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Document 61987CJ0143

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 luglio 1988.
Christopher Stanton e SA belge d'assurances "L'Étoile 1905" contro Inasti (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgio.
Domanda pregiudiziale - Prestazione di servizi - Disciplina dei contributi al regime belga dei lavoratori autonomi - Artt. 7 e 52 del trattato CEE.
Causa 143/87.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -03877

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:378

61987J0143

SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 7 LUGLIO 1988. - CHRISTOPHER STANTON E S. A. BELGES D'ASSURANCES " L'ETOILE 1905 " CONTRO INASTI (INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE TRAVAIL DI BRUXELLES. - PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE PRESSO IL REGIME BELGA DEI LAVORATORI AUTONOMI - ARTT. 7 E 52 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA 143/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03877
edizione speciale svedese pagina 00527
edizione speciale finlandese pagina 00535


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Pluralità di centri d' attività nel territorio della Comunità - Attività dipendente in uno Stato membro ed autonoma in un altro

( Trattato CEE, art . 52 )

2 . Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Normativa nazionale che esenti dai contributi previdenziali l' esercizio di un' attività autonoma che si aggiunga ad un' attività dipendente - Diniego d' esenzione in caso di attività dipendente svolta in un altro Stato membro - Inammissibilità

( Trattato CEE, artt . 48 e 52 )

Massima


1 . La libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro d' attività nel territorio di essa . Ciò vale del pari per il lavoratore subordinato, stabilito in uno Stato membro, che desideri svolgere inoltre un lavoro indipendente in un altro Stato membro .

2 . Gli artt . 48 e 52 del trattato ostano a qualsiasi normativa nazionale che possa sfavorire i cittadini comunitari qualora desiderino estendere la loro attività al di fuori del territorio di un solo Stato membro . Essi devono quindi essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi nel suo territorio l' esenzione dai contributi, contemplata dalla normativa nazionale che determina lo status previdenziale dei lavoratori autonomi in caso di cumulo di un' attività autonoma e di un' attività indipendente, per il motivo che l' attività dipendente che può dar diritto all' esenzione viene svolta nel territorio di un altro Stato membro .

Parti


Nel procedimento 143/87,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail ( 13a sezione ) di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Christopher Stanton,

SA Belge d' assurances "L' Étoile 1905", Bruxelles

e

Inasti ( Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants ), Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi, di Bruxelles,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 7, 8, nn . 1 e 7, 52, 59, 1° comma, 60, 3° comma, e 65 del trattato CEE,

LA CORTE ( terza sezione ),

composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,

avvocato generale : G.F . Mancini

cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni presentate :

- per il sig . Christopher Stanton e la SA "L' Étoile 1905", dagli avv.ti Jean Bayart e François-Xavier de Dorlodot,

- per l' Inasti, dai sigg . J . Lejuste e J.V . de Weirt,

- per il governo belga, dal sig . J . Buchmann,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . E . Lasnet e dall' avv . F . Herbert,

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale dell' 8 marzo 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 giugno 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 30 aprile 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte l' 11 maggio 1987, il tribunal du travail ( 13a sezione ) di Bruxelles ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato, due questioni pregiudiziali inerenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi .

2 Le questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra l' Institut national pour l' assurance des travailleurs indépendants ( in prosieguo : "Inasti "), e il sig . Stanton e la società di cui egli è amministratore dal 1979, circa il versamento di contributi al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi per questa attività lavorativa .

3 Lo Stanton svolge un' attività lavorativa subordinata nel Regno Unito e versa i relativi contributi al regime previdenziale inglese dei lavoratori dipendenti . Egli chiede di essere esonerato dal pagamento dei contributi di cui trattasi a norma dell' art . 12, n . 2, del regio decreto n . 38, che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi ( Moniteur belge del 29.7.1967 ). Emerge da tale norma che il lavoratore autonomo non è tenuto al pagamento di contributi se il suo reddito come lavoratore autonomo non raggiunge un determinato limite e se, oltre a tale attività, egli ne esercita, abitualmente e in via principale, un' altra .

4 Cionondimeno, l' Inasti sostiene che "l' altra attività professionale" di cui al precitato art . 12, n . 2, e precisata dall' art . 35 del regio decreto 19 dicembre 1967 ( Moniteur belge del 29.12.1967 ), modificato dal regio decreto 15 luglio 1970, riguarda unicamente un' attività lavorativa subordinata soggetta al regime previdenziale belga .

5 Ritenendo che le argomentazioni avanzate dalle parti in causa sollevassero problemi di interpretazione del diritto comunitario, il tribunal du travail di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di esonerare totalmente o parzialmente il cittadino di un altro Stato membro, prestatore di servizi in detto ( primo ) Stato membro, dal pagamento in quest' ultimo dei contributi di previdenza sociale relativi alla sua qualità di lavoratore autonomo per l' attività da lui ivi esercitata a titolo accessorio, mentre è assicurato in via principale in detto altro Stato membro in qualità di lavoratore subordinato, per il solo motivo che la sua attività di lavoratore subordinato viene esercitata 'abitualmente e in via principale' fuori del territorio dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione, sia o no compatibile con la lettera e/o lo spirito degli artt . 7, 8, nn . 1 e 7, 52, 59, 1° comma, 60, 3° comma, e 65 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la CEE ( ratificato con la legge belga 2 dicembre 1957 ).

2 ) E, in caso negativo, se le disposizioni comunitarie in vigore non siano incompatibili con i nn . 1 e 3 dell' art . 35 del regio decreto ( belga ) 19 dicembre 1967, recante regolamento generale di attuazione del regio decreto 27 luglio 1967, n . 38, che organizza il regime previdenziale dei lavoratori autonomi, nel senso che questi testi considererebbero come 'un' altra attività professionale' - diversa da quella di lavoratore autonomo - solo un' attività esercitata comunque nel Belgio, anche nel caso in cui non lo indichino espressamente ".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario di cui è causa, nonché delle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

7 E opportuno precisare che un regime comunitario dei lavoratori autonomi è stato istituito con il regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n . 1390/81, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento del Consiglio n . 1408/71 ( GU L 143, pag . 1 ). L' art . 2 di tale regolamento non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la data della sua entrata in vigore . Ora, dall' art . 4 emerge che esso è entrato in vigore solo il 1° luglio 1982, vale a dire una data successiva al periodo di cui alla causa principale ( dal 1979 al 1980 ). Il regolamento quindi non trova applicazione nei confronti della controversia a quo e giustamente, pertanto, la questione sollevata fa riferimento solo a talune norme del trattato .

8 E opportuno ricordare in proposito che, a norma dell' art . 7 del trattato, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione del trattato .

9 Emerge tuttavia dagli atti di causa che la normativa nazionale di cui alla controversia in via principale si applica indistintamente a tutti i lavoratori autonomi i quali svolgono in Belgio un' attività lavorativa, senza alcuna discriminazione a seconda della loro cittadinanza . Anche se tale normativa va a sfavore di quei lavoratori che svolgono principalmente un' attività subordinata in uno Stato membro diverso dal Belgio, non è però stato prodotto alla Corte alcun elemento da cui si possa ricavare che tali lavoratori svantaggiati siano esclusivamente o principalmente stranieri . Non sembra quindi che neanche la normativa nazionale di cui trattasi possa considerarsi indirettamente discriminatoria in base alla cittadinanza . Pertanto, nella fattispecie in esame, l' art . 7 del trattato è inconferente .

10 Si deve inoltre ricordare che l' art . 52, 1° comma, del trattato prescrive la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, e che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, trattasi di una norma di diritto comunitario di diretta applicazione . La sua osservanza si imponeva quindi agli Stati membri anche se essi, in mancanza di una normativa comunitaria sul regime sociale dei lavoratori autonomi, conservavano la propria competenza legislativa in materia .

11 Come la Corte ha dichiarato ( cfr . in particolare sentenza 12 luglio 1984, causa 107/83, Klopp, Racc . pag . 2971, e sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione / Francia, Racc . pag . 285 ), la libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell' ambito della Comunità, ma implica del pari la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro d' attività nel territorio di essa .

12 Tali considerazioni valgono senz' altro anche per un lavoratore subordinato, residente in uno Stato membro, il quale desideri inoltre svolgere un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro .

13 Le norme del trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare ai cittadini comunitari l' esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità, ed ostano ad una normativa nazionale che li ostacoli qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro .

14 Le leggi di uno Stato membro che esonerino dal versamento dei contributi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi le persone che svolgono in via principale un' attività lavorativa subordinata in tale Stato membro, e invece neghino l' esonero a coloro i quali svolgono in via principale un' attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, hanno l' effetto di porre in condizione di svantaggio l' esercizio di attività lavorative al di fuori del territorio dello Stato suddetto . Gli artt . 48 e 52 del trattato ostano quindi ad una normativa del genere .

15 Si deve rilevare infine che la norma nazionale controversa non fornisce alcun tipo di tutela sociale integrativa agli interessati, i quali sono iscritti al regime previdenziale e pensionistico dello Stato membro nel quale svolgono la loro attività lavorativa subordinata principale . Per questa ragione, l' ostacolo frapposto all' esercizio di attività lavorativa al di fuori del territorio di un solo Stato membro non può in alcun modo, comunque stiano le cose, essere giustificato .

16 Stando così le cose, si devono risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che gli artt . 48 e 52 del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi sul suo territorio il beneficio dell' esonero dai contributi contemplato dalla normativa nazionale che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi, in quanto l' attività lavorativa subordinata che può dar diritto all' esonero è svolta sul territorio di un altro Stato membro .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( terza sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal du travail ( 13a sezione ) di Bruxelles con sentenza 30 aprile 1987, dichiara :

Gli artt . 48 e 52 del trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi sul suo territorio il beneficio dell' esonero dai contributi contemplato dalla normativa nazionale che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi, in quanto l' attività lavorativa subordinata che può dar diritto all' esonero è svolta sul territorio di un altro Stato membro .

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