motivo nuovo invocato per la prima volta in sede di impugnazione. |
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29 |
Quanto al terzo motivo, il Consiglio considera che il termine di tre mesi di cui trattasi si applica espressamente all’«accertamento se il produttore soddisfa i criteri del SEM». Quando tale questione non è esaminata, tale termine di tre mesi non si applicherebbe. Secondo la Commissione, le istituzioni non erano obbligate ad esaminare le domande di SEM/TI delle ricorrenti, per le medesime ragioni esposte in risposta al primo motivo di impugnazione. Tale motivo non sarebbe dunque fondato. |
Giudizio della Corte
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30 |
Occorre rilevare, in via preliminare, che secondo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme stabilite ai paragrafi 1-6 della medesima disposizione, in linea di principio, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. |
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31 |
Tuttavia, in virtù del paragrafo 7, lettera b), di detto articolo, nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza in particolare dalla Cina, il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi 1-6, del regolamento di base qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui al medesimo paragrafo 7, lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile interessato. |
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32 |
Va sottolineato che l’onere della prova incombe al produttore che desidera valersi del SEM in virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo, il medesimo paragrafo 7, lettera c), primo comma, prevede che la domanda presentata da un tale produttore deve contenere prove sufficienti, come specificate in quest’ultima disposizione, del fatto che esso opera in condizioni di un’economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell’Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Per contro, a tali istituzioni compete valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti per dimostrare che le condizioni poste dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, sono soddisfatte per riconoscergli il SEM e al giudice dell’Unione compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto. |
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33 |
Come emerge dal punto 14 della sentenza impugnata, le ricorrenti hanno contattato la Commissione fornendole le informazioni richieste dal punto 5.1, lettera a), sub i), e lettera e), dell’avviso di apertura al fine di ottenere il riconoscimento del SEM o, altrimenti, di beneficiare di un TI. Le istituzioni dell’Unione non hanno effettuato un esame individuale di dette domande. |
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34 |
Emerge infatti dal sessantunesimo «considerando» del regolamento controverso che le istituzioni interessate hanno considerato, riferendosi all’articolo 17 del regolamento di base, che gli esportatori, per la natura stessa dell’operazione di campionamento, non possono beneficiare di una valutazione individuale. È inoltre stato precisato, al detto «considerando», che il numero di richieste di SEM/TI era così elevato che il loro esame individuale, effettuato talvolta in altri casi, sarebbe risultato impossibile dal punto di vista amministrativo. Le istituzioni dell’Unione hanno ritenuto ragionevole, in tali circostanze, applicare allo stesso modo a tutte le società non incluse nel campione il margine medio ponderato calcolato per tutte le società del campione. |
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35 |
Ai punti 72-80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui il regolamento di base obbligava la Commissione ad esaminare qualsiasi richiesta individuale di SEM/TI presentata dagli operatori stabiliti in un paese non avente un’economia di mercato. Esso ha pertanto affermato, al punto 78, che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande di SEM/TI presentate dagli operatori non facenti parte del campione, qualora essa avesse concluso, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento, che il calcolo dei margini di dumping avrebbe reso indebitamente gravoso il proprio compito e le avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. |
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36 |
Tuttavia, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande di SEM fondate sull’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, provenienti da operatori non facenti parte del campione. |
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37 |
A tal proposito, va rilevato, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, fa parte delle disposizioni di tale regolamento dedicate alla sola determinazione del valore normale, mentre l’articolo 17 del medesimo regolamento, relativo al campionamento, fa parte delle disposizioni vertenti segnatamente sui metodi disponibili per la determinazione del margine di dumping. Pertanto, si tratta di disposizioni aventi contenuto e finalità diverse. |
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38 |
In secondo luogo, l’obbligo, in capo alla Commissione, di pronunciarsi su una domanda di un operatore che desidera beneficiare del SEM emerge espressamente dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Infatti, tale disposizione stabilisce l’obbligo di determinare il valore normale, conformemente ai paragrafi 1-6 del medesimo articolo, ove emerga, sulla base di richieste debitamente motivate e presentate da uno o più produttori, che le condizioni di un’economia di mercato prevalgono per tali produttori. Un tale obbligo relativo al riconoscimento delle condizioni economiche in cui opera ciascun produttore, per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita di prodotti simili interessati, non è condizionato dal modo in cui verrà calcolato il margine di dumping. |
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39 |
In terzo luogo, secondo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base, la questione se il produttore soddisfi i criteri menzionati al primo comma del medesimo paragrafo 7, lettera c), per beneficiare del SEM deve essere decisa entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta. |
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40 |
Occorre pertanto accogliere i tre primi motivi invocati dalle ricorrenti a sostegno della loro impugnazione, nella parte in cui sono fondati su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Occorre dunque annullare la sentenza impugnata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di impugnazione. |
Sul ricorso di primo grado
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41 |
Conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nella fattispecie. |
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42 |
Risulta innanzitutto dai punti 36-40 della presente sentenza che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell’ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all’imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5% che è loro applicabile alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7% è stato imposto nei confronti dell’unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un’economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest’ultimo tasso. |
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43 |
Ciò premesso, occorre annullare il regolamento controverso nella parte in cui riguarda le ricorrenti. |
Sulle spese
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44 |
Ai sensi dell’articolo 122, primo comma, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, articolo applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il paragrafo 4 del medesimo articolo 69, prevede, al primo comma, che le istituzioni intervenute nella causa sopportino le proprie spese e, al terzo comma, che la Corte può condannare una parte interveniente, diversa da quelle espressamente menzionate ai commi precedenti, a sopportare le proprie spese. |
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Poiché l’impugnazione delle ricorrenti è stata accolta ed il regolamento controverso è annullato nella parte in cui le riguarda, occorre condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti, sia in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento, conformemente alle domande di queste ultime in tal senso. Peraltro, la Commissione e la CEC sopportano le proprie spese sostenute sia in primo grado sia nell’ambito del presente procedimento. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.