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Document 61981CC0102
Opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 2 February 1982. # Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH v Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG and Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG. # Reference for a preliminary ruling: Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Germany. # Aid from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund for the construction of fishing vessels: "Pooling". # Case 102/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 2 febbraio 1982.
"Nordsee" Deutsche Hochseefischerei GmbH contro Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG e Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Germania.
Aiuti FEAOG per la costruzione di pescherecci - "Pooling".
Causa 102/81.
Conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 2 febbraio 1982.
"Nordsee" Deutsche Hochseefischerei GmbH contro Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG e Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen - Germania.
Aiuti FEAOG per la costruzione di pescherecci - "Pooling".
Causa 102/81.
Raccolta della Giurisprudenza 1982 -01095
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:31
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 2 FEBBRAIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Alcune imprese tedesce di pesca d'altura, vale a dire la «Nordsee» Deutsche Hochseefischerei GmbH, la Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG e la Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG, nonché la Reederei Sohle, appartenenti al gruppo Nordstern, prima del 31 dicembre 1970 ordinavano, nell'ambito di un progetto comune, la costruzione di 13 pescherecci dello stesso tipo, attrezzati per la lavorazione del pesce. Tali ordinazioni venivano eseguite ed i pescherecci erano varati nel periodo settembre 1972 — ottobre 1973.
I committenti, quando — all'inizio del 1973 — seppero della possibilità di ottenere sovvenzioni dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, ai sensi del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1964, n. 17 (GU 27 febbraio 1964, pag. 586, e segg.), presentarono le relative domande per quattro navi, vale a dire la «Nordsee» per due navi, la Reederei Sohle per una nave e il gruppo Nordstern del pari per una nave. Dopo aver appreso — all'inizio del 1973 — che sarebbero state adottate misure di sostegno per la riconversione del settore della pesca del merluzzo, ai sensi del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2722 (GU 28 dicembre 1972, L 291, pag. 30 e segg.), i suddetti committenti presentarono, nella stessa epoca e nell'ambito del medesimo progetto, domande per altre cinque navi — due per la Nordsee, due per la Reederei Sohle ed una per il gruppo Nordstern. Per le rimanenti quattro navi sopramenzionate, due della «Nordsee», una della Reederei Sohle e una del gruppo Nordstern, le imprese non presentavano domande di aiuti comunitari.
Le domande venivano in parte accolte. La Commissione concedeva e pagava pertanto, nel luglio e nell'agosto del 1974, determinate somme ai sensi del regolamento n. 17/64 alla «Nordsee», alla Reederei Sohle ed al gruppo Nordstern, per una nave ciascuna. A parte ciò la Commissione, nel giugno del 1974, concedeva determinate somme, nell'ambito del programma speciale per il settore della pesca del merluzzo, per tre navi, e precisamente per una nave della «Nordsee», una della Reederei Sohle ed una del gruppo Nordstern, che pagava nel 1975. Una domanda di sovvenzione per una nave della «Nordsee» veniva ritirata; due domande, per una nave della «Nordsee» ed una della Reederei Sohle venivano respinte.
Dopo la presentazione di tutte le domande, si veniva a sapere — se ho ben capito, attraverso una lettera di un impiegato del ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste, del 10 maggio 1973, indirizzata all'associazione tedesca della pesca d'altura (Verband der Deutschen Hochseefischereien), di cui una copia perveniva alla «Nordsee» — che i fondi comunitari non bastavano per soddisfare tutte le domande presentate. Si giungeva perciò alla stipulazione di un accordo, il 27 giugno 1973, tra la «Nordsee», la Reederei Sohle e tre imprese appartenenti al gruppo Nordstern, in base a cui gli aiuti comunitari sarebbero stati suddivisi tra i contraenti in modo da far fruire ciascuno dei tredici pescherecci sopramenzionati di Vu della sovvenzione complessiva. L'accordo stabiliva altresì che qualsiasi questione ad esso inerente andava risolta di comune accordo tra le parti e che — nel caso non si fosse raggiunto tale accordo — la decisione definitiva spettava ad un arbitro il quale, in mancanza di accordo tra le parti, doveva essere nominato dalla Camera di commercio di Brema. Sempre il 27 giugno 1973, le imprese sopramenzionate concludevano altresì un accordo supplementare il quale — per il caso in cui, a causa della stipulazione e dell'adempimento dell'accordo, uno o più contraenti fossero stati costretti a restituire in tutto o in parte le sovvenzioni — contemplava un nuovo conguaglio a norma del primo accordo e in base agli aiuti che non andavano restituiti.
Quando nel 1976 sorsero dei dubbi che il previsto pagamento di conguagli potesse dar luogo all'obbligo di restituzione degli aiuti alla Commissione, e quindi il gruppo Nordstern pretese dei chiarimenti, la «Nordsee», nella seconda metà del 1976, prese contatto con gli uffici della Commissione. I rappresentanti di questa dichiaravano in tale occasione che la Commissione non considerava ammissibile la messa in comune delle sovvenzioni e che essa avrebbe cercato di recuperare le somme che fossero state usate in tal modo.
In relazione a ciò, un impiegato del ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste comunicava alla Reederei Sohle che la Commissione desiderava ricevere una dichiarazione secondo cui non vi era stata, né vi sarebbe stata, messa in comune delle sovvenzioni. In un telex del 25 novembre 1976, indirizzato dalla Reederei Sohle, anche in nome della «Nordsee», al ministero sopramenzionato, si assicurava che non era stata effettuata alcuna messa in comune di sovvenzioni comunitarie, che non esisteva alcun obbligo del genere né un'intenzione al riguardo. Questa comunicazione veniva trasmessa agli uffici della Commissione. Un rappresentante del gruppo Nordstern rilasciava inoltre un'analoga dichiarazione ad un impiegato del ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste.
Ciononostante la «Nordsee» chiedeva l'adempimento dell'accordo del 17 giugno 1973, e pretendeva dalle imprese Reedereien Mond e Friedrich Busse, del gruppo Nordstern, il pagamento di un conguaglio — il cui importo non è contestato — più gli interessi dal 1o settembre 1975. Tale pretesa veniva respinta per il motivo che l'accordo di messa in comune, essendo in contrasto col diritto comunitario, a norma del quale la sovvenzione è vincolata ad un progetto determinato, sarebbe nullo ai sensi del § 134 del BGB (cc. ted.), giacché la pretesa sarebbe in contrasto con il § 242 BGB (cc. ted.), dato che la «Nordsee» dovrebbe restituire i conguagli alla Commissione.
In tale situazione, ci si rivolgeva all'arbitro contemplato dall'accordo il quale, nel disaccordo tra le parti, veniva nominato dalla Camera di commercio di Brema.
Nell'esaminare il caso, l'arbitro giungeva alla conclusione che la pretesa fatta valere dipendeva dalla soluzione della questione se la messa in comune fosse conforme alla normativa comunitaria in materia di sovvenzioni, normativa contenuta nei due regolamenti citati, n. 17/64 e n. 2722/72, e nel regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 (GU 28 aprile 1970, L 94, pag. 13 e segg.). Se — nonostante il raggiungimento dello scopo principale, vale a dire la realizzazione del progetto — sussistesse un'«irregolarità» ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 729/70, dato che le sovvenzioni comunitarie non possono venir trasferite, essendo vincolate ai progetti nel senso che devono giovare unicamente a progetti specificamente tutelati, la pretesa della Nordsee, attrice nel procedimento arbitrale, sarebbe infondata. In una simile situazione, gli Stati membri avrebbero piuttosto dovuto adottare provvedimenti per la ripetizione delle sovvenzioni; vi sarebbe anche da aspettarsi la ripetizione diretta da parte della Commissione. Inoltre, le sopra ricordate dichiarazioni rilasciate alla Commissione dalle imprese partecipanti all'accordo si dovrebbero interpretare nel senso che le imprese avevano rinunciato all'accordo stesso. Oltracciò, ammettendo l'irregolarità non si può nemmeno far valere l'accordo supplementare del 27 giugno 1976. Se infatti la messa in comune dovesse considerarsi una irregolarità, anche l'accordo relativo ad una nuova messa in comune andrebbe considerato in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti, e quindi nullo ai sensi del § 134 BGB (cc. ted.). Ora, l'arbitro, avendo dei dubbi sull'interpretazione della normativa in materia di sovvenzioni e sulla questione di che cosa si debba esattamente intendere per «irregolarità», ha ritenuto opportuna una pronunzia pregiudiziale della Corte di giustizia.
In tale contesto, l'arbitro si è trovato naturalmente di fronte al problema della propria competenza a rinviare alla Corte a norma dell'art. 177. Esso ritiene che si possa risolvere tale questione in senso affermativo, anche se nella giurisprudenza si è finora trattato unicamente della possibilità di rinvio dei giudici statali degli ordinamenti giudiziari nazionali. In proposito esso parte dal principio di essere — come arbitro — tenuto ad applicare il diritto sostanziale ed il diritto comunitario con altrettanto rigore degli altri giudici, obbligato a procedere ordinatamente ed indipendente nel decidere, come dimostra la nomina da parte della Camera di commercio; esso rileva inoltre che il lodo è definitivo ed ha, ai sensi del § 1040 c.p.c. ted., l'efficacia di una sentenza passata in giudicato, ed altresì che, in sede di exequatur o di annullamento ai sensi dei §§ 1041 e 1042 c.p.c. ted., i lodi arbitrali sono soggetti solo ad un controllo limitato, non già al riesame dell'applicazione del diritto, come avviene in sede di cassazione. L'arbitro si richiama in proposito allo spirito del rinvio pregiudiziale, il quale è inteso a garantire l'uniforme applicazione del diritto, scopo che non viene raggiunto interamente riservandolo alla fase dell'exequatur o dell'annullamento, date le limitate possibilità di riesame dei lodi arbitrali.
Con ordinanza 22 aprile 1981, l'arbitro ha perciò sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
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«1. |
se un tribunale arbitrale tedesco, che deve risolvere una controversia non già secondo equità, ma applicando la legge e il cui lodo nei confronti delle parti ha valore di sentenza pronunciata da un giudice ordinario (c.p.c. ted. 1040) possa rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in via pregiudiziale a norma dell'art. 177, 2o comma del Trattato CEE. |
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2. |
Se costituisca atto illecito che implica la revoca totale o parziale, ai sensi del diritto comunitario ed in particolare dei regolamenti del Consiglio 5. 2. 1964, n. 17, 21. 4. 1970, n. 729, e 19. 12. 1972, n. 2722, il fatto che i destinatari di aiuti concessi dalla sezione orientamento del FEAOG per scopi analoghi (costruzione di pescherecci attrezzati per la lavorazione del pesce) dopo aver chiesto gli aiuti comunitari, ma prima che questi vengano concessi, convengano che gli aiuti, corrisposti dopo l'entrata in servizio e il pagamento dei pescherecci, saranno tra di essi ripartiti proporzionalmente al numero complessivo di pescherecci che essi avranno costruito e messo in servizio, vale a dire ivi compresi i pescherecci che non hanno fruito di sovvenzione, ma che sono di tipo analogo, e ripartiscano poi gli aiuti in conformità a detta sovvenzione». |
Ecco la mia opinione in proposito:
I —
Bisogna anzitutto accertare se sia ammissibile il rinvio alla Corte di giustizia, da parte di un arbitro incaricato, in forza di un accordo tra privati, di dirimere una lite.
Ciò va fatto d'ufficio ed indipendentemente dalla circostanza che lo stesso argomento costituisca l'oggetto della prima questione sottopostaci dall'arbitro. Si tratta del resto — nella causa principale non serve altro — soltanto di chiarire la competenza del giudice che si è effettivamente rivolto a noi; non si deve perciò interpretare in generale l'art. 177 in relazione alla competenza dell'arbitro la quale — come è chiaramente emerso dalla discussione della presente causa — si configura in vari modi.
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1. |
In questo contesto, è significativo che l'arbitro a quo sia tenuto a pronunziarsi, non già secondo equità, ma secondo il diritto e che la sua attività sia disciplinata sotto diversi aspetti dal codice di procedura civile tedesco (§§ 1025 e segg). Ad esempio, il § 1034 contiene disposizioni processuali intese a garantire un minimo d'ordine. A norma di esse l'arbitro, prima di pronunciare il lodo, deve sentire le parti ed accertare le circostanze di fatto e di diritto; inoltre non si possono rifiutare gli avvocati come rappresentanti delle parti. Il § 1039 prescrive che il lodo sia depositato nella cancelleria del giudice competente; il § 1040 stabilisce che il lodo ha tra le parti l'efficacia della sentenza passata in giudicato. In proposito si deve tuttavia osservare che tale efficacia è inferiore a quella della sentenza emanata da un giudice dello Stato, poiché non se ne deve tener conto d'ufficio, ma unicamente qualora una parte la eccepisca (cfr. la sentenza del Bundesgerichtshof 11 aprile 1958, pubblicata nel Neue Juristische Wochenschrift 1958, pag. 950), e poiché le parti possono convenire l'inefficacia del lodo arbitrale (cfr. la sentenza dell'Oberlandesgericht di Brema, 14 dicembre 1956, pubblicata nel Neue Juristische Wochenschrift 1957, pag 1035). Il § 1041 contempla poi i casi in cui il lodo arbitrale può essere annullato, al qual proposito si deve soprattutto osservare che ciò non implica affatto un controllo approfondito circa la corretta applicazione del diritto, bensì — in relazione al contenuto del lodo arbitrale — un mero controllo sulla sua compatibilità con l'ordine pubblico e il buon costume. Il § 1042 stabilisce infine che il lodo arbitrale, una volta dichiarato esecutivo, può dar luogo ad esecuzione forzata. La formula necessaria al riguardo viene apposta dal giudice, la cui competenza va stabilita a norma dei §§ 1045 e 1046 c.p.c. ted. e va negata qualora ricorra uno dei motivi di annullamento di cui al § 1041. |
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2. |
L'ammissibilità del rinvio disposto in occasione di un siffatto procedimento di arbitrato non può desumersi dalla giurisprudenza, che già alcune volte ha dovuto occuparsi di questioni sottoposte da giudici non statali. Evidentemente non occorre che sussistano nel presente caso tutti i presupposti che furono considerati rilevanti nelle due cause precedenti, nn. 61/65 ( 2 ) e 246/80 ( 3 ).
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3. |
La questione decisiva è quindi se, nell'applicare l'art. 177 ci si possa spingere molto oltre rispetto alle cause sopramenzionate e si possano considerare come giudici ai sensi della suddetta norma anche tribunali arbitrali di diritto privato del tipo sopra descritto. In proposito, nel corso del procedimento si è svolta — la questione è molto controversa anche nella dottrina — una discussione approfondita sotto diversi punti di vista, in cui le convenute nella causa principale e la Commissione si sono schierate a favore della soluzione positiva, mentre i Governi del Regno Unito, della Repubblica italiana e del Regno di Danimarca hanno manifestato, chi più, chi meno, perplessità al riguardo. È chiaro perciò che la soluzione del problema è tutt'altro che facile e che essa è molto importante per lo sviluppo del diritto comunitario, per l'attività della Corte di giustizia e per l'arbitrato di diritto privato.
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II —
Nel merito, l'arbitro vuole sapere se accordi del tipo di quello in questione nella causa principale, e la loro relativa esecuzione, costituiscano «irregolarità» ai sensi dei regolamenti n. 17/64, n. 729/70 e n. 2722/72, a cui consegua la ripetizione totale o parziale degli aiuti che erano stati concessi dalla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
Le imprese tedesche di pesca d'altura, menzionate all'inizio, si erano accordate, dopo aver presentato la domanda di aiuti CEE, ma prima della loro concessione, sulla ripartizione fra esse degli aiuti concessi dopo il varo ed il pagamento delle navi, in proporzione al numero complessivo di navi dello stesso tipo che avrebbero costruito e che avrebbero usato, e quindi tenendo conto anche di quelle per cui le domande non erano state presentate od erano state ritirate oppure per le quali l'aiuto era stato espressamente negato. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, al momento della presentazione della domanda le navi in questione — ad eccezione di tre — non erano ancora state poste in servizio.
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1. |
Prima di esaminare la questione, voglio esporre brevemente il contenuto dei menzionati regolamenti comunitari.
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2. |
Dalle suddette disposizioni si possono desumere i seguenti principi:
Se si considera unicamente questo, si deve senz'altro ammettere che è incompatibile con ciò l'accordo concluso tra coloro che hanno presentato la domanda prima dell'adozione da parte della Commissione di decisioni sui contributi e secondo cui i fondi comunitari devono essere impiegati, non già secondo i criteri stabiliti dalla Commissione, bensì — dato che vengono presi in considerazione altresì dei progetti per i quali non sono state presentate domande — secondo quelli delle imprese partecipanti all'accordo. Ciò non rappresenta null'altro che un riesame anticipato della decisione della Commissione, e perciò un'intrusione nel monopolio decisionale della stessa. Non si può infatti dimenticare che alle decisioni della Commissione viene data, con le domande che le pervengono, una determinata base. Le domande contengono l'identità del richiedente ed indicazioni esatte in merito a progetti concreti. Detta base, che riguarda altresì l'intero importo della sovvenzione, viene chiaramente modificata da accordi di tal genere e la decisione della Commissione, quando — come nella fattispecie — questa non riceve alcuna comunicazione in proposito, viene adottata con riguardo a dati inesatti. |
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3. |
Di fronte a questi fatti fondamentali, i tentativi di giustificazione fatti dall'attrice all'udienza non possono condurre ad una diversa valutazione. L'attrice sostiene che lo scopo della sovvenzione consiste nell'incoraggiare un' azione determinata. Ora, questo scopo diverrebbe inoperante quando — come nella fattispecie — i contributi vengono concessi molto tempo dopo l'entrata in servizio ed il pagamento delle navi sovvenzionate. In questa situazione di fatto, dato che — come la Commissione sapeva — i fondi non potevano più essere destinati alla costruzione delle navi, si tratterebbe in realtà di versamenti senza scopo di sovvenzione, e perciò non si potrebbe più parlare di vincolo al progetto e non si potrebbe nemmeno più negare la libertà del beneficiario di disporre dei contributi. Secondo l'attrice, non si potrebbe nemmeno parlare, nella fattispecie, di un'intrusione nel monopolio decisionale della Commissione. Questo infatti verrebbe meno al momento del pagamento dei contributi e dell'ultimazione del progetto, quindi al momento in cui viene raggiunto lo scopo della sovvenzione. In seguito non esisterebbero logicamente alcun monopolio decisionale in merito alla disposizione dei fondi versati né alcun vincolo, poiché dopo l'ultimazione ed il pagamento dei progetti, i fondi comunitari versati non potrebbero essere impiegati se non secondo il diritto privato. Infine la ricorrente sostiene, non solo che è del tutto indiscutibile la possibilità che i beneficiari dei contributi stipulino un accordo dopo il pagamento degli stessi, e che le navi sovvenzionate vengano vendute unitamente alle sovvenzioni. Essa deduce altresì che si può giustificare l'accordo considerando lo scopo perseguito — impedire distorsioni della concorrenza — di cui si parla anche nell'art. 11 del regolamento n. 2722/72, nonché il fatto che esso ha avuto un effetto corrispondente alle intenzioni delle autorità tedesche, le quali hanno concesso contributi in modo uguale per tutte le navi. A ciò è stato con ragione ribattuto che non si può perdere di vista l'atto di disposizione posto in essere dai beneficiari con l'accordo 17 giugno 1973, e che a quell'epoca non tutti i progetti erano già stati realizzati. Inoltre — cosa ancora più importante — secondo il sistema della disciplina comu^ nitaria non è affatto indifferente il modo in cui vengono impiegati i contributi dopo il loro versamento purché i progetti siano effettivamente portati a termine. Abbiamo visto che può essere adottata una decisione di sovvenzione anche in cosiderazione dello sviluppo fitturo di un progetto il quale — e sotto questo profilo il modo di finanziamento non è sicuramente privo di rilevanza — deve offrire garanzie quanto alla durata del vantaggio economico. È altresì stabilito che venga controllata la realizzazione dei progetti e che si tenga conto dell'osservanza delle condizioni. L'art. 19 del regolamento n. 2722/72 contempla espressamente la sospensione, la riduzione o la soppressione dei contributi nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato «come previsto», e l'osservanza del piano di finanziamento rientra indubbiamente in questo ambito. Per questo motivo nemmeno la possibilità — richiamata dall'attrice — di concludere un accordo come quello in questione dopo la concessione dei contributi può portare ad una diversa valutazione, a prescindere dal fatto che — in quanto contratto aleatorio — esso perderebbe a questo punto la sua ragion d'essere. Mi chiedo inoltre se la vendita, immediata di una nave unitamente alla sovvenzione o il suo ritiro temporaneo dalla circolazione sarebbero possibili senza che venga meno lo scopo della sovvenzione. Per quanto concerne ora l'intento — assertivamente perseguito con l'accordo — di impedire distorsioni della concorrenza e di addivenire in tal modo ad un adeguamento alla prassi tedesca in fatto di sovvenzioni, non è solo rilevante il fatto che gli aiuti tedeschi concessi in tale contesto fossero ripartiti palesemente in base ad altri criteri. L'essenziale è infatti che spetta alla Commissione, nell'adottare le proprie decisioni in materia di contributi, curare che le condizioni di concorrenza non vengano alterate in modo incompatibile coi principi contenuti nel Trattato (art. 17 del regolamento n. 17/64 e art. 11 del regolamento n. 2722/72). A questo proposito la Commissione deve tener conto delle condizioni di concorrenza nella Comunità, cosa che — dato il dovere di decidere anche su progetti esistenti in altri Stati membri — fornisce naturalmente un criterio diverso da quello prescritto dal diritto nazionale della concorrenza. Se essa giunge quindi alla conclusione che il sovvenzionare determinate imprese è lecito secondo il diritto comunitario, ciò implica del pari che non sussiste una distorsione della concorrenza e non è perciò possibile correggerla mediante accordi privati. |
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4. |
Se quindi l'accordo di messa in comune (pool) sottoposto al giudizio dell'arbitro costituisce una «irregolarità» ai sensi del diritto comunitario — giacché questa non può certo ravvisarsi unicamente in illeciti penali e poiché sotto questo profilo non conta nemmeno l'atteggiamento assunto all'inizio dalle autorità tedesche le quali, nel trasmettere le domande, non hanno affatto menzionato l'accordo di cui erano a conoscenza e non si sono neppure adoperate per modificare le domande — si deve ancora brevemente osservare quanto segue in merito alla parte della seconda questione dell'arbitro in cui si parla della ripetizione delle sovvenzioni. Al riguardo si devono tenere presenti l'art. 22 del regolamento n. 17/64 e l'art. 19 del regolamento n. 2722/72, che ho già menzionato. A norma di essi, se i progetti non sono realizzati come previsto o non soddisfano le condizioni richieste, i contributi possono venir sospesi, ridotti o soppressi. La Commissione decide allora sugli aspetti economici e procede al recupero delle somme indebitamente pagate. A mio parere la Commissione ha ragione d'interpretare le suddette norme nel senso che esse le attribuiscono un potere discrezionale. Questo permette di distinguere a seconda del tipo di illecito — trasgressione formale o frode — e di tener conto altresì del modo in cui i progetti sono stati realizzati. La Commissione ha invero dichiarato espressamente che pagamenti di compensazione effettuati in forza di un contratto di messa in comune danno in ogni caso luogo a ripetizione, mentre non ha voluto pronunziarsi sull'entità della stessa. Non sono del tutto sicuro che ciò sia sufficiente al giudice a quo per decidere la causa, poiché dal complesso dell'ordinanza di rinvio non risulta perfettamente chiaro se voglia sapere se la ripetizione è la conseguenza necessaria di una irregolarità, ovvero gli basti che tale conseguenza sia possibile. Dal nostro punto di vista, non si potrebbe comunque, a mio parere, dire di più su questo aspetto della causa. |
III —
Per concludere, propongo la seguente soluzione:
A mio parere, esistono fondati motivi per ritenere inammissibile la domanda di pronunzia pregiudiziale che ci è stata rivolta dal Presidente dello Hanseatisches Oberlandesgericht nella sua qualità di arbitro.
Se non si concorda con tale tesi, si deve così risolvere la questione sollevata:
Costituisce un'irregolarità ai sensi del regolamento n. 17/64 e del regolamento n. 2722/72, il fatto che i beneficiari di contributi della sezione orientamento del FEAOG per progetti analoghi, si accordino, dopo la presentazione della domanda per le sovvenzioni CEE, ma prima della loro concessione, allo scopo di ripartire fra loro gli aiuti concessi dopo l'entrata in servizio ed il pagamento delle navi in proporzione al numero complessivo di navi dello stesso tipo che siano state da essi costruite e usate, considerate quindi anche le navi non sovvenzionate, e ripartiscano successivamente i contributi conformemente all'accordo. Una simile irregolarità può dar luogo alla ripetizione dei contributi pagati.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 30 giugno 1966, in causa 61/65, vedova G. Vaassen-Göbbels e/Vorstand des Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf — Race. 1966, pag. 583.
( 3 ) Sentenza 6 ottobre 1981, in causa 246/80 — Broekmeulen e/Huisarts Registratie Commissie — non ancora pubblicata.