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Document 61993CJ0031

Sentenza della Corte del 15 dicembre 1993.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento - Direttive 90/490/CEE e 90/506/CEE - Omessa trasposizione entro il termine prescritto.
Causa C-31/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-06825

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:937

61993J0031

SENTENZA DELLA CORTE DEL 15 DICEMBRE 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVE 90/490/CEE E 90/506/CEE - MANCATA TRASPOSIZIONE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO. - CAUSA C-31/93.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-06825


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato

(Trattato CEE, art. 169)

Parti


Nella causa C-31/93,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas Van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

convenuto,

avente ad oggetto la declaratoria che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti le norme legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della Commissione 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE (GU L 271, pag. 28) concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU L 26, pag. 20), e della direttiva della Commissione 26 settembre 1990, 90/506/CEE (GU L 282, pag. 67), che modifica l' allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, presidente facente funzione, Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: signora Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro i termini prescritti le misure legislative, regolamentari ed amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva della Commissione del 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della Commissione 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l' allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE.

2 La Commissione ha osservato che, conformemente all' art. 2 di ciascuna delle direttive 90/490 e 90/506, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 1 gennaio 1991, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di dette direttive e che dovevano informarne immediatamente la Commissione. Orbene, il regno del Belgio non ha ancora trasposto nell' ordinamento interno dette direttive.

3 Il governo belga riconosce che le direttive non sono state trasposte entro i termini prescritti. Si limita a dichiarare che un progetto di regio decreto è allo studio con procedura d' urgenza, sicché la trasposizione delle direttive dovrebbe effettuarsi a breve scadenza.

4 Così stando le cose, si deve constatare un inadempimento come prospettato dalla Commissione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

5 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. Il regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari a conformarsi alle disposizioni della direttiva della Commissione 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le norme di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della Commissione 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l' allegato IV della direttiva 73/93/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE.

2) Le spese sono poste a carico del Regno del Belgio.

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