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Document 52014PC0131
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (NASCO)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (NASCO)
/* COM/2014/0131 final - 2014/0075 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (NASCO) /* COM/2014/0131 final - 2014/0075 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Con la decisione n. 886/82 del Consiglio[1] la Comunità europea ha
approvato la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico
settentrionale (la convenzione NASCO), che ha istituito l’Organizzazione per la
conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (NASCO). La NASCO è un’organizzazione
regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della conservazione e
della gestione degli stock di salmone nell’Oceano Atlantico settentrionale. L’Unione
europea è diventata parte contraente della NASCO nel 1982. A norma dell’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni
regionali di gestione della pesca quali la NASCO se queste devono adottare atti
che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o
modificano il loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione
del Consiglio, su proposta della Commissione. Tale posizione nell’ambito dell’ORGP è
attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del
Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell’Unione
su base pluriennale; successivamente tale posizione viene adeguata per ogni
riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono
discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio. Nel caso della NASCO, la decisione 9930/09 del
Consiglio del 28 maggio 2009 dispone che la posizione dell’Unione sia riesaminata
prima della riunione annuale del 2014. La presente proposta mira pertanto a
definire la posizione dell’Unione nell’ambito della NASCO per il periodo
2014-2019, sostituendo così la decisione 9930/09 del Consiglio che si applica
al periodo 2009-2014. La presente revisione mira a integrare i
principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti
nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], tenendo conto anche
degli obiettivi della comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna
della PCP[3].
Inoltre, la posizione dell’Unione è stata allineata al trattato di Lisbona.
Infine essa è stata adattata, per quanto possibile, per tener conto delle
specificità delle varie ORGP. Come nel caso delle posizioni vigenti, la
presente posizione contiene principi e orientamenti. È stata inoltre inserita
la procedura standard per la definizione annuale della posizione dell’Unione,
come richiesto dagli Stati membri per le posizioni allineate più recentemente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La dimensione esterna della PCP ha costituito
parte integrante della valutazione d’impatto per le proposte di riforma della
PCP. I principi e gli orientamenti concordati per la nuova PCP sono stati
semplicemente recepiti nelle posizioni rivedute. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente decisione si basa sul trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in particolare sull’articolo 43,
paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 9, che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione,
adotti una decisione che stabilisca le posizioni da adottare a nome dell’Unione
in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che
hanno effetti giuridici. Ciò si applica alla posizione che la Commissione deve
adottare a nome dell’Unione nell’ambito della NASCO. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio[4]
è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nel
presente mandato di negoziato. La presente decisione sostituisce la decisione
9930/09 del Consiglio, applicabile al periodo 2009-2014, e copre il periodo
2014-2019. 2014/0075 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea nell’ambito dell’Organizzazione per la conservazione del
salmone nell’Atlantico settentrionale (NASCO) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’articolo 38 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 39,
stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello
di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio[5]
stabilisce che l’Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo
termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali
attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a
livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento
alimentare. Esso dispone inoltre che l’Unione applichi l’approccio
precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo
sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le
popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre
il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l’Unione
si adoperi per adottare misure di gestione e di conservazione basate sui
migliori pareri scientifici disponibili, per promuovere metodi di pesca che
contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per
quanto possibile, le catture accidentali, a contenere l’impatto della pesca
sull’ecosistema marino e sulle risorse alieutiche e a eliminare gradualmente i
rigetti in mare. Il regolamento prevede inoltre espressamente che l’Unione
applichi tali principi nella sua politica esterna. (3) Con la decisione n.
886/82/CEE del Consiglio[6]
la Comunità europea ha approvato la convenzione per la conservazione del
salmone nell’Atlantico settentrionale (la convenzione NASCO), che ha
istituito l’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico
settentrionale (NASCO). La NASCO comprende tre commissioni regionali che
possono adottare misure regolamentari relative agli stock di salmone oggetto
della convenzione NASCO. Tali misure possono diventare vincolanti per l’Unione. (4) A norma dell’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito di organizzazioni
regionali di gestione della pesca se queste devono adottare atti che hanno
effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il
loro quadro istituzionale, deve essere adottata con una decisione del
Consiglio, su proposta della Commissione. (5) In considerazione del
carattere evolutivo delle risorse di pesca nella zona della convenzione NASCO e
della conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi
sviluppi, in particolare dei nuovi dati statistici e biologici e delle altre
informazioni presentate prima o durante la riunione annuale della NASCO, devono
essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra
le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato
sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve adottare nella riunione annuale
della NASCO, quando quest’ultima deve adottare decisioni che hanno effetti
giuridici, figura nell’allegato I della presente decisione. Articolo 2 La
definizione annuale della posizione che l’Unione deve adottare nella riunione
annuale della NASCO è effettuata in conformità all’allegato II della presente
decisione. Articolo 3 La posizione dell’Unione definita nell’allegato I della presente
decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta
della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della
NASCO del 2019. Articolo 4 La presente decisione sostituisce la decisione 9930/09 del Consiglio
del 28 maggio 2009. Articolo 5 La presente
decisione entra in vigore il XXX. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24. [2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [3] COM(2011) 424 del 13.7.2011. [4] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [5] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica
i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e
che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del
28.12.2013, pag. 22). [6] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24.