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Document 32024R1398
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1398 of 14 March 2024 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards a further extension of the duration of the work programme for the systematic examination of all existing biocidal active substances
Regolamento delegato (UE) 2024/1398 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’ulteriore proroga della durata del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti
Regolamento delegato (UE) 2024/1398 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’ulteriore proroga della durata del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti
C/2024/1710
GU L, 2024/1398, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1398/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1398 |
22.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1398 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2024
recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’ulteriore proroga della durata del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi biocidi esistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 528/2012 prevede il proseguimento del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi avviato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
In conformità all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, il programma di lavoro deve essere concluso entro il 31 dicembre 2024. |
(3) |
Si registrano ritardi significativi nel completamento del programma di lavoro. Nel giugno 2021 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione dettagliata di tale situazione nella relazione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 (3). I motivi principali di tale situazione sono la carenza di risorse assegnate negli Stati membri, i ritardi nella presentazione di informazioni supplementari da parte dei richiedenti, le questioni tecniche complesse su fascicoli specifici che devono essere risolte, l’evoluzione degli orientamenti tecnici e i nuovi criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino introdotti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (4), che hanno determinato la necessità di ulteriori dati e valutazioni. |
(4) |
Dal 2015 si sono tenute periodicamente discussioni con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri per i biocidi e sono stati raggiunti accordi in merito a una serie di azioni. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha organizzato seminari ed è stato inoltre concordato un piano d’azione dell’ECHA sui principi attivi. Nonostante le azioni finora intraprese e i progressi che possono ancora essere conseguiti entro il 31 dicembre 2024, è chiaro che il programma di lavoro non sarà ultimato entro tale data. |
(5) |
Dato che il programma di lavoro non sarà ultimato entro il 31 dicembre 2024, è necessario prorogarne la durata. In seguito a discussioni con gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri per i biocidi, la Commissione ritiene opportuno prorogare la durata del programma di lavoro. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La Commissione porta avanti il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2030.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
(3) La relazione è disponibile a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1623326515401&uri=CELEX%3A52021DC0287 e il documento di lavoro dei servizi della Commissione, che presenta elementi di prova dettagliati riguardo alle risultanze delineate nella relazione, è disponibile all’indirizzo seguente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0128&qid=1623670527414.
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2100/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1398/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)