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Document 32004R0636
Commission Regulation (EC) No 636/2004 of 5 April 2004 adapting Regulation (EC) No 1291/2000 by reason of the accession to the European Union of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
Regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
GU L 100 del 6.4.2004, p. 25–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; abrog. impl. da 32008R0376
6.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 636/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2004
che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'adesione alla Comunità, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia rende necessario apportare adeguamenti tecnici e linguistici al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (1). |
(2) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1291/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:
1) |
All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:
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2) |
All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:
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3) |
All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo, per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: AT per l'Austria, BE per il Belgio, CZ per la Repubblica ceca, CY per Cipro, DE per la Germania, DK per la Danimarca, EE per l'Estonia, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FI per la Finlandia, FR per la Francia, HU per l'Ungheria, IEO per l'Irlanda, ITL per l'Italia, LU per il Lussemburgo, LT per la Lituania, LV per la Lettonia, MT per Malta, NL per i Paesi Bassi, PL per la Polonia, PT per il Portogallo, SE per la Svezia, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia e UK per il Regno Unito.» |
4) |
L'articolo 33 è modificato come segue:
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5) |
All'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture seguenti, sottolineata in rosso:
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6) |
All'articolo 42, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
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7) |
All'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
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8) |
All'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:
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9) |
All'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 20.2.2003, pag. 21).