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Document 538d36d8-ae30-11ed-8912-01aa75ed71a1
Decision (EU) 2022/1521 of the European Central Bank of 12 September 2022 on temporary adjustments to the remuneration of certain non-monetary policy deposits held with national central banks and the European Central Bank (ECB/2022/30)
Consolidated text: Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30)
Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30)
02022D1521 — IT — 09.01.2023 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE (UE) 2022/1521 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 12 settembre 2022 (GU L 236I del 13.9.2022, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE (UE) 2023/55 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 dicembre 2022 |
L 3 |
16 |
5.1.2023 |
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DECISIONE (UE) 2022/1521 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 settembre 2022
relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30)
Articolo 1
Depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN e remunerati in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7)
La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi:
per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti; per i depositi a termine, il tasso di mercato sui depositi garantiti con scadenza comparabile ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti.
Per ogni giorno di calendario, l’ammontare complessivo di tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche, diversi da quelli relativi a un programma di aggiustamento, presso una BCN eccedente l'importo più elevato:
dell'equivalente di 200 milioni di euro; ovvero
dello 0,04 % del prodotto interno lordo dello Stato membro in cui la BCN ha sede,
è remunerato nei limiti di seguito indicati:
nel caso di depositi denominati in euro, il tasso sui depositi presso la banca centrale oppure l’euro short-term rate (€STR), se inferiore;
nel caso di depositi denominati in altre valute, si applica per la valuta interessata un metodo comparabile a quello stabilito per i depositi denominati in euro, come stabilito al punto 1) di cui sopra.
Al fine di stabilire la soglia di cui alla lettera b), punto ii) di cui sopra, il prodotto interno lordo è determinato sulla base delle previsioni economiche annuali d'autunno pubblicate dalla Commissione europea l’anno precedente. Ciascuna BCN decide in merito all’allocazione dei diversi depositi delle amministrazioni pubbliche al di sopra e al di sotto della soglia.
I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento sono soggetti ai tassi di remunerazione di cui alla lettera a) o remunerati a un tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono presi in considerazione ai fini della soglia di cui alla lettera b).
Articolo 2
Alcuni depositi detenuti presso la BCE e remunerati in conformità all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e all’articolo 5 della decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4)
I seguenti conti accesi presso la BCE sono remunerati al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (€STR), se inferiore:
i conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione 2003/797/CE (BCE/2003/14) della Banca centrale europea ( 1 ), della decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) della Banca centrale europea ( 2 ), della decisione 2010/642/UE (BCE/2010/17) della Banca centrale europea ( 3 ) e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ( 4 );
i conti accesi in conformità alla decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4).
Articolo 3
Deroga temporanea
In caso di conflitto tra la presente decisione e l'articolo 4, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7), l'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) o l'articolo 5 della decisione BCE/2010/4, prevale la presente decisione.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 14 settembre 2022 e resta in vigore fino al 30 aprile 2023.
( 1 ) Decisione 2003/797/CE della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14) (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).
( 2 ) Decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).
( 3 ) Decisione 2010/642/UE della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (BCE/2010/17) (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).
( 4 ) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).
( 5 ) C(2021) 2502 final.