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Document 32010R0713
Commission Regulation (EU) No 713/2010 of 9 August 2010 amending for the 133rd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (UE) n. 713/2010 della Commissione, del 9 agosto 2010 , recante centotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (UE) n. 713/2010 della Commissione, del 9 agosto 2010 , recante centotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 209 del 10.8.2010, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 713/2010 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2010
recante centotrentatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 27 e 29 luglio 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare cinque persone ed otto entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Karel KOVANDA
Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(2) L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
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(2) |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:
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