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Document 61969CC0015

Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 10 luglio 1969.
Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contro Salvatore Ugliola.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania.
Causa 15-69.

Raccolta della Giurisprudenza 1969 -00363

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:38

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND

DEL 10 LUGLIO 1969 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il Bundesarbeitsgericht, istanza di revisione in materia di diritto del lavoro, vi chiede di statuire sulla portata dell'articolo 9, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 marzo 1964 n. 38, e dell'articolo 7 del regolamento 15 ottobre 1968 n. 1612, relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Questi articoli vanno intesi nel senso che il lavoratore, cittadino di uno Stato membro, il quale lavora sul territorio di un altro Stato membro ha diritto a che, in conformità alle leggi del paese in cui lavora, il periodo del servizio militare prestato nel paese d'origine sia computato agli effetti dell'anzianità nell'impresa presso la quale era occupato già prima di effettuare il servizio militare stesso?

I

La controversia che ha indotto l'alto tribunale tedesco a deferirvi la questione ha avuto la seguente origine.

L'Ugliola, di nazionalità italiana, dal maggio 1961 è impiegato presso la Württembergische Milcheverwertung-Sudmilch AG. Egli ha interrotto la propria attività, dal 6 maggio 1965 al 14 agosto 1966, per compiere in Italia il servizio militare obbligatorio e subito dopo ha ripreso il lavoro nello stesso posto.

È sorta allora la questione dell applicazione a suo favore della legge tedesca che garantisce la conservazione del posto in caso di chiamata sotto le armi. A norma di questa legge, in vigore dal 31 marzo 1957, il rapporto di lavoro è sospeso nel periodo del servizio di leva o di un eventuale richiamo. L'articolo 6, n. 1, stabilisce che il lavoratore che riprende la propria attività nell'impresa non deve subire alcun danno sul piano professionale e aziendale a causa dell'assenza dovuta a servizio militare. A norma dell'articolo 6, n. 2, la durata del servizio di leva o del richiamo viene computata agli effetti dell'anzianità professionale e aziendale.

Estendendo questa norma al servizio di leva prestato in Italia, dal Natale 1966 l'Ugliola avrebbe diritto, secondo la disciplina vigente nell'impresa presso cui lavora, ad una gratifica più elevata. Egli sostiene che i sopramenzionati regolamenti del Consiglio gli danno diritto ai vantaggi di cui all'articolo 6, n. 2, della legge sulla protezione del posto di lavoro.

Il datore di lavoro ribatte che la prestazione del servizio militare e le previdenze ad essa relative rientrano nel diritto pubblico, non già nel diritto del lavoro. L'afferente disciplina nazionale non può quindi essere considerata come facente parte delle condizioni d'impiego e di lavoro per le quali il diritto comunitario intende escludere che i cittadini di uno Stato membro ricevano un diverso trattamento in un altro Stato membro.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'Ugliola in base al solo diritto tedesco ed interpretando il contratto di lavoro, senza alcun riferimento al diritto comunitario; il giudice di appello si è viceversa basato proprio su questo per dare del pari ragione al lavoratore. Il Bundesarbeitsgericht dal canto suo, su ricorso dell'impresa, vi chiede d'intepretare sia l'articolo 9, n. 1, del regolamento n. 38/64, sia l'articolo 7 del regolamento n. 1612/68.

Qest ultimo testo, che ha sostituito il precedente, è entrato in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità (19 ottobre 1968), vale a dire più di due anni dopo i fatti a proposito dei quali l'Ugliola chiede che siano applicate a suo vantaggio le norme comunitarie. Quali che siano le disposizioni da applicarsi nella fattispecie, nulla vi vieta d'interpretare i due regolamenti la cui portata, come vedremo, è quasi identica.

All' udienza di ieri avete ascoltato le esaurienti argomentazioni delle parti, del governo della Repubblica federale e della Commissione; il mio esame potrà essere quindi abbastanza breve.

II

I regolamenti di cui è causa traggono fondamento dall'articolo 48 del trattato, il quale dispone che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è garantita al più tardi al termine del periodo transitorio, precisando che detta libera circolazione implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, in base alla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Quando avete dovuto interpretare il regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, avete affermato che, posto che gli articoli 48-51 del trattato tendono ad instaurare la massima possibile libertà di circolazione dei lavoratori, detti articoli come pure le disposizioni di attuazione vanno intesi nel senso che si tende ad evitare che la situazione giuridica dei lavoratori migranti sia meno favorevole (6 giugno 1964 — Nonnenmacher — 92-63, Raccolta X-1964, pag. 569). Le disposizioni litigiose vanno considerate in questa luce.

Mentre le disposizioni relative all'accesso all'occupazione dei cittadini degli Stati membri sono divenute sempre più liberali, via via che il Consiglio adottava nuovi regolamenti, il principio della parità di trattamento nell'ambito di un determinato contratto di lavoro è stato posto fin dall'inizio.

Esso veniva affermato già nel regolamento n. 15/61 del Consiglio ed è stato ribadito nell'articolo 9 del regolamento n. 38/64, nei seguenti termini :

«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali. Egli gode della stessa protezione e dello stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione e di licenziamento.»

Infine esso è stato ripetuto, benché in forma diversa, nell'articolo 7 del regolamento n. 1612/68 il quale, pur non garantendo espressamente ai lavoratori degli Stati membri la stessa tutela e lo stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali, stabilisce il divieto di discriminazione, il che è praticamente la stessa cosa.

Quindi, i testi prevedono l' assimilazione «per tutte le condizioni d'impiego e di lavoro» e questa formula dev'essere intesa in senso ampio. Anzitutto, infatti, se vengono menzionati espressamente soltanto alcuni aspetti di tali condizioni, cioè la retribuzione e il licenziamento, l'enumerazione è preceduta dalla iocuzione «in particolare». In secondo luogo, 1a presa in considerazione dei periodi di servizio militare per determinare l'anzianità nell'impresa è intesa ad attribuire al lavoratore unicamente dei vantaggi materiali e può quindi essere inclusa nella retribuzione. Infine la Commissione ricorda giustamente che varie disposizioni del regolamento n. 38/64 e della direttiva 68/360, adottata in relazione al regolamento n. 1612/68, avevano lo scopo di impedire che le interruzioni della residenza dovute all'adempimento degli obblighi militari potessero, o provocare la perdita dell'accesso all'occupazione, o rendere invalido il permesso di soggiorno dei lavoratori migranti. Il prinr cipio informatore di questa disciplina è dunque quello di attribuire ai periodi di servizio militare nel paese d'origine pieno effetto, negativo o positivo a seconda dei casi, nei confronti del rapporto di lavoro.

III

1.

Agli argomenti che si possono quindi addurre per risolvere in senso positivo la questione posta dal Bundesarbeitsgericht, il governo della Repubblica federale e la convenuta oppongono anzitutto che la legge di cui trattasi non fa parte della legislazione del lavoro, ma della legislazione militare; essa sarebbe perciò del tutto estranea ai regolamenti nn. 38/68 e 1612/68 e non rientrerebbe nemmeno nell'ambito d'applicazione del trattato. La Repubblica federale cita in proposito l'articolo 223, n. 1 b) del trattato — che dà agli Stati membri la possibilità di adottale, per la tutela della propria sicurezza, misure che derogano al trattato per quanto riguarda la produzione e il commercio di armi —-come pure l'articolo 224 che, in caso di grave crisi, consente agli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti senza tener conto delle norme del trattato. Essa ne desume di poter liberamente legiferare per tutto quanto riguarda la difesa, nella quale rientra la legge invocata dall'attore. Si noterà subito che i due articoli del trattato cui vien fatto richiamo non hanno nulla in comune col testo di cui è causa. Questo s'intitola : «Legge che garantisce il posto di lavoro in caso di chiamata sotto le armi» ; esso ha lo scopo di disciplinare le ripercussioni giuridiche sul rapporto di lavoro dell'assenza del lavoratore causata dai suoi obblighi militari. Le disposizioni del genere di quelle di cui l'Ugliola pretende fruire sono evidentemente connesse ai problemi della difesa nazionale, ma non cessano per questo di far parte delle «condizioni d'impiego e di lavoro» ai sensi degli articolo 9 del regolamento n. 38/64 e 7 del regolamento n. 1612/68.

Questo mio giudizio vale tuttavia solo entro i limiti della questione deferita. Benché voi non dobbiate interpretare né giudicare la legge tedesca, va rilevato ch'essa contiene disposizioni di diversa natura, alcune delle quali riguardano i problemi della difesa, mentre altre riguardano l'occupazione; talune infine concernono i pubblici dipendenti ed esulano effettivamente dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui trattasi. Non è certo il caso di far ricadere sotto di questi l'Arbeitsplatzschutzgesetz nel suo complesso, e certamente è lecito avere dei dubbi circa determinate disposizioni di questa, tanto più che il criterio proposto ieri dalla Commissione, e basato sulla distinzione fra provvidenze a carico dello Stato e provvidenze a carico dell'impresa, mi sembra discutibile. Trattandosi però della presa in considerazione del servizio militare agli effetti dell'anzianità nell'impresa, mi pare certo ch'essa faccia parte delle condizioni di lavoro.

Come la Commissione giustamente rileva, gli Stati membri sono liberi di disciplinare come preferiscono le conseguenze sul piano professionale della chiamata alle armi; essi possono anche astenersi da qualsiasi disciplina. Tuttavia le provvidenze a favore dei cittadini di uno Stato si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri occupati in detto Stato e che abbiano prestato servizio militare nel loro paese d'origine.

Non si deve del resto pensare che il problema esista solo nella Repubblica federale. In tutti gli altri Stati membri esistono disposizioni che garantiscono, con maggiore o minor larghezza, la conservazione del posto in caso di chiamata sotto le armi. I relativi vantaggi possono essere pretesi dal lavoratore straniero alla stessa stregua di quello nazionale. L'onere imposto dalle leggi tedesche alla Repubblica federale, a favore dei lavoratori stranieri, ha quindi come contropartita i vantaggi che i suoi cittadini occupati in altri Stati membri possono trarre dalla legislazione di questi Stati.

2.

Il governo della Repubblica federale sostiene poi che, anche se la disciplina comunitaria dovesse riguardare la legge sulla protezione del posto di lavoro, o quanto meno la disposizione invocata dall'Ugliola, non si avrebbe comunque una violazione del divieto di discriminazione posto dai regolamenti. Questo divieto, che corrisponde a quello sancito dall'articolo 48 del trattato, implica che i cittadini di uno Stato membro devono essere trattati in un altro Stato membro come i cittadini di questo. Orbene, la legge tedesca rispetta questo principio, giacché giova anche agli stranieri qualora prestino servizio militare nella Repubblica federale di Germania, non già ai cittadini tedeschi che lo prestino all'estero per conto di un altro Stato membro. Il criterio applicato non si basa quindi sulla nazionalità, ma sulla prestazione del servizio nella Bundeswehr; esso è obiettivo e giustificato giacché si tratta di una legge che fa parte della legislazione relativa alla difesa (con questo però il governo federale si riprende quanto aveva concesso sopra a titolo di ipotesi). D'altro canto, mancando l'integrazione del settore della difesa sul piano comunitario, le discipline nazionali diverse sono possibili e legittime; la disparità di trattamento deriva da differenze di fatto in un settore non integrato.

Questi argomenti possono apparire a prima vista persuasivi, ma non mi convincono. La prestazione del servizio militare nelle forze armate di uno Stato diverso da quello di cui si è cittadini, è un'ipotesi che lo stesso governo della Repubblica federale considera come puramente teorica. La discriminazione non risulta forse espressamente dalla nazionalità, ma dalla chiamata alle armi che è basata sulla nazionalità. Di fatto, la disposizione di cui trattasi avvantaggia solo i cittadini tedeschi, e ciò è perfettamente legittimo sul piano interno; tuttavia, i regolamenti sulla libera circolazione si propongono appunto di far scomparire privilegi siffatti.

Quanto alla disparità di trattamento derivante dal fatto che si tratterebbe di

un settore non integrato, essa è normale nel ristretto ambito di questo settore, cioè la difesa nazionale; essa cessa però di esserlo qualora, come nell'ipotesi che ha dato luogo al rinvio, la disposizione in contesto rientra fra le condizioni di lavoro di cui ai regolamenti nn. 38/64 e 1612/68.

3.

Resta un'ultima obiezione, tratta dall'articolo 48 del trattato, che ammetterebbe le discriminazioni in materia di sicurezza pubblica.

Qui è necessario rifarsi al testo. II n. 3 di detto articolo precisa che la libera circolazione dei lavoratori implica il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica : di rispondere a offerte di lavoro — di spostarsi liberamente a tal fine — di risiedere in uno degli Stati membri onde svolgervi un'attività lavorativa, conformemente alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali — di rimanere, a determinate condizioni, nel territorio di uno Stato membro dopo esservi stati occupati.

È chiaro che tutte queste ipotesi riguardano la ricerca di un'occupazione e il diritto di esercitarla: per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza uno straniero può non essere ammesso ad entrare nel paese e ad occupare un posto. Detti motivi non possono però riguardare le condizioni dell'occupazione, una volta che questa è stata regolarmente ottenuta. Per quanto riguarda ad esempio la retribuzione, non vi può essere alcun motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per trattare il lavoratore straniero in modo diverso da quello nazionale. È un campo nel quale non è ammessa la «discriminazione» di cui alla riserva contenuta nell'articolo 48, n. .3.

Al termine delle sue osservazioni orali, l'agente della Commissione vi ha detto che il caso che dovete esaminare è un caso limite ed anche alquanto dubbio.

Sono disposto ad ammettere il primo giudizio, almeno nel senso che la soluzione che sarà data alla questione deferita non pregiudica eventuali future pronunzie circa altre disposizioni di una legge che garantisce il posto di lavoro. In compenso mi sembra che, attentamente esaminate, le disposizioni di cui è causa non danno luogo ad alcun dubbio.

Ritengo che voi dobbiate pronunziarvi nel senso che :

—

Le disposizioni legislative nazionali che prescrivono la presa in considerazione dei periodi di servizio militare per determinare l'anzianità del lavoratore nell'impresa, vanno considerate come facenti parte delle condizioni d'impiego e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 38/64 e dell'articolo 7 del regolamento n. 1612/68.

—

Il principio della parità di trattamento sancito da detti articoli implica che i periodi trascorsi da un lavoratore nel proprio paese d'origine a causa dei suoi obblighi militari vanno presi in considerazione per determinare la sua anzianità in un'impresa di un altro Stato membro, alla stessa stregua dei periodi di servizio militare prestato nelle forze armate di quest'ultimo Stato.


( 1 ) Traduzione dal francese.

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