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Document 61973CC0049

Conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi del 24 ottobre 1973.
Herbert Fleischer Import-Export contro Hauptzollamt Flensburg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania.
Caramello in massa.
Causa 49-73.

Raccolta della Giurisprudenza 1973 -01199

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:112

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ALBERTO TRABUCCHI

DEL 24 OTTOBRE 1973

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Vi è controversia tra le parti nella causa pendente davanti al giudice «a quo» se una certa merce debba essere classificata nella voce doganale 17.04 («Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao») ovvero in quella 21.07 («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove») della tariffa doganale comune. A noi incombe di chiarire a questo riguardo il significato della tariffa doganale, onde consentire al giudice interno di farne una retta applicazione al caso di specie.

Come succede spesso in materia d'interpretazione della tariffa doganale comune, benché il giudice nazionale abbia preso cura di dare alle sue domande una veste astratta, tuttavia, nel cercare di dare una risposta utile, vi è il rischio di lasciarsi trascinare nell'esame del fatto e di considerare in maniera specifica il particolare prodotto della cui classificazione in concreto si discute davanti al giudice nazionale. Avremo la massima cura di evitarlo, pur tenendo conto dell'esigenza di dare al giudice nazionale un'utile risposta chiarificatrice.

Trattasi, nella specie, di una merce importata nel 1970 dalla Danimarca e che è stata designata nella fattura del venditore come «caramello in massa» e nella dichiarazione doganale come «caramello in massa per caramellati», con tenore di saccarosio risultato all'analisi inferiore al 50 % in peso e con tenore di grassi derivati dal latte del 46,4 %.

L'ufficio doganale competente, dopo aver fatto effettuare l'analisi del prodotto, che ha dato i risultati sopra indicati, decideva di classificare la merce nella voce doganale 21.07-F-VII-b-1. L'importatore tedesco si è opposto a tale decisione, sostenendo che la merce rientrava nella voce 17.04, in relazione alla quale è fissato un dazio inferiore a quello previsto per le merci classificate nella voce 21.07.

Sotto la voce doganale 17.04-D-I-a della tariffa doganale comune in vigore nel 1970, concernente come si è visto i prodotti a base di zuccheri, si considerano i prodotti non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte o meno del 5 % di saccarosio.

Sotto la lettera D-II, questa voce si riferisce ai prodotti non denominati aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

a)

inferiore al 50 %,

b)

uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %,

c)

uguale o superiore al 70 %.

Pur non essendosi qui espressamente previsto un limite massimo al tenore in materie grasse, la Commissione osserva che trattandosi di una voce doganale concernente specificamente i prodotti a base di zuccheri, come dichiarato nel suo titolo, se ne dovrebbe logicamente dedurre l'esistenza di un limite massimo al tenore in materie grasse. Tale conclusione pare confermata dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relativa a questa posizione, secondo le quali essa comprende «la maggior parte dei preparati alimentari zuccherati, solidi o semisolidi, pronti in generale al consumo immediato e comunemente designati come prodotti a base di zuccheri o confetterie». Fra questi prodotti si menzionano a titolo d'esempio caramellati, torrone, marzapane, e altri. Ne risulta, secondo la Commissione, che non rientrano in tale voce i prodotti contenenti elementi diversi dallo zucchero in quantità tale da escluderne il carattere di «prodotti a base di zuccheri».

Condividiamo questa interpretazione, la quale trova una conferma nel regolamento n. 1060/69/CEE del Consiglio del 28 maggio 1969, relativo alla fissazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci. Benché questo regolamento sia stato adottato in funzione del calcolo dell'elemento mobile dell'onere percepito all'importazione di merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e non abbia quindi lo scopo di fissare la composizione dei prodotti al fine della loro classificazione nell'una o nell'altra voce doganale, tuttavia esso può avere un valore indicativo circa la concezione che ha il legislatore della composizione normale dei prodotti di cui trattasi. L'allegato al detto regolamento, in relazione ai prodotti previsti sotto la voce 17.04-D, non menziona mai il burro come prodotto di base per nessuno dei prodotti previsti sotto questa voce (a differenza di quanto fa per i prodotti della voce 21.07), mentre tiene conto di una proporzione di 20 chilogrammi di latte intero in polvere per 100 chilogrammi di prodotti a base di zuccheri, ciò che comporta un tenore in materie grasse provenienti dal latte del 5,2 % in peso.

Pare dunque che per i prodotti rientranti nella voce doganale 17.04-D il legislatore comunitario sia effettivamente partito dall'idea che il tenore in materie grasse provenienti dal latte non possa normalmente essere più elevato di tale livello. Giacché, in caso contrario, è presumibile che il regolamento si sarebbe riferito a un livello più elevato onde garantire un' efficace protezione al corrispondente prodotto comunitario.

Alla prima domanda, con cui ci si chiede se per le merci della voce doganale 17.04-D-II il tenore di grassi derivati dal latte sia soggetto a determinati limiti ed eventualmente a quali, si deve quindi rispondere affermando l'esistenza di limiti, quali però non possono essere determinati esattamente in maniera generale e astratta, ma solo in relazione ad ogni singola merce, sulla base del criterio per cui il tenore di materie grasse provenienti dal latte non può in nessun caso essere così elevato da pregiudicare il carattere di «prodotti a base di zuccheri».

Poiché dunque la determinazione ulteriore di questo generale criterio deve essere fatta caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche obiettive di ciascun prodotto, essa va lasciata al giudice nazionale; altrimenti rischieremmo di uscire dai limiti entro a cui deve mantenersi la competenza d'interpretazione pregiudiziale di questa Corte, cadendo nell'applicazione del diritto al caso concreto, ciò che è compito esclusivo del giudice nazionale.

D'altra parte, questo generale criterio va considerato insieme con quelli che avremo l'occasione di chiarire in risposta alle altre domande posteci, i quali potranno fornire al giudice nazionale elementi di valutazione più precisi e pertinenti.

Il giudice tedesco ci chiede in secondo luogo se, nei prodotti a base di zuccheri di cui alla suddetta voce doganale 17.04, possano rientrare anche prodotti semilavorati che richiedono, per l'ulteriore trasformazione, l'aggiunta di altro zucchero; e, in caso di soluzione affermativa, se, ai fini della classificazione, si tenga conto in tal caso dell'opinione diffusa nel settore dell'industria dolciaria, o di quale altra opinione.

Per rispondere utilmente a questa domanda, non possiamo evitare di riferirci più specificamente alla voce doganale 21.07, anche se essa non è espressamente menzionata nel testo delle domande del giudice nazionale. Essa concerne le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. Alla sua lettera F-VII-b sono considerati i prodotti aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 % e aventi tenore in peso di saccarosio uguale o superiore al 5 %.

Come osserva il Finanzgericht di Amburgo nella sua decisione di rinvio, qualora si tenesse unicamente conto della composizione materiale della merce di cui trattasi — indipendentemente da altri criteri qualitativi — questa potrebbe essere classificata indifferentemente sia sotto la voce doganale 17.04-D-II-a (in quanto ha un tenore di saccarosio inferiore al 50 % e di latte in polvere superiore all'1,5 %), sia sotto la voce doganale 21.07-F-VII-b-1 (poiché ha un tenore di saccarosio superiore al 5 % e Un tenore di latte in polvere superiore al 45 % e inferiore al 65 %).

Una corretta interpretazione sistematica della TDC deve peraltro evitare questa possibilità di confusione. Ciò sarà possibile mediante l'individuazione di un criterio di qualificazione ulteriore in base a cui assegnare un prodotto del genere in via esclusiva a una delle suddette voci doganali. A questo scopo può soccorrere il criterio della destinazione specifica delle materie di base, a cui si riferisce la Commissione: perché un prodotto possa essere classificato sotto la voce 17.04, esso dev'essere costituito da materie di base specificamente destinate, per loro natura e loro caratteristiche merceologiche, alla fabbricazione di prodotti a base di zuccheri.

Se non si può escludere in maniera generale che fra i prodotti di cui alla voce doganale 17.04-D-II possono rientrare anche i prodotti semilavorati che richiedono l'aggiunta di altro zucchero per la loro ulteriore trasformazione, si devono però riconoscere dei limiti a questa possibilità, la quale non può estendersi anche ai casi in cui, per trasformare il prodotto di cui trattasi in un prodotto finito rientrante nella categoria dei prodotti a base di zuccheri, occorrerebbe aggiungere una quantità di zucchero pari a molte volte quello già contenuto nel prodotto stesso, come pare verificarsi nella specie. In tal caso si potrà generalmente ritenere che trattasi di un prodotto non specificamente destinato alla fabbricazione di confetterie.

Oltre al fatto che la voce 17.04 ha un carattere specifico e la voce 21.07 ha un carattere residuo, e quindi generale, anche la circostanza che l'onere tariffario gravante sulle importazioni di prodotti di base destinati alla fabbricazione di confetterie sia inferiore a quello previsto per le importazioni di preparazioni alimentari in genere impone di circoscrivere nettamente l'applicabilità della voce doganale 17.04.

Diversamente, vi sarebbe il rischio, oltre che di un'incresciosa confusione fra voci doganali distinte, anche di fare ostacolo al corretto funzionamento della disciplina comunitaria dei mercati agricoli per la ragione detta sopra in relazione al regolamento n. 1060/69/CEE.

Non mi pare infatti azzardato presumere che il legislatore comunitario abbia tenuto conto, onde assicurare il funzionamento dei mercati agricoli, della maggiore incidenza della tariffa esterna sui prodotti alimentari della voce 21.07, cioè quelli non rientranti in voci specifiche, nella qui composizione ha parte importante il burro. Pertanto, se si consentisse agli importatori di sottrarre dei prodotti contenenti un'alta percentuale di burro alla tariffa che loro è propria, ciò potrebbe costituire una turbativa al funzionamento dell'organizzazione agricola comunitaria, e ciò tanto più in quanto esista la possibilità di utilizzare come tale, previa estrazione, il burro entrante nella composizione di questi prodotti.

La Commissione osserva che, nel caso concreto, il prodotto di cui trattasi non è stato trasformato in caramellati, ma che l'acquirente se ne è servito invece per l'estrazione del burro fuso, avente un più elevato valore commerciale. Mi pare pertanto che, qualora si ammettesse la classificazione di un prodotto del genere sotto la voce doganale 17.04, vi sarebbe il rischio di facilitare l'elusione della disciplina stabilita per la protezione della produzione agricola comunitaria.

Questa Corte ha già stabilito che l'interpretazione di una voce doganale rispetto a un'altra deve, in caso di dubbio, tener conto non solo della funzione puramente doganale della tariffa comune, ma anche della funzione di questa nel regime dell'organizzazione di mercato (sentenza 72-69, Hauptzollamt Bremen, del 18 giugno 1970, Racc. 1970, pag. 434).

Nonostante le critiche che sono state mosse al riguardo da taluni, riteniamo che si tratta di un criterio interpretativo funzionale che, in caso di dubbio sull'esatto significato delle voci della TDC, la Corte deve continuare a seguire. Anche per questo, ritengo che debba venire escluso dalla classificazione sotto la voce doganale 17.04 un prodotto il quale, tenuto conto delle sue caratteristiche, non risulta specificamente destinato alla fabbricazione di «prodotti a base di zuccheri». Quando pertanto per la fabbricazione di tali prodotti sia necessario aggiungere al prodotto di base un quantitativo di zucchero varie volte superiore a quello ivi già contenuto, tale circostanza può essere considerata un indizio della mancanza del requisito sopra menzionato della specificità, e ciò a prescindere dall'opinione che possa essere seguita nell'ambiente economico interessato di singoli Stati membri.

Concludo quindi che si risponda alle domande del giudice nazionale nel senso delle considerazioni sopra esposte.

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