This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61974CJ0002
Judgment of the Court of 21 June 1974. # Jean Reyners v Belgian State. # Reference for a preliminary ruling: Conseil d'Etat - Belgium. # Right of establishment. # Case 2-74.
Sentenza della Corte del 21 giugno 1974.
Jean Reyners contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Belgio.
Libertà di stabilimento.
Causa 2-74.
Sentenza della Corte del 21 giugno 1974.
Jean Reyners contro Stato belga.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Belgio.
Libertà di stabilimento.
Causa 2-74.
Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00631
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:68
SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 GIUGNO 1974. - JEAN REYNERS CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CONSEIL D'ETAT BELGIQUE). - CAUSA 2/74.
raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00631
edizione speciale greca pagina 00317
edizione speciale portoghese pagina 00325
edizione speciale spagnola pagina 00293
edizione speciale svedese pagina 00309
edizione speciale finlandese pagina 00311
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . LIBERTA DI STABILIMENTO - RESTRIZIONI - ABOLIZIONE - PERIODO TRANSITORIO - SCADENZA - NORMA DEL TRATTAMENTO NAZIONALE - EFFICACIA DIRETTA
( TRATTATO CEE, ARTT . 7, 8, N . 7 E 52 )
2 . LIBERTA DI STABILIMENTO - DEROGA - SFERA D' APPLICAZIONE - LIMITI - PUBBLICI POTERI - ESERCIZIO - PARTECIPAZIONE DIRETTA E SPECIFICA - ESCLUSIONE DI TALUNE ATTIVITA TIPICHE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
( TRATTATO CEE, ART . 55 )
1 . LA NORMA DEL TRATTAMENTO NAZIONALE COSTITUISCE UNA DELLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI DELLA COMUNITA . IN QUANTO RICHIAMO AD UN COMPLESSO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE EFFETTIVAMENTE APPLICATE DAL PAESE DI STABILIMENTO AI PROPRI CITTADINI, TALE NORMA E, PER ECCELLENZA, ATTA AD ESSERE FATTA VALERE DIRETTAMENTE DAI CITTADINI DI TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRI . STABILENDO ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO LA REALIZZAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO, L' ART . 52 PRESCRIVE QUINDI UN OBBLIGO DI RISULTATO PRECISO, IL CUI ADEMPIMENTO DOVEVA ESSERE FACILITATO, MA NON CONDIZIONATO, DALL' ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MISURE GRADUALI .
DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, L' ART . 52 DEL TRATTATO CEE E UNA NORMA DIRETTAMENTE EFFICACE, NONOSTANTE LA MANCATA ADOZIONE, IN UN DETERMINATO SETTORE, DELLE DIRETTIVE CONTEMPLATE DAGLI ARTT . 54, N . 2, E 57, N . 1, DEL TRATTATO .
2 . IN CONSIDERAZIONE DEL CARATTERE FONDAMENTALE, NEL SISTEMA DEL TRATTATO, DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA NORMA DEL TRATTAMENTO NAZIONALE, LE DEROGHE CONSENTITE DALL' ART . 55, 1 ) COMMA, NON POSSONO ASSUMERE UNA RILEVANZA CHE VADA OLTRE IL FINE PER CUI QUESTA CLAUSOLA ECCEZIONALE E STATA INSERITA NEL TRATTATO STESSO .
L' ECCEZIONE ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DI CUI ALL' ART . 55, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE LIMITATA A QUELLE FRA LE ATTIVITA CONTEMPLATE DALL' ART . 52 CHE, DI PER SE, IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE DIRETTA E SPECIFICA ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI; NELL' AMBITO DI UNA LIBERA PROFESSIONE COME QUELLA DELL' AVVOCATO, NON SI POSSONO CONSIDERARE COME TALI LE ATTIVITA QUALI LA CONSULENZA E L' ASSISTENZA LEGALI, O LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELLE PARTI IN GIUDIZIO, NEPPURE SE L' ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA COSTITUISCE OGGETTO DI UN OBBLIGO O DI UNA ESCLUSIVA VOLUTI DALLA LEGGE .
NEL PROCEDIMENTO 2-74,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL CONSEIL D' ETAT DE BELGIQUE NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA
JEAN REYNERS, DOTTORE IN GIURISPRUDENZA, RESIDENTE IN WOLUWE-SAINT-LAMBERT ( BRUXELLES ),
E
STATO BELGA, NELLA PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,
INTERVENUTO :
L' ORDINE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DEL BELGIO,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 52 E 55 DEL TRATTATO CEE, IN RELAZIONE CON IL REGIO DECRETO 24 AGOSTO 1970 CHE STABILISCE UNA DEROGA A QUANTO DISPOSTO CIRCA IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA DALL' ART . 428 DELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, RELATIVO AL TITOLO ED ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO,
1/2 CON SENTENZA 21 DICEMBRE 1973, REGISTRATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 1974, IL CONSEIL D' ETAT DE BELGIQUE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 52 E 55 DEL TRATTATO CEE, CONCERNENTI IL DIRITTO DI STABILIMENTO, IN RELAZIONE CON L' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE . LE QUESTIONI SONO SORTE NELL' AMBITO DI UNA CAUSA INTENTATA DA UN CITTADINO OLANDESE, IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI STATO CHE ABILITA NEL BELGIO ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE, IL QUALE SI VEDE PRECLUSA LA PROFESSIONE STESSA IN RAGIONE DELLA SUA CITTADINANZA, PER EFFETTO DEL REGIO DECRETO 24 AGOSTO 1970 RELATIVO AL TITOLO ED ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO ( MONITEUR BELGE, 1970, PAG . 9060 ).
SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 52 DEL TRATTATO CEE
3 IL CONSIGLIO DI STATO CHIEDE SE L' ART . 52 DEL TRATTATO CEE COSTITUISCA, DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, UNA " NORMA DIRETTAMENTE EFFICACE ", NONOSTANTE LA MANCATA ADOZIONE DELLE DIRETTIVE CONTEMPLATE DAGLI ARTT . 54, N . 2 E 57, N . 1, DEL TRATTATO .
4 I GOVERNI BELGA E IRLANDESE SOSTENGONO, PER MOTIVI AMPIAMENTE CONCORDANTI, CHE NON SI PUO' RICONOSCERE TALE EFFICACIA ALL' ART . 52 .
5/7 CONSIDERATO NEL CONTESTO DEL CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO, CUI ESSO ESPRESSAMENTE RINVIA CON I TERMINI " NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO ", DETTO ARTICOLO COSTITUIREBBE, IN CONSIDERAZIONE DELLA COMPLESSITA DELLA MATERIA, SOLTANTO L' ENUNCIAZIONE DI UN SEMPLICE PRINCIPIO, LA CUI ATTUAZIONE SAREBBE NECESSARIAMENTE SUBORDINATA AD UN INSIEME DI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, SIA COMUNITARIE, SIA INTERNE, CONTEMPLATE DAGLI ARTT . 54 E 57 . LA FORMA SCELTA DAL TRATTATO PER TALI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE - DETERMINAZIONE DI UN " PROGRAMMA GENERALE " DA ATTUARSI A SUA VOLTA MEDIANTE UN COMPLESSO DI DIRETTIVE - CONFERMEREBBE CHE L' ART . 52 NON HA EFFICACIA DIRETTA . NON SPETTEREBBE AL GIUDICE DI ESERCITARE UN POTERE DISCREZIONALE RISERVATO AGLI ORGANI LEGISLATIVI DELLA COMUNITA E DEGLI STATI MEMBRI .
8 QUESTO PUNTO DI VISTA E SOSTANZIALMENTE CONDIVISO DAI GOVERNI BRITANNICO E LUSSEMBURGHESE, NONCHE DALL' ORDINE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DEL BELGIO, INTERVENIENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE .
9/10 L' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DAL CANTO SUO, OSSERVA CHE, NEL SUO CASO, SI TRATTA SOLTANTO DI UNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI CITTADINANZA, DATO CH' EGLI E SOGGETTO A CONDIZIONI PER L' AMMISSIONE ALL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE CHE NON VALGONO PER I CITTADINI BELGI . IN PROPOSITO, L' ART . 52 COSTITUIREBBE UNA DISPOSIZIONE CHIARA E COMPLETA, ATTA AD AVERE EFFICACIA DIRETTA .
11/13 IL GOVERNO TEDESCO - SPALLEGGIATO IN SOSTANZA DAL GOVERNO OLANDESE CHE RICHIAMA LA SENTENZA DI QUESTA CORTE 16 GIUGNO 1966 NELLA CAUSA 57-65, LUETTICKE ( RACC . 1966, PAG . 219 ) - RITIENE CHE LE DISPOSIZIONI CHE IMPONGONO AGLI STATI MEMBRI UN OBBLIGO CHE QUESTI DEVONO ADEMPIERE ENTRO UN DATO TERMINE, DIVENGONO DIRETTAMENTE EFFICACI ALLORQUANDO, ALLO SCADERE DI TALE TERMINE, L' OBBLIGO NON E STATO ADEMPIUTO . AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO, GLI STATI MEMBRI NON AVREBBERO QUINDI PIU LA POSSIBILITA DI MANTENERE IN VIGORE RESTRIZIONI DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO, IN QUANTO L' ART . 52 A PARTIRE DA TALE DATA ASSUME IL CARATTERE DI UNA DISPOSIZIONE DI PER SE COMPLETA E GIURIDICAMENTE PERFETTA . CIO' PREMESSO, IL " PROGRAMMA GENERALE " E LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DALL' ART . 54 AVREBBERO AVUTO RILEVANZA SOLTANTO PER IL PERIODO TRANSITORIO, DATO CHE LA LIBERTA DI STABILIMENTO E REALIZZATA IN PIENO ALLA FINE DI TALE PERIODO .
14 LA COMMISSIONE, MALGRADO I DUBBI CH' ESSA NUTRE NEI CONFRONTI DELL' EFFICACIA DIRETTA DELLA DISPOSIZIONE DA INTERPRETARSI - SIA IN CONSIDERAZIONE DEL RICHIAMO, CONTENUTO NEL TRATTATO, AL " PROGRAMMA GENERALE " ED ALLE DIRETTIVE D' ATTUAZIONE, SIA IN RAGIONE DEL CONTENUTO DI TALUNE DIRETTIVE DI LIBERALIZZAZIONE GIA ADOTTATE, CHE NON RAGGIUNGEREBBERO IN TUTTI I PUNTI UNA PERFETTA PARITA DI TRATTAMENTO - RITIENE TUTTAVIA CHE L' ART . 52 ABBIA, PERLOMENO, UN' EFFICACIA DIRETTA PARZIALE, NELLA PARTE IN CUI PROIBISCE IN MANIERA SPECIFICA LE DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI DI CITTADINANZA .
15/17 L' ART . 7 DEL TRATTATO, CHE FA PARTE DEI " PRINCIPI " DELLA COMUNITA, DISPONE CHE, NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO E SENZA PREGIUDIZIO DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI NELLO STESSO CONTENUTE, " E VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA ". L' ART . 52 GARANTISCE L' APPLICAZIONE DI TALE DISPOSIZIONE GENERALE NEL SETTORE PARTICOLARE DEL DIRITTO DI STABILIMENTO . CON L' ESPRESSIONE " NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO ", ESSO SI RICHIAMA ALL' INTERO CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO E CHIEDE, PERCIO', DI VENIR INTERPRETATO IN QUESTO AMBITO GENERALE .
18/20 DOPO AVER STABILITO CHE " LE RESTRIZIONI ALLE LIBERTA DI STABILIMENTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO VENGONO GRADATAMENTE SOPPRESSE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO ", L' ART . 52 ENUNCIA IL PRINCIPIO CARDINE DELLA MATERIA, DISPONENDO CHE LA LIBERTA DI STABILIMENTO IMPLICA L' ACCESSO ALLE ATTIVITA INDIPENDENTI ED AL LORO ESERCIZIO " ALLE CONDIZIONI DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE DI STABILIMENTO NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI ". AL FINE DELLA GRADUALE REALIZZAZIONE DI TALE OBIETTIVO NEL CORSO DEL PERIODO TRANSITORIO, L' ART . 54 CONTEMPLA L' ELABORAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO, DI UN " PROGRAMMA GENERALE " E, PER L' ATTUAZIONE DI TALE PROGRAMMA, DIRETTIVE DESTINATE A REALIZZARE LA LIBERTA DI STABILIMENTO PER LE VARIE ATTIVITA . OLTRE A TALI MISURE DI LIBERALIZZAZIONE, L' ART . 57 CONTEMPLA DIRETTIVE DESTINATE A GARANTIRE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI E, IN GENERALE, IL COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI IN MATERIA DI STABILIMENTO E D' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA INDIPENDENTI .
21/23 DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE, NELL' ECONOMIA DEL CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO, IL " PROGRAMMA GENERALE " E LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DAL TRATTATO SONO DESTINATE AD ADEMPIERE DUE FUNZIONI, LA PRIMA E QUELLA DI ABOLIRE, DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO, GLI OSTACOLI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO; LA SECONDA CONSISTE NELL' INTRODURRE, NELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI, UN COMPLESSO DI DISPOSIZIONI DIRETTE A FACILITARE L' ESERCIZIO EFFETTIVO DI TALE LIBERTA, AL FINE DI FAVORIRE L' INTERPRETAZIONE ECONOMICA E SOCIALE NELL' AMBITO DELLA COMUNITA NEL SETTORE DELLE ATTIVITA INDIPENDENTI . E' QUESTO SECONDO OBIETTIVO CHE PERSEGUONO, IN PRIMO LUOGO, TALUNE DISPOSIZIONI DELL' ART . 54, N . 3, RELATIVE, FRA L' ALTRO, ALLA COLLABORAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI COMPETENTI E L' ADATTAMENTO DEI PROCEDIMENTI E DELLE PRASSI AMMINISTRATIVE E, IN SECONDO LUOGO, IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI DELL' ART . 57 . L' EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELL' ART . 52 VA DETERMINATA NELL' AMBITO DI TALE SISTEMA .
24/27 LA NORMA DEL TRATTAMENTO NAZIONALE COSTITUISCE UNA DELLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI DELLA COMUNITA . IN QUANTO RICHIAMO AD UN COMPLESSO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE EFFETTIVAMENTE APPLICATE DAL PAESE DI STABILIMENTO AI PROPRI CITTADINI, TALE NORMA E, PER ECCELLENZA, ATTA AD ESSERE FATTA VALERE DIRETTAMENTE DAI CITTADINI DI TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRI . STABILENDO ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO LA REALIZZAZIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO, L' ART . 52 PRESCRIVE QUINDI UN OBBLIGO DI RISULTATO PRECISO, IL CUI ADEMPIMENTO DOVEVA ESSERE FACILITATO, MA NON CONDIZIONATO, DALL' ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MISURE GRADUALI; IL FATTO CHE QUESTA GRADUALITA NON SIA STATA OSSERVATA LASCIA INTATTO L' OBBLIGO STESSO, UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE STABILITO PER IL SUO ADEMPIMENTO .
28 TALE INTERPRETAZIONE E CONFORME ALL' ART . 8, N . 7, DEL TRATTATO, A TERMINI DEL QUALE LA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO COSTITUISCE IL TERMINE ULTIMO PER L' ENTRATA IN VIGORE DEL COMPLESSO DELLE NORME CONTEMPLATE DAL TRATTATO E PER L' ATTUAZIONE DELL' INSIEME DELLE REALIZZAZIONI CHE COMPORTA L' INSTAURAZIONE DEL MERCATO COMUNE .
29/31 NON E DATO INVOCARE, CONTRO TALE EFFICACIA, LA CIRCOSTANZA CHE IL CONSIGLIO NON HA ADOTTATO LE DIRETTIVE PREVISTE DAGLI ARTT . 54 E 57, OPPURE IL FATTO CHE TALUNE DIRETTIVE EFFETTIVAMENTE ADOTTATE NON HANNO PIENAMENTE REALIZZATO L' OBIETTIVO DI NON-DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL' ART . 52 . IN EFFETTI, DOPO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, LE DIRETTIVE CONTEMPLATE DAL CAPITOLO RELATIVO AL DIRITTO DI INSEDIAMENTO SONO DIVENUTE SUPERFLUE PER L' ATTUAZIONE DELLA NORMA DEL TRATTAMENTO NAZIONALE, DATO CHE QUEST' ULTIMA E ORMAI SANCITA, CON EFFICACIA DIRETTA, DAL TRATTATO STESSO . TALI DIRETTIVE NON HANNO TUTTAVIA PERDUTO OGNI INTERESSE, IN QUANTO CONSERVANO UN CAMPO DI APPLICAZIONE IMPORTANTE NEL SETTORE DELLE MISURE DIRETTE A FAVORIRE ED A FACILITARE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LIBERO STABILIMENTO .
32 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA A QUESTA CORTE NEL SENSO CHE, DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, L' ART . 52 DEL TRATTATO E UNA DISPOSIZIONE DIRETTAMENTE EFFICACE E CIO' NONOSTANTE LA MANCANZA EVENTUALE, IN UN DETERMINATO SETTORE, DELLE DIRETTIVE DI CUI AGLI ARTT . 54, N . 2 E 57, N . 1, DEL TRATTATO .
SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 55, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE
33/34 IL CONSIGLIO DI STATO CHIEDE INOLTRE CHE VENGA PRECISATO COSA SI DEVE INTENDERE, NELL' ART . 55, 1 ) COMMA, PER " ATTIVITA CHE IN UNO STATO PARTECIPINO, SIA PURE OCCASIONALMENTE, ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ". SI TRATTA DI ACCERTARE, PIU PRECISAMENTE, SE NELL' AMBITO DI UNA PROFESSIONE COME QUELLA FORENSE, SIANO ESCLUSE DALL' APPLICAZIONE DEL CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO LE SOLE ATTIVITA INERENTI A TALE PROFESSIONE CHE PARTECIPANO ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI, OVVERO TALE PROFESSIONE VADA ESCLUSA NEL SUO COMPLESSO, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CH' ESSA COMPRENDE ATTIVITA CHE PARTECIPANO ALL' ESERCIZIO DI TALI POTERI .
35/37 IL GOVERNO LUSSEMBURGHESE E L' ORDINE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DEL BELGIO, RITENGONO CHE LA PROFESSIONE FORENSE E, NEL SUO COMPLESSO, SOTTRATTA ALLE NORME DEL TRATTATO IN MATERIA DI DIRITTO DI STABILIMENTO PER IL FATTO CH' ESSA PARTECIPA IN MANIERA ORGANICA ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA . TALE SITUAZIONE SI DESUMEREBBE TANTO DALL' ORGANIZZAZIONE LEGALE DELLA PROFESSIONE, CHE IMPLICA UN COMPLESSO DI REQUISITI PER L' AMMISSIONE E UNA DISCIPLINA RIGIDA, QUANTO DALLE FUNZIONI ESPLETATE DALL' AVVOCATO NELL' AMBITO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, CUI LA SUA PARTECIPAZIONE SAREBBE, IN AMPIA MISURA, OBBLIGATORIA . TALI ATTIVITA, CHE FAREBBERO DELL' AVVOCATO UN AUSILIARIO INDISPENSABILE DELLA GIUSTIZIA, COSTITUIREBBERO UN TUTTO COERENTE, I CUI ELEMENTI NON SI POTREBBERO SCINDERE .
38 L' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DA PARTE SUA, FA PRESENTE CHE, TUTT' AL PIU, DETERMINATE ATTIVITA DELLA PROFESSIONE FORENSE PARTECIPANO ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI E CHE ESSE SOLTANTO RIENTRANO QUINDI NELL' ECCEZIONE DI CUI ALL' ART . 55 AL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO .
39/41 SECONDO I GOVERNI TEDESCO, BELGA, BRITANNICO, IRLANDESE ED OLANDESE, NONCHE SECONDO LA COMMISSIONE, L' ECCEZIONE DI CUI ALL' ART . 55 SI LIMITA ALLE SOLE ATTIVITA, NELL' AMBITO DELLE VARIE PROFESSIONI, CHE PARTECIPANO EFFETTIVAMENTE ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI, A CONDIZIONE CHE ESSE SIANO SCINDIBILI DALL' ESERCIZIO NORMALE DELLA PROFESSIONE . DIVERGENZE SUSSISTONO TUTTAVIA TRA I GOVERNI MENZIONATI PER QUANTO RIGUARDA LA NATURA DELLE ATTIVITA COSI' ESCLUSA DAL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO, TENUTO CONTO DELLE DIFFERENZE ORGANIZZATIVE DELLA PROFESSIONE FORENSE DA UNO STATO MEMBRO ALL' ALTRO .
IN PARTICOLARE, IL GOVERNO TEDESCO SOTTOLINEA CHE, IN CONSIDERAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DELL' AVVOCATO A TALUNI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, IN ISPECIE IN MATERIA PENALE O DI DIRITTO PUBBICO, LA PROFESSIONE FORENSE E L' ESERCIZIO DEL POTERE GIUDIZIARIO SONO COSI' INTIMAMENTE CONNESSI CHE SI DEVONO ESCLUDERE DALLA LIBERALIZZAZIONE, PERLOMENO, AMPI SETTORI DI TALE PROFESSIONE .
42/44 A TERMINI DELL' ART . 55, 1 ) COMMA, SONO ESCLUSI DALL' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO RELATIVO AL DIRITTO DI STABILIMENTO, " PER QUANTO RIGUARDA LO STATO MEMBRO INTERESSATO, LE ATTIVITA CHE IN TALE STATO PARTECIPINO, SIA PURE OCCASIONALMENTE, ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI ". IN CONSIDERAZIONE DEL CARATTERE FONDAMENTALE, NEL SISTEMA DEL TRATTATO, DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA NORMA DEL TRATTAMENTO NAZIONALE, LE DEROGHE CONSENTITE DALL' ART . 55, 1 ) COMMA, NON POSSONO ASSUMERE UNA RILEVANZA CHE VADA OLTRE IL FINE PER CUI QUESTA CLAUSOLA ECCEZIONALE E STATA INSERITA NEL TRATTATO STESSO . L' ART . 55, N . 1, DEVE CONSENTIRE AGLI STATI MEMBRI, NELL' IPOTESI IN CUI DETERMINATE FUNZIONI CHE IMPLICANO L' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI SONO CONNESSE AD UNA DELLE ATTIVITA INDIPENDENTI DI CUI ALL' ART . 52, DI PRECLUDERE AI CITTADINI L' ACCESSO A TALI FUNZIONI .
45/47 TALE ESIGENZA E PIENAMENTE SODDISFATTA DAL MOMENTO IN CUI L' ESCLUSIONE DI TALI PERSONE E LIMITATA A QUELLE ATTIVITA CHE, CONSIDERATE IN SE STESSE, COSTITUISCONO UNA PARTECIPAZIONE DIRETTA E SPECIFICA ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI . L' ESTENSIONE DELLA DEROGA DI CUI ALL' ART . 55 AD UN' INTERA PROFESSIONE E POSSIBILE SOLTANTO NELL' IPOTESI IN CUI LE ATTIVITA RISPONDENTI A TALI CARATTERISTICHE VI SI TROVANO CONNESSE IN TAL GUISA CHE LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO AVREBBE L' EFFETTO D' IMPORRE, ALLO STATO MEMBRO INTERESSATO, L' OBBLIGO DI CONSENTIRE L' ESERCIZIO, SIA PURE OCCASIONALE, DA PARTE DI NON CITTADINI, DI FUNZIONI CHE RIENTRANO NEI PUBBLICI POTERI . NON SI PUO', VICEVERSA, AMMETTERE TALE ESTENSIONE LADDOVE, NELL' AMBITO DI UNA PROFESSIONE INDIPENDENTE, LE ATTIVITA CHE PARTECIPANO ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI COSTITUISCONO UN ELEMENTO SCINDIBILE DALL' INSIEME DELL' ATTIVITA PROFESSIONALE .
48/50 IN MANCANZA DI QUALSIASI DIRETTIVA ADOTTATA IN FORZA DELL' ART . 57 AL FINE DI ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI INTERNE RELATIVE, IN PARTICOLARE, ALLA PROFESSIONE FORENSE, L' ESERCIZIO DI QUESTA RESTA DISCIPLINATO DAL DIRITTO DEI VARI STATI MEMBRI . L' EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE RESTRIZIONI DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO DI CUI ALL' ART . 55, 1 ) COMMA, VA QUINDI VALUTATA SEPARATAMENTE, PER CIASCUNO STATO MEMBRO, TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI INTERNE AFFERENTI ALL' ORGANIZZAZIONE ED ALL' ESERCIZIO DI TALE PROFESSIONE . TALE VALUTAZIONE DEVE TUTTAVIA TENER CONTO DEL CARATTERE COMUNITARIO DEI LIMITI POSTI DALL' ART . 55 ALLE DEROGHE CONSENTITE AL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO, AL FINE DI EVITARE CHE L' EFFETTO UTILE DEL TRATTATO NON VENGA ESCLUSO DA DISPOSIZIONI UNILATERALI DEGLI STATI MEMBRI .
51/53 LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CHE IMPLICANO CONTATTI, ANCHE REGOLARI ED ORGANICI, CON I TRIBUNALI, OVVERO LA PARTECIPAZIONE, SIA PURE OBBLIGATORIA, AL LORO FUNZIONAMENTO, NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONE ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI . IN PARTICOLARE, NON POSSONO VENIR CONSIDERATE COME PARTECIPAZIONE A TALI POTERI LE ATTIVITA PIU TIPICHE DELLA PROFESSIONE FORENSE, QUALI LA CONSULENZA E L' ASSISTENZA GIURIDICA, COME PURE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELLE PARTI IN GIUDIZIO, NEPPURE QUANDO IL MINISTERO O ASSISTENZA DELL' AVVOCATO E OBBLIGATORIO O COSTITUISCE OGGETTO DI UNA ESCLUSIVA VOLUTA DALLA LEGGE . IN EFFETTI, L' ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA LASCIA INTATTI LA VALUTAZIONE DELL' AUTORITA GIUDIZIARIA E IL LIBERO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE .
54/55 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA A QUESTA CORTE NEL SENSO CHE L' ECCEZIONE ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DI CUI ALL' ART . 55, 1 ) COMMA, VA LIMITATA A QUELLE, FRA LE ATTIVITA CONTEMPLATE DALL' ART . 52, CHE, DI PER SE, IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE DIRETTA E SPECIFICA ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI . COMUNQUE, NELL' AMBITO DI UNA LIBERA PROFESSIONE QUALE QUELLA DELL' AVVOCATO, NON SI POSSONO CONSIDERARE COME TALI LE ATTIVITA QUALI LA CONSULENZA E L' ASSISTENZA LEGALI, O LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELLE PARTI IN GIUDIZIO, NEPPURE SE L' ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA COSTITUISCE OGGETTO DI UN OBBLIGO O DI UNA ESCLUSIVA VOLUTI DALLA LEGGE .
56/57 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO, DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DAL GOVERNO D'IRLANDA, DAL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D' IRLANDA DEL NORD E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL CONSEIL D' ETAT DE BELGIQUE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL CONSEIL D' ETAT DE BELGIQUE, DIVISIONE AMMINISTRATIVA, III SEZIONE, CON SENTENZA 21 DICEMBRE 1973, AFFERMA PER DIRITTO :
1 ) DALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO, L' ART . 52 DEL TRATTATO CEE E UNA NORMA DIRETTAMENTE EFFICACE, NONOSTANTE LA MANCATA ADOZIONE, IN UN DETERMINATO SETTORE, DELLE DIRETTIVE CONTEMPLATE DAGLI ARTT . 54, N . 2, E 57, N . 1, DEL TRATTATO .
2 ) L' ECCEZIONE ALLA LIBERTA DI STABILIMENTO DI CUI ALL' ART . 55, 1 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE DEVE ESSERE LIMITATA A QUELLE FRA LE ATTIVITA CONTEMPLATE DALL' ART . 52, CHE, DI PER SE, IMPLICANO LA PARTECIPAZIONE DIRETTA E SPECIFICA ALL' ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI; NELL' AMBITO DI UNA LIBERA PROFESSIONE COME QUELLA DELL' AVVOCATO, NON SI POSSONO CONSIDERARE COME TALI LE ATTIVITA QUALI LA CONSULENZA E L' ASSISTENZA LEGALI, O LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELLE PARTI IN GIUDIZIO, NEPPURE SE L' ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA COSTITUISCE OGGETTO DI UN OBBLIGO O DI UNA ESCLUSIVA VOLUTI DALLA LEGGE .