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Document 62003CJ0195

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2005.
Ministerie van Financiën contro Merabi Papismedov e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgio.
Codice doganale comunitario - Presentazione in dogana delle merci - Nozione - Sigarette dichiarate con la designazione 'utensili da cucina' - Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione - Debitore dell'obbligazione doganale.
Causa C-195/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-01667

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:131

Arrêt de la Cour

Causa C‑195/03

Ministerie van Financiën

contro

Merabi Papismedov e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Antwerpen)

«Codice doganale comunitario — Presentazione in dogana delle merci — Nozione — Sigarette dichiarate con la designazione «utensili da cucina» — Nascita dell’obbligazione doganale all’importazione — Debitore dell’obbligazione doganale»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 30 settembre 2004? 

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2005? 

Massime della sentenza

1.     Unione doganale — Vigilanza doganale — Portata — Presentazione di tutte le merci introdotte in maniera regolare o no nel territorio della Comunità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 4, punto 13, e 37]

2.     Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’irregolare introduzione di merci — Nozione di introduzione irregolare — Merce presentata in dogana con una designazione inesatta — Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 202)

3.     Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’irregolare introduzione di merci — Nozione di debitore — Merce presentata in dogana con una designazione inesatta — Valutazione da parte del giudice nazionale — Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 202, n. 3)

1.     Dal combinato disposto degli artt. 4, punto 13, e 37 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, risulta che le merci che arrivano nel territorio della Comunità sono soggette alla vigilanza doganale fin dalla loro introduzione in questo territorio, sia che siano state introdotte regolarmente sia che tale introduzione sia avvenuta in violazione degli artt. 38‑41 e 177, primo comma, secondo trattino, del codice doganale, cosa che le autorità di vigilanza devono accertare con il loro controllo. Ne deriva che l’assoggettamento delle merci a una tale vigilanza non è collegato alla regolarità dell’introduzione di queste ultime nel detto territorio.

(v. punto 22)

2.     Merci presentate in dogana, per le quali è stata depositata una dichiarazione sommaria ed è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, non hanno costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità allorché, nella documentazione consegnata alle autorità doganali, le merci sono state indicate con una designazione inesatta. In un caso del genere, l’obbligazione doganale è fondata sull’art. 202 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, che prevede le modalità del sorgere dell’obbligazione doganale in occasione dell’introduzione irregolare di merci.

(v. punti 32, 36, dispositivo 1‑2)

3.     Al fine di determinare il debitore dell’obbligazione doganale in caso di deposito di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana con cui talune merci siano state indicate con una designazione inesatta, il giudice nazionale deve verificare se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana sia stato all’origine dell’introduzione irregolare della merce per aver indicato una designazione inesatta. Se tale non è il caso, spetta al detto giudice esaminare se, con tale atto, la persona abbia partecipato all’introduzione della merce pur sapendo o avendo dovuto sapere, secondo ragione, che essa era irregolare.

(v. punto 41, dispositivo 3)




SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 marzo 2005(1)


«Codice doganale comunitario – Presentazione in dogana delle merci – Nozione – Sigarette dichiarate con la designazione «utensili da cucina» – Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione – Debitore dell'obbligazione doganale»

Nel procedimento C-195/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hof van Beroep di Anversa (Belgio) con decisione 7 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2003, nella causa

Ministerie van Financiën

contro

Merabi Papismedov e altri,

in presenza di:
KBC Lease Belgium NV, Volvo Truck Finance Belgium NV,



LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

per il sig. Papismedov, dal sig. E. Gevers, advocaat;

per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;

per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Tuytschaever, advocaat,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 202‑204 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Ministero delle Finanze e i sigg. Papismedov, Geldof, Ben-Or, R. Peer, M. Peer, Tavdidischvili, Janssens, Hoste, Decock e Joris, la sig.ra Vanbelleghem, nonché le società Transocean System Transport BVBA e United Logistic Partners BVBA, relativamente a un’importazione clandestina di merci in seguito a sottrazione alla vigilanza doganale.


Ambito normativo

La normativa comunitaria

3
Le nozioni di «vigilanza dell’autorità doganale» e di «presentazione in dogana» sono definite all’art. 4, rispettivamente, punti 13 e 19, del codice doganale. Con la prima, s’intende «ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l’osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale». Con la seconda, s’intende la «comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale».

4
Il titolo III del codice doganale è dedicato alle disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale. L’introduzione propriamente detta delle merci e la loro presentazione in dogana sono previste, rispettivamente, ai capitoli 1, artt. 37-39, e 2, artt. 40-42, di tale codice. La dichiarazione sommaria e lo scarico delle merci presentate in dogana sono, dal canto loro, disciplinati dal capitolo 3, artt. 43-47, dello stesso codice.

5
L’art. 38 del codice doganale prevede:

«1.     Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

a)
all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

b)
in una zona franca, se l’introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:

per via marittima od aerea, oppure

su strada, senza che venga attraversata un’altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.

2.       Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell’esecuzione dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

(…)».

6
L’art. 40 del detto codice stabilisce:

«Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro [luogo] designato o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta».

7
L’art. 43 dello stesso codice è così formulato:

«Fatto salvo l’articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell’articolo 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria.

La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Per la sua effettuazione l’autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana».

8
Il titolo VII, capitolo 2, del codice doganale riguarda la nascita dell’obbligazione doganale. Esso prevede, in particolare, il momento a decorrere dal quale nasce questa obbligazione e determina il debitore della stessa. Allorché l’importazione è stata effettuata secondo il procedimento mirante all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, o al vincolo di tale merce al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione, si applica l’art. 201 di questo codice. Allorché, invece, le merci importate sono state introdotte irregolarmente o sottratte al controllo doganale, si applicano, rispettivamente, gli artt. 202 e 203 dello stesso codice.

9
Il detto art. 202 prevede:

«1.     L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)
all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure

b)
quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un’altra parte di detto territorio.

Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.

2.       L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.

3.       Sono debitori:

la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,

le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, e

le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente».

10
La nascita di un’obbligazione doganale all’importazione avviene anche, ai sensi dell’art. 203 del codice doganale, in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta ai dazi all’importazione e, ai sensi dell’art. 204 dello stesso codice, in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, o ancora in seguito all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari, in casi diversi da quelli di cui al detto art. 203, sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

La normativa nazionale

11
L’art. 257, n. 3, della legge generale 18 luglio 1977, sulle dogane e accise ( Belgisch Staatsblad del 21 settembre 1977), confermata dalla legge 6 luglio 1978 ( Belgisch Staatsblad del 12 agosto 1978), prevede:

«Chiunque, senza previa autorizzazione dell’amministrazione delle dogane e accise, dia alle merci che costituiscono oggetto di documenti doganali di cui al n. 1 una destinazione diversa da quella che è esplicitamente indicata in tali documenti è assoggettato alle sanzioni previste, a seconda dei casi, dall’art. 157, dagli artt. 220-225, 227 e 277 o dall’art. 231».


Causa principale e questioni pregiudiziali

12
Gli imputati nella causa principale sono accusati, in qualità di autori, coautori, complici o interessati, di essersi resi colpevoli dell’importazione clandestina, in seguito a sottrazione durante il transito, di 709 casse di 10 000 sigarette ciascuna, nascoste dietro 29 cartoni di utensili da cucina.

13
Il 10 giugno 2001 è arrivata ad Anversa (Belgio) la nave MSC Rafaela con un carico di containers. Il suo carico è stato sdoganato presso le autorità doganali dalla società MSC Belgium NV. Da questa nave è stato scaricato un container che, secondo la dichiarazione sommaria fornita a queste autorità, conteneva 406 cartoni di utensili da cucina provenienti dalla Cina, destinati alla società United Logistic Partners, con sede a Merksem (Belgio).

14
L’11 giugno 2001 le autorità doganali, nel corso di un’ispezione del container, hanno accertato che dietro due file di cartoni contenenti utensili da cucina si trovavano contenitori identici, ma composti di cartoni di sigarette. Il container è stato successivamente richiuso, sigillato e posto sotto osservazione. In nessuno dei documenti depositati presso le autorità doganali era menzionata la presenza di un carico di 7 090 000 di sigarette.

15
Lo stesso giorno un documento di transito comunitario esterno che valeva come dichiarazione in dogana è stato convalidato per il carico di cui trattasi all’ufficio doganale di Anversa. In questo documento erano menzionati la Transocean System Transport BVBA come dichiarante del transito comunitario esterno e il deposito Eurolog, situato a Merksem, come luogo di destinazione, il quale è riconosciuto come un deposito di tipo «B» che può ricevere merci che si trovano ancora sotto sorveglianza doganale.

16
Il 12 giugno 2001 il sig. Janssens si è presentato come l’autista di un autocarro per andare a ritirare il container. Tale autocarro, una volta caricato, non si è diretto verso il deposito Eurolog, ma in un deposito situato a Schoten (Belgio), che non è riconosciuto come deposito doganale. Lo stesso autocarro è stato scaricato alla presenza di diversi altri imputati nella causa principale. Gli elementi dell’indagine condotta dai funzionari del servizio ispettivo speciale delle dogane e accise di Anversa hanno confermato che il detto container era stato riempito con 29 cartoni di utensili da cucina e 709 casse di 10 000 sigarette ciascuna.

17
Tali fatti hanno dato luogo a un procedimento penale. La Vakantie Kamer (sezione funzionante durante le vacanze giudiziarie) del Rechtbank van eerste annleg (Tribunale di primo grado) di Anversa, che statuisce in sede penale, in data 30 luglio 2001 ha pronunciato una sentenza che ha costituito oggetto di un appello dinanzi al giudice del rinvio. L’amministrazione delle dogane sostiene che le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio della Comunità, ma che sono state sottratte al controllo doganale in quanto la spedizione, per la quale è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, non è stata presentata al luogo di destinazione menzionato sul documento doganale. Secondo il sig. Papismedov, occorre qualificare i fatti addebitati nella fattispecie come importazione clandestina di sigarette e non come sottrazione al controllo doganale.

18
In tale contesto lo Hof van Beroep di Anversa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se le merci, per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria con indicazione di una inesatta designazione/designazione commerciale (nella specie, utensili da cucina anziché sigarette), o le merci che sono state dichiarate per un regime doganale (come il regime di transito comunitario esterno) con una inesatta designazione/designazione commerciale debbano essere considerate – a prescindere dall’inesatta designazione/designazione commerciale, sia essa dolosa o meno – come regolarmente introdotte nel territorio doganale della Comunità e, pertanto, soggette alla vigilanza doganale (custodia temporanea o regime doganale).

2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, nell’ipotesi in cui vengano sottratte alla vigilanza doganale le merci dichiarate – dolosamente o meno – con una inesatta designazione/designazione commerciale, sorga l’obbligazione doganale sulla base dell’art. 203 del codice doganale comunitario e se debitore di tale obbligazione sia la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza delle merci in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale le merci sono state vincolate (benché con una inesatta designazione).

3)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se, nell’ipotesi in cui le autorità doganali accertino che le merci soggette a vigilanza doganale erano state dichiarate – dolosamente o meno – con una inesatta designazione/designazione commerciale quando non erano (ancora) state sottratte alla vigilanza doganale e le autorità doganali avevano ancora accesso ad esse, sorga l’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 204 del codice doganale comunitario per le merci dichiarate con una inesatta designazione/designazione commerciale, oppure se per tali merci non sia ancora sorta alcuna obbligazione doganale.

4)
In caso di soluzione negativa della prima questione, se le merci dichiarate – dolosamente o meno – con una inesatta designazione/designazione commerciale siano da considerarsi introdotte irregolarmente (vale a dire in violazione degli artt. 38-41 e 177, [primo comma,] secondo trattino, del codice doganale comunitario) nel territorio doganale della Comunità, con conseguente nascita dell’obbligazione doganale per tali merci ai sensi dell’art. 202 del codice doganale comunitario, e se la persona che ha effettuato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione per il regime doganale, fornendo però una inesatta designazione/designazione commerciale, sia debitore dell’obbligazione doganale soltanto se risulta tale ai sensi dell’art. 202, n. 3, del codice doganale comunitario».


Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19
Con la prima questione lo Hof van Beroep di Anversa chiede in sostanza se merci presentate in dogana, per le quali è stata depositata una dichiarazione sommaria ed è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, abbiano costituito oggetto di un’introduzione regolare nella Comunità allorché, nella documentazione consegnata alle autorità doganali, le merci sono designate con una denominazione inesatta, nella fattispecie «utensili da cucina» invece di «sigarette».

20
Dall’ordinanza di rinvio risulta che lo Hof van Beroep di Anversa sembra ritenere che esista un nesso tra l’assoggettamento alla vigilanza dell’autorità doganale delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la regolarità della loro introduzione in questo territorio. Occorre quindi, in via preliminare, esaminare l’esistenza di un tale nesso.

21
La vigilanza delle autorità doganali è definita all’art. 4, punto 13, del codice doganale come ogni provvedimento adottato da queste autorità per garantire l’osservanza della normativa doganale. Ai sensi dell’art. 37 dello stesso codice, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Nell’ambito di questa vigilanza, esse possono essere soggette a controlli da parte delle dette autorità, conformemente alle disposizioni vigenti, e restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie, finché non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte.

22
Dal combinato disposto dei detti articoli risulta che le merci che arrivano nel territorio della Comunità sono soggette alla vigilanza doganale fin dalla loro introduzione in questo territorio, sia che siano state introdotte regolarmente sia che tale introduzione sia avvenuta in violazione degli artt. 38-41 e 177, primo comma, secondo trattino, del codice doganale, cosa che le autorità di vigilanza devono accertare con il loro controllo. Ne deriva che l’assoggettamento delle merci a una tale vigilanza non è collegato alla regolarità dell’introduzione di queste ultime nel detto terrritorio.

23
Il governo belga, alla luce dell’art. 202 del codice doganale, il quale definisce l’introduzione irregolare delle merci come quella che viene effettuata in violazione degli artt. 38-41 e 177, primo comma, secondo trattino, dello stesso codice, sostiene che vi è introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità allorché queste disposizioni sono rispettate, ossia allorché la merce ha oltrepassato una delle frontiere esterne ed è stata portata presso gli uffici doganali. Poiché l’obbligo di depositare una dichiarazione sommaria, come previsto dagli artt. 43 e seguenti del detto codice, non è compreso tra quelli la cui violazione può comportare un’introduzione irregolare di merci in questo territorio, la menzione di una denominazione commerciale inesatta delle merci su un tale documento non inciderebbe affatto sulla regolarità della loro introduzione nel detto territorio. L’introduzione irregolare equivarrebbe quindi all’importazione clandestina per vie o passaggi di frontiera non riconosciuti.

24
Questa tesi avrebbe per effetto di limitare in maniera eccessiva la portata dell’art. 202 del codice doganale.

25
Diverse disposizioni del codice doganale consentono di delimitare la nozione di «introduzione irregolare». È il caso, come ha giustamente rilevato il governo belga, dell’art. 202 di questo codice, che la definisce come qualsiasi introduzione, in violazione degli artt. 38-41 e 177, primo comma, secondo trattino, dello stesso codice, di una merce soggetta ai dazi all’importazione o nel territorio doganale della Comunità o in un’altra parte di questo territorio, quando essa si trova in una zona franca o in deposito franco.

26
Pertanto, costituisce un’introduzione irregolare l’importazione di merci che non rispetta le fasi seguenti previste dal codice doganale. In primo luogo, ai sensi dell’art. 38, n. 1, di questo codice, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio o all’ufficio doganale designato o in una zona franca. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 40 del detto codice, allorché le merci arrivano all’ufficio doganale, esse devono essere presentate in dogana. La presentazione in dogana delle merci è definita all’art. 4, punto 19, dello stesso codice come la comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato.

27
Dalla lettera dell’insieme di queste disposizioni risulta che, perché si possa ritenere che una merce abbia costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità, occorre che essa, fin dal suo arrivo, debba essere portata in un ufficio doganale o in una zona franca ed essere presentata in dogana. Quest’ultimo obbligo, che incombe al responsabile dell’introduzione o a colui che s’incarica del trasporto, ha come fine di assicurare che le autorità doganali siano state informate non solo del fatto che le merci sono arrivate, ma anche di tutti i dati pertinenti relativi al tipo di articolo o di prodotto di cui trattasi nonché alla quantità di queste merci. Infatti, sono queste informazioni che consentiranno la loro esatta identificazione al fine della loro classificazione doganale e, eventualmente, del calcolo dei dazi all’importazione.

28
In una causa che riguardava l’introduzione nel territorio doganale della Comunità di sigarette nascoste in un autoveicolo e scoperte dalle autorità doganali di uno Stato membro nel corso di un controllo, la Corte ha dichiarato che, in quanto la vera natura della merce presentata non risultava dai documenti prodotti e le autorità doganali non erano state informate circa tale natura da parte degli interessati, occorreva ritenere che questa merce non fosse stata oggetto di una comunicazione di presentazione in dogana ai sensi dell’art. 40 del codice doganale (v. sentenza 4 marzo 2004, cause riunite C‑238/02 e C‑246/02, Viluckas e Jonusas, Racc. pag. I‑2141, punto 28).

29
È vero che, come rileva il governo belga, la nozione d’introduzione irregolare riguarda, specificamente, solo la violazione degli artt. 38-41 e 177, primo comma, secondo trattino, del codice doganale, mentre l’obbligo di depositare una dichiarazione sommaria presso le autorità doganali è previsto dagli artt. 43 e seguenti dello stesso codice. Questo governo sostiene che, di conseguenza, l’introduzione di merci nella Comunità dev’essere considerata regolare allorché esse sono state collocate in un luogo designato o autorizzato dalle dette autorità o in una zona franca e allorché hanno costituito oggetto di una comunicazione di arrivo, senza che esista un obbligo di dichiararle con una denominazione generale o commerciale determinata.

30
Quest’ultima tesi non può essere accolta. La presentazione delle merci in dogana, prevista dall’art. 40 del codice doganale, comporta infatti, tenuto conto degli artt. 43 e 45 del detto codice, un corrispondente obbligo di depositare entro breve termine una dichiarazione sommaria o di espletare entro lo stesso termine le formalità necessarie per assegnare alle merci di cui trattasi una destinazione doganale, ossia, se si richiede che esse siano collocate in un regime doganale, di effettuare una dichiarazione in dogana. Dalla lettera stessa dell’art. 43, secondo comma, di questo codice risulta che le due operazioni sono effettuate, come regola generale, contemporaneamente, poiché il termine che le autorità doganali possono concedere per questo deposito scade al più tardi il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana. Per il resto, in applicazione dell’art. 44, n. 1, del detto codice, la dichiarazione sommaria deve contenere le indicazioni necessarie per l’identificazione della merce.

31
Di conseguenza, allorché la presentazione in dogana della merce, prevista dall’art. 40 del codice doganale, è accompagnata dal deposito di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana che fornisce una descrizione del tipo di merce che non ha alcun rapporto con la realtà, la comunicazione alle autorità doganali dell’arrivo della merce, ai sensi dell’art. 4, punto 19, dello stesso codice, non sussiste. Non si può, in tale contesto, ritenere che le informazioni necessarie per identificare la merce siano state fornite alle dette autorità dal semplice fatto della presentazione di taluni documenti. Infatti, occorre inoltre che le dichiarazioni contenute nei documenti che hanno accompagnato la presentazione in dogana siano esatte. Allorché in queste dichiarazioni non vi è menzione della presenza di una parte rilevante della merce presentata in dogana, si deve ritenere che tale merce abbia costituito oggetto di un’introduzione irregolare.

32
In tale contesto, occorre risolvere la prima questione nel senso che merci presentate in dogana, per le quali è stata depositata una dichiarazione sommaria ed è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, non hanno costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità allorché, nella documentazione consegnata alle autorità doganali, le merci sono state indicate con una designazione inesatta.

33
Non occorre esaminare la seconda e la terza questione, in quanto queste sono state sollevate solo nel caso in cui la Corte avesse risolto affermativamente la prima questione.

Sulla quarta questione

34
La quarta questione è suddivisa in due parti. Con la prima parte di tale questione lo Hof van Beroep di Anversa chiede in sostanza se l’obbligazione doganale relativa a merci presentate in dogana e dichiarate con una designazione inesatta, nella fattispecie «utensili da cucina» invece di «sigarette», sia basata sull’art. 202 del codice doganale. Con la seconda parte della detta questione esso chiede in sostanza se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana in cui è menzionata la designazione inesatta, che non figura in quanto tale sull’elenco del detto art. 202, n. 3, possa tuttavia essere considerato debitore dell’obbligazione doganale allorché essa risponde alla definizione di questa nozione fornita dalla stessa disposizione.

Sulla prima parte della quarta questione

35
Analogamente a quanto osservato nella soluzione della prima questione, merci presentate in dogana e indicate con una designazione inesatta nella documentazione consegnata alle autorità competenti, nella fattispecie «utensili da cucina» invece di «sigarette», non sono state regolarmente introdotte nella Comunità. Se lタルintroduzione di questa merce è stata effettuata irregolarmente, si applica l’art. 202 del codice doganale, il quale prevede le modalità in cui sorge l’obbligazione doganale. Ne deriva che l’obbligazione doganale relativa alla detta operazione è necessariamente basata su tale art. 202.

36
Occorre quindi risolvere la prima parte della quarta questione nel senso che l’obbligazione doganale relativa a merci presentate in dogana e dichiarate con una designazione inesatta è basata sull’art. 202 del codice doganale.

Sulla seconda parte della quarta questione

37
Secondo la formulazione dell’art. 202, n. 3, del codice doganale, l’obbligazione doganale in caso di introduzione irregolare di merci nella Comunità è posta a carico di tre categorie di persone, ossia coloro che hanno proceduto a tale introduzione, coloro che hanno partecipato a questa sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare e coloro che hanno acquisito o detenuto la merce considerata, sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era stata introdotta irregolarmente.

38
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, dal tenore letterale di questa disposizione emerge che il legislatore comunitario ha inteso definire in modo ampio le persone che possono essere riconosciute debitrici dell’obbligazione doganale, in caso d’introduzione irregolare di una merce assoggettabile a dazi all’importazione (sentenza 23 settembre 2004, causa C‑414/02, Spedition Ulustrans, Racc. pag. I‑8633, punto 25). Il legislatore ha anche inteso fissare in modo completo le condizioni per determinare le persone debitrici dell’obbligazione doganale (sentenza Spedition Ulustrans, cit., punto 39).

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La Corte ha inoltre già ribadito che l’art. 202, n. 3, primo trattino, del codice doganale menziona la «persona» che ha proceduto all’introduzione irregolare, senza precisare se tale persona sia una persona fisica o una persona giuridica. Può quindi essere considerata debitrice dell’obbligazione doganale qualunque «persona» ai sensi della detta disposizione, ossia quella che può essere considerata, con i suoi atti, all’origine dell’irregolare introduzione della merce (sentenza Spedition Ulustrans, cit., punto 26). Per quanto riguarda l’interpretazione di questa disposizione, la Corte ha anche dichiarato che, anche se soggetti diversi possono, per le stesse merci, essere dichiarati debitori sulla base delle altre disposizioni del detto art. 202, n. 3, il soggetto che ha materialmente introdotto le merci senza dichiararle resta debitore ai sensi delle disposizioni del primo trattino dello stesso n. 3 (sentenza Viluckas e Jonusas, cit., punto 29).

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Per contro, la qualifica di «debitore» ai sensi dell’art. 202, n. 3, secondo e terzo trattino, del codice doganale è subordinata a condizioni che si basano su elementi di valutazione soggettiva, ossia che le persone, fisiche o giuridiche, abbiano partecipato consapevolmente alle operazioni d’introduzione irregolare delle merci o di acquisizione o di detenzione di merci introdotte irregolarmente. Tali elementi sono tali da escludere, in taluni casi, la qualifica di debitore (sentenza Spedition Ulustrans, cit., punti 27 e 28).

41
Sulla base delle considerazioni che precedono occorre risolvere la seconda parte della quarta questione nel senso che spetta al giudice del rinvio verificare, in considerazione delle circostanze della causa principale, se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana sia stato all’origine dell’introduzione irregolare della merce per aver indicato una designazione inesatta. Se tale non è il caso, spetta al detto giudice esaminare se, con tale atto, la persona abbia partecipato all’introduzione della merce mentre sapeva o avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che essa era irregolare.


Sulle spese

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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)
Merci presentate in dogana, per le quali è stata depositata una dichiarazione sommaria ed è stato convalidato un documento di transito comunitario esterno, non hanno costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità allorché, nella documentazione consegnata alle autorità doganali, le merci sono state indicate con una designazione inesatta.

2)
L’obbligazione doganale relativa a merci presentate in dogana e dichiarate con una designazione inesatta è basata sull’art. 202 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

3)
Spetta al giudice del rinvio verificare, in considerazione delle circostanze della causa principale, se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana sia stato all’origine dell’introduzione irregolare della merce per aver indicato una designazione inesatta. Se tale non è il caso, spetta al detto giudice esaminare se, con tale atto, la persona abbia partecipato all’introduzione della merce mentre sapeva o avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che essa era irregolare.

Firme


1
Lingua processuale: l'olandese.

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