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Document 32014R0914
Commission Implementing Regulation (EU) No 914/2014 of 21 August 2014 amending for the 217th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014 , recante duecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 914/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014 , recante duecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 248 del 22.8.2014, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 914/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2014
recante duecentodiciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 15 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di sei persone fisiche all'elenco, compilato dal Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda, delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 4 agosto il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare due voci dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
|
2) |
la voce «Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [aliasa) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Indirizzo Londra, Regno Unito. Data di nascita: 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz [aliasa) Khaled Al-Fauwaz,, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Indirizzo: Stati Uniti d'America. Data di nascita: 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. N. passaporto: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» ; |
3) |
la voce «Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [aliasa) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Indirizzo a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue: «Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [aliasa) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Mostafa Kamel Mostafa, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Abu Hamza, h) Abu Hamza Al-Misri]. Indirizzo: Stati Uniti d'America. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.» |