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Document 61981CC0198
Opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 14 October 1982. # Fernando Micheli and others v Commission of the European Communities. # Officials - Differential allowance. # Joined cases 198 to 202/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 ottobre 1982.
Fernando Micheli e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Indennità differenziale.
Cause riunite 198 a 202/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 14 ottobre 1982.
Fernando Micheli e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Indennità differenziale.
Cause riunite 198 a 202/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -04145
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:353
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 OTTOBRE 1982 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I ricorrenti nelle cause riunite di personale, cui si riferiscono le presenti conclusioni, prestano servizio presso la Commissione, chi dal 1977, chi dal 1978, come operatori di impianti d'interpretazione (opérateurs d'installations d'interprétation). Essi venivano inizialmente assunti come dipendenti temporanei o dipendenti ausiliari e, dopo aver vinto il concorso interno per esami bandito al fine di costituire una riserva per l'assunzione di commessi aggiunti della carriera C 4/C 5 (COM/C/4/78), venivano nominati in ruolo con effetto dal 1 o marzo 1980. I sigg. Parlante, Broccart e Lattanzio venivano inquadrati nel grado C 5, i sigg. Micheli e Labate nel grado C 4.
Già durante il periodo di prova essi avevano presentato, nel novembre 1979, reclami ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale sostenendo che solo il grado e il posto tipo di commesso corrispondevano ai compiti da essi realmente svolti. Tali reclami venivano respinti dall'autorità che ha il potere di nomina con la motivazione che il suddetto bando di concorso contemplava solo l'assunzione di commessi aggiunti della carriera C 4/5 e non commessi della carriera C 2/3. I provedimenti di rigetto, non essendo stati impugnati nei termini prescritti, divenivano definitivi.
Indipendentemente dal suddetto reclamo, i ricorrenti presentavano il 25 aprile 1980 domande ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, intese ad ottenere l'indennità differenziale di cui all'art. 7, n. 2, dello stesso Statuto. Poiché anche queste domande venivano respinte, alcune espressamente, le altre implicitamente, gli interessati impugnavano il rigetto mediante reclami ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Questo reclamo veniva espressamente respinto con lettera 8 aprile 1981 dal membro della Commissione incaricato delle questioni del personale.
Il 3 luglio 1981 i dipendenti interessati hanno adito la Corte chiedendo che la decisione della Commissione 8 aprile 1981 venga annullata e che la convenuta sia condannata a corrispondere loro un'indennità differenziale o compensativa pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbero dovuto ricevere per l'espletamento delle mansioni di operatore d'impianti d'interpretazione, dal giorno dell'entrata in servizio o, quanto meno, dal giorno della nomina in ruolo, più gli interessi.
Mi sia consentito osservare, prima di pronunziarmi sulla fondatezza di tali domande, che ci si potrebbe senz'altro chiedere se il ricorso non sia irricevibile in quanto gli interessati, in definitiva, attraverso la richiesta dell'indennità compensativa di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto, tentano di ottenere la modifica de facto del loro inquadramento ormai definitivo. Poiché la convenuta non solleva una siffatta eccezione d'irricevibilità e poiché — per lo meno de jure — lo scopo perseguito è diverso da quello del procedimento amministrativo iniziale, mi sembra opportuno prendere posizione sul merito della causa.
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1. |
Sulla domanda d'annullamento della decisione 8 aprile 1981
Come la Corte ha più volte precisato, fra l'altro nelle cause Küster ( 2 ) e Lampe ( 3 ), per l'applicazione della suddetta disposizione è necessaria una decisione espressa del-l'autorità che ha il potere di nomina, in quanto essa attribuisce ai dipendenti il diritto a determinate prestazioni da parte dell'amministrazione. Prescindendo dal fatto che i ricorrenti non svolgono come abbiamo visto, compiti superiori a quelli che possono essere affidati a dipendenti del loro grado, un siffatto «incarico» espresso manca comunque nel caso di specie. Inoltre, come si può desumere dalla sentenza in causa Prelle ( 4 ), l'applicazione di tale disposizione presuppone che le mansioni espletate interinalmente siano alquanto diverse da quelle inerenti al posto occupato dal dipendente. Orbene — ammettendo che ricorrano gli altri presupposti — questo non è il caso della fattispecie. Tenuto conto della situazione giuridica che ho appena illustrato, non vedo infine come la Commissione, rifiutandosi di corrispondere l'indennità differenziale, abbia violato il principio d'equità e l'obbligo di sollecitudine che le incombe. |
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2. |
Sulla domanda di risarcimento Indipendentemente dai summenzionati mezzi, i ricorrenti deducono che la Commissione ha commesso due illeciti nell'organizzazione del proprio servizio e pertanto è debitrice dell'indennità differenziale o compensativa richiesta come risarcimento. In primo luogo, essa avrebbe sottovalutato la reale portata delle mansioni e delle responsabilità affidate ai ricorrenti e, in secondo luogo, non avrebbe affidato ad alcun commesso di grado C 3 i compiti di operatore d'impianti d'interpretazione. Di conseguenza, i ricorrenti, il cui superiore gerarchico è un dipendente di grado Β 1, avrebbero in realtà dovuto esercitare le funzioni di commesso. Orbene, a questo argomento va opposto che, come la Corte ha sottolineato nella sua costante giurisprudenza, ciascuna istituzione stabilisce in maniera autonoma il proprio organico e dispone nell'organizzazione dei propri uffici di un ampio potere discrezionale. Poiché i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che i loro attuali compiti non corrispondono a quelli di un commesso aggiunto inquadrato in un grado della carriera C 4/5, non si può, in proposito, addebitare alla Commissione alcun eccesso di potere. Inoltre, come ho già detto, compiti identici possono essere svolti da dipendenti inquadrati in gradi diversi di una carriera. In particolare, nulla nello Statuto consente di ritenere che l'attribuzione di un grado qualsiasi dipenda dal se il grado immediatamente superiore sia o no occupato. Né diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, si può comunque desumere il contrario dalla sentenza della Corte in causa Klaer ( 5 ), nella quale trattavasi di stabilire se un dipendente di grado A 1 possa essere sottoposto all'autorità di un altro dipendente di pari grado. In base alla descrizione delle funzioni stabilita dall'Alta Autorità, la Corte si è in proposito limitata ad affermare che il titolare di un posto è in via di principio soggetto all'autorità del dipendente la cui carriera è immediatamente superiore alla propria. A prescindere da queste considerazioni di natura giuridica, sta comunque di fatto che, come abbiamo sentito, presso la Commissione lavorano sette operatori d'impianti d'interpretazione di grado C 2 che appartengono alla carriera C 2/3 (commesso). |
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3. |
Dato che tutti i mezzi sostenuti dai ricorrenti risultano infondati, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di statuire sulle spese a norma dell art. 70 del regolamento di procedura. |
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 17 dicembre 1964 nella causa 102/63 — Jacques Boursin e/Alta Autorità della CECA — Race. 1964, pag. 1328.
( 2 ) Semenza 12 marzo 1975, causa 23/74 — Berthold Küster c/Parlamento europeo —, Racc. 1975, pag. 353.
( 3 ) Sentenza 9 luglio 1970, causa 35/69 — Herta Lampe,vedova Grosz c/ Commissione delle Comunità europee —, Racc. 1970, pag. 609.
( 4 ) Sentenza 16 dicembre 1970, causa 5/70 — Maurice Prelle c/Commissione delle Comunità europee — Racc. 1970, pag. 1075.
( 5 ) Sentenza 15 dicembre 1965, causa 15/65 — Werner Klaer e/Alta Autorità della CECA — Racc. 1965, pag. 1255.