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Document 52025PC0101

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

COM/2025/101 final

Strasburgo, 11.3.2025

COM(2025) 101 final

2025/0059(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio





RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione europea sta elaborando una politica migratoria integrata, sostenibile e globale, che sia al contempo equa e decisa. Il patto sulla migrazione e l'asilo 1 ("patto") concordato tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel 2024 fornisce all'UE il quadro giuridico e gli strumenti necessari per rendere ancora più efficace la gestione delle sue frontiere esterne e istituire procedure rapide ed efficienti per l'asilo. I lavori procedono a pieno ritmo per garantirne la completa attuazione entro la metà del 2026.

L'istituzione di un sistema di rimpatri efficace e comune a livello dell'UE costituisce un pilastro fondamentale del patto sulla migrazione e l'asilo. Per funzionare, qualsiasi sistema di gestione della migrazione deve disporre di una politica credibile ed efficace in materia di rimpatrio. Quando le persone prive di diritto di soggiorno rimangono nell'UE, l'intero sistema di migrazione e asilo è compromesso. Questo è ingiusto nei confronti di chi ha seguito le regole, mina gli sforzi compiuti dall'Europa per attrarre e trattenere talenti e, in ultima analisi, erode il sostegno pubblico a favore di società aperte e tolleranti. In questa maniera si incentivano gli arrivi illegali e si espongono coloro il cui soggiorno è irregolare a condizioni precarie e allo sfruttamento ad opera di reti criminali. Attualmente solo il 20 % circa dei cittadini di paesi terzi ai quali è stato ordinato di lasciare il territorio dell'Unione ottempera a tale obbligo. Le persone cui è stato ordinato di lasciare l'UE spesso sfuggono alle autorità, trasferendosi in altri Stati membri. Inoltre l'attuale situazione eterogenea caratterizzata da
27 diversi sistemi nazionali di rimpatrio, ciascuno con il proprio approccio e le proprie procedure, compromette l'efficacia dei rimpatri a livello dell'Unione. È quindi necessaria una profonda revisione del modo in cui la politica di rimpatrio è disciplinata nell'UE.

Nei suoi orientamenti politici per il periodo 2024-2029, la presidente von der Leyen 2 ha annunciato l'intenzione di proporre un nuovo approccio comune sui rimpatri, che comprenda un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare la procedura.

Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato la necessità di una politica unificata, globale ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione 3 . Nel mese di ottobre 2024 ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa sui rimpatri 4 . Nel quadro del patto, le domande di asilo saranno trattate in modo più rapido ed efficiente. Affinché ciò sia sostenibile, i rimpatri devono essere tempestivi per evitare un sovraccarico dei sistemi nell'UE, impedire che le persone siano abbandonate in una situazione di incertezza e ostacolare i tentativi di movimenti successivi all'interno dell'UE.

A livello dell'UE la politica di rimpatrio è disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE 5 ("direttiva rimpatri"). Attualmente sono diverse le sfide che minano l'efficienza e l'efficacia dei rimpatri, dall'inefficienza delle procedure a livello nazionale all'insufficiente cooperazione dei paesi terzi nella riammissione dei propri cittadini. La procedura di rimpatrio spesso coinvolge molte autorità e soggetti e in vari Stati membri ha assunto un carattere molto complesso. L'attuale direttiva rimpatri lascia un ampio margine di manovra alle legislazioni nazionali per l'attuazione delle norme dell'UE e alle autorità giurisdizionali nazionali per la loro interpretazione. Gli Stati membri segnalano problemi legati alla mancanza di chiarezza delle norme e al protrarsi dei procedimenti amministrativi, che compromettono il giusto processo. Ciò crea ambiguità e incertezza per i cittadini di paesi terzi interessati, nonché per le autorità che gestiscono i rimpatri. La mancanza di cooperazione da parte dei cittadini di paesi terzi, che possono opporre resistenza, fuggire o vanificare in altro modo gli sforzi di rimpatrio, rende difficile l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Gli Stati membri hanno difficoltà a tenere traccia dei cittadini di paesi terzi durante le diverse fasi delle procedure di rimpatrio, il che rallenta o impedisce qualsiasi progresso.

Sebbene si siano registrati progressi nell'adozione del rimpatrio volontario, tali sforzi sono ostacolati dalla mancanza di una politica credibile di rimpatrio forzato. Inoltre attualmente
per i cittadini di paesi terzi a cui è stato imposto di lasciare uno Stato membro e che fuggono in un altro Stato membro le conseguenze sono minime: nella maggior parte degli Stati membri la procedura di rimpatrio ricomincia da capo con una nuova decisione di rimpatrio. Ciò pregiudica le decisioni prese con un giusto processo nel primo Stato membro, con un'elusione de facto del sistema di rimpatrio.

I sistemi e le prassi nazionali mancano di coerenza e attualmente non esiste una procedura strutturata sistematica per individuare e accelerare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza.

Tra le numerose discrepanze esistenti tra le prassi degli Stati membri rientrano anche i diversi approcci alla procedura di riammissione. Tali differenze hanno un impatto diretto sulla coerenza dell'approccio dell'UE e degli Stati membri riguardo alla riammissione nei confronti dei paesi terzi.

La riforma delle norme dell'UE sul rimpatrio rappresenta una componente essenziale degli sforzi attuali compiuti dall'Unione per riformare le norme sulla gestione della migrazione. Inoltre è fondamentale disporre di procedure efficaci e moderne per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti e dei soggiornanti fuoritermine, al fine di salvaguardare lo spazio di libera circolazione dell'UE senza frontiere interne.

Dall'adozione della direttiva rimpatri nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione sono stati oggetto di un'importante riforma. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle prassi degli Stati membri, anche tramite azioni operative e pratiche e
un sostegno concreto all'adozione di un approccio più coerente a livello dell'UE.

La Commissione ha cercato proattivamente di semplificare le prassi per migliorare l'efficacia dei rimpatri, anche attraverso le raccomandazioni del 2017
6 e del 2023 7 e la strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione del 2021 8 . Inoltre ha nominato un coordinatore per i rimpatri, con il sostegno di una rete ad alto livello per i rimpatri.

La riforma delle norme sul rimpatrio rappresenta una priorità e un obiettivo a livello politico dal 2018, anno in cui la Commissione ha presentato la proposta di rifusione dell'attuale direttiva rimpatri 9 . Mentre il nuovo regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera 10 è entrato in vigore nell'ambito della legislazione del patto, le norme generali sul rimpatrio sono ancora disciplinate dalla direttiva rimpatri del 2008, che non è più adatta alle sue finalità. La presente proposta sostituisce la proposta di direttiva della Commissione recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD), adottata dalla Commissione il 12 settembre 2018, che è stata ritirata. Le restanti parti dell'iniziativa del 2018 non hanno ricevuto il sostegno necessario affinché i colegislatori potessero portare a buon fine i negoziati e pertanto dovrebbero essere ritirate.

La presente proposta mira ad accrescere l'efficienza della procedura di rimpatrio fornendo
agli Stati membri norme chiare, moderne, semplificate e comuni per un'efficace gestione

dei rimpatri. Essa si prefigge l'obiettivo di garantire la cooperazione dei cittadini di paesi terzi con le autorità attraverso una combinazione di obblighi, incentivi e conseguenze in caso di mancata cooperazione. Inoltre cerca di impedire l'elusione delle norme e di bloccare i movimenti successivi non autorizzati all'interno dello spazio Schengen. La proposta è volta a garantire che una persona ottemperi all'ordine di lasciare il territorio dell'UE, forzatamente o su base volontaria se le condizioni lo consentono, nel rispetto dei diritti fondamentali. Essa mira altresì a fornire agli Stati membri norme comuni per identificare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e accelerarne il rimpatrio. Inoltre, per la prima, volta la riammissione è resa parte integrante della procedura di rimpatrio. Per di più la proposta tutela i diritti fondamentali dei rimpatriandi tramite chiare garanzie procedurali, che assicurano che le decisioni di rimpatrio siano soggette a controllo, garantendo tra l'altro il diritto di ricorso e il divieto di respingimento, con la dovuta attenzione alle persone vulnerabili e all'interesse superiore del minore. Colmando le lacune nella procedura, la proposta consentirà di evitare situazioni in cui una decisione di rimpatrio emessa in uno Stato membro possa essere elusa o significativamente prorogata attraverso il trasferimento in un altro Stato membro. A sostegno di tale obiettivo, nella proposta è stato introdotto un meccanismo di riconoscimento delle decisioni di rimpatrio.

In un sistema migratorio veramente europeo è essenziale la presenza di un quadro giuridico solido e moderno, fermo ma equo, che rispetti i diritti fondamentali e che fornisca all'Unione e agli Stati membri gli strumenti necessari per rimpatriare efficacemente i cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta fa parte dell'approccio globale alla gestione della migrazione definito nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione 11 e integra il quadro legislativo del patto adottato a maggio 2024. Un aspetto fondamentale della legislazione del patto è quello di armonizzare le procedure di asilo e di rimpatrio con il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera. La presente proposta integra la riforma aggiungendo nel quadro legislativo dell'Unione norme comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno.

La proposta è in linea con alcune delle principali novità previste dagli atti giuridici che compongono il patto. In tal modo intende garantire una procedura equa e trasparente sia per i cittadini di paesi terzi che per le autorità nazionali. Ad esempio l'accertamento dell'età dei minori nella presente proposta rispecchia la soluzione adottata nel regolamento sulla procedura di asilo. La proposta prevede inoltre la nomina di un rappresentante per i minori non accompagnati al fine di garantire loro un trattamento adeguato durante l'intero processo di migrazione e un sostegno appropriato. Inoltre l'obbligo di cooperazione del cittadino di paese terzo e le conseguenze in caso di mancata cooperazione sono controbilanciati dal diritto del cittadino di paese terzo interessato di essere informato in merito a tali obblighi. Ne deriva una procedura chiara ed equa per i cittadini di paesi terzi e per le autorità nazionali.

La presente proposta è inoltre in linea con le norme rafforzate degli atti giuridici che compongono il patto riguardanti i cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno che costituiscono un pericolo per la sicurezza, al fine di garantire che tutti gli strumenti a livello dell'Unione siano utilizzati al massimo per identificare correttamente tali cittadini di paesi terzi e garantirne il rimpatrio rapido ed efficace.

Per quanto concerne la fuga, la proposta si basa su alcune soluzioni legislative contenute
nella nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza
12 , adattate al contesto del rimpatrio per garantire un approccio più coerente nel contrastare la fuga. 

La proposta fornisce agli Stati membri maggiori possibilità di gestione congiunta dei movimenti irregolari tra Stati membri al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne. 

La presente proposta mira a portare le norme sul rimpatrio al medesimo livello di ambizione del resto del quadro giuridico per la gestione della migrazione e delle frontiere, al fine di creare un collegamento fluido e una continuità tra le diverse fasi del processo di gestione della migrazione nell'Unione. 

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta dà inoltre attuazione agli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia adottati il 12 dicembre 2024 dal Consiglio "Giustizia e affari interni". Secondo tali orientamenti, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono garantire l'effettivo rimpatrio delle persone prive di diritto di soggiorno. A tal fine, gli orientamenti strategici invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri, tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico e delle capacità dell'UE, in combinazione con l'uso degli strumenti interni ed esterni a disposizione. Infine gli orientamenti strategici ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce
un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione, al quale il presente regolamento intende dare effetto.

La presente proposta è inoltre coerente con l'azione dell'Unione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale, a gestire le frontiere esterne dell'Unione e a preservare lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

Essa è in linea con l'approccio dell'UE volto a istituire partenariati equilibrati e globali con i paesi terzi, in cui la migrazione dovrebbe costituire una questione centrale, e a collaborare strettamente con essi sul fronte dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione. Incrementando l'efficacia del sistema di rimpatrio, l'UE sarà in grado di sfruttare meglio la cooperazione rafforzata in materia di riammissione, promossa facendo ricorso a tutte le politiche e agli strumenti pertinenti, tra cui la politica in materia di visti, il commercio, lo sviluppo e la diplomazia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

Tenuto conto del contenuto della proposta, la base giuridica è costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Per quanto riguarda la geometria variabile, la presente proposta segue un regime analogo a quello dell'attuale direttiva rimpatri.

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca deciderà, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul regolamento proposto, se intende recepire nel proprio diritto interno la presente proposta, basata sull'acquis di Schengen.

Per quanto riguarda l'Irlanda, l'attuale direttiva rimpatri presenta un carattere ibrido, come mostrano i suoi considerando. Seguendo lo stesso approccio nella presente proposta, a quest'ultima si applicano sia il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, sia il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati ai trattati.

Nella misura in cui il regolamento proposto costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, le disposizioni in esso contenute si applicano all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein conformemente ai rispettivi accordi che associano tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

   Sussidiarietà

Scopo della presente proposta è introdurre una procedura comune per il rimpatrio e ovviare alle principali carenze e ai maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri nell'esecuzione
dei rimpatri di cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Prevenire e combattere l'immigrazione illegale e assicurare il rimpatrio di chi è privo del diritto di soggiorno sono obiettivi comuni degli Stati membri, che però non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli. Attualmente molte carenze nell'attuazione della politica di rimpatrio sono la conseguenza di una mancanza di interazione tra i sistemi nazionali, questione che può essere affrontata efficacemente solo a livello dell'UE.

L'obiettivo è quello di dotare tutti gli Stati membri di una procedura fluida ed efficiente e di evitare movimenti tra Stati membri che vanifichino la procedura di rimpatrio.

La nuova procedura dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme, quale che sia lo Stato membro in cui sono applicate, al fine di garantire un approccio unificato e parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno, nonché chiarezza e certezza del diritto per gli interessati.

Inoltre stabilire norme a livello nazionale per ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra Stati membri allo scopo di vanificare il rimpatrio non risolverebbe il problema efficacemente. Di conseguenza gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. L'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

   Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.

Quanto all'obiettivo di istituire una procedura comune di rimpatrio, che preveda un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di rimpatrio, norme rafforzate per le persone che costituiscono un pericolo per la sicurezza e garanzie procedurali chiare, tutti gli elementi della proposta si limitano a quanto necessario per istituire tale procedura comune e consentirne l'attuazione, la razionalizzazione e la semplificazione, garantire la parità di trattamento in termini di diritti e garanzie in conformità del diritto internazionale e dell'UE per i cittadini di paesi terzi ed evitare quelle discrepanze tra procedure nazionali che producono l'effetto indesiderato di incoraggiare i movimenti non autorizzati. Con tali modifiche si intende trovare il giusto equilibrio tra il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi e la garanzia che il sistema non possa essere eluso da chi cerca di evitare il proprio allontanamento dall'Unione. Sono previste tutte le garanzie necessarie a far sì che i cittadini di paesi terzi siano trattati in modo umano ed equo nel pieno rispetto della Carta.

   Scelta dell'atto giuridico

La Commissione propone un regolamento. Nonostante la presentazione delle raccomandazioni del 2017 e del 2023 e le valutazioni periodiche Schengen per incoraggiare gli Stati membri a utilizzare tutte le flessibilità previste dalla direttiva rimpatri, persistono importanti ostacoli procedurali.

Gli sforzi tesi a migliorare l'efficacia dell'attuazione sono risultati insufficienti per affrontare le differenze tra i tipi di procedure utilizzate, i diritti e le garanzie procedurali per i cittadini di paesi terzi e per assicurare un approccio coerente tra gli Stati membri.

In quanto atto direttamente applicabile, un regolamento che istituisca un sistema comune di rimpatrio nell'Unione offre il grado di uniformità ed efficacia necessario per un nuovo approccio comune ai rimpatri. Garantisce che le principali novità introdotte per aumentare l'efficacia, quali le norme procedurali, gli obblighi per i cittadini di paesi terzi e il riconoscimento reciproco, siano affrontate in modo coerente in tutti gli Stati membri, evitando così effetti di distorsione e lacune nel funzionamento del sistema di rimpatrio dell'UE. Inoltre allineerebbe le norme sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare a quelle specifiche stabilite nel regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dall'entrata in vigore della direttiva rimpatri, le discussioni a livello di esperti in seno al gruppo di contatto sul rimpatrio presieduto dalla Commissione, che riunisce esperti degli Stati membri, l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), hanno preso in esame l'interpretazione di elementi specifici della direttiva. Nel corso degli anni ciò ha permesso alla Commissione di avere una chiara visione d'insieme degli elementi più difficili nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva rimpatri. Il gruppo di esperti sulla riammissione e i gruppi di lavoro specifici per paese organizzati da Frontex hanno discusso e analizzato periodicamente le sfide della procedura di riammissione.

Le valutazioni periodiche Schengen e la valutazione tematica Schengen del 2024 sui rimpatri 13  hanno fornito un quadro dettagliato dell'attuale sistema di rimpatrio. Grazie all'approccio di valutazione tra pari, un gruppo composto da esperti degli Stati membri e della Commissione, con il sostegno delle agenzie dell'UE, valuta ogni Stato membro e paese associato Schengen che applica integralmente l'acquis di Schengen almeno una volta ogni sette anni. Tali valutazioni hanno spesso evidenziato questioni specifiche nella normativa nazionale di recepimento della direttiva rimpatri e hanno consentito alla Commissione di disporre di una panoramica delle principali sfide legate all'attuazione della direttiva vigente. 

La proposta si basa anche sui risultati preliminari dello studio dal titolo "Gaps and needs of EU law in the area of return", commissionato dalla direzione generale della Migrazione e degli affari interni. Lo studio, condotto da un consorzio dell'ICF in collaborazione con l'Istituto per le politiche migratorie (MPI Europe), il Centro di politica europea (EPC) e la rete Odysseus, ha fornito analisi di alta qualità delle possibili opzioni per il nuovo quadro legislativo in materia di rimpatrio, avvalendosi di consultazioni approfondite attraverso indagini, seminari e interviste con i principali portatori di interessi. Sebbene lo studio si concluda solo più avanti nel 2025, il processo di consultazione in corso nel contesto dello studio e i risultati preliminari sono stati determinanti per l'elaborazione della proposta.

La Commissione organizza consultazioni periodiche con gli operatori degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative attraverso il gruppo di esperti sul rimpatrio della rete europea sulle migrazioni (EMN-REG). I lavori in corso dell'EMN-REG hanno fornito una preziosa base di prove pratiche, garantendo che la proposta sia fondata sull'esperienza concreta. Il gruppo svolge un ruolo fondamentale agevolando la cooperazione continua e la condivisione delle migliori pratiche nel settore del rimpatrio e della reintegrazione. Attraverso workshop e seminari periodici, l'EMN-REG affronta temi chiave quali la consulenza in materia di rimpatrio, il rimpatrio volontario e la reintegrazione, il rimpatrio di gruppi vulnerabili e le alternative al trattenimento. La struttura del gruppo ha permesso di fornire un feedback costante, che ha contribuito alla definizione delle opzioni strategiche per la presente proposta. 

La proposta si è basata su diversi progetti di ricerca (in corso) finanziati dall'UE nel settore del rimpatrio e della migrazione irregolare: nella fattispecie "Measuring Irregular Migration and related Policies" (MIrreM), un progetto incentrato sulla migrazione irregolare in generale, "De-centring the Study of Migrant Returns and Readmission Policies in Europe and Beyond" (GAPS), "Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy: revealing and developing effective alternatives" (MORE) e "Finding Agreement in Return" (FAIR) focalizzati su rimpatrio, reintegrazione e riammissione. Questi progetti di ricerca riuniscono accademici, società civile, governi e organizzazioni internazionali per esaminare, tra l'altro, la regolarizzazione, gli ostacoli/incentivi alla cooperazione internazionale in materia di rimpatrio, le motivazioni, le esperienze e le conseguenze della politica in materia di rimpatrio e riammissione e gli aspetti relativi ai diritti umani nell'ambito dei rimpatri volontari e forzati. 

La valutazione d'impatto sostitutiva della proposta di rifusione della direttiva rimpatri 14 presentata dal Parlamento europeo e la relazione di attuazione del Parlamento europeo della direttiva rimpatri 15 sono state esaminate attentamente nel corso dell'elaborazione della nuova proposta. 

Un resoconto dettagliato del processo di consultazione e delle prove che hanno contribuito all'elaborazione della presente proposta sarà illustrato in un documento di lavoro dei servizi della Commissione di prossima pubblicazione. 

   Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta si basa sulle consultazioni di un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui gli Stati membri, le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), la società civile, gli enti di ricerca e i paesi terzi.

Tra ottobre 2024 e febbraio 2025 la Commissione ha intensificato le consultazioni già serrate e continue con i principali portatori di interessi, tra cui gli Stati membri, gli esperti e gli operatori del settore del rimpatrio e la società civile. Le consultazioni si sono svolte a livello politico, strategico e tecnico per garantire che fossero prese in considerazione le realtà e le esigenze di tutte le parti interessate. In tale contesto i portatori di interessi hanno condiviso con la Commissione risorse pertinenti e contributi mirati.

I lavori in corso dell'EMN-REG hanno fornito una preziosa base di prove pratiche, garantendo che la proposta sia fondata su esperienze e pratiche concrete. Nell'ultimo anno, attraverso workshop e seminari periodici, il gruppo ha affrontato temi quali il riconoscimento reciproco, la consulenza in materia di rimpatrio, il rimpatrio volontario e la reintegrazione, il rimpatrio di gruppi vulnerabili e le alternative al trattenimento. Da novembre 2024 l'EMN-REG è stato utilizzato anche in modo mirato per sondare le opinioni del gruppo, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili coinvolte nella procedura di rimpatrio. 

La rete ad alto livello per i rimpatri presieduta dal coordinatore dell'UE per i rimpatri ha inoltre condotto nel settembre 2024 e nel gennaio 2025 discussioni mirate, segnatamente su diverse opzioni strategiche e considerazioni per la proposta. 

A novembre 2024 la Commissione ha organizzato varie apposite sessioni sulla futura legislazione in materia di rimpatrio in occasione del Forum europeo sulla migrazione, grazie alle quali è stato possibile raccogliere ulteriori opinioni e idee, in particolare da parte della società civile.

Il 15 gennaio 2025 anche il gruppo di esperti della Commissione sui migranti ha tenuto una discussione specifica sulla futura legislazione in materia di rimpatrio.

Nell'ultimo anno il Consiglio, sotto la guida delle presidenze di turno, ha organizzato numerose discussioni sulla futura legislazione in materia di rimpatrio a livello tecnico, strategico e ministeriale. 

Da novembre 2024 a febbraio 2025 si è tenuto un intenso processo di consultazione nel contesto dello studio "Gaps and needs of EU law in the area of return", commissionato dalla direzione generale della Migrazione e degli affari interni. Lo studio, condotto da un consorzio dell'ICF in collaborazione con l'Istituto per le politiche migratorie (MPI Europe), il Centro di politica europea (EPC) e la rete Odysseus, ha consentito consultazioni approfondite attraverso indagini, seminari e interviste con i principali portatori di interessi.

Infine, con l'intensificarsi dei lavori sulla proposta, la Commissione ha ricevuto numerosi documenti di sintesi, resoconti e analisi che evidenziano sfide e problemi e che suggeriscono soluzioni, tutti debitamente esaminati e presi in considerazione nel contesto dell'elaborazione della proposta.

Un resoconto dettagliato del processo di consultazione e delle prove che hanno contribuito all'elaborazione della presente proposta sarà illustrato in un documento di lavoro dei servizi della Commissione di prossima pubblicazione.

   Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa delle competenze acquisite tramite le numerose reti e i gruppi di esperti attivi nel settore del rimpatrio, tra cui il gruppo di esperti sul rimpatrio della rete europea sulle migrazioni (EMN-REG), il gruppo di contatto sulla direttiva rimpatri, il gruppo di esperti sulla riammissione, la rete ad alto livello per i rimpatri presieduta dal coordinatore dell'UE per i rimpatri e gli esperti che lavorano nel contesto dello studio "Gaps and needs of EU law in the area of return".

Inoltre la Commissione ha tenuto conto dei numerosi contributi, dei documenti di sintesi e del materiale di ricerca ricevuti in particolare negli ultimi mesi, con l'intensificarsi dei lavori sulla proposta. 

   Valutazione d'impatto

Sebbene non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, data l'urgenza di proporre nuove norme nel settore del rimpatrio, la proposta si basa sull'ampia gamma di consultazioni, studi e valutazioni di cui sopra.

A breve è prevista la pubblicazione di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che illustrerà il processo di consultazione alla base della proposta, nonché un'analisi di alcune delle principali opzioni strategiche prese in considerazione.

   Efficienza normativa e semplificazione

Lo scopo della proposta è semplificare e razionalizzare l'attuale quadro giuridico, che è stato ulteriormente ampliato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e degli organi giurisdizionali nazionali e che presenta pertanto un elevato livello di complessità nell'attuazione delle norme.

L'obbligo di cooperazione ridurrà gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, poiché i cittadini di paesi terzi saranno tenuti a partecipare attivamente alla procedura di rimpatrio fornendo tutte le informazioni necessarie e a rimanere costantemente presenti e disponibili. Un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio eviterà la duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri e molteplici valutazioni per lo stesso cittadino di paese terzo. Inoltre l'ordine di rimpatrio dell'UE faciliterà lo scambio di informazioni necessarie per riconoscere le decisioni di rimpatrio di altri Stati membri.

   Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 16 , così come gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati 17 , dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 18 , dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura 19 e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 20 .

La presente proposta garantisce che i rimpatri siano condotti in modo da rispettare la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla vita privata e familiare, compresa la protezione dei dati di carattere personale, la protezione in caso di allontanamento e di espulsione, in particolare il principio di non respingimento e la protezione contro le espulsioni collettive, il principio di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo. 

Il diritto alla libertà è tutelato attraverso il rigoroso inquadramento del ricorso al trattenimento: il trattenimento è giustificato soltanto in presenza degli specifici motivi stabiliti chiaramente nel regolamento, qualora risulti necessario e proporzionato, sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso soggetto a controllo giurisdizionale. Il regolamento disciplina inoltre il ricorso ad alternative al trattenimento in quanto, seppur meno invasive
del trattenimento, tali misure comportano comunque restrizioni della libertà. La proposta garantisce che
 l'interesse superiore del minore sia preminente nell'applicazione del regolamento. Ai minori si applicano norme speciali nel quadro della procedura di rimpatrio, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di trattenimento. Inoltre, attraverso il presente regolamento, alcune delle principali novità introdotte dalla legislazione del patto, in particolare per quanto riguarda l'accertamento dell'età dei minori e la prassi di nominare un rappresentante che assista un minore non accompagnato, sono ora contemplate anche per la procedura di rimpatrio. La proposta esclude altresì i minori non accompagnati e le famiglie con minori dal rimpatrio nei paesi in cui è in vigore un accordo o un'intesa. Rafforzando le norme sui cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, la proposta promuove anche il diritto alla sicurezza.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Come indicato nella relativa scheda finanziaria e digitale legislativa, gli investimenti richiesti a livello dell'UE e degli Stati membri sono compatibili con il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e possono essere finanziati nel corso del QFP 2021-2027 per i fondi per gli affari interni, ricorrendo al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) 21 . I finanziamenti oltre l'anno 2027 rientreranno nelle negoziazioni del prossimo QFP. Si propone di rafforzare il bilancio di Frontex per il rimpatrio, se necessario, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 mobilitando risorse interne al bilancio di Frontex in funzione del consumo effettivo.

Gli Stati membri potranno ricorrere ai fondi stanziati nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere gli investimenti necessari nelle infrastrutture e nelle procedure per l'attuazione del presente regolamento. Frontex può sostenere gli Stati membri con personale e attività nell'ambito del suo mandato, ad esempio coordinando le operazioni di rimpatrio, anche mediante la copertura dei costi relativi alle operazioni, noleggiando aerei o riservando biglietti per i rimpatri su voli commerciali per lo stesso scopo.

5. ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà regolarmente l'applicazione del regolamento, anche attraverso il meccanismo di valutazione Schengen. Inoltre presenterà una relazione sull'attuazione del regolamento dopo cinque anni dall'entrata in vigore. 

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'obiettivo principale della proposta è semplificare la procedura di rimpatrio e renderla più chiara per le autorità nazionali e per i cittadini di paesi terzi interessati. 

La proposta assume la forma di un regolamento e garantisce in tal modo la diretta applicabilità delle norme negli Stati membri e una gestione uniforme dei rimpatri in tutta l'Unione. Ciò crea chiarezza e prevedibilità e riduce le possibilità di elusione del sistema di rimpatrio in uno Stato membro attraverso il trasferimento in un altro Stato membro. 

Norme procedurali comuni per l'emissione di decisioni di rimpatrio: la proposta comprende norme comuni per l'emissione di decisioni di rimpatrio e l'imposizione di divieti d'ingresso. Ciò garantisce un trattamento paritario dei cittadini di paesi terzi in tutti gli Stati membri e contribuisce a impedire lo sfruttamento delle divergenze tra i sistemi degli Stati membri. Le definizioni sono state aggiornate alla luce della prassi seguita sin dall'adozione della direttiva rimpatri e, se del caso, sono state allineate a quelle contenute negli atti giuridici di recente adozione che fanno parte del patto, garantendo uniformità, chiarezza e prevedibilità in tutto il processo di migrazione. I diritti fondamentali dei rimpatriandi sono tutelati da chiare garanzie procedurali, che assicurano che le decisioni di rimpatrio siano soggette a controllo, garantendo tra l'altro il diritto di ricorso e il divieto di respingimento, con la dovuta attenzione ai minori non accompagnati e all'interesse superiore del minore.

Rafforzamento del rimpatrio forzato e incentivi al rimpatrio volontario: la proposta chiarisce quando dare esecuzione alla decisione di rimpatrio attraverso l'allontanamento e definisce il rimpatrio volontario, creando in tal modo chiarezza e prevedibilità sia per le autorità competenti che per i cittadini di paesi terzi. Ciò a sua volta rafforza i rimpatri volontari, in quanto il rimpatrio forzato diventa uno strumento chiaro e credibile. La proposta chiarisce le disposizioni relative al monitoraggio dei rimpatri forzati.

Garanzie procedurali: le norme della presente proposta sono sempre attuate nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel rispetto del principio di non respingimento, del diritto alla libertà, del diritto a un ricorso effettivo e dell'interesse superiore del minore. I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro (vanno da pochi giorni a un mese o più). Nel rispetto dei diritti fondamentali, occorre fissare un termine che lasci tempo sufficiente per garantire l'accesso a un ricorso effettivo, ma non ritardi le procedure di rimpatrio. La proposta armonizza inoltre le norme per fornire, su richiesta, assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, in linea con le norme del patto di recente adozione. Infine la proposta è in linea con le norme dell'acquis sull'asilo riguardo all'accertamento dell'età dei minori e alla nomina di un rappresentante che assista i minori
non accompagnati nel corso della procedura di rimpatrio. Attraverso il collegamento con la procedura di asilo, la proposta garantisce un trattamento adeguato e coerente dei minori in tutte le norme dell'Unione sulla gestione della migrazione, apportando chiarezza, semplificazione e prevedibilità.

Obbligo di cooperazione e diritto all'informazione: la mancanza di cooperazione da parte del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio costituisce uno dei principali ostacoli al rimpatrio. La presente proposta introduce quindi un obbligo esplicito per i cittadini di paesi terzi di cooperare con le autorità nazionali in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, specialmente per appurare e verificare la loro identità allo scopo di ottenere un documento
di viaggio valido, fornendo informazioni personali, biometriche e di viaggio. Le norme proposte delineano le implicazioni della cooperazione e le conseguenze in caso di mancata cooperazione unitamente agli incentivi per garantirla, tra cui la consulenza in materia di rimpatrio e il sostegno al rimpatrio volontario. Per garantire che i cittadini di paesi terzi siano adeguatamente informati su ciò che ci si aspetta da loro nella procedura di rimpatrio, la proposta include il diritto del cittadino di paese terzo all'informazione, sulla base di alcune delle pratiche adottate negli Stati membri, e rispecchia disposizioni analoghe introdotte dal regolamento sulla procedura di asilo. Il sistema offre la possibilità di impugnare determinate decisioni e di accedere ai mezzi di ricorso.

Gestione e contrasto della fuga e dei movimenti non autorizzati tra Stati membri: la proposta fornisce agli Stati membri norme rafforzate per garantire la disponibilità dei cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio creando un sistema più adeguato a valutare e gestire il rischio di fuga. Essa stabilisce un elenco esaustivo di circostanze per valutare il rischio di fuga, garantendo un approccio coerente e uniforme tra gli Stati membri, e un elenco esaustivo dei motivi di trattenimento. Le norme che integrano l'obbligo di cooperazione, al fine di garantire che il rimpatriando rimanga disponibile durante l'intera procedura di rimpatrio, rispecchiano in parte le soluzioni concordate ai fini dell'asilo previste dagli atti giuridici che fanno parte del patto, ad esempio la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo di soggiornare in una specifica località geografica, quale una regione. 

Rimpatri di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza: i cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione e che costituiscono un pericolo per la sicurezza devono essere rapidamente identificati e rimpatriati. La proposta prevede pertanto l'obbligo generale per le autorità competenti di effettuare le verifiche necessarie sin dalle prime fasi della procedura di rimpatrio per favorire l'identificazione e verificare eventuali rischi per la sicurezza. La proposta definisce alcune categorie di cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme procedurali speciali per i soggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza, ad esempio in caso di reati di una certa gravità. Questi cittadini di paesi terzi saranno soggetti al rimpatrio forzato e a divieti d'ingresso più lunghi e per loro si applicherà un motivo di trattenimento distinto. Tali disposizioni rispecchiano la legislazione del patto di recente adozione e il codice frontiere Schengen, a cui allineano le norme sul rimpatrio, che comprendono norme specifiche relative ai migranti che costituiscono un pericolo per la sicurezza. La proposta prevede inoltre garanzie chiare a tutela dei diritti fondamentali.

Un ordine europeo di rimpatrio: sebbene gli Stati membri continueranno ad adottare le proprie decisioni di rimpatrio, la proposta introduce un ordine europeo di rimpatrio che integrerà le decisioni di rimpatrio degli Stati membri per fornire chiarezza in ognuno di essi. L'ordine europeo di rimpatrio, ovvero un modello comune che comprenderà gli elementi principali della decisione di rimpatrio, sarà disponibile attraverso il sistema d'informazione Schengen. Eventuali modifiche tecniche necessarie a facilitare il rapido accesso all'ordine europeo di rimpatrio saranno affrontate nel contesto di possibili considerazioni future sulle modifiche del regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'ordine europeo di rimpatrio sarà istituito mediante un atto di esecuzione.

Un meccanismo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse da un altro Stato membro: la presente proposta introduce un'importante semplificazione procedurale attraverso un meccanismo per l'esecuzione diretta di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro. In base alle norme vigenti, la maggior parte degli Stati membri ha l'obbligo di emettere una nuova decisione di rimpatrio nei confronti della persona da rimpatriare, anche in presenza di una decisione già adottata da un altro Stato membro. La presente proposta fornisce agli Stati membri uno strumento per eseguire la decisione di rimpatrio precedentemente emessa da un altro Stato membro, eliminando così una fase della procedura ed evitando duplicazioni. Entro il 1º luglio 2027 la Commissione verificherà se gli Stati membri avranno stabilito disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen e adotterà una decisione di esecuzione che renderà obbligatori il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro. La proposta è integrata da deroghe limitate. Gli Stati membri che emettono una decisione di rimpatrio sono responsabili della sua esecuzione e devono utilizzare tutti i mezzi appropriati per garantire l'effettivo rimpatrio. Il meccanismo di riconoscimento delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro è sostenuto e agevolato dall'ordine europeo di rimpatrio precedentemente illustrato. La proposta chiarisce inoltre la procedura nonché le garanzie procedurali e i mezzi di ricorso pertinenti sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione della raccomandazione della Commissione del 2023 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio. 

Rimpatrio in un paese con il quale esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio: la proposta introduce la possibilità di rimpatriare i cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali è stata emessa una decisione di rimpatrio in un paese terzo con cui esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio ("centri di rimpatrio"). La possibilità di rimpatriare i migranti irregolari in tali paesi dovrebbe essere soggetta a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. È possibile concludere un accordo o un'intesa con un paese terzo che rispetti le norme e i principi internazionali in materia di diritti umani conformemente al diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento. Tale accordo o intesa deve stabilire le modalità del trasferimento, nonché le condizioni per il periodo durante il quale il cittadino di paese terzo soggiorna nel paese, che può essere a breve o lungo termine. Tale accordo o intesa prevede un meccanismo di monitoraggio per valutare l'attuazione e tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze nel paese terzo. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono esclusi dal rimpatrio in un paese con il quale esiste un accordo o un'intesa per il rimpatrio.

La riammissione come parte integrante della procedura di rimpatrio: la proposta considera la riammissione come parte integrante della procedura di rimpatrio. Stabilisce un approccio procedurale comune per la presentazione delle domande di riammissione, anche attraverso un modello uniforme per tali richieste e un follow-up sistematico delle decisioni di rimpatrio con richieste di riammissione. Essa migliora la trasparenza e il coordinamento dell'approccio nei confronti dei paesi terzi riguardo alla riammissione, mantenendo nel contempo una certa flessibilità per gli Stati membri. Inoltre introduce elementi per un approccio più coeso nei confronti dei paesi terzi e fornisce una base giuridica chiara per il trasferimento di dati a paesi terzi ai fini della riammissione. Infine chiarisce che la comunicazione con soggetti di paesi terzi non riconosciuti per l'espletamento della procedura di riammissione non è da intendersi come riconoscimento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 22 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe disporre di una politica comune sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione. Una politica di rimpatrio efficace è una componente fondamentale di un sistema credibile di gestione della migrazione.

(2)Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, basato su una procedura comune di rimpatrio e riammissione, su un sistema per prevenire e gestire il rischio di fuga e su una cooperazione tra gli Stati membri fondata sulla fiducia reciproca. 

(3)Per contribuire all'attuazione dell'approccio globale di cui al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , è opportuno istituire un sistema comune per la gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale sistema dovrebbe basarsi sull'elaborazione integrata delle politiche in modo da garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze. 

(4)Il Consiglio europeo ha posto ripetutamente l'accento sull'importanza di un'azione risoluta a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea. Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa.

(5)Gli orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" il 12 dicembre 2024, ricordano che una politica di rimpatrio efficace costituisce un pilastro fondamentale di un sistema globale e credibile dell'UE in materia di asilo e migrazione. A tal fine invitano a sviluppare e attuare un approccio più assertivo e globale in materia di rimpatri tramite il potenziamento urgente del quadro giuridico.

(6)Una politica di rimpatrio efficace dovrebbe essere coerente con il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuire alla sua integrità, favorire la gestione dell'immigrazione illegale verso l'Unione e impedire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino senza autorizzazione tra Stati membri, al fine di salvaguardare lo spazio senza controlli alle frontiere interne nel rispetto dei diritti fondamentali.

(7)L'Unione e i suoi Stati membri hanno intensificato gli sforzi per rendere più efficaci le politiche di rimpatrio. Malgrado ciò il quadro giuridico esistente, costituito dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio 25 e dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , non corrisponde più alle esigenze della politica migratoria dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2008/115/CE nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione si sono notevolmente evoluti. Il diritto dell'UE in materia di migrazione è passato da una legislazione recante norme minime a un ravvicinamento delle pratiche degli Stati membri. La Commissione ha cercato nel 2018 di riformare le norme in materia di rimpatrio con la proposta di rifusione della direttiva rimpatri 27 . Ha inoltre cercato di sostenere gli Stati membri nell'utilizzo delle flessibilità previste dalla direttiva 2008/115/CE mediante le raccomandazioni (UE) 2017/2338 28 e (UE) 2023/682 29 . I limiti dell'attuale quadro giuridico sono stati tuttavia raggiunti.

(8)È opportuno istituire una procedura comune di rimpatrio che sia rigorosa ed equa
per garantire che i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale. Occorrono norme chiare e trasparenti, applicabili in tutti gli Stati membri, che offrano certezza ai cittadini di paesi terzi interessati e alle autorità competenti. È importante semplificare, agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio e impedire che questo sia ostacolato da movimenti non autorizzati verso altri Stati membri. 

(9)L'applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull'accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 . Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l'emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 .

(10)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"). Esso dovrebbe essere applicato nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinente.

(11)Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere rispettati il principio
di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all'articolo 19 della Carta. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

(12)Lo Stato membro sul cui territorio è individuato il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è responsabile del suo rimpatrio. Quando individuano un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero identificarlo rapidamente e verificare eventuali rischi per la sicurezza interrogando le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero verificare eventuali vulnerabilità e, se del caso, effettuare un controllo dello stato di salute.

(13)Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto del principio di non respingimento sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Il cittadino di paese terzo interessato dovrebbe presentare quanto prima elementi di prova relativi alla propria situazione personale. Dovrebbe essere possibile basarsi su una valutazione approfondita di tutte le circostanze pertinenti effettuata nelle fasi precedenti della procedura. È opportuno esaminare ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri un rischio.

(14)È necessario che gli Stati membri possano cooperare in modo più flessibile, anche attraverso nuovi accordi o intese bilaterali, e in modo più mirato per ridurre il rischio che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si spostino attraverso le frontiere interne comuni, salvaguardando nel contempo lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne.

(15)Una volta accertato che un cittadino di paese terzo non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, è opportuno che sia emessa rapidamente una decisione di rimpatrio sulla base di una valutazione individuale che tenga conto di tutti i fatti e tutte le circostanze.

(16)È necessario provvedere affinché gli elementi essenziali di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro siano inseriti in un modello specifico sotto forma di ordine europeo di rimpatrio e siano messi a disposizione nel sistema d'informazione Schengen insieme alla segnalazione di rimpatrio o tramite lo scambio bilaterale di informazioni con un altro Stato membro. L'ordine europeo di rimpatrio dovrebbe a sua volta sostenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro qualora il cittadino di paese terzo si sposti in un altro Stato membro senza autorizzazione.

(17)Spesso, e soprattutto se il cittadino di paese terzo non coopera, è difficile per le autorità competenti identificare il paese di rimpatrio al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio. In tali casi le autorità competenti dovrebbero determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni disponibili e indicare nella decisione di rimpatrio il paese o i paesi più probabili.

(18)Se un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro, è opportuno che tale decisione sia riconosciuta ed eseguita. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio dovrebbero agevolare e accelerare il processo di rimpatrio sulla base di una cooperazione rafforzata e della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Possono inoltre contribuire a scoraggiare la migrazione irregolare e i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione, nonché a limitare i ritardi nel processo di rimpatrio. Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio dovrebbe essere esercitato nello Stato membro che l'ha emessa.

(19) A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto disposizioni giuridiche e tecniche affinché l'ordine europeo di rimpatrio possa essere messo a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen. Entro il 1º luglio 2027, poco più di un anno dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la Commissione dovrebbe verificare se gli Stati membri abbiano messo in atto disposizioni giuridiche e tecniche adeguate per trattare efficacemente gli ordini europei di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen. Sulla base di tale verifica, la Commissione dovrebbe adottare una decisione di esecuzione che renda obbligatorio il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio esecutive, sostenuto dall'ordine europeo di rimpatrio.

(20)Occorre continuare a conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata di un divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e di norma non dovrebbe superare i dieci anni. Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, potrebbe essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare. 

(21)I cittadini di paesi terzi possono essere rimpatriati con misure coercitive mediante allontanamento, o con l'adempimento volontario dell'obbligo di lasciare il territorio. Per evitare lacune nel sistema è opportuno che i due tipi di rimpatrio siano collegati tra loro. I cittadini di paesi terzi che cooperano dovrebbero continuare a essere principalmente oggetto di rimpatrio volontario, ma le norme rafforzate in materia di allontanamento mirano a garantire che chi non rispetta la scadenza fissata per l'allontanamento subisca conseguenze dirette e immediate. Le misure coercitive dovrebbero essere subordinate al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

(22)Sono necessarie norme comuni per garantire che i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza e che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione siano identificati in modo efficiente e rimpatriati rapidamente.
È necessario provvedere a che siano effettuati controlli pertinenti per identificare e segnalare i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, anche ricorrendo alla procedura di accertamento di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 . Per i cittadini di paesi terzi
che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l'allontanamento dovrebbe essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d'ingresso più lunghi e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all'uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza dell'Unione siano prontamente allontanati.

(23)Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento. In particolare, l'accordo o l'intesa dovrebbe stabilire le modalità di trasferimento, le condizioni di soggiorno nel paese, le modalità in caso di successivo rimpatrio nel paese di origine, le conseguenze di eventuali violazioni o cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l'attuazione dell'accordo o dell'intesa. Tali accordi o intese costituiranno un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

(24)Uno spazio Schengen senza frontiere interne ben funzionante si basa su un'effettiva ed efficace applicazione del pertinente acquis da parte degli Stati membri.
Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen mediante valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche, anche in relazione al rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno e al rispetto dei diritti fondamentali. Tale meccanismo consente di individuare rapidamente le carenze che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen e assicurare che tali carenze siano debitamente colmate.

(25)L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione delle procedure di rimpatrio, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare in maniera individuale l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi.
Il minore non accompagnato dovrebbe essere guidato da un rappresentante in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. 

(26)Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, è opportuno effettuare un accertamento dell'età. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all'interno dell'Unione, è opportuno seguire la stessa procedura
di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Nell'accertare l'età gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare degli orientamenti in materia dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

(27)Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi. I cittadini di paesi terzi dovrebbero cooperare con le autorità in tutte le fasi della procedura di rimpatrio. I cittadini di paesi terzi dovrebbero rimanere a disposizione e fornire le informazioni necessarie per preparare il rimpatrio. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione dovrebbero essere imposte conseguenze effettive e proporzionate, tra cui, ad esempio, la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente al diritto nazionale, il sequestro dei documenti di viaggio o la proroga della durata di un divieto d'ingresso. Le autorità competenti dovrebbero informare il cittadino di paese terzo delle diverse fasi della procedura di rimpatrio, dei suoi obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi.

(28)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di imporre, ove del caso, sanzioni penali conformemente al diritto penale nazionale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(29)Occorre stabilire un insieme di mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate.
È opportuno garantire la necessaria assistenza legale, su richiesta, a chi non disponga di risorse sufficienti in caso di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria. 

(30)Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

(31)Gli Stati membri dovrebbero essere dotati degli strumenti necessari per valutare, gestire e prevenire il rischio di fuga. Le norme comuni dovrebbero razionalizzare la valutazione di tale rischio nei casi individuali e cercare di aumentare il ricorso ad alternative efficienti al trattenimento negli Stati membri per gestire efficacemente il processo di rimpatrio.

(32)Dovrebbe essere possibile imporre il trattenimento ove proporzionato e necessario, a seguito di una valutazione individuale di ciascun caso, tenendo conto anche di eventuali situazioni di vulnerabilità e unicamente allo scopo di preparare il rimpatrio. A tale scopo, il trattenimento potrebbe essere imposto se sussiste il rischio che il cittadino di paese terzo fugga, se il cittadino di paese terzo ostacola o evita il rimpatrio o costituisce un pericolo per la sicurezza o non rispetta gli obblighi inerenti alle alternative al trattenimento, o quando il trattenimento è necessario per determinare o verificare l'identità o la cittadinanza. Le autorità dovrebbero agire con la debita diligenza e il trattenimento dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile e non superare i 24 mesi. Qualora il diritto nazionale preveda il trattenimento di minori, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. È opportuno ricorrere a misure alternative al trattenimento, meno coercitive, quando possono essere applicate efficacemente ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(33)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza richiede misure specifiche volte a proteggere i diritti e le libertà altrui. Dovrebbe pertanto essere possibile trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo più lungo, purché il trattenimento rispetti il principio di proporzionalità.

(34)I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale e nazionale, tenendo conto degli orientamenti pratici del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Il trattenimento dovrebbe di norma avvenire in appositi centri di trattenimento o in apposite sezioni di altri centri. Qualora non possa predisporre una struttura che tenga separati i cittadini di paesi terzi dai detenuti ordinari, uno Stato membro può ricorrere a un istituto penitenziario.

(35)I motivi di trattenimento stabiliti nel presente regolamento lasciano impregiudicati altri motivi di trattenimento, compresi quelli che rientrano nell'ambito dei procedimenti penali, applicabili conformemente alla legislazione nazionale e non correlati al soggiorno irregolare del cittadino di paese terzo. 

(36)L'obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale.
Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario. L'esistenza di tale obbligo è ulteriormente dimostrata dalla prassi costante degli Stati nell'attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, e dal fatto che essi riconoscono tale principio quale aspetto necessario della cooperazione internazionale nella gestione della migrazione. 

(37)Un approccio sistematico e coordinato in materia di riammissione tra gli Stati membri è fondamentale per agevolare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. Il fatto che le decisioni di rimpatrio esecutive non abbiano un seguito sufficiente rischia di ostacolare l'efficienza dell'approccio comune in materia di rimpatrio. Le decisioni di rimpatrio esecutive dovrebbero essere sistematicamente seguite da tutte le misure necessarie per attuare il rimpatrio, compresa la presentazione di domande di riammissione alle autorità dei paesi terzi, in caso di dubbi sulla cittadinanza o se è necessario ottenere un documento di viaggio. 

(38)Sebbene la riammissione dipenda anche dalla cooperazione dei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri adottino un approccio coerente per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di riammissione e per garantire l'unità tra gli Stati membri stessi. Per rafforzare la coerenza dell'approccio dell'Unione è opportuno garantire la trasparenza e il coordinamento dell'interazione con i paesi terzi, anche nel contesto dei negoziati sugli strumenti di riammissione. Perché i rimpatri siano efficaci, la comunicazione con le entità competenti dei paesi terzi ai fini della procedura di riammissione non dovrebbe equivalere al riconoscimento diplomatico delle medesime entità.

(39)L'efficacia delle procedure di rimpatrio si basa sull'efficienza della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. Lo scambio di informazioni, compresa la condivisione di dati sull'identità e sulla cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e sui loro documenti di viaggio e di altre informazioni pertinenti, dovrebbe basarsi su norme chiare, comprese quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . Tali norme dovrebbero rispettare i principi della protezione dei dati e i diritti della persona interessata, garantendo che le informazioni siano esatte e utilizzate unicamente ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e siano protette dall'accesso, dalla divulgazione e dall'uso non autorizzati.

(40)Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti rispettino la direttiva [...] recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, al fine di incoraggiare la denuncia dei reati e promuovere la fiducia nel sistema giudiziario. 

(41)Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .
Al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. In considerazione degli importanti motivi di interesse pubblico su cui si basa la riammissione, potrebbe essere necessario ai fini della riammissione e della reintegrazione trasferire dati personali di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, compresi i dati relativi alla loro identità, ai documenti di viaggio, altri dati pertinenti nonché, in casi debitamente giustificati, i dati relativi alle loro condanne penali e alla loro salute. Tale trasferimento deve avvenire conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725 36 , a seconda dei casi, nonché ai principi di non respingimento, proporzionalità e necessità e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(42)Gli ostacoli alla cooperazione e alla comunicazione tra le autorità degli Stati membri responsabili delle procedure di asilo e di rimpatrio costituiscono un problema strutturale fondamentale che riduce l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Le autorità competenti coinvolte nelle diverse fasi del processo di rimpatrio dovrebbero collaborare e coordinarsi strettamente. Qualora gli Stati membri designino autorità
di contrasto come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, tale designazione dovrebbe essere intesa come limitata a dette autorità in qualità di autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Tale designazione
non dovrebbe applicarsi alle autorità di contrasto che agiscono in qualità di autorità inquirenti nei procedimenti penali.

(43)Il sistema comune di rimpatrio dovrebbe sfruttare appieno i sistemi digitali a sostegno della gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione, che siano gestiti sul piano operativo dall'Unione o dagli Stati membri, con particolare attenzione all'efficienza delle procedure amministrative, della cooperazione, dello scambio di informazioni e dell'interoperabilità.

(44)L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione
del presente regolamento. Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 . Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(45)La raccolta e l'analisi di statistiche affidabili e comparabili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono essenziali per monitorare l'efficacia del presente regolamento e per individuare gli ambiti da migliorare, in quanto forniscono preziose indicazioni sull'efficienza delle procedure di rimpatrio, sulla cooperazione dei paesi terzi e sui risultati degli sforzi di reintegrazione. È opportuno stabilire norme e definizioni comuni per la raccolta e la comunicazione dei dati pertinenti, che permettano alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'impatto del presente regolamento e di contribuire a prendere decisioni informate sui futuri sviluppi politici.

(46)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire l'ordine europeo di rimpatrio e il modello comune delle domande di riammissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 .

(47)È opportuno abrogare le direttive 2001/40/CE e 2008/115/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio.

(48)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza del rimpatrio per salvaguardare lo spazio senza frontiere interne, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(50)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 41 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. [Tuttavia, nella misura in cui il presente regolamento non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

[oppure]

[Inoltre, nella misura in cui il presente regolamento non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(51)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più,
le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 42 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.

(52)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 43 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 44 .

(53)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si applica a cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 45 .

(54)Nel presente regolamento il riferimento all'obbligo di lasciare l'Unione europea dovrebbe essere inteso come obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati membri cui si applica il presente regolamento, anche alla luce dei considerando precedenti.

(55)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e ha formulato il suo parere il [...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e degli obblighi applicabili ai sensi del diritto internazionale, anche in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.

2.L'obiettivo del presente regolamento è garantire il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in linea con l'approccio globale di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettera h), e all'articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1351.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare.

2.Il presente regolamento non si applica ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale, quali definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399.

Articolo 3

Deroghe

1.Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente regolamento per i seguenti cittadini di paesi terzi:

a.quelli respinti alle frontiere esterne conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399; 

b.quelli fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

2.Quando applicano deroghe a norma del paragrafo 1, gli Stati membri si basano sul diritto nazionale per provvedere al rimpatrio di tali categorie di cittadini di paesi terzi e rispettano il principio di non respingimento. Si applicano gli articoli seguenti: articolo 12, paragrafi 4 e 5, articolo 14, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 6, lettere c) ed e), articoli 34 e 35.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399;

(2)"soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

(3)"paese di rimpatrio": uno dei paesi seguenti:

a)un paese terzo che è il paese di origine del cittadino di paese terzo;

b)un paese terzo nel quale il cittadino di paese terzo aveva dimora abituale ufficiale;

c)un paese terzo di transito nel percorso verso l'Unione conformemente ad accordi o intese di riammissione dell'Unione o degli Stati membri;

d)un paese terzo, diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e g), in cui il cittadino di paese terzo ha il diritto di entrare e risiedere;

e)un paese terzo sicuro in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1348;

f)il paese di primo asilo in relazione al quale la domanda di protezione internazionale del cittadino di paese terzo è stata respinta per inammissibilità, a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348;

g)un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa sulla cui base il cittadino di paese terzo è accettato, conformemente all'articolo 17 del presente regolamento.

(4)"decisione di rimpatrio": una decisione amministrativa o giudiziaria che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di lasciare l'Unione europea;

(5)"allontanamento": l'esecuzione della decisione di rimpatrio da parte delle autorità competenti mediante il trasporto fisico fuori dal territorio dello Stato membro;

(6)"rimpatrio volontario": l'adempimento, da parte del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro la data stabilita nella decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 13 del presente regolamento;

(7)"fuga": l'azione per cui il cittadino di paese terzo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del cittadino di paese terzo;

(8)"divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato;

(9)"procedura di riammissione": tutte le azioni svolte da un'autorità competente o, ove del caso, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Frontex"), in relazione alla conferma della cittadinanza di un cittadino di paese terzo, al rilascio di un documento di viaggio per il cittadino di paese terzo e all'organizzazione di un'operazione di rimpatrio;

(10)"domanda di riammissione": una richiesta di riammissione presentata da un'autorità competente a un'autorità competente di un paese terzo, consistente in una richiesta di conferma della cittadinanza e in una richiesta di rilascio di un documento di viaggio, se del caso;

(11)"operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata da un'autorità competente mediante la quale sono rimpatriati cittadini di paesi terzi da uno o più Stati membri;

(12)"strumento di riammissione": uno strumento giuridicamente vincolante o non vincolante, contenente disposizioni sulla cooperazione tra uno Stato membro o l'Unione e un paese terzo in merito alla procedura di riammissione, quali accordi o intese internazionali in materia di riammissione o di altro tipo;

(13)"altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno": qualsiasi documento rilasciato da uno Stato membro a un cittadino di paese terzo che autorizzi il soggiorno nel suo territorio, che non sia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2016/399 né un visto per soggiorno di lunga durata ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2018/1860, ad eccezione del documento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 .

Articolo 5

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

Capo II
PROCEDURA DI RIMPATRIO

Sezione 1
Avvio della procedura di rimpatrio

Articolo 6

Individuazione e controlli iniziali

1.Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare al fine di svolgere la procedura di rimpatrio ed eventuali verifiche aggiuntive necessarie, comprese quelle in materia di vulnerabilità e di sicurezza.

2.Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti si basano su precedenti controlli effettuati in relazione a cittadini di paesi terzi, compresi gli accertamenti a norma del regolamento (UE) 2024/1356 o controlli equivalenti a norma del diritto nazionale.

3.Ove necessario, possono essere effettuate ulteriori verifiche di sicurezza per eseguire la procedura di rimpatrio a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione del rischio e di criteri oggettivi stabiliti dal diritto nazionale.

Sezione 2
Procedura relativa all'ordine di rimpatrio

Articolo 7

Emissione di una decisione di rimpatrio

1.Le autorità competenti degli Stati membri emettono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8.

2.La decisione di rimpatrio è emessa in forma scritta e motivata in fatto e in diritto, e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui termini per esperirli. La decisione di rimpatrio è notificata al cittadino di paese terzo senza indebito ritardo.

3.Le autorità competenti possono decidere di non fornire o di ridurre le informazioni sui motivi in fatto, laddove la legislazione nazionale preveda una limitazione del diritto all'informazione o laddove necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale e per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. In tali circostanze, il cittadino di paese terzo è informato della sostanza dei motivi per i quali è emessa una decisione di rimpatrio affinché possa accedere a un ricorso effettivo.

4.Qualora non sia possibile determinare il paese di rimpatrio sulla base delle informazioni di cui dispongono le autorità competenti al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio, quest'ultima può indicare a titolo provvisorio uno o più paesi di rimpatrio.

5.Al cittadino di paese terzo è fornita, su richiesta, una traduzione scritta od orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2, inclusi i mezzi di ricorso disponibili, in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

6.La decisione di rimpatrio di cui al paragrafo 2 è emessa nello stesso atto o contestualmente alla decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo IV e da altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e internazionale.

7.Al momento in cui è emessa la decisione di rimpatrio, i suoi elementi principali sono inseriti nel modello ("ordine europeo di rimpatrio") istituito a norma del paragrafo 8 e sono messi a disposizione attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 38.

8.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'ordine europeo di rimpatrio di cui al paragrafo 7. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

9.Il presente articolo non pregiudica eventuali decisioni, da parte degli Stati membri, di rilasciare in qualsiasi momento, per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, un permesso di soggiorno autonomo, un visto per soggiorno di lunga durata o un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali circostanze, la decisione di rimpatrio già emessa è revocata o sospesa per il periodo di validità del permesso di soggiorno, del visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno.

10.Lo Stato membro che emette una decisione di rimpatrio conformemente al presente articolo adotta tutte le misure necessarie a norma del presente regolamento per garantire l'efficacia del rimpatrio.

Articolo 8

Deroghe all'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio

1.Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di non emettere una decisione di rimpatrio in uno dei casi seguenti in cui il cittadino di paese terzo è:

a.trasferito in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;

b.trasferito in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o sulla base della cooperazione tra Stati membri a norma dell'articolo 44;

c.una persona il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita alla frontiera esterna in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 o di controlli equivalenti a norma del diritto nazionale, ove giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato.

2.La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso di soggiorno valido, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro, o se nei suoi confronti è in corso una procedura per il rinnovo di un permesso di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

3.Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lo Stato membro esige che il cittadino di paese terzo si rechi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro. Se il cittadino di paese terzo non ottempera alla richiesta, o se è necessario che parta immediatamente per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, gli Stati membri possono chiedere la cooperazione degli altri Stati membri a norma dell'articolo 44 o emettere una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.

4.La decisione di rimpatrio non è emessa se il cittadino di paese terzo è oggetto di una decisione di rimpatrio esecutiva emessa da un altro Stato membro. In tal caso si applica la procedura descritta all'articolo 9.

Articolo 9

Riconoscimento ed esecuzione di decisioni di rimpatrio
emesse da un altro Stato membro

1.Lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo soggiorna irregolarmente ("Stato membro di esecuzione") può riconoscere una decisione di rimpatrio esecutiva emessa nei confronti di detto cittadino da un altro Stato membro ("Stato membro di emissione") a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e su tale base ordina l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

2.Entro il 1º luglio 2027 la Commissione adotta una decisione di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 3, sulla base di una valutazione dell'efficacia delle disposizioni giuridiche e tecniche messe in atto dagli Stati membri per rendere disponibile l'ordine europeo di rimpatrio attraverso il sistema d'informazione Schengen conformemente all'articolo 7, paragrafo 7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati della sua valutazione. La decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

3.A decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono le decisioni di rimpatrio esecutive emesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, nei confronti di cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel loro territorio sulla base dell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e ne ordinano l'allontanamento a norma dell'articolo 12.

4.Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, uno Stato membro può decidere di non riconoscere o non eseguire una decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione se l'esecuzione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione, o se il cittadino di paese terzo deve essere allontanato verso un paese terzo diverso da quello indicato nella decisione di rimpatrio dello Stato membro di emissione.

5.Lo Stato membro che non riconosce o non esegue una decisione di rimpatrio a norma del paragrafo 1 o 3 emette una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 7.

6.Lo Stato membro di esecuzione sospende l'esecuzione del rimpatrio qualora siano sospesi gli effetti della decisione di rimpatrio nello Stato membro di emissione.

7.Qualora lo Stato membro di emissione revochi la decisione di rimpatrio o quest'ultima sia annullata da un'autorità giudiziaria, lo Stato membro di esecuzione emette una decisione di rimpatrio alle condizioni di cui all'articolo 7.

8.Lo Stato membro di emissione fornisce allo Stato membro di esecuzione tutti i dati e documenti disponibili necessari ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio, conformemente al regolamento (UE) 2018/1860 o sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'articolo 38.

9.Lo Stato membro di esecuzione può chiedere a Frontex di sostenere l'esecuzione della decisione di rimpatrio conformemente al capo II, sezione 8, del regolamento (UE) 2019/1896. Se l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sostenuta da Frontex, e su richiesta dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro di emissione versa allo Stato membro di esecuzione una compensazione il cui importo non supera i costi effettivamente sostenuti dallo Stato membro di esecuzione. La Commissione adotta una decisione di esecuzione per stabilire i criteri appropriati per determinare l'importo e le modalità pratiche della compensazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

10.La decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sezione 3
Divieto d'ingresso

Articolo 10

Emissione di un divieto d'ingresso

1.Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora:

a.il cittadino di paese terzo sia oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12;

b.l'obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato entro i termini fissati a norma dell'articolo 13;

c.il cittadino di paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;

2.Nei casi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, le autorità competenti stabiliscono se una decisione di rimpatrio debba essere corredata o meno di un divieto d'ingresso tenendo conto delle circostanze pertinenti, in particolare del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo.

3.Il divieto d'ingresso è emesso per iscritto come parte della decisione di rimpatrio o come atto distinto. Esso è notificato al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

4.Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa, ed evitando per quanto possibile di rinviare la partenza del cittadino di paese terzo interessato, le autorità competenti possono imporre un divieto d'ingresso senza emettere una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

5.In casi individuali le autorità competenti possono astenersi dall'emettere un divieto d'ingresso per motivi umanitari o se il cittadino di paese terzo coopera debitamente con le autorità competenti, anche iscrivendosi a un programma di rimpatrio e reintegrazione.

6.La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti del caso individuale e non supera i dieci anni.

7.La durata del divieto d'ingresso ai sensi del paragrafo 6 può essere prorogata per periodi successivi della durata massima di cinque anni. Tale proroga si basa su una valutazione individuale che tiene debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare
di eventuali motivazioni debitamente circostanziate delle autorità competenti che giustificano la necessità di impedire ulteriormente l'ingresso del cittadino di paese terzo nel territorio degli Stati membri.

8.Il periodo di divieto d'ingresso decorre dalla data in cui il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri.

Articolo 11

Revoca, sospensione o riduzione della durata del divieto d'ingresso

1.Il divieto d'ingresso può essere revocato, sospeso o abbreviato se il cittadino di paese terzo:

a.dimostra di essere rimpatriato volontariamente in ottemperanza a una decisione di rimpatrio;

b.non è mai stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;

c.non è entrato nel territorio di uno Stato membro mentre era in vigore un divieto d'ingresso.

2.Il divieto d'ingresso può inoltre essere revocato, sospeso o abbreviato in casi individuali giustificati, anche per motivi umanitari, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

3.Al cittadino di paese terzo è concessa la possibilità di chiedere la revoca, la sospensione o la riduzione della durata di un divieto d'ingresso.

Sezione 4
Esecuzione del rimpatrio

Articolo 12

Allontanamento

1.Il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio è allontanato quando:

a.rifiuta di cooperare con le autorità durante la procedura di rimpatrio;

b.si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione, anche durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 13;

c.rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16;

d.non ha lasciato il territorio degli Stati membri entro la data stabilita conformemente all'articolo 13.

2.Le autorità competenti degli Stati membri possono emettere per iscritto una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

3.Le autorità competenti valutano il rispetto del principio di non respingimento in relazione al paese di rimpatrio. Esse possono basarsi su una valutazione approfondita esistente di tutte le circostanze pertinenti nelle fasi precedenti della procedura. Ogni eventuale cambiamento delle circostanze e qualsiasi nuovo elemento che dimostri la sussistenza di un rischio è debitamente esaminato. Il cittadino di paese terzo interessato presenta il prima possibile eventuali elementi pertinenti relativi alla sua situazione personale.

4.Eventuali misure coercitive prese per eseguire l'allontanamento devono essere necessarie e proporzionate e in ogni caso non devono superare la soglia dell'uso ragionevole della forza. Esse sono attuate conformemente alla legislazione nazionale, in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di paese terzo interessato.

5.Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea che figurano nell'allegato della decisione 2004/573/CE del Consiglio 47 .

6.In casi debitamente giustificati e quando il cittadino di paese terzo sta chiaramente cooperando, le autorità competenti possono decidere di indicare una data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri conformemente all'articolo 13. In tali circostanze, le autorità competenti controllano attentamente l'osservanza dell'obbligo da parte del cittadino di paese terzo, anche organizzando l'assistenza al trasporto verso il pertinente punto di partenza dall'Unione.

Articolo 13

Rimpatrio volontario

1.Se il cittadino di paese terzo non è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12, la decisione di rimpatrio fissa la data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri e indica la possibilità per l'interessato di lasciare il territorio prima.

2.La data di cui al paragrafo 1 è stabilita tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche del caso individuale. La data di partenza del cittadino di paese terzo non supera 30 giorni dalla data di notifica della decisione di rimpatrio.

3.Gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo o prorogare il periodo concesso per lasciare il loro territorio di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali legami familiari, l'esistenza di minori che frequentano la scuola, la partecipazione a un programma a sostegno del rimpatrio e
della reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, e l'osservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 21. L'eventuale proroga del periodo concesso per la partenza è comunicata per iscritto al cittadino di paese terzo.

4.Il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri entro la data stabilita a norma del paragrafo 1. In caso contrario, il cittadino di paese terzo è oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.

Articolo 14

Condizioni per il rinvio dell'allontanamento

1.L'allontanamento di cui all'articolo 12 è rinviato nei casi seguenti:

a.qualora violi il principio di non respingimento; oppure

b.quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 28.

2.L'allontanamento di cui all'articolo 12 può essere rinviato per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale.

3.Se il cittadino di paese terzo chiede il rinvio dell'allontanamento, la richiesta dev'essere debitamente motivata.

4.Quando adottano una decisione a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri trasmettono al cittadino di paese terzo interessato una conferma scritta che specifica il periodo di rinvio e i suoi diritti durante tale periodo.

5.La decisione di rinviare l'allontanamento a norma del paragrafo 1 o 2 è riesaminata periodicamente e almeno ogni sei mesi.

6.Per quanto riguarda la situazione del cittadino di paese terzo durante i periodi per i quali l'allontanamento è rinviato, si tiene conto di quanto segue:

a.le necessità basilari;

b.l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio dello Stato membro;

c.le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

d.l'accesso dei minori al sistema educativo di base, tenuto conto della durata del soggiorno;

e.le esigenze particolari delle persone vulnerabili.

7.Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento, possono essere applicate le misure di cui all'articolo 31 se le condizioni sono soddisfatte.

Articolo 15

Monitoraggio dell'allontanamento

1.Gli Stati membri predispongono un meccanismo indipendente per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi adeguati.

2.Il meccanismo di monitoraggio indipendente seleziona le operazioni di allontanamento da monitorare sulla base di una valutazione del rischio ed espleta i suoi compiti sulla base di un esame documentale e di verifiche a campione che possono essere effettuate senza preavviso. Gli Stati membri informano in anticipo l'organismo di monitoraggio in merito alle prossime operazioni di allontanamento e garantiscono l'accesso ai luoghi pertinenti.

3.Il meccanismo di monitoraggio comunica all'autorità nazionale competente le accuse comprovate di violazioni dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento. Le autorità competenti trattano tali accuse in modo efficace e senza indebito ritardo.

Articolo 16

Rimpatrio di cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza

1.Il presente articolo si applica ai cittadini di paesi terzi:

a.che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

b.per i quali esistono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso un reato grave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio 48 ;

c.per i quali esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un reato di cui alla lettera b) del presente paragrafo nel territorio di uno Stato membro.

2.I cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono oggetto di allontanamento a norma dell'articolo 12.

3.In deroga alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo possono essere:

a.oggetto di un divieto d'ingresso emesso a norma dell'articolo 10 che superi la durata massima di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di un periodo supplementare di dieci anni al massimo;

b.trattenuti a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera c);

c.trattenuti in istituti penitenziari, dove siano tenuti separati dai detenuti ordinari;

d.sottoposti a trattenimento per un periodo superiore alla durata massima di cui all'articolo 32, paragrafo 3, che è determinato da un'autorità giudiziaria tenendo conto delle circostanze del caso individuale e che è sottoposto al riesame di un'autorità giudiziaria almeno ogni tre mesi.

4.In deroga alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino di paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo non è sospesa, a meno che sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

Articolo 17

Rimpatrio in un paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa

1.Il rimpatrio ai sensi dell'articolo 4, primo comma, punto 3), lettera g), di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un'intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

2.L'accordo o l'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

a.le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dal territorio degli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1;

b.le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo di cui al paragrafo 1, compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente allo Stato membro e a detto paese terzo;

c.ove del caso, le modalità del successivo rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di paese terzo decide volontariamente di rimpatriare e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile;

d.gli obblighi del paese terzo di cui al paragrafo 1, seconda frase;

e.un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l'effettiva applicazione dell'accordo o dell'intesa;

f.le conseguenze di eventuali violazioni dell'accordo o dell'intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo.

3.Prima di concludere un accordo o un'intesa a norma del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4.I minori non accompagnati e le famiglie con minori non sono rimpatriati in un paese terzo di cui al paragrafo 1. 

Sezione 5
Rimpatrio di minori

Articolo 18

Interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Accertamento dell'età del minore

Se, sulla base delle dichiarazioni del cittadino di paese terzo, delle prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti, sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, l'autorità competente può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del cittadino di paese terzo. A tale accertamento si applica per analogia l'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348.

Articolo 20

Rimpatrio di minori non accompagnati

1.Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio forniscono assistenza in linea con l'interesse superiore del minore.

2.È nominato un rappresentante o una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore del minore, con il compito di rappresentare e assistere il minore non accompagnato nonché di agire, se del caso, a suo nome nella procedura di rimpatrio.
Il rappresentante nominato deve avere ricevuto una congrua formazione in materia di comunicazione a misura di minore e adatta all'età, e parlare una lingua comprensibile al minore. Tale persona è la persona designata a fungere da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove detta persona sia stata designata ai sensi dell'articolo 27 della medesima direttiva.

3.Il minore non accompagnato è ascoltato, direttamente o tramite il rappresentante o la persona formata di cui al paragrafo 2, anche ai fini della determinazione dell'interesse superiore del minore. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio.

Capo III
OBBLIGHI DEL CITTADINO DI PAESE TERZO

Articolo 21

Obbligo di cooperare

1.I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e di riammissione e devono ottemperare all'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri. I cittadini di paesi terzi forniscono alle autorità competenti, senza indebito ritardo, informazioni su qualsiasi cambiamento della loro situazione individuale pertinente ai fini dell'articolo 5

2.I cittadini di paesi terzi:

a.rimangono nel territorio dello Stato membro competente per la procedura di rimpatrio di cui sono oggetto e non fuggono in un altro Stato membro;

b.forniscono su richiesta delle autorità competenti, senza indebito ritardo, tutte le informazioni e la documentazione fisica di cui dispongono che siano necessarie a stabilire o verificare la loro identità, o altrimenti pertinenti nell'ambito della procedura di rimpatrio e riammissione;

c.non distruggono né eliminano in altro modo tali documenti, non usano pseudonimi con intenti fraudolenti, non comunicano altre informazioni false in forma orale o scritta né si oppongono altrimenti in modo fraudolento alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

d.forniscono una spiegazione qualora non siano in possesso di un documento di identità o di viaggio;

e.forniscono informazioni sui paesi terzi attraversati;

f.forniscono dati biometrici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 ;

g.comunicano recapiti precisi, compresi l'attuale luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di telefono al quale possono essere contattati e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica;

h.forniscono, senza indebito ritardo, informazioni su eventuali modifiche dei recapiti di cui alla lettera g);

i.rimangono a disposizione a norma dell'articolo 23 per l'intera durata delle procedure di rimpatrio e riammissione e, in particolare, si presentano al momento della partenza per il trasporto ai fini del rimpatrio;

j.forniscono tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ai fini delle domande presentate alle autorità competenti dei paesi terzi interessati per ottenere i documenti di viaggio e cooperano con dette autorità ove necessario;

k.se necessario per stabilire la loro cittadinanza, si presentano di persona o, in caso di difficoltà, in videoconferenza dinanzi alle autorità nazionali e alle autorità dei paesi terzi competenti, nel luogo indicato da tali autorità;

l.se richiesto dalle autorità competenti, partecipano alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione.

3.Le informazioni e la documentazione fisica di cui al paragrafo 2, lettera b), o, se non disponibili, le loro copie, comprendono in particolare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e qualsiasi documentazione in loro possesso riguardante:

a.il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, la cittadinanza o le cittadinanze o il fatto che il cittadino di paese terzo è apolide;

b.i familiari e altri dati personali dei cittadini di paesi terzi, se pertinenti per svolgere la procedura di rimpatrio o di riammissione o per determinare il paese di rimpatrio;

c.il tipo, il numero, il periodo di validità e il paese di rilascio di qualsiasi documento d'identità o di viaggio dei cittadini di paesi terzi e altri documenti da essi forniti che l'autorità competente ritiene pertinenti ai fini della loro identificazione, dello svolgimento della procedura di rimpatrio o di riammissione e della determinazione del paese di rimpatrio;

d.eventuali permessi di soggiorno o altre autorizzazioni che conferiscono ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiorno, rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo;

e.eventuali decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro;

f.il paese o i paesi e il luogo o i luoghi precedenti di residenza, gli itinerari di viaggio e la documentazione di viaggio.

4.Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al paragrafo 2, lettera b), necessari per preparare il rimpatrio, le autorità competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo riceva immediatamente fotocopie o, a sua scelta, copie elettroniche degli originali. Nel contesto del rimpatrio di cui all'articolo 13, le autorità competenti restituiscono tali documenti al cittadino di paese terzo al momento della partenza o dell'arrivo nel paese terzo.

5.Il cittadino di paese terzo accetta di ricevere le comunicazioni delle autorità competenti, per telefono, posta elettronica o posta, presso i recapiti più recenti che ha indicato alle autorità competenti a norma del paragrafo 2, lettere g) e h). Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata a quest'ultimo, oppure si avvalgono dei sistemi digitali sviluppati e/o sostenuti dall'Unione ai fini di tale comunicazione.

6.Un cittadino di paese terzo può essere perquisito e i suoi effetti personali possono essere perquisiti ove ciò sia necessario e debitamente giustificato ai fini della procedura di rimpatrio o di riammissione e fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza. Qualsiasi perquisizione del cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento è svolta nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dei principi della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica, ed è soggetta alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

Articolo 22

Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cooperare

In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k), gli Stati membri prevedono la possibilità di imporre al cittadino di paese terzo, in seguito a una valutazione individuale, misure effettive, proporzionate e dissuasive comprese tra le seguenti:

(1)il rifiuto o la riduzione di talune prestazioni e indennità concesse in virtù della legislazione dello Stato membro ai cittadini di paesi terzi interessati, a meno che ciò non comporti l'impossibilità per le persone di provvedere alle loro necessità basilari;

(2)il rifiuto o la riduzione degli incentivi volti a promuovere il rimpatrio volontario a norma dell'articolo 13 o la riduzione dell'assistenza nell'ambito dei programmi di rimpatrio e reintegrazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3;

(3)il sequestro dei documenti d'identità o di viaggio, a condizione che il cittadino di paese terzo ne riceva una copia;

(4)il rifiuto o la revoca del permesso di lavoro, a norma del diritto nazionale;

(5)la proroga della durata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 10, paragrafo 7;

(6)sanzioni pecuniarie.

Articolo 23

Disponibilità per il processo di rimpatrio

1.Per garantire un rimpatrio rapido, efficiente ed efficace, i cittadini di paesi terzi sono soggetti, per tutta la durata della procedura di rimpatrio, a una o più delle misure seguenti:

a.l'assegnazione a una zona geografica all'interno del territorio dello Stato membro in cui possono circolare liberamente;

b.la residenza presso un indirizzo specifico;

c.l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli.

2.Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui sia compatibile con le esigenze particolari delle persone vulnerabili e con l'interesse superiore del minore.

3.Le autorità competenti possono concedere al cittadino di paese terzo, su sua richiesta, il permesso di:

a.lasciare temporaneamente la zona geografica per motivi familiari urgenti e gravi debitamente giustificati o per cure mediche necessarie non disponibili nella zona geografica;

b.risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello stabilito a norma del paragrafo 1, lettera b);

c.non osservare temporaneamente l'obbligo di presentarsi alle autorità.

4.Le decisioni in merito ai permessi di cui al paragrafo 3, primo comma, sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

5.Il cittadino di paese terzo non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il cittadino di paese terzo ne informa le autorità competenti.

6.Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono adottate per iscritto, sono proporzionate e tengono conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo interessato.

Capo IV
GARANZIE E MEZZI DI RICORSO

Sezione 1
Garanzie procedurali

Articolo 24

Diritto all'informazione

1.I cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di rimpatrio sono informati senza indebito ritardo in merito a quanto segue:

a.lo scopo, la durata e le fasi della procedura di rimpatrio, nonché i mezzi di ricorso disponibili e i termini per esperirli;

b.i loro diritti e obblighi durante la procedura di rimpatrio di cui agli articoli 21 e 23, le conseguenze dell'inosservanza di cui all'articolo 22, l'esistenza di una segnalazione di rimpatrio che li riguarda nel sistema d'informazione Schengen e il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro a norma dell'articolo 9;

c.la consulenza e i programmi in materia di rimpatrio e reintegrazione di cui all'articolo 46;

d.i loro diritti e obblighi procedurali durante l'intera procedura di rimpatrio conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, in particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a norma dell'articolo 25.

2.Le informazioni sono fornite senza indebito ritardo in un linguaggio semplice e accessibile e in una lingua comprensibile al cittadino di paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale, ricorrendo se necessario anche alla traduzione e all'interpretazione scritte o orali. Tali informazioni sono fornite mediante schede informative standard, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o del rappresentante di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Al cittadino di paese terzo è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni.

Articolo 25

Assistenza e rappresentanza legali

1.Nei casi di ricorso o riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 27, gli Stati membri garantiscono, su richiesta del cittadino di paese terzo, l'accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali qualora ciò sia necessario per assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

2.I minori non accompagnati ricevono automaticamente assistenza e rappresentanza legali gratuite.

3.L'assistenza e la rappresentanza legali consistono nella preparazione del ricorso o
della richiesta di riesame, ivi incluse, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali richiesti dal diritto nazionale e, in caso di udienza, la partecipazione a tale udienza dinanzi a un'autorità giudiziaria per garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tale assistenza non pregiudica l'assistenza prevista dal regolamento (UE) 2024/1348.

4.L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono fornite da avvocati o altre persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale,
i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del cittadino di paese terzo.

5.La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa dagli Stati membri se:

a.si ritiene che il cittadino di paese terzo disponga di risorse sufficienti per sostenere assistenza e rappresentanza legali a proprie spese;

b.si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo;

c.il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello;

d.il cittadino di paese terzo è già assistito o rappresentato da un consulente legale.

6.Il cittadino di paese terzo che chiede assistenza e rappresentanza legali gratuite rende nota la propria situazione finanziaria.

7.Ad eccezione dell'assistenza fornita ai minori non accompagnati, e in linea con il rispetto dell'essenza del diritto a un ricorso effettivo, gli Stati membri possono:

a.imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché tali limiti non siano arbitrari e non costituiscano restrizioni indebite all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite, né pregiudichino l'esercizio del diritto di difesa;

b.richiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del cittadino di paese terzo durante la procedura di rimpatrio o qualora la decisione di fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal cittadino di paese terzo;

c.prevedere, per quanto riguarda gli onorari e altre spese e rimborsi, che il trattamento concesso ai cittadini di paesi terzi sia equivalente a quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, ma non più favorevole.

8.Gli Stati membri stabiliscono norme procedurali specifiche in merito alle modalità di presentazione e trattamento delle domande di assistenza e rappresentanza legali gratuite oppure applicano le norme esistenti per domande nazionali di natura analoga, purché tali norme non rendano eccessivamente difficile o impossibile l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

9.Se un'autorità diversa da un'autorità giudiziaria decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché si ritiene che il ricorso non abbia prospettive concrete di successo o sia abusivo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria. A tal fine, il richiedente ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

10.Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.

Sezione 2
Mezzi di ricorso

Articolo 26

Diritto a un ricorso effettivo

1.Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, dinanzi a un'autorità giudiziaria competente.

2.Il ricorso effettivo prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.

3.Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento sia verificata dall'autorità giudiziaria competente, su richiesta del cittadino di paese terzo o d'ufficio.

Articolo 27

Ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente

1.Per garantire il diritto a un ricorso effettivo conformemente all'articolo 26, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale termini ragionevoli entro i quali l'autorità giudiziaria competente di primo grado deve esaminare le decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, prevedendo un esame adeguato e completo del ricorso. Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado non supera i 14 giorni.

2.I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dalla data in cui una delle decisioni di cui all'articolo 7, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 2, è notificata al cittadino di paese terzo, o da un'altra data stabilita dal diritto nazionale, in particolare quando il cittadino di paese terzo in questione è fuggito.

3.Se la decisione di rimpatrio è basata sullo stesso atto di una decisione di negare il soggiorno regolare del cittadino di paese terzo o di porvi fine, o è emessa nello stesso atto di tale decisione, il termine per impugnare la decisione di rimpatrio può essere quello stabilito dal diritto nazionale per impugnare una decisione di negare il soggiorno regolare o di porvi fine.

4.Se il divieto d'ingresso è adottato contestualmente alla decisione di rimpatrio di cui all'articolo 7, è impugnato insieme a tale decisione di rimpatrio dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, nello stesso procedimento giudiziario ed entro gli stessi termini.
Se il divieto d'ingresso è adottato separatamente dalla decisione di rimpatrio o costituisce l'unica decisione impugnata, esso può essere impugnato separatamente. I termini per avviare tale procedimento giudiziario distinto sono gli stessi previsti nel caso in cui il divieto d'ingresso sia impugnato insieme alla decisione di rimpatrio.

5.Se, nel caso in cui la traduzione debba essere fornita dal richiedente, i documenti non sono presentati entro i termini stabiliti dall'autorità giudiziaria competente o se, nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente provveda alla traduzione, i documenti non sono presentati in tempo utile affinché quest'ultima assicuri la traduzione, l'autorità giudiziaria può rifiutare di prendere tali documenti in considerazione. 

Articolo 28

Effetto sospensivo

1.L'esecuzione delle decisioni emesse a norma dell'articolo 7, dell'articolo 10 e dell'articolo 12, paragrafo 2, è sospesa fino alla scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27.

2. Ai cittadini di paesi terzi è riconosciuto il diritto di presentare una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio entro la scadenza del termine per esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado di cui all'articolo 27. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di decidere, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, se sospendere o meno l'esecuzione della decisione di rimpatrio nelle more dell'esito del ricorso. L'esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.

3.Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se il cittadino di paese terzo ne chiede la sospensione e l'autorità giudiziaria competente decide di concederla in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.

4.La decisione sulla domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio è adottata entro 48 ore. In casi che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, tale termine può essere prorogato.

Capo V
PREVENZIONE DELLA FUGA E TRATTENIMENTO

Articolo 29

Motivi di trattenimento

1.Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo a norma del presente regolamento sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionato.

2.Gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento.

3.Un cittadino di paese terzo può essere trattenuto soltanto sulla base di uno o più dei motivi di trattenimento seguenti:

a.sussiste un rischio di fuga determinato in conformità dell'articolo 30;

b.il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

c.il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza a norma dell'articolo 16;

d.per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

e.le misure adottate a norma dell'articolo 31 non sono state osservate.

4.I motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale. 

5.Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto con decisione scritta, che specifica i motivi di fatto e di diritto su cui si basa e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo in una lingua a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.

6.Nel trattenere un cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di eventuali caratteristiche fisiche, dichiarazioni o comportamenti del cittadino di paese terzo indicanti che si tratta di una persona vulnerabile.

Articolo 30

Rischio di fuga

1.Salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale quando è soddisfatto uno dei criteri seguenti:

a.il cittadino di paese terzo si è spostato senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro o di altri Stati membri, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo;

b.il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio o di una decisione di esecuzione emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860;

c.le misure di cui all'articolo 23 non sono state osservate. 

2.Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale e qualora sia soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo interessato:

a.mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;

b.dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù del presente regolamento o azioni che dimostrino chiaramente tale intenzione;

c.inosservanza degli obblighi imposti da una decisione di rimpatrio fino alla data entro la quale il cittadino di paese terzo deve lasciare il territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 13;

d.inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure previste dal presente regolamento, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a k); 

e.esistenza di seri motivi per ritenere che, nell'imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera l);

f.uso di documenti d'identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d'ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione;

g.opposizione violenta alla procedura di rimpatrio;

h.rientro nell'Unione in violazione di un divieto d'ingresso valido.

Articolo 31

Alternative al trattenimento

1.Gli Stati membri prevedono misure alternative al trattenimento nel diritto nazionale. Tali misure sono disposte tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, comprese eventuali vulnerabilità, e sono proporzionate al livello del rischio di fuga valutato conformemente all'articolo 30.

2.A tal fine, gli Stati membri dispongono una delle misure seguenti:

a.l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti con una frequenza massima di tre giorni, in funzione delle circostanze individuali;

b.l'obbligo di consegnare i documenti d'identità o di viaggio alle autorità competenti;

c.l'obbligo di risiedere in un luogo stabilito dalle autorità competenti;

d.la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata;

e.il ricorso alla sorveglianza elettronica, con le garanzie e le procedure previste dal diritto nazionale.

3.La decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 è motivata in fatto e in diritto.

4.I cittadini di paesi terzi sono informati della decisione di applicare le misure di cui al paragrafo 2 e delle conseguenze dell'inosservanza di tale decisione, in particolare a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e dei mezzi di ricorso di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5.Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 siano riesaminate rapidamente da un'autorità giudiziaria su richiesta della persona interessata o d'ufficio, al più tardi entro due mesi. 

Articolo 32

Periodo di trattenimento

1.Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui all'articolo 29 e per il periodo necessario ad assicurare che il rimpatrio sia eseguito.

2.Quando risulta che le condizioni di cui all'articolo 29 non sono più soddisfatte, il trattenimento non è più giustificato e il cittadino di paese terzo è rilasciato. Il rilascio non osta all'applicazione di misure volte a prevenire il rischio di fuga a norma dell'articolo 31.

3.Il trattenimento non supera i 12 mesi in un determinato Stato membro. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi in un determinato Stato membro se la procedura di rimpatrio rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di paese terzo interessato o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

4.La scadenza del periodo massimo di trattenimento a norma del paragrafo 3 non osta all'applicazione delle misure di cui all'articolo 31.

Articolo 33

Riesame dei provvedimenti di trattenimento

1.Il trattenimento è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio.

2.Il trattenimento di minori non accompagnati è riesaminato d'ufficio a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.

3.Quando il trattenimento è disposto o prorogato dalle autorità amministrative, gli Stati membri assicurano il riesame giudiziario di tutti i fatti, le prove e le osservazioni pertinenti presentati nel corso del procedimento, prevedendo che:

a.l'eventuale riesame giudiziario della legittimità del trattenimento si concluda entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento e non oltre 15 giorni dopo; oppure

b.sia accordato al cittadino di paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre a un riesame giudiziario la legittimità del trattenimento, su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento e non oltre 15 giorni dopo. In simili casi, all'inizio del trattenimento gli Stati membri informano immediatamente il cittadino di paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Articolo 34

Condizioni di trattenimento

1.Il trattenimento avviene di norma in appositi centri, compresi quelli situati in apposite sezioni di altri centri. Qualora uno Stato membro non possa disporre il trattenimento in tali centri e debba ricorrere a istituti penitenziari, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari. 

2.I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno accesso a spazi all'aria aperta.

3.I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità, su richiesta, di entrare in contatto in tempo utile con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

4.Particolare attenzione è prestata alle esigenze particolari delle persone vulnerabili trattenute, per le quali sono previste strutture apposite. Ai cittadini di paesi terzi sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

5.I rappresentanti legali, i familiari, le autorità consolari competenti e i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi centro di trattenimento, comunicare con i cittadini di paesi terzi e rendere loro visita in condizioni che rispettino la vita privata. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione. 

6.I cittadini di paesi terzi trattenuti ricevono informazioni scritte sulle norme vigenti nel centro e sui loro diritti e obblighi, in un linguaggio semplice e chiaro e in una lingua
loro comprensibile. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con le persone o gli organismi di cui ai paragrafi 3 e 5.

Articolo 35

Condizioni di trattenimento dei minori e delle famiglie

1.I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione, per un periodo adeguato il più breve possibile e tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

2.Le famiglie e i minori non accompagnati trattenuti in preparazione del rimpatrio usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Il personale riceve una formazione adeguata e le strutture sono adattate per tenere conto delle esigenze delle persone in funzione della loro età e del loro genere, predisponendo fra l'altro adeguati servizi igienici, alimentari, sanitari e altre infrastrutture.

3.Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, ed è dato accesso all'istruzione nella forma più congrua alla durata del trattenimento.

Capo VI
RIAMMISSIONE

Articolo 36

Procedura di riammissione

1.Al momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva e fatto salvo
l'articolo 28, le autorità competenti, se del caso con il sostegno di Frontex, avviano sistematicamente e senza indebito ritardo la procedura di riammissione.

2.Qualora sia necessario ottenere un documento di viaggio dalle autorità del paese terzo,
le autorità competenti presentano una domanda di riammissione. Tale domanda di riammissione comprende, se del caso, una richiesta di conferma della cittadinanza e una richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Le domande di riammissione sono presentate senza indugio e, ove possibile, per mezzo di un modello uniforme a norma del paragrafo 6.

3.Le autorità competenti possono presentare la richiesta di documento di viaggio separatamente ove ciò sia preferibile per motivi giuridici o operativi, in particolare il periodo di validità del documento di viaggio da rilasciare e l'incapacità del cittadino di paese terzo di prendere possesso del documento di viaggio immediatamente dopo la conferma della cittadinanza. Se del caso, è utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio conformemente allo strumento di riammissione applicabile e al regolamento (UE) 2016/1953 50 .

4.L'autorità competente carica nel sistema d'informazione Schengen le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio ottenuto. Tali informazioni e il documento di viaggio sono messi a disposizione delle autorità competenti di altri Stati membri su loro richiesta.

5.Gli Stati membri possono adottare disposizioni adeguate per facilitare l'organizzazione di colloqui di identificazione in un altro Stato membro, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 44.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello uniforme da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione di cui al paragrafo 2. Tale modello uniforme contiene:

a.il formato della domanda di riammissione;

b.gli elementi della domanda di riammissione, comprese la richiesta di conferma della cittadinanza e la richiesta di rilascio del documento di viaggio.

7.La procedura di riammissione nei paesi terzi è sostenuta da appositi funzionari di collegamento per i rimpatri dell'Unione, finanziati dall'Unione. Tali funzionari di collegamento appartengono alla struttura delle delegazioni dell'Unione e si coordinano strettamente con la Commissione al fine di realizzare le pertinenti priorità politiche dell'Unione.

Articolo 37

Comunicazione con entità di paesi terzi non riconosciute

1.Le autorità competenti possono comunicare, se necessario, con entità di paesi terzi non riconosciute, responsabili di una o più fasi della procedura di riammissione.

2.Tale comunicazione è limitata a quanto necessario per svolgere la procedura di riammissione e non equivale al riconoscimento diplomatico delle entità interessate.

Capo VII
CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

Articolo 38

Condivisione di informazioni tra gli Stati membri

1.Gli Stati membri si avvalgono di tutti i mezzi appropriati di cooperazione e di scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

2.Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità competenti degli Stati membri.

3.Gli Stati membri si comunicano reciprocamente, dietro richiesta, le informazioni riguardanti una persona che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione e dell'assistenza alla reintegrazione.

4.Se le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere scambiate attraverso i sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 o attraverso informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1860, tali informazioni sono scambiate soltanto attraverso detti mezzi.

5.I dati richiesti sono adeguati, pertinenti, esatti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità prevista, e la richiesta è motivata.

6.Le informazioni di cui al paragrafo 3 includono in particolare:

a.le informazioni necessarie per stabilire l'identità del cittadino di paese terzo e,
se del caso, l'identità dei suoi familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela, in particolare il cognome o i cognomi; il nome o i nomi; se del caso, i nomi precedenti e altri nomi (alias, pseudonimi); la data, il luogo e il paese di nascita; il sesso;

b.informazioni relative ai dati biometrici del cittadino di paese terzo rilevati
a norma del regolamento (UE) 2024/1358, in particolare immagini del volto; i dati dattiloscopici; la data di rilevamento dei dati biometrici; il numero di riferimento Eurodac assegnato dallo Stato membro d'origine;

c.informazioni relative alla cittadinanza e al documento o ai documenti di viaggio del cittadino di paese terzo, in particolare la cittadinanza o le cittadinanze attuali e precedenti; il tipo, il numero e il paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; la data di rilascio e la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;

d.informazioni relative al luogo di residenza del cittadino di paese terzo, agli itinerari percorsi, alle lingue parlate e ai recapiti (indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono);

e.informazioni sui titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo;

f.informazioni sulle operazioni di rimpatrio del cittadino di paese terzo, in particolare dati relativi al volo; altre modalità di viaggio; l'eventuale segnalazione della particolare pericolosità del cittadino di paese terzo e della conseguente necessità di disposizioni specifiche durante l'operazione di rimpatrio; informazioni relative alla scorta;

g.informazioni relative alla reintegrazione del cittadino di paese terzo, in particolare la composizione della famiglia, lo stato civile, i recapiti dei familiari nel paese di rimpatrio, l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, i diplomi;

h.i motivi di eventuali decisioni di rimpatrio emesse nei confronti del cittadino di paese terzo;

i.l'eventuale indicazione che il cittadino di paese terzo è stato trattenuto o che sono state applicate nei suoi confronti alternative al trattenimento;

j.informazioni relative al casellario giudiziale del cittadino di paese terzo o alla minaccia che questi rappresenta per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale;

k.informazioni sulla vulnerabilità, sulla salute e sulle esigenze mediche del cittadino di paese terzo.

7.Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere il prima possibile e al più tardi entro tre settimane.

8.Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 3. In ciascuno Stato membro tali informazioni, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, possono essere comunicate soltanto alle autorità o alle autorità giudiziarie incaricate della procedura di rimpatrio, della procedura di riammissione o della prestazione di assistenza alla reintegrazione.

Articolo 39

Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a cittadini di paesi terzi
a fini di riammissione e reintegrazione

1.Fatti salvi gli articoli 40 e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere da a) a h), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a un'autorità competente di un paese terzo se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo, purché ciò sia necessario allo svolgimento della procedura di riammissione.

2.Fatti salvi gli articoli 40    e 41, i dati di cui all'articolo 38, paragrafo 6, lettere a), c), f) e g), possono essere trattati e trasferiti da un'autorità competente e, ove del caso, da Frontex a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione se il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato che i suoi dati personali possono essere condivisi con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, purché ciò sia necessario per fornire assistenza alla reintegrazione.

3.Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4.Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo.

Articolo 40

Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi a condanne penali di cittadini
di paesi terzi a fini di riammissione e reintegrazione

1.I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

b.il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di riammissione di cui all'articolo 36;

c.il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di riammissione;

d.prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento;

e.prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare l'articolo 50 della Carta.

2.I dati relativi a una o più condanne penali di un cittadino di paese terzo possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale dello Stato membro di condanna;

b.il trasferimento di dati è necessario per fornire assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione a norma dell'articolo 46;

c.il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente
per l'assistenza alla reintegrazione ai fini di un'assistenza personalizzata e non finanziaria alla reintegrazione;

d.prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento. 

3.Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4.Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.

Articolo 41

Trasferimento verso paesi terzi di dati relativi alla salute di cittadini di paesi terzi
ai fini dello svolgimento dell'operazione di rimpatrio e della reintegrazione

1.I dati relativi all'assistenza medica da prestare ai cittadini di paesi terzi durante l'operazione di rimpatrio possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex all'autorità competente di un paese terzo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.il trasferimento di dati è necessario allo svolgimento della procedura di rimpatrio;

b.il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con le autorità di un paese terzo ai fini dello svolgimento della procedura di rimpatrio;

c.prima del trasferimento l'autorità competente e, se del caso, Frontex ha accertato che il trasferimento dei dati non rischia di violare il principio di non respingimento.

2.I dati relativi alla salute dei cittadini di paesi terzi possono essere trattati e trasferiti in casi individuali da un'autorità competente e, se del caso, da Frontex a un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.il trasferimento di dati è necessario per fornire un'assistenza alla reintegrazione a norma dell'articolo 46 adeguata alle esigenze mediche del cittadino di paese terzo;

b.il cittadino di paese terzo i cui dati personali sono trasferiti è stato informato del fatto che i suoi dati personali possono essere condivisi con un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione affinché tale assistenza sia adeguata alle sue esigenze mediche, e ha acconsentito a tale trasferimento.

3.Nel trasferire dati personali a norma del paragrafo 1 o 2, gli Stati membri e Frontex provvedono affinché tali trasferimenti siano conformi, rispettivamente, al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

4.Qualora sia effettuato a norma del paragrafo 1 o 2, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo competente istituita a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento e informazioni sull'autorità competente ricevente del paese terzo, la giustificazione della conformità del trasferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 e i dati personali trasferiti.

Capo VIII
SISTEMA COMUNE DI RIMPATRIO

Articolo 42

Componenti del sistema comune di rimpatrio

1.Il sistema comune di rimpatrio a norma del presente regolamento comprende:

a.una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, che comprende come parte integrante una procedura comune di riammissione;

b.un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri;

c.le risorse necessarie e il personale competente negli Stati membri sufficiente per l'attuazione del presente regolamento, compreso il trattenimento;

d.sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi;

e.la cooperazione tra gli Stati membri;

f.un sostegno da parte di organi e organismi dell'Unione a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, in linea con i rispettivi mandati.

2.L'Unione e gli Stati membri individuano priorità comuni nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione e garantiscono il seguito necessario, tenendo conto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione adottata a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351, dell'attuazione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1351, della valutazione del livello di cooperazione dei paesi terzi con gli Stati membri in materia di riammissione conformemente all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , degli strumenti di riammissione dell'Unione e di ogni altro strumento dell'Unione pertinente per la cooperazione in materia di riammissione.

3.L'Unione e gli Stati membri assicurano una cooperazione leale e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti e tra l'Unione e gli Stati membri, nonché una sinergia tra le componenti interne ed esterne, tenendo conto del loro interesse comune al funzionamento efficace delle politiche dell'Unione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione.

Articolo 43

Autorità competenti e risorse

1.Gli Stati membri designano, conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento.

2.Gli Stati membri assegnano alle autorità competenti le risorse necessarie, compreso personale adeguatamente formato che abbia ricevuto orientamenti per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento.

3.Gli Stati membri garantiscono un livello sufficiente di capacità di trattenimento tenendo conto delle esigenze effettive e dei rimpatri previsti nei 12 mesi successivi, in particolare ai fini di un'adeguata preparazione dei sistemi e di una pianificazione di emergenza a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1351.

4.Gli Stati membri possono essere sostenuti dalle autorità competenti di un altro Stato membro a norma dell'articolo 44 e dal personale competente delle agenzie dell'Unione, anche a norma dell'articolo 45.

Articolo 44

Cooperazione tra gli Stati membri

1.La cooperazione e l'assistenza tra le autorità competenti designate a norma dell'articolo 43 ha gli obiettivi seguenti:

a.permettere il transito attraverso i rispettivi territori per agevolare l'esecuzione
di una decisione di rimpatrio emessa in un altro Stato membro o l'ottenimento dei documenti di viaggio;

b.fornire assistenza logistica o finanziaria o altri tipi di assistenza materiale o in natura;

c.condurre o sostenere il dialogo politico e gli scambi con le autorità dei paesi terzi al fine di agevolare la riammissione;

d.contattare le autorità competenti dei paesi terzi al fine di verificare l'identità dei cittadini di paesi terzi e ottenere un documento di viaggio valido;

e.organizzare, per conto dello Stato membro richiedente, le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio; 

f.facilitare il trasferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);

g.sostenere la partenza di un cittadino di paese terzo verso lo Stato membro in cui ha il diritto di soggiornare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 45

Sostegno di Frontex

1.Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.

2.Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell'Agenzia in linea con le priorità dell'Unione in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'esecuzione della procedura di rimpatrio alla frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1349, la strategia europea in materia di asilo e migrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1351 e le priorità nel contesto della valutazione periodica della cooperazione in materia di riammissione a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009.

Articolo 46

Sostegno al rimpatrio e alla reintegrazione

1.Gli Stati membri istituiscono strutture di consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione per fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni e orientamenti sulle opzioni di rimpatrio e reintegrazione, compresi i programmi di cui al paragrafo 3, quanto prima possibile nel corso del processo di rimpatrio. La consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione può essere combinata con altre forme di consulenza nel contesto di altre procedure attinenti alla migrazione nello Stato membro interessato.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul rimpatrio e sulla reintegrazione siano fornite anche prima dell'emissione della decisione di rimpatrio, in particolare laddove è applicabile l'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1348.

3.Gli Stati membri istituiscono programmi nazionali a sostegno del rimpatrio e della reintegrazione e in generale si avvalgono dei programmi istituiti dall'Unione. I programmi nazionali e l'assistenza alla reintegrazione fornita dall'Unione comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari e di altro tipo, materiali o in natura, compresa l'assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo.

4.L'assistenza alla reintegrazione non è un diritto individuale e non costituisce una condizione preliminare per la procedura di riammissione.

5.L'assistenza attraverso i programmi di rimpatrio e reintegrazione è fornita in funzione del livello di cooperazione del cittadino di paese terzo e della sua osservanza degli obblighi, e può diminuire nel corso del tempo. Nel determinare il tipo e la portata dell'assistenza al rimpatrio e alla reintegrazione si tiene conto, ove del caso, dei criteri seguenti:

a.la cooperazione del cittadino di paese terzo interessato durante la procedura di rimpatrio e riammissione di cui all'articolo 21;

b.il fatto che il cittadino di paese terzo rimpatri volontariamente o sia oggetto di allontanamento;

c.il fatto che cittadino di paese terzo sia cittadino di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806;

d.il fatto che il cittadino di paese terzo sia stato condannato per un reato;

e.le eventuali esigenze specifiche del cittadino di paese terzo in quanto persona vulnerabile, minore, minore non accompagnato o membro di una famiglia.

6.L'assistenza di cui al presente articolo non è concessa ai cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro o l'Unione abbiano già accordato un altro sostegno o lo stesso sostegno. L'Unione, gli Stati membri e Frontex garantiscono la coerenza e il coordinamento nell'assistenza alla reintegrazione.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Situazioni di emergenza

1.Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di trattenimento di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione eccezionale detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 2.

2.All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa senza indugio la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.

3.Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 48

Statistiche

1.Fatto salvo il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 , gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) con frequenza trimestrale i dati seguenti:

a.il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio riconosciute emesse da un altro Stato membro;

b.il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di misure alternative al trattenimento;

c.il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di trattenimento.

2.I dati comunicati sono disaggregati per età, sesso e cittadinanza. I dati si riferiscono al periodo di riferimento di un trimestre. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a tre mesi di calendario, pari a un trimestre, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre. Il primo periodo di riferimento è il [secondo trimestre successivo all'entrata in applicazione del presente regolamento].

3.Gli Stati membri comunicano a Frontex su base mensile i dati seguenti, e le serie di dati corrispondenti, relativi a ciascun paese terzo:

a.il numero di domande di riammissione presentate;

b.il numero di richieste di conferma della cittadinanza e il numero di risposte positive e negative ricevute in merito alle richieste di conferma della cittadinanza;

c.il numero di richieste di rilascio di documenti di viaggio, il numero di documenti di viaggio rilasciati dalle autorità del paese terzo e il numero di risposte negative alla richiesta di documenti di viaggio;

d.il numero di beneficiari dell'assistenza alla reintegrazione per ciascun paese terzo.

Frontex accorda alla Commissione l'accesso ai dati di cui al presente paragrafo.

4.I dati di cui ai paragrafi 1 e 3, disaggregati per Stato membro, possono essere comunicati ai paesi terzi ai fini del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto del principio di riammissione, anche nel quadro degli strumenti di riammissione dell'Unione.

Articolo 49

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 50

Relazione

1.Entro il [data] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima del termine.

Articolo 51

Abrogazione

1.La direttiva 2008/115/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento. La direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE del Consiglio sono abrogate a decorrere dalla pubblicazione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

2.I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

[...]    […]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione5

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:5

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa6

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa6

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.6

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe7

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti8

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione8

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria9

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti9

2.MISURE DI GESTIONE11

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni11

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo12

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti12

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli13

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)13

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità14

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA15

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate15

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti16

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi16

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato16

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne19

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi21

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi21

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato21

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne21

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti21

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane21

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato21

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne23

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane23

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali24

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale24

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento24

3.3.Incidenza prevista sulle entrate26

4.Dimensioni digitali26

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale26

4.2.Dati28

4.3.Soluzioni digitali30

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione europea è irregolare.

1.2.Settore/settori interessati 

Migrazione

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della presente proposta è migliorare l'efficienza della procedura di rimpatrio fornendo agli Stati membri norme chiare, moderne, semplificate e comuni per una gestione efficace dei rimpatri e per rendere la procedura più chiara sia per le autorità competenti che per i cittadini di paesi terzi interessati.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Creare un approccio più unificato tra le norme degli Stati membri in materia di rimpatrio, ovviare all'esistenza di pratiche divergenti istituendo un sistema comune dell'UE per i rimpatri ed evitare che le norme in materia possano essere eluse da cittadini di paesi terzi.

Obiettivo specifico n. 2

Razionalizzare la procedura di rimpatrio, rendere semplice ed efficiente l'applicazione delle relative norme, migliorando nel contempo la chiarezza, anche per quanto riguarda le garanzie procedurali.

Obiettivo specifico n. 3

Incentivare la cooperazione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati attraverso una combinazione di obblighi, incentivi alla cooperazione e conseguenze in caso di mancata cooperazione.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Una migliore architettura giuridica concepita per accelerare e razionalizzare le procedure di rimpatrio, tutelando nel contempo i diritti fondamentali. Lo scopo della proposta è quello di migliorare l'efficienza procedurale attraverso norme comuni e introdurre una semplificazione procedurale, nonché agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri, promuovendo così una maggiore coerenza e chiarezza nell'attuazione. La proposta dovrebbe accelerare la procedura di rimpatrio con il risultato finale di aumentare il numero di rimpatri.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione europea è irregolare risponde alle richieste, a livello politico, di un nuovo approccio per la gestione dei rimpatri nell'UE.

Il regolamento garantirà che le principali novità, quali l'obbligo di cooperazione, la valutazione del rischio di fuga, il trattenimento e le alternative al trattenimento, siano affrontate in modo coerente in tutti gli Stati membri. Sebbene nel breve periodo questo richieda un adeguamento delle pratiche di alcuni Stati membri, nel lungo tempo si prevede un incremento significativo dell'efficienza con una maggiore chiarezza delle norme.

L'iniziativa prevede che gli elementi principali delle decisioni di rimpatrio degli Stati membri siano inseriti in un modello comune denominato "ordine europeo di rimpatrio" per favorire il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, inviare un segnale forte ai cittadini di paesi terzi e contribuire a contrastare i movimenti secondari.

Gli obblighi imposti ai cittadini di paesi terzi saranno coerenti in tutti gli Stati membri, il che contribuirà a porre rimedio ad alcune distorsioni del sistema attuale, caratterizzato da differenze tra gli Stati membri di cui i cittadini di paesi terzi approfittano. Si prevede che il regolamento costituirà la base per un sistema di rimpatrio più integrato a livello dell'UE, direttamente applicabile e rivolto agli Stati membri, all'Unione, alle agenzie e ai cittadini di paesi terzi. La proposta favorirà un uso migliore, più integrato e strategico del sostegno di Frontex in materia di rimpatrio, ad esempio nel contesto delle operazioni di rimpatrio congiunte. L'iniziativa stabilisce un approccio procedurale comune per la presentazione delle domande di riammissione e aumenta la trasparenza e il coordinamento dell'approccio nei confronti dei paesi terzi riguardo alla riammissione. La proposta prevede la possibilità di disporre di un modello uniforme per la domanda di riammissione, specificando il formato e gli elementi essenziali di una tale domanda, segnatamente la richiesta di conferma della cittadinanza e la richiesta di rilascio di un documento di viaggio. Ciò promuoverà un approccio di cooperazione coeso nei confronti delle autorità dei paesi terzi e, in tal modo, agevolerà e migliorerà la qualità della raccolta dei dati, fornendo elementi di prova migliori per i processi decisionali. La finalità del regolamento è sostenere l'attuazione del patto. Il regolamento concilierà la necessità di norme comuni dell'UE sul rimpatrio con la garanzia di concedere un certo grado di flessibilità agli Stati membri. Consentirà altresì adeguamenti in funzione delle realtà e dei contesti nazionali di gestione della migrazione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di cooperazione, le conseguenze della mancata cooperazione, la scelta e le modalità di alternative al trattenimento e gli aspetti procedurali del processo, compreso il ricorso.

La presente proposta rispetta pienamente la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, nonché la protezione in caso di allontanamento, in particolare il principio di non respingimento, il principio di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo.

Il diritto alla libertà e alla libera circolazione è tutelato, dato che il trattenimento è giustificato soltanto in presenza di specifici motivi stabiliti chiaramente nel regolamento. Il regolamento disciplina inoltre il ricorso ad alternative al trattenimento, tenendo presente che tali alternative, seppur meno invasive del trattenimento, comportano comunque restrizioni della libertà. 

Il presente regolamento prevede che nella procedura di rimpatrio si tenga debitamente conto delle esigenze delle persone vulnerabili, compresi i minori, e garantisce che l'interesse superiore del minore sia preminente nella sua applicazione.Ai minori si applicano norme speciali nel quadro della procedura di rimpatrio, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di trattenimento. Inoltre, attraverso il presente regolamento, alcune delle principali novità introdotte dalla nuova legislazione del patto, in particolare per quanto riguarda l'accertamento dell'età dei minori e la prassi di nominare un rappresentante che assista un minore non accompagnato, sono ora contemplate anche per la procedura di rimpatrio.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Entro [data] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri.

Gli indicatori principali riportati di seguito consentiranno di monitorare l'attuazione e il rendimento degli obiettivi specifici.

Obiettivo specifico n. 1 Creare un approccio più unificato tra le norme degli Stati membri in materia di rimpatrio, ovviare all'esistenza di pratiche divergenti e alla necessità di interpretazione istituendo un sistema comune dell'UE per i rimpatri ed evitare che le norme in materia possano essere eluse da cittadini di paesi terzi 

- numero di cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio riconosciute emesse da un altro Stato membro;

- quota annua di operazioni di rimpatrio congiunte sul totale dei rimpatri mediante operazioni charter organizzate con l'assistenza di Frontex.

Obiettivo specifico n. 2 Razionalizzare la procedura di rimpatrio, rendere semplice ed efficiente l'applicazione delle relative norme, aggiornando e migliorando nel contempo le definizioni, e fornire maggiore chiarezza, anche per quanto riguarda le garanzie procedurali.

dati statistici sull'aumento dei tassi di rimpatrio.

Obiettivo specifico n. 3 Incentivare la cooperazione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati attraverso una combinazione di obblighi, incentivi alla cooperazione e conseguenze per la mancata cooperazione.

- dati annuali sui rimpatri effettivi (ripartizione tra forzati e volontari);

- numero di cittadini di paesi terzi sottoposti a misure alternative al trattenimento;

- numero di cittadini di paesi terzi sottoposti a trattenimento.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 55 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

A seguito dell'adozione della proposta da parte dei colegislatori (obiettivo potenziale per il 2026), l'attuazione dell'iniziativa legislativa richiede misure tecniche e procedurali a livello dell'UE e nazionale, che dovrebbero cominciare una volta entrata in vigore la legislazione.

L'attuazione del regolamento richiederà l'adozione di due atti di esecuzione entro 3-6 mesi dalla data di applicazione del regolamento: uno per istituire il modello comune per l'ordine europeo di rimpatrio e uno per stabilire il modello uniforme da utilizzare per la presentazione delle domande di riammissione.

Gli Stati membri forniscono a Frontex le informazioni necessarie sulle esigenze di sostegno previste per garantire che l'agenzia possa pianificare strategicamente il proprio sostegno.

Le risorse pertinenti di Frontex, in particolare le risorse umane e finanziarie, dovrebbero essere incrementate nel tempo in linea con il rafforzamento del mandato e con l'aumento della domanda di sostegno ai rimpatri. Successivamente all'entrata in applicazione, l'attuazione delle attività sarà graduale in modo da seguire l'aumento progressivo previsto delle richieste di servizi e attività di Frontex, nonché per lasciare il tempo necessario all'assorbimento di nuove risorse.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante) […]

Il rimpatrio sicuro e dignitoso dei cittadini di paesi terzi privi di diritto di soggiorno
è un elemento essenziale dell'approccio globale dell'UE in materia di asilo e migrazione. L'efficacia del rimpatrio è fondamentale per preservare la credibilità delle politiche in materia di migrazione e asilo. A livello dell'UE
 la politica di rimpatrio è disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE 56 (di seguito "direttiva rimpatri"). Diverse sfide minano attualmente l'efficienza e l'efficacia dei rimpatri, dall'inefficienza delle procedure a livello nazionale all'insufficiente cooperazione dei paesi terzi nella riammissione dei propri cittadini. Nonostante i notevoli sforzi compiuti a livello politico e operativo, attualmente i rimpatri sono ben al di sotto di un livello soddisfacente di esecuzione: solo il 20 % circa dei cittadini di paesi terzi ai quali è stato ordinato di lasciare il territorio dell'Unione ottempera a tale obbligo.

L'obiettivo del regolamento è quello di dotare tutti gli Stati membri di procedure fluide ed efficienti e di evitare che i cittadini di paesi terzi si spostino tra Stati membri allo scopo di vanificare la procedura di rimpatrio.

Le nuove procedure sarebbero disciplinate dalle stesse norme, quale che sia lo Stato membro in cui sono applicate, al fine di garantirne l'efficienza e assicurare chiarezza e certezza del diritto per i singoli.

Gli Stati membri non possono stabilire individualmente norme comuni per ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra di essi. Di conseguenza gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. In base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve pertanto intervenire e adottare misure.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione europea è irregolare risponderà alle richieste, a livello politico, di un nuovo approccio per la gestione dei rimpatri nell'UE.

Presenta un quadro giuridico rinnovato che aggiorna la legislazione in materia di rimpatrio risalente al 2008, la allinea ai progressi compiuti nel settore della migrazione, compreso il patto sulla migrazione e l'asilo, e la adegua alle esigenze e alle sfide odierne. Lo scopo è quello di semplificare e migliorare l'efficienza della procedura di rimpatrio, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali e rafforzando in tal modo l'impegno dell'UE a favore di una politica migratoria equilibrata e credibile. La proposta mira a fornire agli Stati membri gli strumenti necessari per garantire l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, sfruttando appieno le opportunità offerte dalla cooperazione a livello dell'UE. Sarebbero inoltre armonizzate le garanzie minime a tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi interessati, favorendo una maggiore fiducia reciproca nei sistemi di rimpatrio degli Stati membri. I diritti fondamentali dei rimpatriandi sono tutelati da chiare garanzie procedurali, che assicurano che le decisioni di rimpatrio siano soggette a controllo, garantendo tra l'altro il diritto di ricorso, nonché il rispetto del principio di non respingimento, con la dovuta attenzione alle persone vulnerabili e all'interesse superiore del minore.
La proposta dovrebbe accelerare la procedura di rimpatrio, con l'obiettivo finale di aumentare il numero di rimpatri.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dall'adozione della direttiva rimpatri nel 2008, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la politica migratoria dell'Unione sono stati oggetto di importanti riforme, passando dalla definizione di norme minime al rafforzamento della coerenza e delle pratiche operative in tutta l'UE. In tale contesto la proposta di revisione della direttiva rimpatri 57 presentata nel 2018 aveva lo scopo di aggiornare il quadro giuridico e di migliorarne l'efficienza. Tuttavia, sebbene il Consiglio avesse raggiunto un orientamento generale parziale nel 2019 58 , le discussioni interne al Parlamento europeo non hanno portato all'adozione di una posizione comune 59 e i negoziati sono rimasti in una fase di stallo durante la maggior parte dell'ultimo mandato della Commissione.

Nel settembre 2020 la Commissione ha proposto il patto sulla migrazione e l'asilo 60 . Uno degli obiettivi principali del patto è l'istituzione di un sistema comune dell'UE per i rimpatri che garantisca l'efficacia dei rimpatri nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Il 14 maggio 2024 è stata adottata la legislazione del patto. Uno degli obiettivi principali del patto è l'istituzione di un sistema comune dell'UE per i rimpatri che garantisca l'efficacia dei rimpatri nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Nell'ottobre 2024 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare con urgenza una nuova proposta legislativa sul rimpatrio.

La presentazione di tale proposta è stata annunciata negli orientamenti politici per il periodo 2024-2029 della presidente von der Leyen.

La proposta fa seguito al patto sulla migrazione e l'asilo, che ha riconosciuto i rimpatri come parte essenziale dell'approccio globale in materia di migrazione.

Gli investimenti necessari a livello dell'UE e degli Stati membri sono compatibili con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sono ammissibili nell'ambito del fondo Asilo e migrazione (AMIF) nel corso del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. I finanziamenti oltre l'anno 2027 rientreranno nelle negoziazioni del prossimo QFP.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Nell'ambito dell'attuale QFP, gli investimenti necessari a livello degli Stati membri possono essere realizzati mediante riassegnazione nel quadro dell'attuale programma AMIF. I costi per il periodo successivo al 2027 sono indicativi e non pregiudicano il bilancio disponibile per l'iniziativa nell'ambito del futuro QFP. Tuttavia la proposta creerà anche sinergie con le attività delle agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Negli ultimi anni la tendenza registrata ha mostrato una crescita esponenziale della domanda da parte degli Stati membri di ricevere assistenza da Frontex per i rimpatri, il che ha portato a rinforzi annuali del bilancio superiori ai livelli inizialmente programmati. Dato che la proposta prevede un significativo potenziamento delle attività di Frontex nel settore del rimpatrio, è necessario garantire un adeguato rafforzamento in termini finanziari e di risorse umane. Gli stanziamenti necessari per finanziare tale rafforzamento non sono stati pianificati nell'ambito dello stanziamento del quadro finanziario pluriennale per Frontex, trattandosi di una nuova proposta per la quale gli importi non erano noti al momento della presentazione del QFP. Si propone di rafforzare il bilancio di Frontex per il rimpatrio, se necessario, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 mobilitando risorse interne al bilancio di Frontex in funzione del consumo effettivo. I finanziamenti oltre l'anno 2027 rientreranno nelle negoziazioni del prossimo QFP.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 61

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Specify frequency and conditions.

L'attuazione e il funzionamento del regolamento saranno riesaminati e valutati periodicamente mediante relazioni.

Sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte dai processi strutturati e dai meccanismi di rendicontazione trasparente previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni. La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle risultanze di tale valutazione.

I finanziamenti realizzati in gestione diretta e indiretta saranno attuati nell'ambito dello strumento tematico dell'AMF, che rientra anche nel meccanismo generale di monitoraggio e valutazione del Fondo Asilo e migrazione. Saranno stabiliti modelli e norme semplificati per raccogliere indicatori dai beneficiari delle convenzioni di sovvenzione e degli accordi di contributo allo stesso ritmo della gestione concorrente, al fine di garantire la trasmissione di dati comparabili. Se il contributo dell'Unione è erogato in regime di gestione concorrente si applicano le norme indicate di seguito. I finanziamenti attuati dagli Stati membri in gestione concorrente seguiranno le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 (di seguito "regolamento recante disposizioni comuni"), nel regolamento 2018/2016 (regolamento finanziario) e nel regolamento (UE) 2021/1147, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (di seguito "regolamento AMIF"). In linea con il regolamento recante disposizioni comuni, ciascuno Stato membro ha già istituito un sistema di gestione e di controllo per il proprio programma per garantire la qualità e l'affidabilità del sistema di monitoraggio. Pertanto per la gestione concorrente è in vigore un quadro coerente ed efficiente di rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Gli Stati membri sono tenuti a istituire un comitato di sorveglianza al quale la Commissione può partecipare con funzioni consultive. I comitati di sorveglianza esamineranno tutte le questioni che impediscono al programma di progredire e di conseguire i suoi obiettivi. Per quanto riguarda i fondi per gli affari interni, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione del programma e sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.

Per quanto riguarda Frontex, le disposizioni della proposta in materia di monitoraggio e di relazioni seguiranno i principi delineati nel regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea 62 e nel regolamento finanziario 63 , in linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera deve in particolare trasmettere ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione contenente i programmi di lavoro pluriennali e annuali e la programmazione delle risorse. Il documento illustra gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione per monitorare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati. Frontex deve inoltre presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale di attività consolidata che contenga in particolare informazioni sulla realizzazione
degli obiettivi e dei risultati stabiliti nel documento unico di programmazione.

Tale relazione deve essere trasmessa anche alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La strategia di controllo sarà basata sul regolamento finanziario e sul regolamento che stabilisce una procedura comune. Per la parte attuata mediante gestione diretta e indiretta nell'ambito dello strumento tematico, il sistema di gestione e controllo si baserà sull'esperienza acquisita nell'attuazione dell'attuale QFP.

Per la gestione concorrente, il regolamento recante disposizioni comuni si basa sulla strategia di gestione e di controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020, ma introduce alcune misure volte a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere dei controlli a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri.

Parte della presente proposta sarà attuata tramite il bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel quadro della gestione indiretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente. L'Agenzia è pertanto tenuta ad attuare un'adeguata strategia di controllo coordinata tra i soggetti pertinenti addetti alle varie fasi del controllo.

Per quanto riguarda i controlli ex post, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in quanto agenzia decentrata, è in particolare soggetta a:

- un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

- relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

- eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente.

In quanto direzione generale partner dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la DG HOME attuerà la sua strategia di controllo sulle agenzie decentrate per garantire una rendicontazione affidabile nel quadro della sua relazione annuale
di attività (RAA). Mentre le agenzie decentrate hanno la piena responsabilità dell'esecuzione del proprio bilancio, la DG HOME è responsabile del regolare pagamento dei contributi annuali stabiliti dalle autorità di bilancio dell'UE.

Il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per la parte in gestione concorrente, i rischi generali relativi all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il regolamento recante disposizioni comuni semplifica il quadro normativo armonizzando le norme e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Semplifica inoltre le prescrizioni in materia di controllo (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

Per il bilancio eseguito dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è necessario un quadro di controllo interno specifico basato sul quadro di controllo interno della Commissione europea. Il documento unico di programmazione deve fornire informazioni sui sistemi di controllo interno, mentre la relazione annuale di attività consolidata (RAAC) deve contenere informazioni sull'efficienza e l'efficacia di tali sistemi di controllo interno, anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi.

Inoltre il trattamento dei dati personali da parte di Frontex viene controllato dal Garante europeo della protezione dei dati e dal responsabile della protezione dei dati di Frontex (RPD, una funzione indipendente collegata direttamente al consiglio di amministrazione).

Infine, in quanto direzione generale partner dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la DG HOME effettua ogni anno un esercizio di gestione dei rischi per individuare e valutare i potenziali rischi elevati connessi alle attività delle agenzie. I rischi considerati critici vengono riferiti ogni anno nel piano di gestione della DG HOME e sono accompagnati da un piano d'azione che definisce le azioni di mitigazione.

A livello operativo sono individuati i seguenti rischi:

- risorse operative messe a dura prova dalle crescenti esigenze operative degli Stati membri;

- mancanza di livelli adeguati di risorse finanziarie e umane per rispondere alle esigenze operative.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Per la parte in gestione concorrente, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe potenzialmente aumentare. Con l'approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel regolamento recante disposizioni comuni, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi. Per quanto concerne l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, sul rapporto "costi di controllo/valore dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La relazione annuale di attività (RAA) 2023 della DG HOME indica lo 0,08 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

La DG HOME continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, le misure di lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite sono indicate, tra l'altro, all'articolo 117 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Frontex parteciperà in particolare alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e informerà senza indugio la Commissione dei casi di presunta frode e di altre irregolarità finanziarie, in linea con la sua strategia antifrode interna.

Inoltre, in quanto direzione generale partner, la DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. Le agenzie decentrate, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, rientrano nell'ambito di applicazione di tale strategia.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 64 .

di paesi EFTA 65

di paesi candidati e potenziali candidati 66

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

4

10 01 01 00

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

4

10 02 01 00

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

11 10 01 00

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

 

DG HOME

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP
2021-2027

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

10 02 01 00

Impegni

(1a)

0,000

75,044

122,240

197,284

Pagamenti

(2a)

0,000

8,005

8,514

16,519

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

10 01 01 00

 

(3)

0,000

0,832

1,610

2,442

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

0,000

75,876

123,850

199,726

per la DG HOME

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

8,837

10,124

18,961

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Anno

Anno

Anno

TOTALE
2021 - 2027

2025

2026

2027

Linea di bilancio 11 10 01 00 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia

0,148

0,599

1,124

1,871

Si propone di rafforzare il bilancio di Frontex per il rimpatrio, se necessario, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 mobilitando risorse interne al bilancio di Frontex in funzione del consumo effettivo. La riassegnazione interna sarà compensata da una riduzione della dotazione del seguente programma AMIF / della seguente linea di bilancio: 10 02 01 00 / negli anni: 2025-2027.

 

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP
2021-2027

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi (including contribution to decentralised agency)

Impegni

(4)

0,148

75,643

123,364

199,155

Pagamenti

(5)

0,148

8,604

9,637

18,390

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,832

1,610

2,442

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4

Impegni

=4+6

0,148

76,475

124,974

201,597

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,148

9,436

11,247

20,832

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,148

76,475

124,974

201,597

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,148

9,436

11,247

20,832

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

DG HOME

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP
2021-2027

2025

2026

2027

Risorse umane

0,958

1,146

1,334

3,438

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG HOME

Stanziamenti

0,958

1,146

1,334

3,438

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,958

1,146

1,334

3,438

   

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP
2021-2027

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

1,106

77,621

126,308

205,035

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

1,106

10,582

12,581

24,270

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

Anno

Anno

Anno

TOTALE
2021-2027

ò

 

 

2025

2026

2027

 

RISULTATI

 

Tipo

Costo
medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 Rafforzare la dimensione europea nella gestione dei rimpatri e semplificare e migliorare l'efficacia della procedura di rimpatrio

- Stabilire un modello comune per l'ordine di rimpatrio europeo

 

 

 

0,087

 

 

0

0,087

- Stabilire un modello uniforme per le domande di riammissione

 

 

 

0,087

 

 

 

0,087

Totale parziale obiettivo specifico 1

0

0,000

0

0,174

0

0,000

0

0,174

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 Razionalizzare la procedura di rimpatrio

- Aumento del numero di rimpatri forzati

 

 

 

17,070

 

34,140

0

51,210

Totale parziale obiettivo specifico 2

0

0,000

0

17,070

0

34,140

0

51,210

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3 Incentivare la cooperazione del rimpatriando

- Incentivi al rimpatrio volontario

 

 

 

2,800

 

5,600

0

8,400

- Capacità di trattenimento

 

 

 

55,000

 

82,500

0

137,500

Totale parziale obiettivo specifico 3

0

0,000

0

57,800

0

88,100

0

145,900

TOTALE

0

0,000

0

75,044

0

122,240

0

197,284

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

TOTALE
2021 - 2027

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,958

1,146

1,334

3,438

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,958

1,146

1,334

3,438

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,805

1,610

2,415

Altre spese amministrative

0,000

0,027

0,000

0,027

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,832

1,610

2,442

 

TOTALE

0,958

1,978

2,944

5,880

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 67

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

4

5

6

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

2

2

2

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

5

10

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

TOTALE

6

12

18

Le risorse umane necessarie per l'iniziativa sono composte da 6 funzionari AD e 12 agenti esterni (10 AC e 2 END).

Attualmente la DG HOME dispone di 4 funzionari AD e di 2 agenti esterni (END) che lavorano (ETP) sulla presente proposta legislativa in materia di rimpatrio. Come già menzionato e spiegato nella presentazione della DG HOME per il PB 2026, sono necessari altri 3 funzionari AD per portare avanti i negoziati e dare seguito all'attuazione di questa nuova iniziativa e del nuovo ecosistema futuro per la digitalizzazione della procedura di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. Dei 3 AD richiesti nel PB 2026, sono necessari 2 funzionari AD per agevolare i negoziati/preparativi prima dell'entrata in vigore del regolamento e per la redazione di atti delegati o atti di esecuzione; tali funzionari sono stati menzionati nella scheda finanziaria e digitale legislativa della presente proposta. La DG HOME ha chiarito nella sua presentazione i motivi per cui le riassegnazioni interne non sono attualmente un'opzione praticabile (avendole già utilizzate, per quanto possibile, per allineare le priorità con il personale necessario in altri settori di lavoro). La presente proposta prevede inoltre l'assegnazione di 10 AC alle delegazioni dell'UE in paesi terzi, i quali non possono essere riassegnati all'interno della DG HOME e devono quindi essere assegnati alla DG HOME in aggiunta alla dotazione annuale.



Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

In via eccezionale, dalla riserva di riassegnazione della Commissione dopo l'orientamento dell'organo di gestione interno*

Posti della tabella dell'organico

4

N/D

2

Personale esterno (AC, END, INT)

2

10 AC

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

- 2 unità: sostegno ai negoziati sulla proposta legislativa in seno al Parlamento europeo e al Consiglio

- 1 unità: redazione di atti delegati e di esecuzione + negoziati

- 2 unità: sostegno nell'attuazione agli Stati membri e a Frontex

- 1 unità: redazione di un manuale

Personale esterno

- 1 END: sostegno ai negoziati sulla proposta legislativa in seno al Parlamento europeo e al Consiglio

- 1 END: elaborazione di atti delegati e di esecuzione + negoziati, redazione di un manuale e sostegno nell'attuazione agli Stati membri e a Frontex

- 10 AC: sostegno agli Stati membri e a Frontex nell'attuazione della procedura di riammissione nei paesi terzi

3.2.5.    Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

I costi coperti dall'AMIF e da Frontex saranno finanziati nell'ambito dell'attuale QFP.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Explain what is required, specifying the headings and budget lines concerned, the corresponding amounts, and the instruments proposed to be used.

   comporta una revisione del QFP.

Explain what is required, specifying the headings and budget lines concerned and the corresponding amounts.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.2.8 Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Anno

Anno

Anno

2025

2026

2027

Agenti temporanei (gradi AD)

2

4

7

Agenti temporanei (gradi AST)

0

1

1

Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)

2

5

8

Agenti contrattuali

0

1

1

Esperti nazionali distaccati

0

1

2

Totale parziale agenti contrattuali ed END

0

2

3

TOTALE personale

2

7

11

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Anno

Anno

Anno

TOTALE
2021 - 2027

2025

2026

2027

Titolo 1: spese per il personale

0,148

0,599

1,124

1,871

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

 

 

 

0,000

Titolo 3: spese operative

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,148

0,599

1,124

1,871

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in Mio EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Anno

Anno

Anno

TOTALE
2021 - 2027

2025

2026

2027

Agenti temporanei (AD+AST)

2

5

8

 

Agenti contrattuali

0

1

1

 

Esperti nazionali distaccati

0

1

2

 

Totale personale

2

7

11

 

Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,148

0,599

1,124

1,871

Stanziamenti coperti dai diritti

0,000

0,000

0,000

0,000

Stanziamenti cofinanziati (ove applicabile)

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti

0,148

0,599

1,124

1,871

Si propone di rafforzare il bilancio di Frontex per il rimpatrio, se necessario, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 mobilitando risorse interne al bilancio di Frontex in funzione del consumo effettivo. I finanziamenti oltre l'anno 2027 rientreranno nelle negoziazioni del prossimo QFP.

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 68

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

La presente iniziativa è strettamente collegata a un'altra iniziativa distinta di prossima adozione sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione (nuovo approccio comune sui rimpatri). L'iniziativa di prossima adozione affronterà in maniera esaustiva la digitalizzazione delle procedure stabilite dalla presente iniziativa.

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetto/i interessato/i dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categoria

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

Il sistema comune di rimpatrio dell'Unione deve includere sistemi digitali per la gestione dei rimpatri, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi.

Stati membri

Istituzione di sistemi digitali

Soluzione digitale

Articolo 7, paragrafo 7

Obbligo di rendere disponibile nel sistema d'informazione Schengen l'ordine europeo di rimpatrio contenente gli elementi principali della decisione di rimpatrio.

Stati membri

Registrazione dei dati

Dati

Articolo 21, paragrafo 5

Gli Stati membri devono stabilire nel diritto nazionale il metodo di comunicazione con i cittadini di paesi terzi e il momento in cui la comunicazione può considerarsi ricevuta dal cittadino di paese terzo e notificata allo stesso oppure avvalersi di un sistema digitale sviluppato e/o sostenuto dall'UE ai fini di tale comunicazione.

Stati membri

Notifica

Dati

Articolo 36, paragrafo 4

Le informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio rilasciato devono essere inseriti nel sistema d'informazione Schengen dall'autorità competente interessata. Tali informazioni e i documenti di viaggio devono essere accessibili su richiesta delle autorità competenti di altri Stati membri.

Stati membri

Registrazione dei dati

Dati

4.2.Dati

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica
(se del caso)

Dati necessari per l'applicazione della presente iniziativa volta a istituire un sistema comune dell'UE per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'UE è irregolare.

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

N.A.

Modello comune per il rimpatrio contenente gli elementi principali della decisione di rimpatrio (ordine europeo di rimpatrio).

Articolo 7, paragrafo 7

N.A.

Dati comunicati tra le autorità competenti e i cittadini di paesi terzi.

Articolo 21, paragrafo 5

N.A.

Informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio.

Articolo 36, paragrafo 4

N.A.

Allineamento con la strategia europea per i dati

La tipologia dei dati trattati e le finalità molto specifiche del trattamento in questione rendono molto limitata la pertinenza dell'iniziativa proposta rispetto all'obiettivo di realizzare un autentico mercato unico dei dati, su cui si basa la strategia europea per i dati.

Allineamento con la strategia europea per i dati

La tipologia dei dati trattati e le finalità molto specifiche del trattamento in questione rendono molto limitata la pertinenza dell'iniziativa proposta rispetto all'obiettivo di realizzare un autentico mercato unico dei dati, su cui si basa la strategia europea per i dati.

Allineamento con il principio "una tantum"

Il principio "una tantum" sarà preso in considerazione nel contesto di un'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione. Tale iniziativa distinta verterà sull'automazione della produzione di statistiche affidabili e dettagliate al fine di migliorare l'elaborazione delle politiche e sull'interoperabilità dei sistemi digitali esistenti e futuri nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Dati necessari per l'applicazione della presente iniziativa volta a istituire un sistema comune dell'Unione per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'UE è irregolare.

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

Stati membri

Stati membri

Rispetto degli obblighi procedurali

N.A.

Modello comune per il rimpatrio contenente gli elementi principali della decisione di rimpatrio (ordine europeo di rimpatrio).

Articolo 7, paragrafo 7

Stati membri tramite il sistema d'informazione Schengen.

Stati membri tramite il sistema d'informazione Schengen.

Rispetto degli obblighi procedurali

N.A.

Dati comunicati tra le autorità competenti e i cittadini di paesi terzi.

Articolo 21, paragrafo 5

Stati membri

Cittadini di paesi terzi

Necessità di comunicare con i cittadini di paesi terzi

 N.A.

Informazioni riguardanti l'esito della richiesta di conferma della cittadinanza e il documento di viaggio.

Articolo 36, paragrafo 4

Stati membri tramite il sistema d'informazione Schengen.

Stati membri tramite il sistema d'informazione Schengen.

Rispetto degli obblighi procedurali

 N.A.

4.3.Soluzioni digitali

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come viene assicurata l'accessibilità?

Come viene presa in considera-zione l'esigenza della riutilizza-bilità?

Uso di tecnologie di IA
(se del caso)

Sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi.

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d)

Tali sistemi dovrebbero gestire il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione dei cittadini di paesi terzi.

Stati membri

Tali sistemi dovrebbero essere accessibili alle autorità competenti degli Stati membri.

La condivisione e il riutilizzo dei dati saranno illustrati in dettaglio nell'iniziativa distinta sulla digitalizza-zione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

N.A.

Sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi.

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

In che modo è conforme

Regolamento sull'IA

N.A. - se del caso, sarà fornita una spiegazione nell'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

N.A. - se del caso, sarà fornita una spiegazione nell'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

eIDAS

N.A. - se del caso, sarà fornita una spiegazione nell'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

Sportello digitale unico e IMI

N.A. - se del caso, sarà fornita una spiegazione nell'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

Altri

N.A. - se del caso, sarà fornita una spiegazione nell'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)

Altre soluzioni di interoperabilità

Servizi dell'immigrazione

Autorità competenti preposte all'applicazione delle norme sul rimpatrio.

Articolo 42, paragrafo 1, lettera d); articolo 7, paragrafo 7; articolo 21, paragrafo 5; articolo 36, paragrafo 4.

N.A.

L'interoperabilità del sistema digitale di gestione dei casi di cui alla presente iniziativa sarà illustrata in dettaglio in un'iniziativa distinta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

Servizi pubblici digitali #1: sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi.

Valutazione

Misure

Potenziali ostacoli residui

Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore. L'interoperabilità del sistema digitale di gestione dei casi, menzionata nella presente iniziativa, sarà affrontata in un'iniziativa distinta sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

N.A.

N.A.

Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. La governance del sistema digitale di gestione dei casi di cui alla presente iniziativa sarà affrontata in un'iniziativa distinta sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

N.A.

N.A.

Misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati. La condivisione e il riutilizzo dei dati trattati nel sistema digitale di gestione dei casi di cui alla presente iniziativa saranno affrontati in un'iniziativa distinta sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

N.A.

N.A.

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate 

N.A.

N.A.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Il ruolo della Commissione e di altri soggetti (ad esempio le agenzie dell'UE) sarà affrontato in un'iniziativa distinta sulla digitalizzazione nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

(1)    Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è disponibile al seguente indirizzo:    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609 .
(2)     Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 - "Un'Unione più ambiziosa: il mio programma per l'Europa" .
(3)    Conclusioni del Consiglio europeo, 9 febbraio 2023 (EUCO 1/23); conclusioni del Consiglio europeo, 17 ottobre 2024 (EUCO 25/24).
(4)    Conclusioni del Consiglio europeo, 9 febbraio 2023 (EUCO 1/23); conclusioni del Consiglio europeo, 17 ottobre 2024 (EUCO 25/24).
(5)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(6)    Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio, C/2017/6505 (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).
(7)    Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58).
(8)    Comunicazione della Commissione - La strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione, Bruxelles, 27 aprile 2021, COM(2021) 120 final.
(9)    Proposta di direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12 settembre 2018,    
COM(2018) 634 final, 2018/0329 (COD).
(10)    Regolamento (UE) 2024/1349, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, PE/17/2024/REV/1 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024).
(11)    Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).
(12)    Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, PE/69/2023/REV/1 (GU L 2024/1346, 22.5.2024).
(13)    Relazione di valutazione tematica Schengen - Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE.    
(14)     https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2019)631727 .
(15)     Testi approvati - Attuazione della direttiva rimpatri - Giovedì 17 dicembre 2020 .
(16)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(17)    Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, 1951, raccolta dei trattati delle Nazioni Unite.
(18)    Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1950, Consiglio d'Europa.
(19)    Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966, Nazioni Unite.
(20)    Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 1989, Nazioni Unite.
(21)    Nella misura in cui saranno finanziate dallo strumento tematico dell'AMIF, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente.
(22)    GU C […] del […], pag. […].
(23)    GU C […] del […], pag. […].
(24)    Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).
(25)    Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).
(26)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).
(27)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), Bruxelles, 12.9.2018, COM(2018) 634 final - 2018/0329(COD).
(28)    Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83,    
ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reco/2017/2338/oj ).
(29)    Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all'accelerazione dei rimpatri nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, C/2023/1763 (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reco/2023/682/oj ).
(30)    Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj ).
(31)    Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).
(32)    Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
(33)    Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).
(34)    Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).
(35)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(36)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(37)    Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).
(38)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
(39)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(40)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).
(41)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(42)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(43)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(44)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(45)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
(46)    Direttiva (UE) 2024/1346. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).
(47)    Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/573/oj).
(48)    Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).
(49)    Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
(50)    Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1953/oj).
(51)    Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).
(52)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).
(53)    Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).
(54)    Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj).
(55)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(56)    Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(57)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione), COM(2018) 634 final.
(58)    Consiglio dell'Unione europea (2019), Politica migratoria: il Consiglio approva una posizione negoziale parziale sulla direttiva rimpatri, Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles,    
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/07/migration-policy-council-agrees-partial-negotiating-position-on-return-directive/.
(59)    Parlamento europeo, Proposta di rifusione della direttiva rimpatri, calendario dell'iter legislativo, Parlamento europeo, Bruxelles, https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-proposal-for-a-recast-of-the-return-directive.
(60)    Commissione europea (2020), Patto sulla migrazione e l'asilo, Commissione europea, Bruxelles, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_it.
(61)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(62)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.
(63)    Europol: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol_.pdf.
(64)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(65)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(66)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(67)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(68)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Strasburgo, 11.3.2025

COM(2025) 101 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio


Allegato

Tavola di concordanza

Direttiva 2001/40/CE

Decisione 2004/191/CE

Direttiva 2008/115/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafi 1 e 3

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, punto 1)

Articolo 4, punto 1)

Articolo 3, punto 2)

Articolo 4, punto 2)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 4, punto 3)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 4, punto 4)

Articolo 3, punto 5)

Articolo 4, punto 5)

Articolo 3, punto 6)

Articolo 4, punto 8)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 30

Articolo 3, punto 8)

Articolo 4, punto 6)

Articolo 3, punto 9)

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5

Articoli 5 e 18

Articolo 6

Articoli 7 e 8

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 12

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 20 

Articolo 11

Articoli 10 e 11

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articoli 26, 27 e 28

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 25

Articolo 14

Articoli 13 e 14

Articolo 15

Articoli 29, 32 e 33

Articolo 16

Articolo 34

Articolo 17

Articolo 35

Articolo 18

Articolo 47

Articoli da 1 a 7

Articolo 9

Articoli da 1 a 3

Articolo 9

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