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Document 32008R1166
Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 321 del 1.12.2008, p. 14–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrogato da 32018R1091
1.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (2), prevede un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007. |
(2) |
È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento. |
(3) |
Occorre procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento delle aziende agricole nella Comunità per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione delle indagini campionarie. L’ultimo censimento prima dell’adozione del presente regolamento si è svolto nel 1999/2000. |
(4) |
È necessario raccogliere dati sull’attuazione delle misure per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3). |
(5) |
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l’esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che coprano l’intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 (4), che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l’uso dei fattori di produzione agricoli. |
(6) |
Si constata una carenza di informazioni statistiche sui diversi metodi di produzione agricola a livello delle singole aziende. È quindi necessario migliorare la raccolta di informazioni sui metodi di produzione agricola connesse alle informazioni sulla struttura delle aziende agricole, così da disporre di ulteriori statistiche per lo sviluppo della politica agroambientale e per migliorare la qualità degli indicatori agroambientali. |
(7) |
Statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole sono importanti per orientare la politica agricola comunitaria. Di conseguenza, per le caratteristiche dell’indagine è opportuno utilizzare, per quanto possibile, classificazioni comuni e definizioni comuni. |
(8) |
La realizzazione dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2010 e il censimento decennale della popolazione nel 2011 graverebbero notevolmente sulle risorse statistiche degli Stati membri qualora i periodi della raccolta di dati sul campo per queste due importanti indagini dovessero sovrapporsi. È opportuno pertanto prevedere una deroga che consenta agli Stati membri di realizzare l’indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2009. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, specie per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (6), costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie. |
(10) |
L’uso dell’informazione sull’ubicazione dell’azienda agricola da parte della Commissione dovrebbe essere limitato alle analisi statistiche e dovrebbe escludere i disegni campionari e la conduzione di rilevazioni dirette. È opportuno assicurare la necessaria tutela della riservatezza dei dati, tra l’altro limitando la precisione dei parametri di ubicazione e attraverso un’appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. |
(11) |
Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (7) ha stabilito la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità. |
(12) |
A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (8), le unità territoriali dovrebbero essere definite sulla base della classificazione NUTS. |
(13) |
Per ridurre, quanto più possibile, l’onere della raccolta dei dati a carico dei rispondenti e degli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a indagini campionarie e avvalersi di fonti amministrative. |
(14) |
La realizzazione delle indagini richiederà, su un arco di diversi anni, cospicue risorse finanziarie degli Stati membri e della Commissione, gran parte delle quali verranno utilizzate per adempiere a prescrizioni comunitarie. |
(15) |
È riconosciuto che le procedure per l’identificazione delle aziende agricole per via satellitare presentano notevoli difficoltà metodologiche e tecniche in molti Stati membri. |
(16) |
È quindi opportuno prevedere una sovvenzione comunitaria a favore della realizzazione di questo programma, erogata attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9). |
(17) |
Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10). |
(18) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla struttura delle aziende agricole e ai metodi di produzione agricola, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(19) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11). |
(20) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i coefficienti di equivalenza delle unità di bestiame, di definire le caratteristiche e di adeguare gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(21) |
Il comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE (12) del Consiglio è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un’indagine sui metodi di produzione agricola.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge — come attività primaria o secondaria — le attività agricole elencate nell’allegato I all’interno del territorio economico dell’Unione europea; |
b) |
«unità di bestiame»: un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi. Le unità di bestiame sono definite in base al fabbisogno alimentare delle singole categorie di animali, i cui coefficienti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2; |
c) |
«indagini campionarie»: le indagini statistiche basate su campionamento casuale stratificato volte a fornire statistiche rappresentative sulle aziende agricole a livello regionale e nazionale. La stratificazione è effettuata per dimensione e tipologia dell’azienda agricola, in modo da garantire che le aziende agricole di dimensioni e tipologie diverse siano adeguatamente rappresentate; |
d) |
«regione»: l’unità territoriale di livello NUTS 2, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; |
e) |
«ubicazione dell’azienda»: le coordinate di latitudine e di longitudine nell’arco di cinque minuti che non permettono l’identificazione diretta di una singola azienda. Se nell’ubicazione latitudinale e longitudinale è compresa un’unica azienda agricola, quest’ultima è attribuita ad un’ubicazione vicina che contiene almeno un’altra azienda agricola. |
Articolo 3
Copertura
1. Le indagini previste dal presente regolamento riguardano:
a) |
le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro; |
b) |
le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è inferiore ad un ettaro, qualora tali aziende producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione superi determinate soglie fisiche. |
2. Gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine superiore ad un ettaro fissano, tuttavia, tale soglia ad un livello tale che siano escluse solo le aziende agricole più piccole che complessivamente rappresentano non più del 2 % del totale della superficie agricola utilizzata escluse le terre comuni e non più del 2 % del numero totale delle unità di bestiame delle aziende.
3. La copertura riguarda comunque tutte le aziende agricole che raggiungano una delle soglie fisiche di cui all’allegato II.
Articolo 4
Fonti dei dati
1. Gli Stati membri utilizzano le informazioni del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 (13), del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 (14) e dei registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 (15), purché la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. Gli Stati membri possono utilizzare anche fonti amministrative connesse alla coltivazione di colture geneticamente modificate e alle misure specifiche per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III.
2. Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa diversa da quelle indicate al paragrafo 1 ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo alla metodologia del loro utilizzo e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
Articolo 5
Requisiti di precisione
1. Gli Stati membri che effettuano indagini campionarie assicurano che i risultati ponderati dell’indagine siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all’allegato IV.
2. In casi debitamente motivati la Commissione concede agli Stati membri deroghe ai requisiti di precisione di cui al paragrafo 1 in relazione a regioni specifiche.
CAPO II
STATISTICHE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
Articolo 6
Indagini sulla struttura delle aziende agricole
1. Nel 2010, 2013 e 2016 gli Stati membri conducono indagini sulla struttura delle aziende agricole, in seguito «indagini sulla struttura delle aziende agricole».
2. L’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole è condotta sotto forma di censimento. Possono, tuttavia, essere impiegate indagini campionarie per le caratteristiche relative alle altre attività remunerative svolte dalla manodopera elencate nell’allegato III, sezione V (ii).
3. Le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole possono essere condotte sotto forma di indagini campionarie.
Articolo 7
Caratteristiche delle indagini
1. Gli Stati membri forniscono informazioni relative alle caratteristiche elencate nell’allegato III.
2. La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, modificare l’elenco delle caratteristiche di cui all’allegato III per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole.
3. Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una frequenza del fenomeno bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell’anno civile che precede immediatamente l’anno di effettuazione della rilevazione, detto Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati.
4. Le definizioni delle caratteristiche sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 8
Periodi di riferimento
I periodi di riferimento per le indagini sulla struttura delle aziende agricole negli anni di indagine 2010, 2013 e 2016 sono così definiti:
a) |
per le caratteristiche relative alle superfici di cui all’allegato III, un periodo di 12 mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine; |
b) |
per le caratteristiche relative agli allevamenti di cui all’allegato III, un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre dell’anno di indagine; |
c) |
per le caratteristiche relative alla manodopera di cui all’allegato III, un periodo di dodici mesi che termina un giorno di riferimento compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre dell’anno di indagine; |
d) |
per le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III, un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre dell’anno dell’indagine. |
Articolo 9
Trasmissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo 2012 i dati d’indagine convalidati relativi all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.
2. Per le indagini sulla struttura delle aziende agricole degli anni di indagine 2013 e 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati d’indagine convalidati entro dodici mesi dalla fine dell’anno d’indagine.
3. I dati riguardanti le misure per lo sviluppo rurale di cui all’allegato III e basati su fonti amministrative possono essere trasmessi separatamente alla Commissione entro diciotto mesi dalla fine dell’anno d’indagine.
4. I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole vengono trasmessi alla Commissione in formato elettronico e sono a livello delle singole aziende agricole.
5. La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine.
6. I dati dell’indagine sulla struttura delle aziende agricole non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.
Articolo 10
Piano di campionamento
Per l’aggiornamento del piano di campionamento per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole, gli Stati membri consentono alle autorità nazionali responsabili di dette indagini di accedere alle informazioni sulle aziende agricole contenute negli archivi amministrativi costituiti sul proprio territorio nazionale.
CAPO III
STATISTICHE SUI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA
Articolo 11
Indagine sui metodi di produzione agricola
1. Gli Stati membri conducono un’indagine sui metodi di produzione agricola utilizzati dalle aziende agricole. Tale indagine può essere condotta sotto forma di indagine campionaria.
2. In casi debitamente motivati la Commissione può autorizzare uno Stato membro a svolgere l’indagine campionaria mediante l’impiego di distinti sottocampioni.
3. Gli Stati membri forniscono le informazioni sulle caratteristiche relative ai metodi di produzione agricola elencate nell’allegato V.
4. Per ciascuna azienda oggetto d’indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume d’acqua utilizzato per l’irrigazione nell’azienda (in metri cubi). La stima può essere preparata tramite un modello.
5. La Commissione fornisce agli Stati membri sostegno metodologico e di altro tipo per predisporre il modello di cui al paragrafo 4. Inoltre, la Commissione promuove la cooperazione e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri necessarie per ottenere risultati comparabili.
6. Una caratteristica per la quale uno Stato membro accerti una prevalenza bassa o pari a zero può essere esclusa dalla raccolta di dati. Nel corso dell’anno civile che precede immediatamente l’anno di effettuazione della rilevazione, detto Stato membro informa la Commissione di qualsiasi decisione di escludere una caratteristica dalla raccolta di dati.
7. Le definizioni delle caratteristiche sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
8. Il periodo di riferimento coincide con i periodi di riferimento utilizzati per le caratteristiche di cui all’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.
9. I risultati di questa indagine vengono collegati ai dati ottenuti attraverso l’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole a livello delle singole aziende agricole. I dati combinati e convalidati sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico entro il 31 dicembre 2012.
10. La Commissione stabilisce il formato di trasmissione dei dati dell’indagine.
11. I dati sui metodi di produzione agricola non sono utilizzati dalla Commissione per disegni campionari o per la conduzione di rilevazioni dirette.
CAPO IV
RAPPORTI, FINANZIAMENTO E MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 12
Rapporti
1. Gli Stati membri presentano rapporti metodologici nazionali per le indagini oggetto del presente regolamento, che specificano:
a) |
l’organizzazione e la metodologia applicate; |
b) |
il livello di precisione delle indagini campionarie contemplate dal presente regolamento; |
c) |
la qualità di eventuali fonti amministrative di dati utilizzate; e |
d) |
i criteri di inclusione e di esclusione applicati per rispettare gli obblighi in materia di copertura di cui all’articolo 3. |
2. I rapporti metodologici nazionali sono trasmessi alla Commissione unitamente ai risultati convalidati delle indagini, entro i termini specificati all’articolo 9, paragrafi 1 e 2.
3. Oltre ai rapporti metodologici nazionali da presentare al termine di ciascuna indagine, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari che si rivelassero necessarie in relazione all’organizzazione e alla metodologia dell’indagine.
Articolo 13
Contributo comunitario
1. Gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario massimo del 75 % a parziale copertura dei costi di realizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento, entro i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.
2. Quando il presente regolamento entra in vigore, la Commissione fornisce, agli Stati membri che ne facciano richiesta, l’assistenza tecnica e a livello di consulenza necessaria in materia di localizzazione satellitare delle aziende agricole.
3. Per la somma dei costi dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell’indagine sui metodi di produzione agricola, il contributo comunitario non supera i massimali di seguito indicati:
— |
50 000 EUR rispettivamente per il Lussemburgo e Malta; |
— |
1 000 000 EUR rispettivamente per l’Austria, l’Irlanda e la Lituania; |
— |
2 000 000 EUR rispettivamente per la Bulgaria, la Germania, l’Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito; |
— |
3 000 000 EUR rispettivamente per la Grecia, la Spagna e la Francia; |
— |
4 000 000 EUR rispettivamente per l’Italia, la Polonia e la Romania; e |
— |
300 000 EUR rispettivamente per tutti gli altri Stati membri. |
4. Per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole i massimali di cui al paragrafo 3 sono ridotti del 50 %.
5. Il contributo finanziario comunitario è finanziato attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Articolo 14
Quadro finanziario
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a 58 850 000 EUR per il periodo 2008-2013.
2. L’importo per il periodo 2014-2018 è fissato dall’autorità legislativa e di bilancio su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.
3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Articolo 15
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente delle statistiche agricole istituito a norma della decisione 72/279/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 16
Deroghe
1. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafi 8 e 9, all’articolo 13, paragrafo 3 e all’allegato III e all’allegato IV, i riferimenti all’anno 2010 sono sostituiti da riferimenti all’anno 2009 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, il riferimento al 31 marzo 2012 è sostituito da quello del:
a) |
31 marzo 2011 per la Grecia e il Portogallo; |
b) |
30 giugno 2011 per la Spagna; |
c) |
30 giugno 2012 per l’Italia e la Romania. |
3. In deroga all’articolo 11, paragrafo 9, il riferimento al 31 dicembre 2012 è sostituito da quello del 31 dicembre 2011 per la Grecia, la Spagna e il Portogallo.
Articolo 17
Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 571/88 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.
(2) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.
(3) GU L 277 del 21.10.05, pag. 1.
(4) Intitolata «Elaborazione di indicatori agroambientali per controllare l’integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola comune»
(5) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
(6) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(7) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.
(8) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(9) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(10) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(12) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
(13) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco delle attività agricole richiamate nella definizione di azienda agricola
Le attività che seguono (primarie o secondarie), che si fondano sulla classificazione statistica europea delle attività economiche (NACE Rev. 2) in materia di produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi, vengono impiegate per definire un’azienda agricola.
Descrizione dell’attività |
Codice NACE Rev. 2 |
Note aggiuntive sulle attività incluse nella definizione di attività agricole o da essa escluse |
||||
Coltivazione di colture agricole non permanenti |
01.1 |
|
||||
Coltivazione di colture permanenti |
01.2 |
Sono incluse nel campo di applicazione del presente regolamento le aziende agricole produttrici di vino o di olio d’oliva da uve o da olive di produzione propria. |
||||
Riproduzione delle piante |
01.3 |
|
||||
Allevamento di animali |
01.4 |
Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutte le attività classificate nella classe 01.49 della NACE Rev. 2 (allevamento di altri animali), tranne:
|
||||
Attività mista |
01.5 |
|
||||
Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta |
01.6 |
In generale sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento tutte le aziende agricole che svolgono attività incluse nel gruppo 01.6 della NACE Rev. 2, laddove tali attività abbiano carattere esclusivo. Sono tuttavia incluse nel campo di applicazione del presente regolamento le aziende agricole che mantengono esclusivamente le superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali (classe 01.61 della NACE Rev. 2). |
ALLEGATO II
Soglie per le indagini sulla struttura delle aziende agricole e per l’indagine sui metodi di produzione agricola
Caratteristiche |
Soglia |
|
Superficie agricola utilizzata |
Seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, colture permanenti |
5 ha |
Colture permanenti all’aperto |
Piantagioni di frutta e bacche, agrumeti, oliveti, vigneti e vivai |
1 ha |
Altre produzioni intensive |
Ortaggi freschi, meloni e fragole — all’aperto o sotto protezione bassa non accessibile |
0,5 ha |
Tabacco |
0,5 ha |
|
Luppolo |
0,5 ha |
|
Cotone |
0,5 ha |
|
Coltivazioni in serra o sotto altre protezioni accessibili |
Ortaggi freschi, meloni e fragole |
0,1 ha |
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) |
0,1 ha |
|
Bovini |
Tutti |
10 capi |
Suini |
Tutti |
50 capi |
Scrofe da riproduzione |
10 capi |
|
Ovini |
Tutti |
20 capi |
Caprini |
Tutti |
20 capi |
Pollame |
Tutto |
1 000 capi |
ALLEGATO III
Elenco delle caratteristiche per l’indagine sulla struttura delle aziende agricole
CARATTERISTICHE |
UNITÀ/CATEGORIE |
||
I. Caratteristiche generali |
|||
|
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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II. Superfici |
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III. Patrimonio zootecnico |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Capi |
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Alveari |
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Sì/no |
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IV. Macchine e impianti |
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Numero |
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Numero |
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Numero |
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Numero |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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IV. ii) Impianti |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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V. Manodopera |
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V. i) Lavoro agricolo nell’azienda |
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M/F |
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Fasce d’età (2) |
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Fascia percentuale ULA 1 (3) |
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M/F |
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Fasce d’età |
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Fascia percentuale ULA 2 (4) |
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Tipologie di formazione (5) |
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Sì/no |
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Fascia percentuale ULA 2 |
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Fascia percentuale ULA 2 |
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Fascia percentuale ULA 2 |
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Fascia percentuale ULA 2 |
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Giornate di lavoro a tempo pieno |
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Giornate di lavoro a tempo pieno |
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V. ii) Altre attività remunerative (lavori non agricoli nell’azienda e lavoro all’esterno dell’azienda) |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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VI. Altre attività remunerative dell’azienda (direttamente connesse all’azienda) |
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VI. i) Elenco delle altre attività remunerative |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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VI. ii) Importanza delle altre attività non agricole direttamente collegate all’azienda |
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Fasce percentuali (7) |
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VII. Sostegno allo sviluppo rurale |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
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Sì/no |
(1) Da non indicare nel 2010.
(2) Fasce d’età: (dalla fine della scuola dell’obbligo a 24 anni), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).
(3) Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(4) Fascia percentuale 2 di unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(5) Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).
(6) Da non indicare nel 2013.
(7) Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10).(> 10-≤ 50).(> 50-< 100).
(8) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
ALLEGATO IV
REQUISITI DI PRECISIONE
Le indagini campionarie previste dal presente regolamento devono essere statisticamente rappresentative, a livello di regioni NUTS 2 e ai fini dell’aggregazione nazionale delle zone svantaggiate (1), per tipo e per dimensione delle aziende agricole, conformemente alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (2). Inoltre, per le caratteristiche connesse alle produzioni vegetali e zootecniche delle aziende agricole sono prescritti livelli di precisione specifici.
Tali livelli di precisione sono contenuti nelle tabelle di precisione figuranti in appresso e si applicano a tutte le regioni NUTS 2 con almeno 10 000 aziende. Per una regione NUTS 2 con meno di 10 000 aziende, tali livelli di precisione si applicano invece alla regione NUTS 1 associata, a condizione che questa includa almeno 1 000 aziende. Ai fini dell’indagine sui metodi di produzione agricola, le caratteristiche relative alle produzioni vegetali e zootecniche saranno desumibili dai risultati dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole.
Categorie di precisione per le indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole
Caratteristiche relative alle produzioni vegetali
— |
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), tra cui frumento (grano) tenero e spelta, frumento (grano) duro, segala, orzo, avena, granturco, riso e altri cereali per la produzione di granella |
— |
legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) |
— |
patate (comprese le patate primaticce e da semina) |
— |
barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
— |
semi oleosi, compresi la colza, il ravizzone, il girasole, la soia, i semi di lino e altri semi oleosi |
— |
ortaggi freschi, meloni e fragole |
— |
fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) |
— |
piante raccolte verdi |
— |
prati e pascoli, esclusi i pascoli magri |
— |
Frutteti e piantagioni di bacche |
— |
agrumeti |
— |
oliveti |
— |
Vigneti |
Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche
— |
vacche da latte |
— |
altre vacche |
— |
altri bovini |
— |
scrofe da riproduzione |
— |
altri suini |
— |
ovini |
— |
caprini |
— |
pollame |
Categorie di precisione per le indagini campionarie condotte nel quadro dell’indagine 2010 sulla struttura delle aziende agricole e dell’indagine sui metodi di produzione agricola
Caratteristiche relative alle produzioni vegetali:
— |
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), tra cui frumento (grano) tenero e spelta, frumento (grano) duro, segala, orzo, avena, granturco, riso e altri cereali per la produzione di granella; |
— |
patate (comprese le patate primaticce e da semina) e la barbabietola da zucchero (escluse le sementi); |
— |
semi oleosi, compresi la colza, il ravizzone, il girasole, la soia, i semi di lino e altri semi oleosi; |
— |
colture permanenti all’aperto, compresi le piantagioni di frutta e bacche, gli agrumeti, gli oliveti, i vigneti, i vivai e altre colture permanenti all’aperto; |
— |
ortaggi freschi, meloni, fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai); |
— |
prati temporanei e permanenti |
Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche
— |
Bovini (di tutte le età) |
— |
ovini e caprini (di tutte le età) |
— |
suini |
— |
pollame |
Tabella di precisione per le regioni NUTS 2 con almeno 10 000 aziende agricole
Categorie di precisione |
Indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole |
Indagine sui metodi di produzione agricola |
||
Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 2 |
Errore standard relativo |
Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 2 |
Errore standard relativo |
|
Caratteristiche relative alle produzioni vegetali dell’azienda agricola |
7,5 % o più della superficie agricola utilizzata |
< 5 % |
10 % o più della superficie agricola utilizzata |
< 10 % |
Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche dell’azienda agricola |
7,5 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria |
< 5 % |
10 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria |
< 10 % |
Tabella di precisione per le regioni NUTS 2 con meno di 10 000 aziende agricole
Categorie di precisione |
Indagini 2013 e 2016 sulla struttura delle aziende agricole |
Indagine sui metodi di produzione agricola |
||
Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 1 associata con almeno 1 000 aziende |
Errore standard relativo |
Prevalenza della caratteristica nella regione NUTS 1 associata con almeno 1 000 aziende |
Errore standard relativo |
|
Caratteristiche relative alle produzioni vegetali dell’azienda agricola |
7,5 % o più della superficie agricola utilizzata |
< 5 % |
10 % o più della superficie agricola utilizzata |
< 10 % |
Caratteristiche relative alle produzioni zootecniche dell’azienda agricola |
7,5 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria |
< 5 % |
10 % o più delle unità di bestiame e più del 5 % della quota nazionale di ciascuna categoria |
< 10 % |
(1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
ALLEGATO V
Elenco delle caratteristiche per l’indagine sui metodi di produzione agricola
Caratteristica |
Unità/categorie |
||||
Metodi di lavorazione del terreno |
Lavorazione convenzionale (aratro a versoio o aratro a disco) |
ha |
|||
Lavorazione conservativa (ridotta lavorazione) |
ha |
||||
Non-lavorazione del terreno (semina diretta) |
ha |
||||
Conservazione del suolo |
Copertura invernale del suolo |
Normale coltura invernale |
ha |
||
Coltura di copertura o coltura intercalare |
ha |
||||
Residui colturali |
ha |
||||
Suolo nudo |
ha |
||||
Rotazione colturale |
Quota di seminativi nel quadro della rotazione colturale programmata |
Fascia percentuale S (1) |
|||
Elementi paesaggistici |
Elementi lineari sottoposti a manutenzione negli ultimi tre anni, tra cui: |
siepi |
Sì/no |
||
filari di alberi |
Sì/no |
||||
muri di pietra |
Sì/no |
||||
Elementi lineari di nuova realizzazione negli ultimi tre anni, di cui: |
siepi |
Sì/no |
|||
filari di alberi |
Sì/no |
||||
muri di pietra |
Sì/no |
||||
Pascoli |
Pascolo nell’azienda agricola |
Superficie pascolata nell’ultimo anno |
ha |
||
Durata del pascolo degli animali all’aperto |
Mesi l’anno |
||||
Pascolo su terre comuni |
Totale degli animali al pascolo su terre comuni |
Capi |
|||
Durata del pascolo degli animali su terre comuni |
Mesi l’anno |
||||
Ricoveri degli animali |
Bovini |
Stabulazione fissa con letame solido e purino |
Posti |
||
Stabulazione fissa con liquame |
Posti |
||||
Stabulazione libera con letame solido e purino |
Posti |
||||
Stabulazione libera — con liquame |
Posti |
||||
Altro |
Posti |
||||
Suini |
su pavimentazione parzialmente fessurata |
Posti |
|||
su pavimentazione totalmente fessurata |
Posti |
||||
su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera) |
Posti |
||||
Altro |
Posti |
||||
Galline ovaiole |
su lettiera di paglia (lettiera permanente — stabulazione libera) |
Posti |
|||
In gabbia (di ogni tipo) |
Posti |
||||
|
In gabbia con nastro trasportatore della pollina |
Posti |
|||
|
Gabbia di batteria con fossa profonda |
Posti |
|||
|
Gabbia di batteria di tipo sopraelevato |
Posti |
|||
Altro |
Posti |
||||
|
Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il letame solido/stallatico: |
Totale |
Fascia percentuale SAU (2) |
||
Con incorporazione immediata |
Fascia percentuale SAU (2) |
||||
Superficie agricola utilizzata su cui è applicato il liquame: |
Totale |
Fascia percentuale SAU (2) |
|||
con incorporazione immediata o iniezione |
Fascia percentuale SAU (2) |
||||
Percentuale della produzione totale di letame esportata dall’azienda |
Fascia percentuale (3) |
||||
Strutture di stoccaggio e trattamento del letame |
Strutture di stoccaggio del: |
letame solido |
Sì/no |
||
purino |
Sì/no |
||||
liquame |
vasca |
Sì/no |
|||
laguna |
Sì/no |
||||
Le strutture di stoccaggio sono coperte? |
letame solido |
Sì/no |
|||
purino |
Sì/no |
||||
liquame |
Sì/no |
||||
Irrigazione |
Superficie irrigata: |
Superficie media irrigata nel corso degli ultimi tre anni |
ha |
||
Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti: |
Totale |
ha |
|||
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) (esclusi granturco e riso) |
ha |
||||
Granturco (granella e mais verde) |
ha |
||||
Riso |
ha |
||||
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) |
ha |
||||
Patate (comprese le patate primaticce e da semina) |
ha |
||||
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
ha |
||||
Colza e ravizzone |
ha |
||||
Girasole |
ha |
||||
Colture tessili (lino, canapa, altre colture tessili) |
ha |
||||
Ortaggi freschi, meloni e fragole — di pieno campo |
ha |
||||
Erbai temporanei e prati e pascoli, esclusi i pascoli magri |
ha |
||||
Altre coltivazioni per seminativi |
ha |
||||
Frutteti e piantagioni di bacche |
ha |
||||
Agrumeti |
ha |
||||
Oliveti |
ha |
||||
Vigneti |
ha |
||||
Metodi di irrigazione utilizzati |
Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi) |
Sì/no |
|||
Irrigazione per aspersione |
Sì/no |
||||
Irrigazione a goccia |
Sì/no |
||||
Acque utilizzate nell’azienda per l’irrigazione |
Acque sotterranee all’interno dell’azienda |
Sì/no |
|||
Acque superficiali all’interno dell’azienda (bacini naturali o artificiali) |
Sì/no |
||||
Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d’acqua al di fuori dell’azienda |
Sì/no |
||||
Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua |
Sì/no |
||||
Altre fonti |
Sì/no |
(1) Fascia percentuale seminativi (S): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).
(2) Fascia percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).
(3) Fascia percentuale: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).