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Document 61995CC0325
Opinion of Mr Advocate General Cosmas delivered on 11 July 1996. # Commission of the European Communities v Ireland. # Failure of a Member State to fulfil obligations - Directives 91/67/EEC, 91/492/EEC, 91/493/EEC and 92/48/EEC - Failure to transpose within the prescribed period. # Case C-325/95.
Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 11 luglio 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
Inadempimento - Direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE - Mancata attuazione entro i termini prescritti.
Causa C-325/95.
Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 11 luglio 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
Inadempimento - Direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE e 92/48/CEE - Mancata attuazione entro i termini prescritti.
Causa C-325/95.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05615
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:305
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEORGES COSMAS
presentate I'11 luglio 1996 ( *1 )
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1. |
Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che l'Irlanda è venuta meno all'obbligo, che ad essa incombeva, di recepire nell'ordinamento giuridico interno una serie di direttive, e precisamente:
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2. |
Dopo la scadenza dei termini di cui sopra, il 12 marzo 1993 la Commissione ha indirizzato al governo irlandese una lettera di diffida, con la quale attirava la sua attenzione sul fatto che fino ad allora non le erano stati notificati i provvedimenti di trasposizione di tali direttive nell'ordinamento giuridico interno né essa disponeva di tutte le informazioni in materia, e gli chiedeva di comunicarle, entro il termine di due mesi dalla ricezione della lettera, le sue osservazioni. |
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3. |
Il 4 maggio 1994 la Commissione ha emesso un parere motivato, con il quale ha chiesto all'Irlanda di adottare, entro due mesi dalla sua ricezione, i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive. |
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4. |
L'Irlanda, tramite il suo rappresentante permanente presso le Comunità, ha risposto alla lettera di diffida della Commissione con una lettera, in data 5 luglio 1993, asserendo che era imminente la trasposizione delle direttive nel suo ordinamento giuridico interno. |
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5. |
Il 16 ottobre 1995 la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte. |
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6. |
L'Irlanda, con il controricorso da essa depositato, non nega di non aver messo in vigore i provvedimenti necessari per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento interno. Essa obietta semplicemente che è già in corso l'emanazione di regolamenti ministeriali (Ministerial Regulations) per disciplinare la materia. |
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7. |
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva ( 5 ). |
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8. |
Alla luce di quanto sopra, poiché l'Irlanda non ha tempestivamente trasposto le direttive nell'ordinamento giuridico interno, si configura l'inadempimento in materia fatto valere dalla Commissione. |
Conclusione
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9. |
Di conseguenza, propongo alla Corte:
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( *1 ) Lingua originale: il greco.
( 1 ) GU 1991, L 46, pag. 1.
( 2 ) GU 1991, L 268, pag. 1.
( 3 ) GU 1991, L 268, pag. 15.
( 4 ) GU 1992, L 187, pag. 41.
( 5 ) V, indicativamente, sentenza 2 maggio 1996, causa C-253/95, Commissione/Germania (Race. pag. I-2423, punto 12).