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Document 52026PC0124

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

COM/2026/124 final

Bruxelles, 6.3.2026

COM(2026) 124 final

2023/0115(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)


2023/0115 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2023) 228 final – 2023/0115 COD):

19 aprile 2023.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

13 luglio 2023.

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

24 aprile 2024.

Data di trasmissione della proposta modificata:

N/A.

Data di adozione della posizione del Consiglio:

5 marzo 2026.

2.Finalità della proposta della Commissione

La Commissione ha proposto un pacchetto di quattro atti modificativi per riformare il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (quadro CMDI). Le modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM/2023/229 final) sono state adottate separatamente dai colegislatori come direttiva (UE) 2024/1174. I restanti tre atti proponevano modifiche che riguardavano rispettivamente la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/49/UE.

Gli obiettivi generali della proposta CMDI sono stati quelli di tutelare meglio la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti, proteggere l'economia reale dall'impatto dei fallimenti bancari e potenziare ulteriormente la tutela dei depositanti. La proposta mira a conseguire tali obiettivi migliorando gli strumenti di crisi utilizzati per gestire il dissesto delle banche di piccole e medie dimensioni. Lo strumento principale per conseguire tale obiettivo è consentire alle autorità di risoluzione di utilizzare i fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per finanziare l'attuazione di una strategia di cessione nei casi in cui la capacità interna di assorbimento delle perdite di queste banche non sia sufficiente per accedere al fondo di risoluzione.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio sulle modifiche proposte alla direttiva 2014/49/UE adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 25 giugno 2025. La Commissione appoggia tale accordo. Per quanto riguarda la direttiva 2014/49/UE, i punti principali dell'accordo sono i seguenti:

·le modifiche concordate inquadrano ulteriormente l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi al di fuori della risoluzione. L'uso di tali fondi per le misure preventive rimane facoltativo per gli Stati membri, ma è soggetto a condizioni e salvaguardie supplementari, in particolare la verifica del minor onere, che è la stessa prevista per l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi nella risoluzione, ossia la limitazione dell'intervento all'importo lordo dei depositi protetti;

·l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per misure alternative in caso di insolvenza diventa analogamente soggetto alla stessa verifica del minor onere e a ulteriori norme che disciplinano quali tipi di trasferimenti dalla banca in dissesto possono essere finanziati dai sistemi di garanzia dei depositi nell'ambito di tali misure;

·i sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi sono tenuti a mantenere un livello-obiettivo ex ante pari allo 0,8 % dei depositi protetti. Essi sono autorizzati a trasferire temporaneamente fondi al fine di sostenere la liquidità e la solvibilità degli enti affiliati entro un certo limite e fatte salve le garanzie. Tali fondi dovrebbero essere rimborsati entro sette giorni lavorativi in caso di pagamento o di contributo alla risoluzione di un ente creditizio affiliato a tale sistema di tutela istituzionale riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi.

4.Conclusioni

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

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