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Document 32019R0125
Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (codification)
Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)
Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)
PE/59/2018/REV/1
GU L 30 del 31.1.2019, p. 1–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021
31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/125 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2019
relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
(codificazione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modificazioni (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno dei valori comuni agli Stati membri, la Comunità europea ha deciso nel 1995 di fare dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi. |
(3) |
L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di ogni essere umano dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (4) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impongono agli Stati di impedire la tortura. |
(4) |
L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti UE in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte. |
(5) |
L'articolo 4 della Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 20 marzo 2012 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (versione aggiornata degli Orientamenti)». In base a tali orientamenti i paesi terzi dovrebbero essere invitati a impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Inoltre il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti dovrebbe imporre chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza. |
(6) |
Occorre pertanto stabilire norme dell'Unione sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici dell'Unione di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta e con le convenzioni e i trattati internazionali. |
(7) |
Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare la definizione di tortura contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tale definizione dovrebbe essere interpretata in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall'Unione o dai suoi Stati membri. La definizione di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», che non figura in tale convenzione, dovrebbe essere in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il significato del termine «sanzioni legali» utilizzato nella definizione di «tortura» e in quella di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» dovrebbe tener conto della politica dell'Unione sulla pena di morte. |
(8) |
Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nonché la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci. |
(9) |
Qualora tali merci si trovino in paesi terzi, è necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti tali merci. |
(10) |
Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(11) |
È inoltre opportuno vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull'uso di tali merci ai paesi terzi, nonché vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell'Unione quanto la vendita o l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci. |
(12) |
Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate a essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato II del presente regolamento. |
(13) |
Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri applicare misure che limitano la fornitura di determinati servizi in relazione alle merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, conformemente alle norme dell'Unione applicabili. |
(14) |
Il presente regolamento stabilisce un regime di autorizzazioni all'esportazione concepito per impedire l'uso di talune merci per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(15) |
Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive e, a meno che tali controlli si rivelino sproporzionati, tutte le attrezzature o tutti i prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche. |
(16) |
Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate a fini repressivi, occorre notare che l'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge (5) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco. |
(17) |
I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi siano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(18) |
I principi di base sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non dovrebbe applicarsi al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi. |
(19) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti. |
(20) |
Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti (6) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà. |
(21) |
Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo. |
(22) |
Oltre alle armi portatili, l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione dovrebbe comprendere le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio di provocare dolori o sofferenze forti delle armi a scarica elettrica portatili. |
(23) |
Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si presenta nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi. |
(24) |
Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (7). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma presenta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione. |
(25) |
È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. Se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti dovrebbero essere intesi come comprensivi dell'oleoresina di capsicum e delle miscele d'interesse che la contengono. |
(26) |
È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi. |
(27) |
Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, a esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata,catene incluse, superiore a 240 mm. |
(28) |
Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci elencate all'allegato III del presente regolamento in modo da impedire che siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(29) |
Si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un'overdose letale mediante iniezione. L'Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico. |
(30) |
Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la pena di morte per impedire l'uso di certi prodotti medicinali a tale scopo e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell'Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l'altro, come anestetici e sedativi. |
(31) |
Il regime di autorizzazioni all'esportazione dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe quindi impedire l'esportazione di prodotti medicinali utilizzati a fini terapeutici legittimi. |
(32) |
È opportuno che l'elenco delle merci per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione per impedire che tali merci siano utilizzate per la pena di morte includa solo le merci che sono state utilizzate per la pena di morte in un paese terzo che non ha abolito la pena di morte e le merci il cui uso per la pena di morte è stato approvato da un paese terzo, anche se tale paese non le ha utilizzate a tal fine. È opportuno che siano escluse le merci non letali che non sono essenziali per giustiziare una persona condannata, quali mobili di base che possono trovarsi anche in una stanza di esecuzione. |
(33) |
Date le differenze tra la pena di morte, da un lato, e la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dall'altro, è opportuno istituire un sistema di autorizzazioni all'esportazione specifico per prevenire l'uso di alcune merci per la pena di morte. Un tale sistema dovrebbe tener presente che diversi paesi hanno abolito la pena di morte, indipendentemente dal tipo di reato, e hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso. Per ovviare al rischio di riesportazioni verso paesi che non hanno abolito la pena di morte, è opportuno stabilire determinati requisiti e condizioni al momento di autorizzare le esportazioni verso paesi che hanno abolito la pena di morte. Per le esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e hanno confermato tale abolizione mediante un impegno internazionale è quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione. |
(34) |
Per i paesi che non hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e non hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso, è opportuno che, nell'esaminare una domanda di autorizzazione di esportazione, le autorità competenti verifichino se sussiste il rischio che l'utente finale nel paese di destinazione utilizzi le merci esportate per eseguire la pena capitale. È opportuno porre condizioni e requisiti adeguati per controllare la vendita o il trasferimento a terzi da parte dell'utente finale. In caso di spedizioni multiple tra uno stesso esportatore e un utente finale, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di riesaminare periodicamente lo status dell'utente finale, per esempio ogni sei mesi, invece che ogni volta che rilasciano un'autorizzazione all'esportazione per una spedizione, fermo restando il diritto delle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse. |
(35) |
Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali da parte di un esportatore verso un determinato utente finale per un arco di tempo stabilito, specificando, se del caso, un quantitativo corrispondente all'uso normale di tali prodotti da parte dell'utente. Una tale autorizzazione dovrebbe essere valida da uno a tre anni, con possibilità di proroga al massimo per altri due anni. |
(36) |
Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore intenda esportare prodotti medicinali che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non siano utilizzati per la pena di morte. |
(37) |
I prodotti medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere controllati in conformità delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Scopo di questi controlli è prevenire il traffico di stupefacenti e non già evitare che i prodotti medicinali esportati siano utilizzati per la pena di morte ed è quindi opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento si applichino in aggiunta a tali controlli internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere tuttavia incoraggiati ad avvalersi di un'unica procedura per entrambi i sistemi di controllo. |
(38) |
È opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento non si applichino alle merci la cui esportazione è controllata in forza della posizione comune 2008/944/PESC, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (8) e del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(39) |
È opportuno che la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento sia soggetta a un'autorizzazione preventiva per evitare che i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica contribuiscano all'utilizzo delle merci cui si riferiscono per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(40) |
I servizi di intermediazione e l'assistenza tecnica che a norma del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione preventiva dovrebbero essere quelli forniti dall'interno dell'Unione, vale a dire quelli forniti dall'interno dei territori che rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale dei trattati, compreso lo spazio aereo e tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. |
(41) |
In sede di autorizzazione della fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato III del presente regolamento, è opportuno che le autorità competenti si adoperino per garantire che l'assistenza tecnica ed eventuali formazioni sull'uso delle merci che sarebbero fornite o offerte insieme all'assistenza tecnica per cui si richiede l'autorizzazione siano fornite in modo da promuovere norme di applicazione della legge che rispettano i diritti umani e contribuire ad evitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. |
(42) |
Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate ad essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, purché l'operatore economico sia a conoscenza dell'uso previsto. |
(43) |
Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure adottate per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tali relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette dovrebbe figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(44) |
Se da un lato le autorità doganali dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità doganali mediante il sistema di gestione dei rischi doganali, conformemente alla normativa doganale dell'Unione, dall'altro le autorità competenti di cui al presente regolamento dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti siano tenute a utilizzare un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni sui dinieghi. A tal fine è opportuno che la Commissione renda disponibile una nuova funzione nel sistema esistente istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009. |
(45) |
Il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano i dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sul trattamento e lo scambio di dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(46) |
Al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(47) |
Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e quando vi è un rischio chiaro ed immediato che tali merci saranno usate per scopi che comportano tali violazioni dei diritti umani, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati II o III del presente regolamento, sussistono motivi imperativi d'urgenza per tale modifica. Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando uno o più paesi terzi autorizzano l'uso di determinate merci per la pena di morte, oppure accettano o violano un impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati IV o V del presente regolamento, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. |
(48) |
È opportuno istituire un gruppo di coordinamento. Tale gruppo dovrebbe consentire agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del presente regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al presente regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Il gruppo dovrebbe, in particolare, poter discutere delle questioni legate alla natura delle merci, all'utilizzo al quale sono destinate, alla disponibilità delle merci nei paesi terzi e del fatto che le merci siano o non siano specificatamente concepite o modificate per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
(49) |
La Commissione non svolge funzioni collegate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'azione repressiva o all'esecuzione delle sentenze penali e non si rifornisce quindi di attrezzature che servono ad assolvere a queste funzioni. È quindi opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di ricevere informazioni su attrezzature e prodotti commercializzati nell'Unione e utilizzati a fini repressivi che non sono inclusi negli elenchi di merci il cui commercio è vietato o controllato onde garantire l'aggiornamento degli elenchi alla luce di nuovi sviluppi. Quando uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di aggiungere merci all'allegato II, all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, è opportuno che la trasmetta agli altri Stati membri. |
(50) |
Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno dell'Unione, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
(51) |
Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature. |
(52) |
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono. |
(53) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, intimorire o far pressione su di essa o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;
b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;
c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;
d) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;
f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;
g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;
h) «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 20, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;
i) «richiedente»:
1) |
l'esportatore, per le esportazioni di cui agli articoli 3, 11 o 16; |
2) |
la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 5; |
3) |
il fornitore di assistenza tecnica, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3; |
4) |
il museo che esporrà la merce, per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4; |
5) |
il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 15 o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 18; |
j) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
k) «servizi di intermediazione»:
1) |
la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure |
2) |
la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. |
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;
l) «intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;
m) «fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;
n) «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo interessato e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;
o) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione»: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato V;
p) «autorizzazione specifica»: un'autorizzazione rilasciata a:
1) |
uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; |
2) |
uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; o |
3) |
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s); |
q) «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, che può essere valida per:
1) |
le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici; |
2) |
le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1; |
3) |
la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici; |
4) |
la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1; |
r) «distributore»: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato IV, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;
s) «transito»: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.
CAPO II
MERCI PRATICAMENTE UTILIZZABILI SOLO PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI
Articolo 3
Divieto di esportazione
1. Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Articolo 4
Divieto di importazione
1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
È fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità o organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Articolo 5
Divieto di transito
1. È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Articolo 6
Divieto di servizi di intermediazione
È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
Articolo 7
Divieto di formazioni
È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.
Articolo 8
Fiere commerciali
È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità o organismo in un paese terzo.
Articolo 9
Pubblicità
È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, che sia residente o stabilito in uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.
Articolo 10
Misure nazionali
1. Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1, e le relative modifiche o abrogazioni anteriormente alla loro data di entrata in vigore.
CAPO III
MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI
Articolo 11
Obbligo di autorizzazione di esportazione
1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.
L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:
a) |
merci utilizzate principalmente per finalità coercitive; |
b) |
merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
L'allegato III non comprende:
a) |
le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012; |
b) |
i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; |
c) |
le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC. |
2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato VI ed esterni al territorio doganale dell'Unione, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.
Articolo 12
Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione
1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.
2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.
L'autorità competente tiene conto:
a) |
delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali; |
b) |
dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.
3. Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le norme di cui al secondo e al terzo comma.
Se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
Articolo 13
Divieto di transito
È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.
Articolo 14
Misure nazionali
1. In deroga agli articoli 11 e 12 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.
2. Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata, catene incluse, superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e V.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 anteriormente alla loro data di entrata in vigore.
Articolo 15
Obbligo di autorizzazione per determinati servizi
1. È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:
a) |
assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine; e |
b) |
servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine. |
2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l'articolo 12 si applica mutatis mutandis.
In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all'articolo 12 sono tenuti in considerazione onde valutare:
a) |
se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; e |
b) |
se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. |
3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora:
a) |
l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell'articolo 11, paragrafo 3; |
b) |
l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure |
c) |
l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento. |
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi informano la Commissione se le misure precedentemente adottate e notificate ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono modificate o abrogate.
CAPO IV
MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE
Articolo 16
Obbligo di autorizzazione di esportazione
1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato IV sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.
L'allegato IV contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato IV non comprende:
a) |
le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012; |
b) |
i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e |
c) |
le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC. |
2. Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.
Articolo 17
Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione
1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato IV sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.
2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato IV potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.
3. Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma.
Se il produttore di merci elencate all'allegato IV, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte.
Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato IV, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la pena di morte.
La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.
4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
Articolo 18
Divieto di transito
È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato IV qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.
Articolo 19
Obbligo di autorizzazione per determinati servizi
1. È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:
a) |
assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, indipendentemente dalla loro origine; e |
b) |
servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV indipendentemente dalla loro origine. |
2. In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV, l'articolo 17 si applica mutatis mutandis.
In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, i criteri di cui all'articolo 17 sono tenuti in considerazione onde valutare:
a) |
se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e |
b) |
se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato IV destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte. |
3. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora:
a) |
l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure |
b) |
l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato IV la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento. |
CAPO V
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
Articolo 20
Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio
1. Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato V.
L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.
Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che uno specifico esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato IV attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.
2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.
3. L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità o organismo non risiede o non è stabilita in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.
4. L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.
5. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:
a) |
dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure |
b) |
dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione. |
6. Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.
7. Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.
8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.
Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.
Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.
Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.
9. In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato IV verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato IV siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.
10. Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9 a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e della prassi nazionale.
11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.
Articolo 21
Autorizzazioni
1. Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni o il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VIII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato IX. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.
2. Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 17 implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.
3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.
4. Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.
5. Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.
Articolo 22
Formalità doganali
1. Al momento di espletare le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore presenta il formulario di cui all'allegato VII, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove sono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.
2. Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o IV e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.
Articolo 23
Obbligo di notifica e di consultazione
1. Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.
2. L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.
3. Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.
4. Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 24
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, IV o V, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 30 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 25
Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi
1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o IV merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:
a) |
la concezione e le caratteristiche delle merci; |
b) |
tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e |
c) |
le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive. |
Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.
2. La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.
3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.
Articolo 26
Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione
1. Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione e gli Stati membri possono, su richiesta, informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.
2. Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.
3. Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.
4. La Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.
6. Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 27
Trattamento dei dati personali
Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 28
Uso delle informazioni
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.
Articolo 29
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 30
Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 31
Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura
1. È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per tale gruppo.
2. Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura esamina tutti i quesiti riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra i quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi quesito che possa essere sollevato dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.
3. Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.
La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura rimangono riservate.
Articolo 32
Riesame
1. Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'Unione all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.
2. Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:
a) |
il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e |
b) |
le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. |
Articolo 33
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione ogni modifica delle norme riguardanti le sanzioni notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1236/2005.
Articolo 34
Ambito territoriale
1. Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 5, 11, 13, 14, 16 e 18, dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 22, che si applicano:
— |
al territorio doganale dell'Unione; |
— |
ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla; |
— |
al territorio tedesco di Helgoland. |
2. Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione.
Articolo 35
Abrogazione
Il regolamento (CE) n.1236/2005 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, 16 gennaio 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2018.
(2) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).
(3) Cfr. allegato X.
(4) Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(5) Risoluzione 34/169 del 17.12.1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(6) Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
(7) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(8) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 23 E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
A. Autorità degli Stati membri
BELGIO
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie |
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie |
Dienst Vergunningen |
Vooruitgangstraat 50 |
B-1210 Brussel |
BELGIË |
Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie |
Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale |
Service licences |
Rue du Progrès 50 |
B-1210 Bruxelles |
BELGIO |
Tel. +32 22776713, +32 22775459 |
Fax +32 22775063 |
E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be |
johan.debontridder@economie.fgov.be |
BULGARIA
Министерство на икономиката |
ул.«Славянска» № 8 |
1052 София/Sofia |
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA |
Ministry of Economy |
8, Slavyanska Str. |
1052 Sofia |
BULGARIA |
Tel. +359 29407771 |
Fax +359 29880727 |
E-mail: exportcontrol@mi.government.bg |
CECHIA
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Licenční správa |
Na Františku 32 |
110 15 Praha 1 |
CECHIA |
Tel. +420 224907638 |
Fax +420 224214558 |
E-mail: dual@mpo.cz |
DANIMARCA
Allegato III, punti 2 e 3
Justitsministeriet |
Slotsholmsgade 10 |
DK-1216 København K |
DANMARK |
Tel. +45 72268400 |
Fax +45 33933510 |
E-mail: jm@jm.dk |
Allegato II e allegato III, punto 1
Erhvervs- og Vækstministeriet |
Erhvervsstyrelsen |
Eksportkontrol |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
DANIMARCA |
Tel. +45 35291000 |
Fax +45 35291001 |
E-mail: eksportkontrol@erst.dk |
GERMANIA
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
Frankfurter Straße 29-35 |
D-65760 Eschborn |
GERMANIA |
Tel. +49 6196 908 2217 |
Fax +49 6196 908 1800 |
E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de |
ESTONIA
Strateegilise kauba komisjon |
Islandi väljak 1 |
15049 Tallinn |
ESTONIA |
Tel. +372 6377192 |
Fax +372 6377199 |
E-mail: stratkom@vm.ee |
IRLANDA
An tAonad Ceadúnúcháin |
An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta |
23 Sráid Chill Dara |
Baile Átha Cliath 2 |
IRLANDA |
Tel. +353 16312121 |
Fax +353 16312562 |
E-mail: exportcontrol@djei.ie |
Licensing Unit |
Department of Jobs, Enterprise and Innovation |
23 Kildare Street |
Dublin 2 |
ÉIRE |
Tel. +353 16312121 |
Fax +353 16312562 |
Email: exportcontrol@djei.ie |
GRECIA
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων |
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής |
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας |
Ερμού και Κορνάρου 1, |
GR-105 63 Αθήνα/Athens |
ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA |
Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks |
General Directorate for International Economic Policy |
Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments |
Ermou and Kornarou 1, |
GR-105 63 Athens |
GREECE |
Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47 |
Fax +30 2103286094 |
E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr |
SPAGNA
Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso |
Secretaría de Estado de Comercio |
Ministerio de Economía y Competitividad |
Paseo de la Castellana 162, planta 7 |
E-28046 Madrid |
SPAGNA |
Tel.: +34 913492587 |
Fax: +34 913492470 |
E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es |
FRANCIA
Ministère des finances et des comptes publics |
Direction générale des douanes et droits indirects |
Bureau E2 |
11 Rue des Deux Communes |
F-93558 Montreuil Cedex |
FRANCIA |
Tel.: +33 1 57 53 43 98 |
Fax: + 33 1 57 53 48 32 |
E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr |
CROAZIA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |
Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu |
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 |
10 000 Zagreb |
CROAZIA |
Tel. +385 1 6444 625 (626) |
Fax + 385 1 6444 601 |
ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico |
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale |
Divisione IV |
Viale Boston, 25 |
00144 Roma |
ITALIA |
Tel. +39 0659932439 |
Fax +39 0659647506 |
E-mail: polcom4@mise.gov.it |
CIPRO
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού |
Υπηρεσία Εμπορίου |
Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών |
Ανδρέα Αραούζου 6 |
CY-1421 Λευκωσία |
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS |
Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism |
Trade Service |
Import/Export Licensing Section |
6 Andreas Araouzos Street |
CY-1421 Nicosia |
CIPRO |
Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332 |
Fax +357 22375443 |
E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy |
LETTONIA
Ārlietu ministrija |
K. Valdemāra iela 3 |
LV-1395 Rīga |
LETTONIA |
Tel. +371 67016426 |
Fax +371 67828121 |
E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv |
LITUANIA
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos |
Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius |
Saltoniškių g. 19 |
LT-08105 Vilnius |
LITUANIA |
Tel.: +370 82719767 |
Fax: +370 52719976 |
E-mail: leidimai.pd@policija.lt |
LUSSEMBURGO
Ministère de l'Économie |
Office des Licences |
19-21, boulevard Royal |
L-2449 Luxembourg |
BP 113/L-2011 Luxembourg |
LUSSEMBURGO |
Tel.: +352 22 61 62 |
Fax: +352 46 61 38 |
E-mail: office.licences@eco.etat.lu |
UNGHERIA
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal |
Németvölgyi út 37-39 |
H-1124 Budapest |
UNGHERIA |
Tel. +36 14585599 |
Fax +36 14585885 |
E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu |
MALTA
Dipartiment tal-Kummerċ |
Servizzi tà Kummerċ |
Lascaris |
Valletta VLT2000 |
MALTA |
Commerce Department |
Trade Services |
Lascaris |
Valletta VLT2000 |
MALTA |
Tel. +356 21242270 |
Fax +356 25690286 |
PAESI BASSI
Ministerie van Buitenlandse Zaken |
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen |
Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek |
Bezuidenhoutseweg 67 |
Postbus 20061 |
2500 EB Den Haag |
PAESI BASSI |
Tel. +31 703485954, +31 703484652 |
AUSTRIA
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft |
Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9 |
Stubenring 1 |
A-1011 Wien |
AUSTRIA |
Tel. +43 1711008341 |
Fax +43 1711008366 |
E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at |
POLONIA
Ministerstwo Gospodarki |
Departament Handlu i Usług |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
00-507 Warszawa |
POLONIA |
Tel. +48 226935553 |
Fax +48 226934021 |
E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl |
PORTOGALLO
Ministério das Finanças |
AT- Autoridade Tributária e Aduaneira |
Direcção de Serviços de Licenciamento |
Rua da Alfândega, n. 5, r/c |
P-1149-006 Lisboa |
PORTOGALLO |
Tel. +351 218813843 |
Fax +351 218813986 |
E-mail: dsl@at.gov.pt |
ROMANIA
Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului |
Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale |
Direcția Politici Comerciale |
Calea Victoriei nr. 152 |
București, sector 1 |
Cod poștal 010096 |
ROMANIA |
Tel. 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507 |
Fax 0040214010568, 0040213150454 |
E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro |
SLOVENIA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko |
Kotnikova 5 |
1000 Ljubljana |
SLOVENIA |
Tel. +386 1 400 3564; |
Fax. +386 1 400 3588 |
Ministry for Economic Development and Technology |
Directorate for Internal Market, Trade Policy Division |
Kotnikova 5 |
1000 Ljubljana |
SLOVENIA |
Tel. +386 1 400 3564; |
Fax. +386 1 400 3588 |
SLOVACCHIA
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
Odbor výkonu obchodných opatrení |
Mierová 19 |
827 15 Bratislava |
SLOVACCHIA |
Tel. +421 248542163 |
Fax +421 243423915 |
E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk |
FINLANDIA
Sisäministeriö |
Poliisiosasto |
PL 26 |
FI-00023 VALTIONEUVOSTO |
FINLANDIA |
Inrikesministeriet |
Polisavdelningen |
PB 26 |
FI-00023 STATSRÅDET |
FINLANDIA |
Tel. +358 295 480 171 |
Fax +358 9 160 44635 |
E-mail: kirjaamo@intermin.fi |
SVEZIA
Kommerskollegium |
PO Box 6803 |
SE-113 86 Stockholm |
SVEZIA |
Tel. +46 86904800 |
Fax +46 8306759 |
E-mail: registrator@kommers.se |
REGNO UNITO
Importazioni di merci elencate nell'allegato II:
Department for Business, Innovation and Skills (BIS) |
Import Licensing Branch (ILB) |
E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk |
Esportazioni di merci elencate negli allegati II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:
Department for Business, Innovation and Skills (BIS) |
Export Control Organisation |
1 Victoria Street |
London |
SW1H 0ET |
REGNO UNITO |
Tel.: +44 2072154594 |
Fax: +44 2072152635 |
E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk |
B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera |
Office EEAS 7/99 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
ALLEGATO II
ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4
Nota introduttiva
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).
Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Note
1. |
Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica. |
2. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni. |
NB: |
Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale, occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione. |
Codice NC |
Descrizione |
||||||
1. Merci destinate all'esecuzione di esseri umani |
|||||||
ex 4421 90 97 ex 8208 90 00 |
|
||||||
ex 8543 70 90 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 |
|
||||||
ex 9406 00 38 ex 9406 00 80 |
|
||||||
ex 8413 81 00 ex 9018 90 50 ex 9018 90 60 ex 9018 90 84 |
|
||||||
2. Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani |
|||||||
ex 8543 70 90 |
|
||||||
ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 |
Nota Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate. |
||||||
ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
Note
|
||||||
ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
|
||||||
ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 |
Nota Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture. |
||||||
ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 20 80 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
Nota Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture. |
||||||
ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
|
||||||
ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 |
|
||||||
3. Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa |
|||||||
ex 9304 00 00 |
|
||||||
ex 3926 90 97 ex 7326 90 98 |
|
||||||
4. Fruste |
|||||||
ex 6602 00 00 |
|
||||||
ex 6602 00 00 |
|
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO III
ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 11
Nota introduttiva
I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.
Note
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
2. |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi. |
Codice NC |
Descrizione |
||||||||||||||||
1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani |
|||||||||||||||||
ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
Note
|
||||||||||||||||
ex 7326 90 98 ex 7616 99 90 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 ex 4203 30 00 ex 4203 40 00 ex 4205 00 90 ex 6217 10 00 ex 6307 90 98 |
Nota Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali. |
||||||||||||||||
ex 6505 00 10 ex 6505 00 90 ex 6506 91 00 ex 6506 99 10 ex 6506 99 90 |
Nota Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali. |
||||||||||||||||
2. Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa |
|||||||||||||||||
ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
Note
|
||||||||||||||||
ex 8543 90 00 ex 9305 99 00 |
Nota Sono considerati componenti essenziali:
|
||||||||||||||||
ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 |
|
||||||||||||||||
3. Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse |
|||||||||||||||||
ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 ex 9304 00 00 |
Note
|
||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
|
||||||||||||||||
ex 3301 90 30 |
|
||||||||||||||||
ex 2924 29 98 ex 2939 99 00 ex 3301 90 30 ex 3302 10 90 ex 3302 90 10 ex 3302 90 90 ex 3824 90 97 |
Note
|
||||||||||||||||
ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 |
Nota Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti. |
||||||||||||||||
ex 8424 20 00 ex 8424 89 00 ex 9304 00 00 |
Note
|
(1) Ultima versione adottata dal Consiglio il 26 febbraio 2018 (GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1).
(2) Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
ALLEGATO IV
MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16
Codice NC |
Descrizione |
||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
ex 2933 53 90 [da a) a f)] ex 2933 59 95 [g) e h)] |
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||||||||||||||||
ex 3003 90 00 ex 3004 90 00 ex 3824 90 96 |
Nota La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia. |
ALLEGATO V
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE UE GEA 2019/125
PARTE 1
Merci
La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.
PARTE 2
Destinazioni
Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (UE) 2019/125 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 34, paragrafo 2).
La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
|
territori danesi non compresi nel territorio doganale:
|
|
territori francesi non compresi nel territorio doganale:
|
|
territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:
|
|
territori britannici non compresi nel territorio doganale:
|
|
Albania |
|
Andorra |
|
Argentina |
|
Australia |
|
Benin |
|
Bolivia |
|
Bosnia-Erzegovina |
|
Canada |
|
Capo Verde |
|
Colombia |
|
Costa Rica |
|
Ecuador |
|
ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
|
Filippine |
|
Gabon |
|
Georgia |
|
Gibuti |
|
Guinea-Bissau |
|
Honduras |
|
Islanda |
|
Kirghizistan |
|
Liberia |
|
Liechtenstein |
|
Messico |
|
Moldova |
|
Mongolia |
|
Montenegro |
|
Mozambico |
|
Namibia |
|
Nepal |
|
Nicaragua |
|
Norvegia |
|
Nuova Zelanda |
|
Panama |
|
Paraguay |
|
Repubblica dominicana |
|
Ruanda |
|
San Marino |
|
Sao Tomé e Principe |
|
Serbia |
|
Seychelles |
|
Sudafrica |
|
Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia) |
|
Timor Leste |
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Togo |
|
Turchia |
|
Turkmenistan |
|
Ucraina |
|
Uruguay |
|
Uzbekistan |
|
Venezuela |
PARTE 3
Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione
1) |
La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:
|
2) |
Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 2019/125, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.
L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 2019/125, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44. |
3) |
Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.
Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) EU GEA 2019/125, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento. |
(1) Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO VI
ELENCO DEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2
DANIMARCA
— |
Groenlandia |
FRANCIA
— |
Nuova Caledonia e dipendenze |
— |
Polinesia francese |
— |
Terre australi ed antartiche francesi |
— |
Isole Wallis e Futuna |
— |
Saint Pierre e Miquelon |
GERMANIA
— |
Büsingen |
ALLEGATO VII
FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1
Specifica tecnica
Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.
Testo di immagine Testo di immagineNote esplicative per il formulario
«Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (UE) 2019/125]».
Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.
Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2019/125 di cui all'allegato I di tale regolamento.
Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.
Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio, domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2019/125.
Casella 1 |
Richiedente |
Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo). Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (UE) 2019/125. |
Casella 3 |
N. autorizzazione |
Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione», cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 34 del regolamento (UE) 2019/125. |
Casella 4 |
Data di scadenza |
Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). |
Casella 5 |
Agente/rappresentante |
Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Casella 6 |
Paese in cui si trovano le merci |
Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Cfr. regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (3). |
Casella 7 |
Paese di destinazione |
Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012. |
Casella 10 |
Descrizione dell'articolo |
Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10. Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16. Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci [cfr. allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125]. Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione. |
Casella 11 |
Numero dell'articolo |
Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore. |
Casella 14 |
Requisiti e condizioni specifici |
Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16. |
Casella 16 |
Numero di allegati |
Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14). |
(1) Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).
(3) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
ALLEGATO VIII
FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1
Specifica tecnica
Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.
Testo di immagine Testo di immagineNote esplicative per il formulario
«Autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura [regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]».
Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione di servizi di intermediazione di merci in conformità del regolamento (UE) 2019/125.
Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2019/125. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.
Casella 1 |
Intermediario richiedente |
Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'intermediario richiedente. L'intermediario è definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2019/125. |
Casella 3 |
N. autorizzazione |
Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni). |
Casella 4 |
Data di scadenza |
Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario. |
Casella 5 |
Destinatario |
Indicare, oltre al nome e all'indirizzo, se il destinatario nel paese terzo di destinazione è un utente finale, un distributore di cui all'articolo 2, lettera r), del regolamento (UE) 2019/125 o una parte che svolge un altro ruolo nella transazione. Se il destinatario è un distributore che utilizza altresì parte della spedizione per un uso finale specifico, contrassegnare entrambe le caselle «Distributore» e «Utente finale» e indicare l'uso finale nella casella 11. |
Casella 6 |
Paese terzo in cui si trovano le merci |
Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (3). |
Casella 7 |
Paese terzo di destinazione |
Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012. |
Casella 9 |
Stato membro emittente |
Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012. |
Casella 11 |
Uso finale |
Descrivere dettagliatamente l'uso che si farà delle merci e indicare se l'utente finale è un'autorità incaricata dell'applicazione della legge quale definita all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/125, o un fornitore di formazione sull'uso delle merci soggette a intermediazione. Non indicare nulla se i servizi di intermediazione sono forniti da un distributore, a meno che il distributore stesso non usi parte delle merci per un uso finale specifico. |
Casella 12 |
Luogo esatto in cui si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno esportate |
Indicare dove si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno fornite alla persona, entità o organismo indicato nella casella 2. È necessario fornire un indirizzo nel paese indicato nella casella 6 oppure informazioni simili che descrivano il luogo in cui si trovano le merci. Si noti che non è consentito indicare un numero di casella postale o un indirizzo postale simile. |
Casella 13 |
Descrizione dell'articolo |
La descrizione delle merci deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato III o IV del regolamento (UE) 2019/125. Si valuti la possibilità di inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Se nella casella 13 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20. |
Casella 14 |
Numero dell'articolo |
Questa casella deve essere completata solo sul retro del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 14 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore. |
Casella 15 |
Codice SA |
Il codice SA è un codice doganale assegnato alle merci nel sistema armonizzato. In alternativa è possibile utilizzare il codice della nomenclatura combinata dell'UE, laddove sia noto. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4) per la versione in vigore della nomenclatura combinata. |
Casella 17 |
Valuta e valore |
Indicare il valore e la valuta utilizzando il prezzo dovuto (senza convertirlo). Se il prezzo non è noto, occorre indicare il valore stimato, preceduto dalla sigla VS. La valuta deve essere indicata utilizzando il codice alfabetico (ISO 4217:2015). |
Casella 18 |
Requisiti e condizioni specifici |
La casella 18 riguarda gli articoli 1, 2 o 3 (specificare, se del caso) descritti nelle caselle da 14 a 16 precedenti. Se nella casella 18 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20. |
Casella 20 |
Numero di allegati |
Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 13 e 18). |
(1) Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).
(3) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).
ALLEGATO IX
FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1
Specifica tecnica
Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.
Testo di immagineNote esplicative per il formulario
«Autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura [regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]».
Il presente formulario di autorizzazione è utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica in conformità del regolamento (UE) 2019/125. Il presente formulario non deve essere utilizzato se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione con o in forza del regolamento (UE) 2019/125, ad eccezione dei casi seguenti:
— |
se l'assistenza tecnica riguarda le merci elencate all'allegato II del regolamento (UE) 2019/125 (cfr. articolo 3, paragrafo 2); oppure |
— |
se l'assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 va oltre quanto necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci esportate [cfr. articolo 21, paragrafo 2, e, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato IV, la parte 1 dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU GEA 2019/125 dell'allegato V del regolamento (UE) 2019/125]. |
Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2019/125. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.
Le autorizzazioni sono rilasciate sul presente formulario consistente di un unico foglio, con gli allegati necessari.
Casella 1 |
Fornitore di assistenza tecnica richiedente |
Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Il fornitore di assistenza tecnica è definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2019/125. Se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, indicare altresì nella casella 14 il numero di identificazione doganale del richiedente, se possibile, e il numero della relativa autorizzazione di esportazione. |
Casella 3 |
N. autorizzazione |
Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, l'articolo del regolamento (UE) 2019/125 su cui si basa l'autorizzazione. |
Casella 4 |
Data di scadenza |
Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione va da tre a 12 mesi. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario. |
Casella 5 |
Attività della persona fisica o giuridica, entità o organismo indicato nella casella 2 |
Indicare l'attività principale della persona, entità o organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica. Il termine «autorità incaricata dell'applicazione della legge» è definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/125. Se l'attività principale non è inclusa nell'elenco, selezionare «Nessuno dei precedenti» e descrivere l'attività principale in termini generici (ad esempio grossista, dettagliante, ospedale). |
Casella 6 |
Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica |
Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (3). Si noti che nella casella 6 è possibile indicare uno Stato membro solo se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/125. |
Casella 7 |
Tipo di autorizzazione |
Indicare se l'assistenza tecnica è fornita per un periodo specifico e, in tal caso, specificare il periodo in giorni, settimane o mesi durante il quale il fornitore di assistenza tecnica deve rispondere a richieste di consulenza, sostegno o formazione. Una singola prestazione di assistenza tecnica riguarda una richiesta specifica di consulenza o di sostegno o una formazione specifica (anche se è relativa a un corso di diversi giorni). |
Casella 8 |
Stato membro emittente |
Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione. |
Casella 9 |
Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica |
Descrivere il tipo di merci interessate dall'assistenza tecnica. La descrizione deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato II, III o IV del regolamento (UE) 2019/125. |
Casella 10 |
Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata |
Descrivere l'assistenza tecnica in modo chiaro e preciso. Inserire un riferimento alla data e al numero dell'accordo concluso dal fornitore di assistenza tecnica o allegare tale accordo, se del caso. |
Casella 11 |
Modalità di fornitura |
Non occorre compilare la casella 11 se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/125. Se l'assistenza tecnica è fornita da un paese terzo diverso dal paese terzo in cui il destinatario è residente o stabilito, indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012. |
Casella 12 |
Descrizione della formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica |
Indicare se il sostegno tecnico o il servizio tecnico che rientrano nella definizione di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/125 sono accompagnati da formazioni per gli utenti delle relative merci. Indicare il tipo di utenti che riceverà tale formazione e specificare gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione. |
Casella 14 |
Requisiti e condizioni specifici |
Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16. |
Casella 16 |
Numero di allegati |
Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14). |
(1) Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).
(3) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
ALLEGATO X
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio |
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Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio |
limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, tredicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 1236/2005, e al punto 13, paragrafo 5, dell'allegato |
Regolamento (CE) n. 675/2008 della Commissione |
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Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione |
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Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio |
limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), quarto trattino, e al punto 16, paragrafo 4, dell'allegato |
Regolamento (UE) n. 585/2013 della Commissione |
|
Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 12 dell'allegato |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione |
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Regolamento delegato (UE) 2015/1113 della Commissione |
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Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione |
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ALLEGATO XI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1236/2005 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 bis |
Articolo 5 |
Articolo 4 ter |
Articolo 6 |
Articolo 4 quater |
Articolo 7 |
Articolo 4 quinquies |
Articolo 8 |
Articolo 4 sexies |
Articolo 9 |
Articolo 4 septies |
Articolo 10 |
Articolo 5 |
Articolo 11 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, parole introduttive |
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.1 |
Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.2 |
Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 6 bis |
Articolo 13 |
Articolo 7 |
Articolo 14 |
Articolo 7 bis |
Articolo 15 |
Articolo 7 ter |
Articolo 16 |
Articolo 7 quater, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 7 quater, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 7 quater, paragrafo 3, parole introduttive |
Articolo 17, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.1 |
Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.2 |
Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.3 |
Articolo 17, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 7 quater, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 7 quinquies |
Articolo 18 |
Articolo 7 sexies |
Articolo 19 |
Articolo 8 |
Articolo 20 |
Articolo 9 |
Articolo 21 |
Articolo 10 |
Articolo 22 |
Articolo 11 |
Articolo 23 |
Articolo 12 |
Articolo 24 |
Articolo 12 bis |
Articolo 25 |
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 bis |
Articolo 26 paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 26, paragrafo 5 |
Articolo 13 paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 6 |
Articolo 13 bis |
Articolo 27 |
Articolo 14 |
Articolo 28 |
Articolo 15 bis |
Articolo 29 |
Articolo 15 ter |
Articolo 30 |
Articolo 15 quater |
Articolo 31 |
Articolo 15 quinquies |
Articolo 32 |
Articolo 17 |
Articolo 33 |
Articolo 18 |
Articolo 34 |
— |
Articolo 35 |
Articolo 19 |
Articolo 36 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato III bis |
Allegato IV |
Allegato III ter |
Allegato V |
Allegato IV |
Allegato VI |
Allegato V |
Allegato VII |
Allegato VI |
Allegato VIII |
Allegato VII |
Allegato IX |
— |
Allegato X |
— |
Allegato XI |