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Document 32009L0043
Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community (Text with EEA relevance)
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 146 del 10.6.2009, p. 1–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2024
10.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 146/1 |
DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato prevede la realizzazione di un mercato interno che comporta l’eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi e l’istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta. |
(2) |
Le disposizioni del trattato che istituiscono il mercato interno si applicano a tutte le merci e a tutti i servizi forniti quale corrispettivo di una remunerazione, inclusi i prodotti per la difesa, ma non precludono agli Stati membri di adottare, a certe condizioni, altre misure in casi particolari, laddove lo ritengano necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza. |
(3) |
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all’interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l’innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell’industria della difesa nell’Unione europea. |
(4) |
Gli obiettivi perseguiti in linea generale dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri includono la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità mediante sistemi di rigoroso controllo e di restrizione delle esportazioni e della proliferazione dei prodotti per la difesa in paesi terzi e altri Stati membri. |
(5) |
Tali restrizioni alla circolazione dei prodotti per la difesa nella Comunità non possono essere eliminate in maniera generale attraverso la diretta applicazione dei principi della libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dal trattato, dato che tali restrizioni possono essere giustificate caso per caso in base agli articoli 30 o 296 del trattato, i quali continuano ad essere applicati dagli Stati membri purché siano soddisfatte le condizioni ivi contemplate. |
(6) |
Le leggi e i regolamenti pertinenti degli Stati membri necessitano pertanto di essere armonizzati in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva riguarda solo norme e procedure in cui siano interessati i prodotti per la difesa e, di conseguenza, non incide sulle politiche degli Stati membri riguardanti il trasferimento di prodotti per la difesa. |
(7) |
L’armonizzazione delle leggi e dei regolamenti pertinenti degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, né la loro discrezionalità con riguardo alla loro politica di esportazione di prodotti per la difesa. |
(8) |
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. |
(9) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti per la difesa che si limitino all’attraversamento del territorio della Comunità, ossia ai materiali che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco, dove non deve essere tenuta, per gli stessi materiali, alcuna registrazione in una contabilità di magazzino approvata. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti per la difesa indicati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3), compresi i loro componenti e le loro tecnologie. |
(11) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’attuazione dell’azione comune 97/817/PESC del 28 novembre 1997 adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alle mine terrestri antipersona (4), né dovrebbe pregiudicare la ratifica e l’attuazione, da parte degli Stati membri, della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008. |
(12) |
Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di prodotti per la difesa, esigono che il trasferimento di tali materiali all’interno della Comunità resti soggetto all’autorizzazione degli Stati membri d’origine e a garanzie negli Stati membri di destinazione. |
(13) |
In considerazione delle garanzie previste dalla presente direttiva per la protezione di tali obiettivi, gli Stati membri non avranno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per il loro raggiungimento, fatti salvi gli articoli 30 e 296 del trattato. |
(14) |
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione delle disposizioni necessarie in materia di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Date la natura e le caratteristiche dei prodotti per la difesa, i motivi di ordine pubblico, come la sicurezza dei trasporti, la sicurezza dello stoccaggio, il rischio di sviamenti di destinazione e la prevenzione del crimine sono particolarmente rilevanti ai fini della presente direttiva. |
(15) |
La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (5), ed in particolare le formalità per il movimento di armi all’interno della Comunità. La presente direttiva lascia altresì impregiudicata l’applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (6), ed in particolare le disposizioni relative al trasferimento di munizioni. |
(16) |
Ogni trasferimento di prodotti per la difesa all’interno della Comunità dovrebbe essere soggetto ad un’autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. In casi specifici elencati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva. |
(17) |
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di negare o concedere l’autorizzazione preventiva. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l’autorizzazione dovrebbe essere valida in tutta la Comunità e nessuna altra autorizzazione per l’attraversamento di altri Stati membri o per l’ingresso nel territorio di altri Stati membri dovrebbe essere richiesta. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di licenza adeguato per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa per ciascun tipo di trasferimento, nonché quali debbano essere le modalità e le condizioni cui subordinare ciascuna licenza di trasferimento, tenendo in considerazione il carattere sensibile del trasferimento. |
(19) |
Per quanto riguarda i componenti, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre restrizioni all’esportazione, per quanto possibile, accettando la dichiarazione d’uso dei destinatari tenendo conto del grado d’integrazione di tali componenti nei loro prodotti. |
(20) |
Gli Stati membri dovrebbero determinare i destinatari delle licenze di trasferimento in maniera non discriminatoria a meno che non sia necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza. |
(21) |
Per facilitare i trasferimenti di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero rilasciare o pubblicare licenze generali di trasferimento che autorizzino le imprese rispondenti ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti. |
(22) |
Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di prodotti per la difesa alle forze armate, al fine di accrescere sensibilmente la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri che scelgano di approvvigionarsi di tali prodotti nella Comunità. |
(23) |
Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di componenti ad imprese europee certificate operanti nel settore della difesa, al fine di favorire la cooperazione e l’integrazione di tali imprese, in particolare facilitando l’ottimizzazione delle catene di fornitura e le economie di scala. |
(24) |
Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa dovrebbero essere abilitati a pubblicare una licenza generale per i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in altri Stati membri partecipanti se tali trasferimenti sono necessari per l’esecuzione del predetto programma. Le condizioni della partecipazione a programmi di cooperazione intergovernativa di imprese stabilite negli Stati membri interessati ne risulterebbero in tal modo migliorate. |
(25) |
Gli Stati membri dovrebbero poter pubblicare ulteriori licenze generali di trasferimento nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, il rischio per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sia molto basso. |
(26) |
Laddove non possa essere pubblicata una licenza generale di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero, previa richiesta, concedere una licenza globale di trasferimento alle singole imprese, tranne che nei casi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare licenze globali di trasferimento rinnovabili. |
(27) |
Le imprese dovrebbero informare le autorità competenti dell’uso di licenze generali di trasferimento, ai fini della salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità e al fine di permettere una rendicontazione trasparente sui trasferimenti di prodotti per la difesa, in modo da assicurare un controllo democratico. |
(28) |
Il grado di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze di trasferimento generali, globali e individuali dovrebbe essere sufficientemente flessibile per consentire la prosecuzione della cooperazione in atto nell’attuale quadro internazionale di controllo delle esportazioni. Poiché la decisione di autorizzare o negare un’esportazione è, e dovrebbe rimanere, prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione dovrebbe essere unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione. |
(29) |
Al fine di compensare la progressiva sostituzione del controllo individuale ex ante con un controllo generale ex post nello Stato membro d’origine dei prodotti per la difesa, si dovrebbero creare condizioni di fiducia reciproca, includendo garanzie che assicurino che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all’esportazione. Questo principio dovrebbe essere rispettato anche nelle ipotesi in cui i prodotti per la difesa siano trasferiti numerose volte fra gli Stati membri prima di essere esportati in un paese terzo. |
(30) |
Gli Stati membri cooperano nel quadro della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (7), attraverso l’applicazione di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei dinieghi e di consultazione, per accrescere la convergenza dell’applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti per la difesa. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di definire le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento di prodotti per la difesa, comprese eventuali limitazioni all’esportazione, in particolare ove ciò sia necessario ai fini della cooperazione nel quadro della predetta posizione comune. |
(31) |
I fornitori dovrebbero informare i destinatari delle limitazioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali limitazioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione verso paesi terzi. |
(32) |
Dovrebbe spettare alle imprese decidere se i benefici derivanti dalla possibilità di ricevere prodotti per la difesa usufruendo di una licenza generale di trasferimento giustifichino la domanda di certificazione. I trasferimenti tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo dovrebbero beneficiare di un regime di licenza generale nei casi in cui le imprese del gruppo siano certificate nel rispettivo Stato membro di stabilimento. |
(33) |
Criteri comuni per la certificazione sono necessari per permettere l’instaurarsi di una fiducia reciproca, in particolare nella capacità dei destinatari di rispettare le limitazioni all’esportazione per i prodotti per la difesa ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro. |
(34) |
Per favorire la fiducia reciproca, i destinatari di prodotti per la difesa trasferiti dovrebbero astenersi dall’esportare tali materiali quando la licenza di trasferimento prevede limitazioni all’esportazione. |
(35) |
Le imprese dovrebbero dichiarare alle autorità competenti, quando presentano una domanda di licenza di esportazione in paesi terzi, se si sono attenute alle limitazioni all’esportazione imposte al trasferimento del materiale per la difesa dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di trasferimento. In tale contesto viene sottolineata la particolare rilevanza che continua a rivestire il meccanismo di consultazione tra gli Stati membri previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC. |
(36) |
Le imprese, al momento dell’esportazione verso un paese terzo di un prodotto per la difesa, ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento, dovrebbero fornire prova della licenza di esportazione alle competenti autorità doganali della frontiera esterna comune della Comunità. |
(37) |
L’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato dovrebbe essere aggiornato per allinearlo rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. |
(38) |
È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese sanzioni, per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le limitazioni all’uso dei prodotti per la difesa successivo a un trasferimento. |
(39) |
Qualora uno Stato membro d’origine abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, ovvero qualora uno Stato membro che rilascia una licenza ritenga che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano esserne pregiudicati, esso dovrebbe, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter altresì sospendere provvisoriamente gli effetti di ogni licenza di trasferimento riguardante il destinatario in questione, tenuto conto della propria responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. |
(40) |
Per favorire la reciproca fiducia, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per assicurare la conformità alla presente direttiva dovrebbe essere differita. Ciò consentirebbe, prima dell’applicazione di tali disposizioni, una valutazione dei progressi compiuti sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure prese. |
(41) |
La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sull’attuazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative. |
(42) |
La presente direttiva non incide sull’esistenza o sul perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo e tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi come stabilito dall’articolo 306 del trattato. |
(43) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme e delle procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della diversità delle attuali procedure di rilascio delle licenze e del carattere transfrontaliero dei trasferimenti, e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(44) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(45) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(46) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva è volta a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
2. La presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
3. L’applicazione della presente direttiva è soggetta agli articoli 30 e 296 del trattato.
4. La presente direttiva non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, purché nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa.
Articolo 2
Ambito d’applicazione
La presente direttiva si applica ai prodotti per la difesa di cui all’allegato.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) |
«prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell’elenco di cui all’allegato; |
2) |
«trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro; |
3) |
«fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento; |
4) |
«destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento; |
5) |
«licenza di trasferimento»: un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro; |
6) |
«licenza di esportazione»: un’autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; |
7) |
«attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione. |
CAPO II
LICENZE DI TRASFERIMENTO
Articolo 4
Disposizioni generali
1. Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un’autorizzazione preventiva. Non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l’attraversamento degli Stati membri o per l’ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l’applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, se:
a) |
il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate; |
b) |
le forniture sono effettuate dall’Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti; |
c) |
il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti; |
d) |
il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza; oppure |
e) |
il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione ovvero una volta conclusa la stessa. |
3. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare il paragrafo 2 per includere i casi in cui:
a) |
il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull’ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza; |
b) |
l’obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all’adozione della presente direttiva, oppure |
c) |
il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all’articolo 1, paragrafo 4. |
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7.
5. Gli Stati membri definiscono il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa in questione in conformità alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7.
6. Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all’esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l’altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di richiedere garanzie circa l’impiego finale, inclusi certificati relativi all’utilizzatore finale.
7. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata tra l’altro sui criteri seguenti:
a) |
la natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali; |
b) |
la rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati. |
8. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre limitazioni all’esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d’uso nella quale attesti che i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione.
9. Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l’uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata detta licenza di trasferimento.
Articolo 5
Licenze generali di trasferimento
1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, sono pubblicate licenze generali di trasferimento almeno quando:
a) |
il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro; |
b) |
il destinatario è un’impresa certificata ai sensi dell’articolo 9; |
c) |
il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni; |
d) |
il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa. |
3. Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l’uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per la esecuzione di quest’ultimo.
4. Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva.
Articolo 6
Licenze globali di trasferimento
1. Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze globali di trasferimento che autorizzano i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in uno o più altri Stati membri.
2. Gli Stati membri determinano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa a cui essa si riferisce e i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati.
La licenza globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato dagli Stati membri.
Articolo 7
Licenze individuali di trasferimento
Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze individuali di trasferimento, che autorizzano il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti per la difesa, da trasmettere a un destinatario in una o più spedizioni quando:
a) |
la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento; |
b) |
è necessario per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l’ordine pubblico; |
c) |
è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; o |
d) |
uno Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento. |
CAPO III
INFORMAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ESPORTAZIONE SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO
Articolo 8
Informazioni comunicate dai fornitori
1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa informino i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le limitazioni, relative all’impiego finale o all’esportazione di prodotti per la difesa.
2. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori informino in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.
3. Gli Stati membri garantiscono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro, e definiscono gli obblighi in materia d’informazione cui è subordinata l’utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:
a) |
la descrizione del materiale per la difesa e il suo riferimento in conformità dell’allegato; |
b) |
la quantità e il valore del materiale per la difesa; |
c) |
le date del trasferimento; |
d) |
il nome e l’indirizzo del fornitore e del destinatario; |
e) |
l’impiego finale e l’utilizzatore finale del materiale per la difesa, se noti; e |
f) |
la prova che il destinatario dei prodotti per la difesa in questione è stato informato della restrizione all’esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento. |
4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori conservino i registri di cui al paragrafo 3 per un periodo almeno equivalente a quello previsto nella legislazione nazionale pertinente in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici in materia di conservazione dei registri, ed in ogni caso per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il fornitore ha trasferito i prodotti per la difesa.
Articolo 9
Certificazione
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
2. La certificazione stabilisce l’affidabilità dell’impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L’affidabilità dell’impresa destinataria viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) |
esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell’impresa delle restrizioni all’esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell’autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e dell’impiego di personale dirigente con esperienza; |
b) |
attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all’interno della Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi; |
c) |
la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni; |
d) |
l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all’utilizzo finale e all’esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti; |
e) |
l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l’impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall’impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; e |
f) |
la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell’impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell’impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni. |
3. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) |
l’autorità competente che rilascia il certificato; |
b) |
il nome e l’indirizzo del destinatario; |
c) |
una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; e |
d) |
la data di rilascio e la durata di validità del certificato. |
Il periodo di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
4. I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative:
a) |
alla comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2; |
b) |
alla sospensione o alla revoca del certificato. |
5. Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro a norma della presente direttiva.
7. Se un’autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L’autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l’elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.
La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri.
Articolo 10
Limitazioni all’esportazione
Gli Stati membri garantiscono che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti, ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, siano soggetti a limitazioni all’esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l’ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine.
CAPO IV
PROCEDURE DOGANALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 11
Procedure doganali
1. Gli Stati membri garantiscono che l’esportatore, nell’espletare le formalità richieste per l’esportazione di prodotti per la difesa presso l’ufficio doganale competente a trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l’operazione di esportazione dal suo territorio dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che:
a) |
informazioni pertinenti non siano state prese in considerazione all’atto del rilascio della licenza di esportazione; ovvero |
b) |
le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione. |
3. Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all’esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali.
4. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 12
Scambio di informazioni
Gli Stati membri, agendo d’intesa con la Commissione, adottano tutte le misure idonee per stabilire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le proprie autorità nazionali competenti.
CAPO V
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA
Articolo 13
Adattamento dell’allegato
1. La Commissione aggiorna l’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato di modo che esso corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Misure di salvaguardia
1. Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista il serio rischio che un destinatario certificato a norma dell’articolo 9 in un altro Stato membro non rispetterà una delle condizioni allegate alla licenza generale di trasferimento, ovvero se ritiene che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano essere pregiudicati, esso ne informa tale altro Stato membro e chiede una verifica della situazione.
2. Qualora i dubbi di cui al paragrafo 1 persistano, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza può sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento nei riguardi dei destinatari in questione. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia. Lo Stato membro che ha adottato tale misura può decidere di revocarla qualora non la ritenga più giustificata.
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, in particolare nel caso in cui le informazioni fornite a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 10, in merito al rispetto delle limitazioni all’esportazione cui è soggetta una licenza di trasferimento, siano false o incomplete. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 17
Riesame e relazioni
1. Entro il 30 giugno 2012, la Commissione riferisce sulle disposizioni adottate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e l’articolo 15.
2. Entro il 30 giugno 2016, la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se, e in che misura, gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Nella relazione essa riesamina l’applicazione degli articoli da 9 a 12 e dell’articolo 15 della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sullo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e di una base industriale e tecnologica europea di difesa, tenendo conto, tra l’altro, della situazione delle piccole e medie imprese. Se necessario, la relazione è corredata da una proposta legislativa.
Articolo 18
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 19
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 20
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.
(4) GU L 338 del 9.12.1997, pag. 1.
(5) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
(6) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
(7) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(10) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
ELENCO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA
ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici; Nota Il punto ML1.a. non sottopone ad autorizzazione:
|
b. |
armi ad anima liscia, come segue:
|
c. |
armi che impiegano munizioni senza bossolo; |
d. |
silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c. Nota 1 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche. Nota 2 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione. Nota 3 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche. Nota 4 Il punto ML1.d non sottopone ad autorizzazione i congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare. |
ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa; Nota 1 Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal medesimo punto. Nota 2 Il punto ML2.a non sottopone ad autorizzazione:
|
b. |
lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici; Nota Il punto ML2.b non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione. |
c. |
congegni di mira. |
ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
munizioni per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1, ML2 o ML12; |
b. |
dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni sottoposte ad autorizzazione dal punto ML3.a. Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:
Nota 2 Il punto ML3.a non sottopone ad autorizzazione le munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e le munizioni demilitarizzate con bossolo forato. Nota 3 Il punto ML3.a non sottopone ad autorizzazione le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
|
ML4
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:
NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
a. |
bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (cioè apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali); Nota Il punto ML4.a comprende:
|
b. |
apparecchiature appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, posizionamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a. Nota Il punto ML4.b comprende:
|
Nota tecnica:
I dispositivi portatili, progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a.
ML5
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
a. |
congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; |
b. |
sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori; |
c. |
apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b; |
d. |
apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali sottoposti ad autorizzazione dai punti ML5.a o ML5.b. |
ML6
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
a. |
veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare; Nota tecnica: Ai fini del punto ML6.a, l’espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi. |
b. |
veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore. |
NB: cfr. anche punto ML13.a.
Nota 1 Il punto ML6.a comprende:
a. |
carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nel punto ML4; |
b. |
veicoli corazzati; |
c. |
veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde; |
d. |
veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d’arma e relativi macchinari per movimentare carichi. |
Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre sottoposto ad autorizzazione dal punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:
a. |
copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi; |
b. |
sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio azionati dall’interno del veicolo in moto; |
c. |
protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida); |
d. |
speciali rinforzi o assemblaggi per armi; |
e. |
dispositivi di schermatura dell’illuminazione. |
Nota 3 Il punto ML6 non sottopone ad autorizzazione le automobili civili o i furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.
ML7
Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
a. |
agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente; |
b. |
agenti per la guerra chimica, comprendenti:
|
c. |
precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
|
d. |
«agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
Nota 1 Il punto ML7.d non sottopone ad autorizzazione gli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale. Nota 2 Il punto ML7.d non sottopone ad autorizzazione le sostanze chimiche attive e relative combinazioni identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari. |
e. |
apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
|
f. |
equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, loro componenti appositamente progettati e miscele chimiche specificamente formulate, come segue:
Nota Il punto ML7.f.1 comprende:
NB: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
g. |
equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per individuare o identificare materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati; Nota Il punto ML7.g non sottopone ad autorizzazione i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni. NB: Cfr. anche voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
h. |
«biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione; |
i. |
«biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
|
Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non sottopongono ad autorizzazione:
a. |
cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso; |
b. |
acido cianidrico (CAS 74-90-8); |
c. |
cloro (CAS 7782-50-5); |
d. |
cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso; |
e. |
difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8); |
f. |
soppresso; |
g. |
bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4); |
h. |
bromuro di benzile (CAS 100-39-0); |
i. |
ioduro di benzile (CAS 620-05-3); |
j. |
bromo acetone (CAS 598-31-2); |
k. |
bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3); |
l. |
bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0); |
m. |
cloro-acetone (CAS 78-95-5); |
n. |
iodoacetato di etile (CAS 623-48-3); |
o. |
iodoacetone (CAS 3019-04-3); |
p. |
cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici elencati ai punti ML7.h e ML7.i. 2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione le cellule o i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).
ML8
«Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:
NB: Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
Note tecniche:
1. |
Per questa voce, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8. |
2. |
Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è sottoposta ad autorizzazione dall’elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata. (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante). |
a. |
«esplosivi», come segue, e relative miscele:
|
b. |
«propellenti», come segue:
|
c. |
materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
Nota 1 I combustibili per aeromobili sottoposti ad autorizzazione dal punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti. Nota 2 Il punto ML8.c.4.a non sottopone ad autorizzazione le miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione. Nota 3 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi e i combustibili che contengono i metalli o le leghe indicati al punto ML8.c.5, incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. Nota 4 Il punto ML8.c.5.b.2 non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %). |
d. |
ossidanti, come segue, e relative miscele:
|
e. |
leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:
|
f. |
additivi, come segue:
|
g. |
«precursori» come segue: NB: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» sottoposti ad autorizzazione fabbricati dalle sostanze seguenti:
|
Nota 5 Per le cariche e i dispositivi, cfr. punto ML4.
Nota 6 Il punto ML8 non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con «materiali energetici» elencati al punto ML8.a o con polveri di metallo elencate al punto ML8.c:
a. |
picrato di ammonio; |
b. |
polvere nera; |
c. |
esanitrodifenilammina; |
d. |
difluoroammina; |
e. |
nitroamido; |
f. |
nitrato di potassio; |
g. |
tetranitronaftalina; |
h. |
trinitroanisolo; |
i. |
trinitronaftalina; |
j. |
trinitrossilene; |
k. |
N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone; |
l. |
diottimaleato; |
m. |
etilesilacrilato; |
n. |
trietilalluminio (TEA), trimetilalluminio (TMA), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro; |
o. |
nitrocellulosa; |
p. |
nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG); |
q. |
2,4,6-trinitrotoluene (TNT); |
r. |
etiletilendiamminodinitrato (EDDN); |
s. |
pentaeritritetetranitrato (PETN); |
t. |
azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi; |
u. |
trietileneglicoldinitrato (TEGDN); |
v. |
2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico); |
w. |
dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifenilurea [centraliti]; |
x. |
N, N-difenilurea (difenilurea asimmetrica); |
y. |
metil-N, N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); |
z. |
etil-N, N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); |
aa. |
2-nitrodifenilammina (2-NDPA); |
bb. |
4-nitrodifenilammina (4-NDPA); |
cc. |
2,2-dinitropropanolo; |
dd. |
nitroguanidina (cfr. voce 1C011.d dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso). |
ML9
Navi da guerra, attrezzature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
a. |
navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o no per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o no di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi; |
b. |
motori e sistemi di propulsione, come segue:
|
c. |
apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, e loro sistemi di controllo; |
d. |
reti antisommergibile e reti antisiluri; |
e. |
non utilizzato; |
f. |
passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave; Nota Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d’onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche. |
g. |
cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare. |
ML10
«Aeromobili», ‘veicoli più leggeri dell’aria‘, veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per aeromobili’, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
a. |
«aeromobili» da combattimento e loro componenti appositamente progettati; |
b. |
altri «aeromobili» e ‘veicoli più leggeri dell aria’ appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati; |
c. |
veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
d. |
motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati; |
e. |
attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati; |
f. |
dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d; |
g. |
caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l’impiego in «aeromobili», tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per «aero mobili» o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d’emergenza di personale da «aero mobili»; |
h. |
paracadute e relative apparecchiature usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per «aeromobili», come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
i. |
sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l’uso dell’ossigeno; |
Nota 1 Il punto ML10.b non sottopone ad autorizzazione «aeromobili», o varianti di essi, appositamente progettati per uso militare che:
a. |
non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e |
b. |
siano stati certificati per uso civile dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar. |
Nota 2 Il punto ML10.d non sottopone ad autorizzazione:
a. |
motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar per l’impiego su «aerei civili», o loro componenti appositamente progettati; |
b. |
motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio. |
Nota 3 I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente i componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.
ML11
Apparecchiature elettroniche non sottoposte ad autorizzazione in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare; Nota Il punto ML11 include:
|
b. |
apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). |
ML12
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
b. |
impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica. |
NB: Per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.
Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia cinetica:
a. |
sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido; |
b. |
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta; |
c. |
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno; |
d. |
sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili. |
Nota 2 Il punto ML12 sottopone ad autorizzazione sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
a. |
elettromagnetico; |
b. |
elettrotermico; |
c. |
a plasma; |
d. |
a gas leggero; o |
e. |
chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi). |
ML13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:
a. |
piastre blindate come segue:
|
b. |
costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati; |
c. |
elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati, ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti; |
d. |
indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati. |
Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o per costruire shelter militari.
Nota 2 Il punto ML13.c non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.
Nota 3 I punti ML13.c e d non sottopongono ad autorizzazione gli elmetti, gli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale.
Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.
NB: 1: Cfr. anche voce 1A005 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
NB: 2: Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
ML14
Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco sottoposte ad autorizzazione dal punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Nota tecnica:
Il termine «apparecchiature specializzate per l’addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.
Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.
Nota 2 Il punto ML14 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive.
ML15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. |
registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini; |
b. |
apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; |
c. |
apparecchiature per l’intensificazione delle immagini; |
d. |
apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica; |
e. |
apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar; |
f. |
apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai punti da ML15.a a ML15.e. Nota Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l’efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. |
Nota 1 Il termine «componenti appositamente progettati» comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
a. |
tubi convertitori di immagine all’infrarosso; |
b. |
tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione); |
c. |
placche a microcanali; |
d. |
tubi di telecamere a bassa luminosità; |
e. |
assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura); |
f. |
tubi piroelettrici per telecamere; |
g. |
sistemi di raffreddamento per sistemi di visione; |
h. |
otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità; |
i. |
invertitori di immagine a fibra ottica; |
j. |
fotocatodi a semiconduttori composti. |
Nota 2 Il punto ML15 non sottopone ad autorizzazione i «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o le apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
NB: Per la posizione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.
NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
ML16
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.
ML17
Apparecchiature varie, materiali e biblioteche, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
|
b. |
apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare; |
c. |
accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare; |
d. |
apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; |
e. |
«robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
f. |
biblioteche (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
g. |
apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare; |
h. |
apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione da altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
i. |
simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari; |
j. |
officine mobili appositamente progettate o modificate per la manutenzione di apparecchiature militari; |
k. |
generatori da campo appositamente progettati o modificati per uso militare; |
l. |
container appositamente progettati o modificati per uso militare; |
m. |
traghetti non sottoposti altrove ad autorizzazione nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare; |
n. |
modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» di prodotti sottoposti ad autorizzazione dai punti ML4, ML6, ML9 o ML10; |
o. |
apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare. |
Note tecniche:
1. |
Ai fini del punto ML17, il termine «biblioteca» (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari. |
2. |
Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare. |
ML18
Apparecchiature per la produzione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue:
a. |
apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati; |
b. |
impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. |
Nota tecnica:
Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.
Nota I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
a. |
nitratori di tipo continuo; |
b. |
apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
c. |
presse per disidratazione; |
d. |
estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari; |
e. |
macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi; |
f. |
barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg; |
g. |
miscelatori ad azione continua per propellenti solidi; |
h. |
mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari; |
i. |
apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8; |
j. |
convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3. |
ML19
Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
b. |
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
c. |
sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
d. |
apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi; |
e. |
modelli di collaudo fisico per sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dal presente punto; |
f. |
sistemi «laser» a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva. |
Nota 1 I sistemi d’arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:
a. |
«laser» a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali; |
b. |
acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; |
c. |
emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante. |
Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia diretta:
a. |
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile; |
b. |
sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio; |
c. |
sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo; |
d. |
apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio; |
e. |
apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli; |
f. |
apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase; |
g. |
iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno; |
h. |
componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»; |
i. |
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi; |
j. |
apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia; |
k. |
nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi; |
ML20
Nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.
a. |
apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C); Nota Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche. |
b. |
apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto. Nota Il punto ML20.b non sottopone ad autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore. |
ML21
«Software», come segue:
a. |
«software» appositamente progettato o modificato per «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di apparecchiature o di materiali sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
b. |
«software» specifico, come segue:
|
ML22
«Tecnologia», come segue:
a. |
«tecnologia», diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea; |
b. |
«tecnologia», come segue:
|
Nota 1 La «tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non sottoposti ad autorizzazione.
Nota 2 Il punto ML22 non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» come segue:
a. |
minima necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata; |
b. |
di «pubblico dominio», «per la ricerca scientifica di base» e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti; |
c. |
per l’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. |