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Document 32007H0657

Raccomandazione della Commissione, dell' 11 ottobre 2007 , sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 4607] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 267 del 12.10.2007, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/657/oj

12.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/16


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2007

sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 4607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1) prevede che l'accesso degli investitori alle informazioni sugli emittenti sia maggiormente organizzato a livello comunitario per promuovere attivamente l'integrazione dei mercati europei dei capitali.

(2)

La direttiva 2004/109/CE impone alle autorità competenti degli Stati membri di elaborare orientamenti appropriati per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (2), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3) e della direttiva 2004/109/CE, e di creare un'unica rete elettronica (di seguito «la rete elettronica») o una piattaforma di reti elettroniche tra gli Stati membri che colleghi i diversi meccanismi designati a livello nazionale per lo stoccaggio di tali informazioni (di seguito «i meccanismi di stoccaggio»).

(3)

Il 30 giugno 2006 le autorità competenti degli Stati membri hanno adottato, nell'ambito del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) istituito con decisione 2001/527/CE della Commissione (4), un parere destinato alla Commissione, nel quale hanno espresso la preferenza per il metodo della semplice rete elettronica che collega i meccanismi di stoccaggio. L'accesso a tale rete avverrebbe tramite un'interfaccia comune che conterrebbe un elenco di tutte le società quotate nella Comunità e indirizzerebbe l'utente al sito del meccanismo di stoccaggio pertinente. I dati pertinenti resterebbero pertanto stoccati a livello nazionale e non sarebbe necessario creare un'infrastruttura comune che riproduca tutte le informazioni pertinenti stoccate a livello nazionale, il che richiederebbe spese aggiuntive eccessive.

(4)

È opportuno prevedere in questa fase norme facoltative che assicurino ai meccanismi di stoccaggio la flessibilità necessaria per adattarsi al funzionamento della rete elettronica.

(5)

È auspicabile che i meccanismi di stoccaggio siano in grado di collegarsi elettronicamente cosicché gli investitori e le parti interessate possano accedere agevolmente alle informazioni finanziarie sulle società quotate nella Comunità. Affinché tale rete elettronica possa essere creata rapidamente, dovrebbe essere basata su condizioni semplici quali quelle suggerite dalle autorità competenti degli Stati membri. Una rete semplice dovrebbe altresì consentire la prestazione di servizi a valore aggiunto agli investitori.

(6)

Al fine di agevolare l'accesso degli investitori alle informazioni finanziarie sulle società quotate, i meccanismi di stoccaggio dovrebbero essere invitati ad integrare, laddove possibile, le informazioni finanziarie correlate pubblicate dagli emittenti conformemente ad altri atti comunitari o nazionali.

(7)

Per consentire un lancio efficace della rete elettronica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere invitate, in seno al CESR ed in stretto collegamento con i meccanismi di stoccaggio, a preparare un accordo di governance della rete contenente le condizioni essenziali per la creazione, il funzionamento e il finanziamento della rete elettronica ed in particolare la designazione di un organismo incaricato della gestione quotidiana della rete.

(8)

È importante che i meccanismi di stoccaggio conservino la facoltà di decidere la propria politica in materia di prezzi in modo da garantire la propria sostenibilità finanziaria. Tale politica non dovrebbe tuttavia operare discriminazioni tra gli utenti della rete elettronica e gli utenti che hanno accesso al meccanismo di stoccaggio a livello nazionale.

(9)

Per garantire il funzionamento corretto della rete elettronica e per assicurare la prestazione di servizi comparabili agli utenti di tale rete all'interno della Comunità, sono necessarie norme minime di qualità per lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione a livello nazionale. È importante che i meccanismi di stoccaggio garantiscano sufficiente sicurezza per quanto riguarda la comunicazione, lo stoccaggio e l'accesso ai dati. È altrettanto importante istituire sistemi che garantiscano la certezza quanto alla fonte e al contenuto delle informazioni registrate nei meccanismi di stoccaggio. Per facilitare la registrazione elettronica automatica, l'orodatazione e l'ulteriore elaborazione delle informazioni registrate, i meccanismi di stoccaggio dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'uso di formati e modelli appropriati. Inoltre, per facilitare l'accesso alle informazioni stoccate dagli utenti finali, occorre prevedere sistemi di ricerca e un servizio di assistenza appropriati. Per garantire la coerenza del sistema, le stesse norme dovrebbero valere per quanto possibile sia per i meccanismi di stoccaggio partecipanti alla rete sia per l'organismo incaricato di gestire quotidianamente la piattaforma della rete.

(10)

È necessario un approccio graduale per assicurare che la rete elettronica dei meccanismi di stoccaggio sia in grado di soddisfare a lungo termine le aspettative degli utenti e degli investitori, in particolare quanto alla possibilità di uno sportello unico per accedere alle informazioni finanziarie pubblicate dalle società quotate. È pertanto opportuno prevedere un'analisi delle opzioni possibili per rafforzare questa rete in futuro. Per ragioni di coerenza con la creazione iniziale della rete, tale esame dovrebbe essere realizzato dalle autorità competenti degli Stati membri in seno al CESR. In tale contesto occorre quanto meno esaminare la possibilità di collegare questa rete elettronica con la rete elettronica che stanno creando i registri nazionali delle società soggetti alla Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (5).

(11)

Per consentire alla Commissione di tenere sotto controllo la situazione e di valutare la necessità di ulteriori misure, compresa la possibilità di adottare misure di esecuzione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 2004/109/CE, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a fornire alla Commissione le informazioni pertinenti,

RACCOMANDA:

CAPO I

OGGETTO

1.

La presente raccomandazione ha l'obiettivo di incoraggiare gli Stati membri a garantire che siano adottate le misure necessarie per assicurare l'interconnessione dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE (di seguito «i meccanismi di stoccaggio») in un'unica rete elettronica all'interno della Comunità, come indicato all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), di tale direttiva (di seguito «la rete elettronica»).

CAPO II

RETE ELETTRONICA

2.   Accordo sulla governance della rete elettronica

2.1.

Gli Stati membri dovrebbero facilitare la creazione e lo sviluppo della rete elettronica nella sua fase iniziale incaricando le autorità competenti di cui all'articolo 24, della direttiva 2004/109/CE di preparare, in seno al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) istituito dalla decisione 2001/527/CE, un accordo sulla governance della rete elettronica (di seguito «l'accordo sulla governance»). I meccanismi di stoccaggio dovrebbero essere ampiamente coinvolti nella preparazione di tale accordo.

Gli Stati membri dovrebbero designare l'entità abilitata a concludere tale accordo. Nel farlo, dovrebbero tenere conto dei poteri dei meccanismi di stoccaggio, delle autorità competenti o di altre entità appropriate.

2.2.

L'accordo di governance dovrebbe disciplinare quanto meno i seguenti punti:

a)

la creazione di una piattaforma di rete;

b)

le condizioni di adesione alla rete elettronica;

c)

le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di partecipazione e le modalità per garantire il rispetto di tali condizioni;

d)

la designazione di un organismo che gestisca quotidianamente la piattaforma di rete e le condizioni principali applicabili a tale gestione;

e)

il meccanismo per decidere i miglioramenti da apportare alla rete elettronica, che dovrebbero tenere conto, se del caso, delle opinioni delle parti interessate, compresi gli utenti finali;

f)

le condizioni di finanziamento;

g)

il sistema di risoluzione delle controversie;

h)

il meccanismo per la modifica dell'accordo stesso.

2.3.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per garantire che i meccanismi di stoccaggio rispettino l'accordo sulla governance.

3.   Condizioni riguardanti l'interoperabilità tecnica della rete elettronica

La rete elettronica, creata in applicazione dell'accordo sulla governance, dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi e funzionalità:

a)

un server di applicazione centrale e una base di dati centrale che contiene un elenco di tutti gli emittenti con un'interfaccia comune e che consente, per ciascun emittente, di collegare l'utente finale al meccanismo di stoccaggio che detiene le informazioni previste dalla regolamentazione relative a tale emittente;

b)

un unico punto di accesso per gli utenti finali, che potrebbe essere realizzato o presso un punto centrale o presso ciascun meccanismo di stoccaggio;

c)

un elenco delle lingue interfaccia a disposizione degli utenti finali presso l'unico punto di accesso con le lingue di comunicazione accettate a livello nazionale dai meccanismi di stoccaggio partecipanti alla rete elettronica;

d)

accesso a tutti i documenti disponibili a livello nazionale nei meccanismi di stoccaggio aderenti alla rete elettronica, incluse se disponibili le informazioni pubblicate dagli emittenti a norma delle direttive 2003/6/CE, 2003/71/CE ed altri atti comunitari o leggi nazionali;

e)

la possibilità dell'ulteriore utilizzo dei dati accessibili tramite la rete elettronica, laddove possibile.

4.   Fissazione dei prezzi per l'accesso alle informazioni contenute nella rete elettronica

4.1.

I meccanismi di stoccaggio dovrebbero essere liberi di decidere la propria politica in materia di prezzi. Non dovrebbero tuttavia operare discriminazioni nella loro politica in materia di prezzi tra gli utenti finali che accedono alle loro informazioni direttamente tramite il loro punto di accesso nazionale e quelli che vi accedono indirettamente tramite il punto di accesso unico fornito dalla rete elettronica.

4.2.

I meccanismi di stoccaggio dovrebbero considerare la possibilità di concedere accesso gratuito agli investitori o alle parti interessate per quanto riguarda le informazioni previste dalla regolamentazione, almeno per un certo periodo di tempo successivo alla registrazione di tali informazioni da parte dell'emittente.

4.3.

I punti 4.1 e 4.2 non riguardano la prestazione di servizi a valore aggiunto da parte dei meccanismi di stoccaggio o di terzi che utilizzano le informazioni accessibili tramite la rete elettronica.

CAPO III

NORME MINIME DI QUALITÀ

Sezione 1

Aspetti generali

5.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i meccanismi di stoccaggio aderenti alla rete elettronica rispettino norme equivalenti a quelle stabilite nel presente capo.

Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che l'organismo di cui al punto 2.2, lettera d), designato a norma dell'accordo sulla governance rispetti le norme di cui alle sezioni 2 e 3.

6.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le stesse norme applicabili agli emittenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE si applichino anche alle persone che hanno chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, come indicato all'articolo 21, paragrafo 1, di tale direttiva.

Sezione 2

Sicurezza

7.   Sicurezza della comunicazione

7.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di solidi meccanismi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione utilizzati per collegare l'emittente con il meccanismo, e fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

7.2.

Per ragioni di sicurezza il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di limitare i mezzi di comunicazione utilizzabili ma dovrebbe essere in grado almeno di ricevere dati elettronici tramite un sistema accessibile all'emittente.

In ogni caso, i tipi di mezzi di comunicazione da utilizzare dovrebbero essere facilmente accessibili, di uso comune e ampiamente disponibili a basso costo.

8.   Integrità delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate

8.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe stoccare le informazioni in un formato elettronico sicuro e dovrebbe disporre di meccanismi di sicurezza appropriati volti a minimizzare i rischi di danneggiamento dei dati e accesso non autorizzato.

8.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che le informazioni previste dalla regolamentazione che esso detiene nella forma ricevuta dall'emittente siano complete e che il contenuto delle informazioni previste dalla regolamentazione non possa essere modificato mentre esse sono stoccate.

Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso dovrebbe garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine dall'emittente delle informazioni.

8.3.

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non dovrebbero essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva dovrebbe segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta.

9.   Convalida

9.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini dovrebbe attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

9.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

10.   Affidabilità dell'accesso ai servizi

10.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di sistemi di sicurezza tali da garantire che gli emittenti e gli utenti finali possano accedere ai suoi servizi, senza interruzione, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

Ciascun meccanismo di stoccaggio dovrebbe definire i propri requisiti sulla base delle caratteristiche dei suoi sistemi e delle condizioni particolari in cui opera.

La capacità dei sistemi, ovvero la capacità dei server e la larghezza della banda disponibile, dovrebbe essere sufficiente per far fronte alle richieste prevedibili degli emittenti, per quanto riguarda la registrazione delle informazioni, e degli utenti finali, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni stoccate.

10.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di impedire l'accesso ai suoi sistemi per brevi periodi, se necessario per eseguire la manutenzione essenziale o per migliorare i suoi servizi. Laddove possibile, tali interruzioni dovrebbero essere annunciate in anticipo.

11.   Accettazione di deroghe e procedure di ripristino

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi. Il meccanismo dovrebbe altresì offrire strumenti di ripristino che consentano all'emittente di utilizzare altri meccanismi di registrazione anziché quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni. L'emittente dovrebbe tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

12.   Sistemi di back-up

12.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere tecnologicamente indipendente e disporre di capacità di back-up sufficienti per mantenere e ripristinare i propri servizi entro un periodo di tempo ragionevole.

12.2.

La natura di questi sistemi di back-up dovrà essere valutata da ciascun meccanismo di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi esistenti.

Sezione 3

Certezza quanto alla fonte delle informazioni

13.   Certezza quanto alla fonte delle informazioni e all'autenticità dell'origine

13.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe disporre di sistemi solidi intesi a garantire certezza quanto alla fonte delle informazioni registrate. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere la certezza che le informazioni che riceve provengano da una fonte autentica. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe verificare che tutte le informazioni finanziarie previste dalla regolamentazione che esso riceve provengano direttamente dalla persona o dall'entità che ha l'obbligo di registrazione o da una persona o entità autorizzata per suo conto.

13.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere in grado di accusare per via elettronica ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e dovrebbe avere una funzione di non ripudiazione.

14.   Autenticazione dell'utente

I dispositivi di sicurezza del meccanismo di stoccaggio dovrebbero essere volti a stabilire la validità del mittente o a consentire di verificare la sua autorizzazione ad inviare informazioni specifiche. Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di imporre l'uso di firme digitali, codici di accesso o altre misure appropriate che garantiscano sufficiente certezza.

15.   Necessità di garantire l'integrità del contenuto delle informazioni previste dalla regolamentazione

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che non vi sia alcun rischio significativo di danneggiamento o di modifica delle informazioni originarie, né incidentale né intenzionale, ed essere in grado di identificare qualsiasi alterazione dei dati.

Sezione 4

Registrazione della data e dell'ora

16.   Registrazione elettronica e orodatazione

16.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere in grado di registrare automaticamente i dati elettronici corredandoli di data e ora.

16.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe avere il diritto di imporre che la registrazione delle informazioni avvenga in base a formati e modelli predeterminati in modo da consentire l'uso di una tecnologia che renda possibile un trattamento completamente automatizzato.

Se vengono imposti formati particolari, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe tuttavia utilizzare sistemi ad architettura aperta per la registrazione delle informazioni e dovrebbe quanto meno accettare:

a)

formati di file e protocolli di trasmissione non proprietari che non necessitano di applicazioni informatiche di un unico fornitore;

b)

formati proprietari di uso comune e ampiamente accettati.

Se vengono imposti modelli, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che siano facilmente accessibili e, se del caso, che siano allineati a quelli utilizzati per la registrazione delle stesse informazioni previste dalla regolamentazione presso l'autorità competente.

16.3.

Le informazioni dovrebbero essere corredate di data e ora quando vengono immesse nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).

Sezione 5

Facilità di accesso da parte degli utenti finali

17.   Presentazione delle informazioni

Nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe distinguere tra le informazioni finanziarie previste dalla regolamentazione registrate in virtù di un'obbligazione giuridica e i servizi supplementari a valore aggiunto offerti dal meccanismo di stoccaggio.

18.   Regime linguistico

18.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe registrare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni presentate dall'emittente e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

18.2.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio dovrebbero essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.

19.   Accessibilità tecnica

19.1.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe utilizzare sistemi ad architettura aperta per l'accesso alle informazioni stoccate. In sede di concezione dei suoi sistemi, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che essi consentano o siano in grado di consentire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri.

19.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe consentire agli utenti finali di accedere alle informazioni non appena ciò sia tecnicamente possibile dopo la loro registrazione, tenuto conto delle strutture e delle procedure operative del meccanismo di stoccaggio. Il meccanismo di stoccaggio non dovrebbe ritardare il processo deliberatamente.

19.3.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe consentire agli utenti finali un accesso permanente a tutte le informazioni previste dalla regolamentazione stoccate, conformemente alle condizioni descritte al punto 10.

19.4.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe offrire un servizio di assistenza ai suoi utenti. Il livello di assistenza fornito da ciascun meccanismo di stoccaggio deve essere deciso a livello nazionale.

20.   Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

20.1.

Le informazioni previste dalla regolamentazione detenute dal meccanismo di stoccaggio dovrebbero essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni previste dalla regolamentazione in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

20.2.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni previste dalla regolamentazione stoccate.

20.3.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe registrare sufficienti informazioni di riferimento in merito alle informazioni previste dalla regolamentazione ricevute. Tali informazioni di riferimento dovrebbero includere almeno gli elementi seguenti:

a)

l'identificazione delle informazioni come informazioni previste dalla regolamentazione;

b)

il nome dell'emittente dal quale provengono le informazioni previste dalla regolamentazione;

c)

il titolo del documento;

d)

l'ora e la data alle quali sono state diffuse le informazioni previste dalla regolamentazione;

e)

la lingua del documento;

f)

il tipo di informazione prevista dalla regolamentazione.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe organizzare e classificare le informazioni previste dalla regolamentazione in categorie, tenendo conto almeno degli elementi enumerati al primo comma.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe essere autorizzato ad imporre agli emittenti di fornire le informazioni di riferimento necessarie quando procedono alla registrazione delle informazioni previste dalla regolamentazione.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe allineare queste categorie con gli altri meccanismi di stoccaggio, in particolare per quanto riguarda la tipologia delle informazioni previste dalla regolamentazione, conformemente all'accordo di cui al capo II della presente raccomandazione.

20.4.

Il meccanismo di stoccaggio dovrebbe poter imporre agli emittenti di utilizzare formati di file e modelli predeterminati. In ogni caso il meccanismo di stoccaggio dovrebbe quanto meno accettare:

a)

formati di file e protocolli di trasmissione non proprietari che non necessitano di applicazioni informatiche di un unico fornitore;

b)

formati proprietari di uso comune e ampiamente accettati.

Se vengono imposti modelli, il meccanismo di stoccaggio dovrebbe garantire che siano facilmente accessibili e che siano allineati a quelli utilizzati per la registrazione delle stesse informazioni previste dalla regolamentazione presso l'autorità competente.

CAPO IV

ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO FUTURO DELLA RETE ELETTRONICA

21.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità competenti a redigere orientamenti appropriati per lo sviluppo futuro della rete elettronica entro il 30 settembre 2010 nel quadro del CESR.

22.

Tali orientamenti dovrebbero in particolare esaminare la praticabilità, anche sulla base di un'analisi costi-benefici, dell'imposizione di obblighi concernenti:

a)

l'uso in tutti i punti di accesso alla rete elettronica di sistemi di ricerca armonizzati basati su un insieme di chiavi di ricerca e dati di riferimento comuni, armonizzando così i metodi per classificare e identificare le informazioni da stoccare;

b)

l'uso di formati e norme di input comuni per l'inoltro delle informazioni previste dalla regolamentazione ai meccanismi di stoccaggio;

c)

l'uso di un elenco comune di tipi di informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi di stoccaggio;

d)

l'interconnessione tecnica con la rete elettronica creata dai registri nazionali delle società soggetti alla direttiva 68/151/CEE;

e)

l'affidamento della vigilanza sui servizi forniti da qualunque entità giuridica che si avvale degli elementi comuni della rete elettronica ad un unico organismo composto dai rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 24, della direttiva 2004/109/CE.

I sistemi di ricerca armonizzati di cui al primo comma, lettera a), dovrebbero almeno consentire di effettuare:

a)

ricerche utilizzando etichette di categoria comuni di cui vengono corredate le informazioni finanziarie previste dalla regolamentazione al momento della loro registrazione presso il meccanismo di stoccaggio, ad esempio: il nome dell'emittente; la data di registrazione; il paese dell'emittente; il titolo del documento; il settore di attività e il tipo di informazione prevista dalla regolamentazione;

b)

ricerche dinamiche o concatenate;

c)

ricerche su più paesi tramite un'unica richiesta.

Gli orientamenti dovrebbero altresì prevedere elenchi comuni di sottocategorie per quanto riguarda il settore di attività e il tipo di informazione prevista dalla regolamentazione.

CAPO V

SEGUITO E DESTINATARI

23.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate alla luce della presente raccomandazione entro il 31 dicembre 2008.

24.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(4)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(5)  GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).


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