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Document 32012R0933

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 933/2012 della Commissione, dell' 11 ottobre 2012 , recante centottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 278 del 12.10.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/933/oj

    12.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 278/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 933/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 ottobre 2012

    recante centottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 5 ottobre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 3 ottobre 2012 il Comitato ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    (1)

    La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":

    "Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Indirizzo: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabia Saudita. Data di nascita: 23.2.1955. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 751550, (b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scaduto l'11.1.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."

    (2)

    La voce "Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Al-Qaida in Yemen, (g) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Creata nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010." dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:

    "Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari’a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Ansar al-Shari’a è stata creata all'inizio del 2011 da AQAP. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010."


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