Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0427

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2011 della Commissione, del 2 maggio 2011 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 113 del 3.5.2011, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/427/oj

    3.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 427/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2011

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce Israele nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e l'articolo 8, punto 4,

    vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

    (2)

    Conformemente a tale regolamento, quando si verifica un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall'influenza aviaria qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Dette condizioni riguardano l'attuazione di una politica di abbattimento totale comprensiva di una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti. Deve inoltre essere stata effettuata la sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità dell'allegato IV, parte II, di tale regolamento per un periodo di tre mesi dopo il completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione.

    (3)

    Israele è elencato nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 quale paese terzo da cui è consentito importare nell'Unione tutti i prodotti ottenuti dal pollame ivi contemplati. A seguito di un focolaio di HPAI all'inizio del 2010 le importazioni verso l'Unione di alcuni prodotti provenienti da Israele sono stati limitati a parti definite del suo territorio da tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) n. 332/2010 della Commissione (4). L'area da cui le importazioni di alcuni prodotti sono state vietate è descritta nella colonna 3 con il codice IL-2 alla voce Israele nell'annesso I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 e si applica fino al 1o maggio 2010. Il divieto d'importazione di alcuni prodotti ottenuti dal pollame provenienti dall'area IL-2 relativo a detto focolaio deve tuttavia continuare ad avere effetto per quanto riguarda i prodotti fabbricati prima di tale data.

    (4)

    L'8 marzo 2011 Israele ha inoltre informato la Commissione di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 sul suo territorio.

    (5)

    A causa dell'accertato focolaio di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia. Le autorità veterinarie di Israele hanno di conseguenza sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di determinati prodotti ottenuti dal pollame.

    (6)

    Israele ha presentato alla Commissione le informazioni relative alle misure di lotta adottate in relazione al recente focolaio della malattia. La Commissione ha valutato tali informazioni insieme alla situazione epidemiologica di Israele.

    (7)

    Israele ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. L'intervento rapido e deciso di Israele volto a contenere la malattia e i risultati positivi concernenti la valutazione della situazione epidemiologica consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti ottenuti dal pollame circoscrivendole alle zone colpite dalla malattia, sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie di Israele.

    (8)

    Israele attua inoltre programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria che risultano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008.

    (9)

    Considerando lo sviluppo favorevole della situazione epidemiologica e i relativi programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria contro il focolaio in riferimento alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008, è opportuno limitare il periodo di sospensione dell'autorizzazione ad importare nell'Unione a tre mesi fino al 14 giugno 2011 dopo un'adeguata pulizia e disinfezione delle aziende precedentemente infette.

    (10)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce Israele è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

    (3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 10.


    ALLEGATO

    «IL — Israele

    IL-0

    L'intero paese

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

    S4

    IL-1

    Area di Israele esclusi IL-2 e IL-3

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N

     

     

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    IL-2

    L'area di Israele all'interno dei seguenti confini:

    ad ovest: strada numero 4,

    a sud: strada numero 5812 collegata alla strada numero 5815,

    ad est: barriera di sicurezza fino alla strada numero 6513,

    a nord: strada numero 6513 fino all'intersezione con la strada 65. Da questo punto in linea retta fino all'ingresso di Givat Nili e da qui in linea retta fino all'intersezione della strada 652 e della strada 4.

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

     

    1.5.2010

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

     

    1.5.2010

     

     

     

    IL-3

    L'area di Israele all'interno dei seguenti confini:

    a nord: strada 386 fino ai confini comunali di Gerusalemme, il fiume Refaim, l'ex confine israelo-giordano (“linea verde”)

    ad est: strada 356

    a sud: strade 8670, 3517 e 354:

    ad ovest: una linea retta in direzione nord fino alla strada 367, proseguendo a ovest la 367 e poi a nord fino alla strada 375 e a ovest del villaggio di Matta una linea verso nord/nord ovest fino alla strada 386

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

     

    N, P2

    8.3.2011

    14.6.2011

    A

     

    S5, ST1

    WGM

    VIII

    P2

    8.3.2011

    14.6.2011

     

     

     

    POU, RAT

     

    N, P2

    8.3.2011

    14.6.2011»

     

     

     


    Top