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Document 32001R2501
Council Regulation (EC) No 2501/2001 of 10 December 2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004 - Statements on a Council Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004
Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004
Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004
GU L 346 del 31.12.2001, p. 1–60
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Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2001 pag. 0001 - 0060
Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio del 10 dicembre 2001 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) Dal 1971, nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità concede preferenze commerciali a paesi in via di sviluppo. (2) La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo, in particolare l'eradicazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, e consolidare tali obiettivi. (3) Una comunicazione della Commissione al Consiglio, del 1o giugno 1994, fissa gli orientamenti per l'applicazione di detto schema per il periodo 1995-2004. (4) Il regolamento (CE) n. 2820/98(4) applica lo schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2001. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, lo schema di preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2004. (5) Nello schema dovrebbero essere incorporate le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/2001 che estendono ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati la franchigia doganale senza limiti quantitativi. Dovrebbero beneficiare di questo regime tutti i paesi riconosciuti e classificati dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati. (6) Nel periodo interessato dal presente regolamento, il regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga. (7) Le preferenze dovrebbero essere differenziate in funzione della sensibilità dei prodotti. Sarebbe sufficiente suddividere i prodotti in due categorie: prodotti sensibili e prodotti non sensibili. (8) La sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili. (9) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente interessante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dallo schema. Per quanto attiene ai dazi ad valorem, si dovrebbe quindi applicare una riduzione forfettaria di 3,5 punti percentuali sull'aliquota di dazio della nazione più favorita. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Laddove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non verrebbe applicato. (10) Laddove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate. (11) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR. (12) Le disposizioni relative all'esclusione di paesi beneficiari in funzione del loro livello di sviluppo dovrebbero essere applicate una volta all'anno. Tuttavia i paesi interessati dovrebbero essere esclusi solo dopo aver soddisfatto ai criteri di esclusione per tre anni consecutivi e, allo stesso modo, dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri. (13) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta l'esclusione per i paesi precedentemente esclusi. (14) Una volta all'anno dovrebbero essere applicate le disposizioni relative alla graduazione dei settori. Tuttavia i settori interessati dovrebbero essere graduati solo dopo che abbiano soddisfatto ai criteri di graduazione per tre anni consecutivi e dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri. (15) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta la graduazione per i settori già graduati. (16) Le preferenze tariffarie concesse nel quadro dei regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere di entità pari a quella delle preferenze offerte nel quadro del regime generale, portando quindi al raddoppio di queste ultime. (17) In tutti i settori che sono stati graduati, i regimi speciali di incentivazione dovrebbero accordare preferenze tariffarie di effetto equivalente a quello delle preferenze offerte nel quadro del regime generale. (18) Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe porre come requisito l'effettiva applicazione di tutte le norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro. (19) Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei diversi organi di controllo dell'OIL, inclusa in particolare la procedura di cui all'articolo 33, dovrebbero servire come punto di partenza per l'esame delle richieste di concessione dei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori, nonché per l'indagine volta a stabilire se ne sia giustificato il ritiro temporaneo per violazione della convenzione OIL. (20) Le norme generali relative alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5) e le norme relative all'obbligazione doganale, in particolare l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92(6), si applicano alle preferenze tariffarie comprese quelle concesse nel quadro del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori. (21) Per il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente si dovrebbe tenere conto dei nuovi sviluppi a livello internazionale in materia di norme concordate e di sistemi di certificazione. (22) Tra i motivi di revoca temporanea dovrebbero comparire la grave e sistematica violazione di una qualunque norma tra quelle contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro. (23) La revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di Myanmar dovrebbe restare in vigore. (24) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione(7), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate si applica durante gli anni 2002, 2003 e 2004 conformemente al presente regolamento. 2. Il presente regolamento fissa norme riguardo ai seguenti regimi: a) regime generale; b) regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori; c) regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente; d) regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati e e) regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 2 I paesi beneficiari di ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato I. Articolo 3 1. Un paese beneficiario è escluso dall'allegato I dopo che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto ai seguenti due criteri: - sia stato classificato dalla Banca Mondiale come paese ad alto reddito, - abbia mostrato un indice di sviluppo, secondo la definizione fornita all'allegato II, superiore a - 1. 2. Un paese o territorio, escluso dall'allegato I, che per tre anni consecutivi non soddisfi ai criteri di cui al paragrafo 1 è incluso nuovamente nell'allegato I. 3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1o settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i paesi che soddisfano alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con l'elenco dei paesi beneficiari che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 relativamente all'anno più recente per il quale esistono dati disponibili. 5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di eliminare dall'allegato I i paesi beneficiari che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 e di inserire nello stesso allegato i paesi che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2. 6. La prima decisione adottata a norma del paragrafo 5 entra in vigore il 1o gennaio 2003. Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione. 7. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 5 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa. Articolo 4 I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e) sono elencati nell'allegato IV. Articolo 5 1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie. 2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme relative alla definizione della nozione di prodotti originari, alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa sono quelle fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. 3. Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applica laddove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia dei regimi applicabili al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo. Articolo 6 Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "dazi della tariffa doganale comune": i dazi specificati nella parte 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(8), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; b) "settore": un qualsiasi settore di prodotti incluso nell'elenco dell'allegato III; c) "comitato": il Comitato delle preferenze generalizzate di cui all'articolo 37. TITOLO II PREFERENZE TARIFFARIE Sezione 1 Regime generale Articolo 7 1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli. 2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per prodotti dei capitoli da 50 a 63 la riduzione è del 20 %. 3. Se le aliquote di dazio preferenziale calcolate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2820/98 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili al 31 dicembre 2001 comportano una riduzione tariffaria, per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, superiore a 3,5 punti percentuali, tali aliquote sono applicate fintantoché detta riduzione sia superiore a 3,5 punti percentuali. 4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %. Per i prodotti di cui al codice NC 2207, la riduzione è del 15 %. 5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato IV come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti. 6. Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato. 7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori che, ai sensi dell'allegato I, colonna C, non sono inclusi nel regime generale per il paese di origine interessato. 8. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti appartenenti a settori per i quali tali tariffe preferenziali siano state revocate, per il paese di origine interessato, ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata a norma dell'articolo 12. Sezione 2 Regimi speciali di incentivazione Articolo 8 1. Fatte salve le disposizioni del titolo III, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui all'articolo 7, a) appartenenti a settori che, ai sensi dell'allegato I, sono inclusi, per il paese di origine interessato, nel regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori o b) che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e che sono originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia di tale regime, sono ridotti ulteriormente conformemente al presente articolo. 2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, prima frase, sono ridotti di altri 5 punti percentuali. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 3 sono ulteriormente ridotti di un importo supplementare in modo da giungere ad una riduzione complessiva di 8,5 punti percentuali. Se le aliquote di dazio preferenziale calcolate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili al 31 dicembre 2001 comportano una riduzione tariffaria superiore a 8,5 punti percentuali, tali aliquote sono applicate fintantoché detta riduzione è superiore a 8,5 punti percentuali. 3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti cui si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, seconda frase o quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 4 sono ridotti ulteriormente della medesima percentuale. 4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti che soddisfano entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono ridotti ulteriormente conformemente ai paragrafi 2 e 3. 5. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori non include settori che, ai sensi dell'allegato I, colonna C, non sono inclusi nel regime generale per il paese di origine interessato. 6. Le altre preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano ai prodotti a cui le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafi da 1) a 4) non si applicano conformemente all'articolo 7, paragrafo 8. Quando tali prodotti soddisfano una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, nonostante l'articolo 7, paragrafo 8. Per tali prodotti, la validità del certificato di origine, modulo A, o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 7. Sezione 3 Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati Articolo 9 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, sono totalmente sospesi. 2. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al codice NC 0803 00 19 sono ridotti annualmente del 20 % a decorrere dal 1o gennaio 2002 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o gennaio 2006. 3. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20 % a decorrere dal 1o settembre 2006, del 50 % a decorrere dal 1o settembre 2007 e dell'80 % a decorrere dal 1o settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o settembre 2009. 4. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20 % a decorrere dal 1o luglio 2006, del 50 % a decorrere dal 1o luglio 2007 e dell'80 % a decorrere dal 1o luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o luglio 2009. 5. Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi conformemente ai paragrafi 3 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 74185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente. 6. La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati. Sezione 4 Regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga Articolo 10 1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti che, ai sensi dell'allegato IV, sono inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga di cui al titolo IV e sono originari di un paese che, ai sensi della colonna I dell'allegato I, beneficia di tale regime, sono totalmente sospesi. Per i prodotti di cui al codice NC 0306 13, il dazio è ridotto al 3,6 %. 2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono totalmente sospesi, fatta eccezione per i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune comprendono altresì dazi ad valorem. Per i prodotti di cui al codice NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il dazio specifico è ridotto al 16 % del valore doganale. Sezione 5 Disposizioni comuni Articolo 11 Le preferenze tariffarie sui prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96(9) o (CE) n. 2026/97(10), imposte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e basate sul margine di pregiudizio, sono limitate alle preferenze tariffarie rispecchiate dai prezzi all'importazione, dai quali il margine di pregiudizio è derivato. Articolo 12 1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 sono revocate per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti ad un settore che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto l'uno o l'altro dei seguenti criteri: a) - l'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, è superiore a - 2, - le importazioni comunitarie originarie del paese in questione di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato e inclusi nel regime di cui beneficia il paese, rappresentano più del 25 % delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I; b) - l'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, è superiore a - 2, - l'indice di specializzazione del settore interessato supera la soglia corrispondente all'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, - le importazioni comunitarie originarie del paese in questione di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato e inclusi nel regime di cui beneficia il paese non rappresentano più del 2 % delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I. 2. Quando un settore, per il quale le preferenze tariffarie siano state revocate ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata a norma del presente articolo, non soddisfa per tre anni consecutivi nessuno dei criteri di cui al paragrafo 1, le preferenze tariffarie sono ripristinate. 3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1o settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano alle condizioni fissate ai paragrafi 1 e 2. 4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con l'elenco dei settori che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 per l'anno più recente per il quale esistono dati disponibili. 5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di revocare le preferenze tariffarie nei confronti dei settori che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 e di ripristinare le preferenze tariffarie per i settori che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2. 6. La prima decisione adottata a norma del paragrafo 5 entra in vigore il 1o gennaio 2003. Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione. 7. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 5 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa. Articolo 13 1. Se l'aliquota di un dazio ad valorem, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore all'1 %, tale dazio è totalmente sospeso. 2. Se l'aliquota di un dazio specifico, ridotta conformemente alle disposizioni del presente titolo, è pari o inferiore a 2 EUR per singolo importo in euro, tale dazio è totalmente sospeso. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale. TITOLO III REGIMI SPECIALI DI INCENTIVAZIONE Sezione 1 Regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori Articolo 14 1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano ai prodotti originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori o al quale tale regime è stato successivamente concesso con una decisione adottata conformemente all'articolo 18, per il settore interessato, sempreché tali prodotti siano accompagnati dalla dichiarazione di cui all'articolo 19. 2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100 e n. 111 concernenti l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in effetti tale legislazione. Articolo 15 1. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori è concesso a condizione che: - esso sia chiesto da un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I, - dall'esame della domanda risulti che il paese richiedente soddisfa alla condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, - il paese richiedente si sia impegnato ad esercitare un controllo sull'applicazione del regime speciale di incentivazione e a fornire la necessaria cooperazione amministrativa, - il paese richiedente abbia concordato quanto previsto all'articolo 17. 2. Il paese richiedente presenta la propria domanda per iscritto alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo a: - la legislazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché alle misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione, - tutti i settori in cui detta legislazione non è applicata. 3. Alla domanda è allegato il testo ufficiale integrale della legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e delle misure di attuazione. 4. Quando la legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non è applicata in determinati settori, un paese può chiedere il regime speciale di incentivazione solo per i settori nei quali essa è applicata. Articolo 16 1. Al ricevimento di una domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione ne dà annuncio mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nell'avviso si precisa che tutte le informazioni utili relative alla richiesta possono essere inviate alla Commissione e si specifica il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni per iscritto. 2. La Commissione esamina la domanda. Essa può presentare al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può sottoporre a verifica le informazioni ricevute con il paese richiedente o con persone fisiche o giuridiche. 3. La Commissione può effettuare valutazioni nel paese richiedente. Essa può essere assistita a tal fine dagli Stati membri. 4. La Commissione informa il paese richiedente in merito alle sue valutazioni. Il paese richiedente, se necessita di un periodo di tempo supplementare per soddisfare i requisiti dell'articolo 14, paragrafo 2, può chiedere alla Commissione di rinviare la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 1. La Commissione prende una decisione su tale rinvio secondo la procedura di cui all'articolo 39. 5. L'esame di una richiesta deve essere completato entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1. La Commissione può prorogare tale periodo dopo averne preventivamente informato il Comitato. 6. La Commissione sottopone le proprie risultanze al Comitato. Articolo 17 Nel corso dell'esame della domanda, la Commissione designa, di concerto con il paese richiedente: a) le autorità del paese in questione che saranno responsabili della cooperazione amministrativa, b) le autorità del paese in questione che saranno responsabili del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 19. Articolo 18 1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, se concedere o meno ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori. 2. Se una domanda è stata presentata conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, o se dall'esame di cui all'articolo 16 emerge che in taluni settori la legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non è applicata, il regime speciale può essere concesso solo per i settori in cui tale legislazione è applicata. 3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1. Un paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato sulla data di entrata in vigore della relativa decisione. 4. Se il regime speciale di incentivazione non viene concesso ad un paese richiedente o viene concesso solo per taluni settori, la Commissione chiarisce le ragioni di tale decisione su richiesta del paese in questione. 5. La Commissione tiene tutte le relazioni con il paese richiedente, per quanto concerne la domanda, in stretto coordinamento con il comitato. Articolo 19 1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si applicano a condizione che i prodotti interessati siano accompagnati da una dichiarazione rilasciata dalle autorità di cui all'articolo 17, lettera b), che certifichi che i prodotti sono stati fabbricati nel paese d'origine in condizioni conformi alla legislazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La dichiarazione è convalidata dal timbro dell'autorità emittente, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve citare: "Le convenzioni dell'OIL nn. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182 - titolo III, sezione I del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio", ed è inserita nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 20 1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 relative alle prova dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione di cui all'articolo 19, nella misura in cui i paesi beneficiari sono interessati. 2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, la Commissione può sottoporre a riesame l'elenco non esaustivo di criteri per specificare i casi in cui potrebbe insorgere un ragionevole dubbio per quanto riguarda l'applicazione del regime speciale di incentivazione(11). Le modifiche a tale elenco sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Quando viene inviata una seconda comunicazione ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, in relazione alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità ne informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente una notifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciando che esistono ragionevoli dubbi riguardo ad alcuni prodotti, produttori o esportatori e specificando quali. 4. Se, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 per il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura, è emerso che le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano ai prodotti provenienti da taluni produttori o esportatori, le autorità doganali della Comunità ne informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente una notifica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Sezione 2 Regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente Articolo 21 1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, si applicano ai prodotti della foresta tropicale originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente o al quale tale regime è stato successivamente concesso con una decisione adottata conformemente all'articolo 23. 2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente può essere concesso ad un paese che applica effettivamente una legislazione nazionale che riprende nella sostanza le norme riconosciute a livello internazionale e gli orientamenti riguardanti la gestione sostenibile delle foreste tropicali. Articolo 22 1. Il regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 21 è concesso a condizione che: - esso sia chiesto da un paese o territorio tra quelli elencati all'allegato I, - dall'esame della domanda risulti che il paese richiedente soddisfa alla condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, - il paese richiedente si sia impegnato a mantenere in vigore la legislazione nazionale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, ad esercitare un controllo sull'applicazione del regime speciale di incentivazione e a fornire la necessaria cooperazione amministrativa. 2. Il paese richiedente presenta la propria domanda per iscritto alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo a: - la legislazione nazionale di cui all'articolo 21, paragrafo 2, nonché alle misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione, - i sistemi di certificazione della gestione forestale, se sistemi del genere sono in uso nel paese in questione. 3. Alla domanda è allegato il testo ufficiale integrale della legislazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e delle misure di attuazione. 4. La Commissione tratta le domande presentate a norma del paragrafo 2 conformemente a quanto disposto dall'articolo 16. Articolo 23 1. La Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, se concedere ad un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente. 2. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1. Un paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato sulla data di entrata in vigore della relativa decisione. 3. Se il regime speciale di incentivazione non viene concesso ad un paese richiedente, la Commissione chiarisce le ragioni della decisione su richiesta del paese in questione. 4. La Commissione tiene tutte le relazioni con il paese richiedente, per quanto concerne la domanda, in stretto coordinamento con il comitato. Articolo 24 1. Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono applicate a condizione che i prodotti in questione siano accompagnati dalla seguente dichiarazione: "Clausola ambientale - titolo III, sezione II del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio". La dichiarazione deve essere inserita nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o sulla dichiarazione su fattura di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93. TITOLO IV REGIME SPECIALE A FAVORE DELLA LOTTA CONTRO LA PRODUZIONE E IL TRAFFICO DI DROGA Articolo 25 1. La Commissione effettua un monitoraggio e valuta gli effetti del regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga in ciascun paese beneficiario con riguardo: a) all'uso delle tariffe preferenziali previste da tale regime; b) agli sforzi prodigati nella lotta contro la produzione e il traffico di droga. 2. La Commissione valuta inoltre con riguardo a ciascun paese beneficiario: a) lo sviluppo sociale, in particolare il rispetto e la promozione delle norme di cui alle convenzioni dell'OIL cui fa riferimento la Dichiarazione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro; b) la politica ambientale, in particolare lo sviluppo sostenibile delle foreste tropicali. 3. La valutazione di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettere a) e b) tengono conto dei risultati delle competenti organizzazioni ed agenzie internazionali. La Commissione informa ciascun paese beneficiario della propria valutazione e lo invita a presentare osservazioni. La valutazione è acclusa alla relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Ciò non costituirà un ostacolo alla continuazione dei regimi di cui al paragrafo 1 fino al 2004, e loro possibile estensione successiva. 4. Entro la fine del 2004 la Commissione svolge una valutazione generale sui risultati del regime di cui al paragrafo 1. Essa sottopone i risultati al comitato e ne tiene conto nella redazione delle linee direttrici per un sistema di preferenze generalizzate per la decade 2005-2014. TITOLO V REVOCA TEMPORANEA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Articolo 26 1. I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) pratica di qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro forzato, secondo le definizioni previste dalle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e dalle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105; b) grave e sistematica violazione della libertà di associazione, del diritto di negoziazione collettiva o del principio di non discriminazione in materia di occupazione e di professioni, o sfruttamento del lavoro minorile, secondo le definizioni previste dalle pertinenti convenzioni dell'OIL; c) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri; d) insufficienze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro; e) frodi, irregolarità o sistematica inosservanza, o mancanza di controlli sull'osservanza, delle norme sull'origine dei prodotti e sulle relative prove nonché indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e per il controllo del rispetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2; f) pratiche commerciali sleali, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC, a condizione che un organo competente dell'OMC abbia preventivamente effettuato una verifica in tal senso; g) contrasto con gli obiettivi delle convenzioni internazionali, quali l'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Commissione internazionale per la conservazione di tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico (NASCO), relative alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche. 2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1, lettera e), implica tra l'altro che un paese beneficiario: a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme sull'origine e per il controllo sul rispetto di tali norme; b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori sulle prove dell'origine e comunicandone tempestivamente i risultati; c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per la concessione di beneficio dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2; d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte ad individuare e a prevenire casi di violazione delle norme sull'origine; e) rispetti o garantisca il rispetto delle norme sull'origine relative al cumulo regionale, qualora il paese usufruisca di tali norme. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, i regimi speciali di incentivazione di cui al titolo III possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti contemplati dai regimi stessi e originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) se la legislazione nazionale non riprende più le norme di cui agli articoli 14, paragrafo 2, o 21, paragrafo 2, o se tale legislazione non è più effettivamente applicata; b) mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1. 4. Fermo restando l'articolo 11, i regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera f), nei riguardi di prodotti sottoposti a misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 o (CE) n. 2026/97 del Consiglio, per le ragioni che giustificano tali misure. Articolo 27 1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni che possano giustificare una revoca temporanea e ritiene che esistano motivi sufficienti per un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede consultazioni, che dovrebbero aver luogo entro 15 giorni. 2. In seguito alle consultazioni, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di avviare l'inchiesta. Articolo 28 1. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione ne annuncia l'apertura mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni utili possono essere inviate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 2. La Commissione offre al paese beneficiario ogni opportunità di collaborare all'inchiesta. 3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie ed eventualmente le sottopone a verifica con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni disponibili dei diversi organi di controllo dell'OIL, inclusa in particolare la procedura di cui all'articolo 33, servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificato il ritiro temporaneo per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b). 4. In tale compito, la Commissione può essere assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione. 5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o qualora l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni in base ai dati disponibili. 6. L'inchiesta dovrebbe essere completata entro un anno. La Commissione può estendere tale periodo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39. Articolo 29 1. La Commissione sottopone una relazione sulle proprie risultanze al comitato. 2. Se ritiene che le risultanze non giustifichino un ritiro temporaneo, la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di chiudere l'inchiesta. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali. 3. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), la Commissione decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica tale decisione al paese beneficiario interessato e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciando che intende sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a prendere le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e diritti fondamentali nel lavoro. 4. Se ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera in merito a maggioranza qualificata entro trenta giorni. 5. Se alla fine del periodo di cui al paragrafo 3 la Commissione costata che il paese beneficiario interessato non si è impegnato come dovuto e ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, essa presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera in merito a maggioranza qualificata entro trenta giorni. L'eventuale decisione del Consiglio di prevedere una revoca temporanea entra in vigori sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più. Articolo 30 1. La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o taluni prodotti originari di un determinato paese beneficiario: a) qualora ritenga che esistano sufficienti elementi di prova che giustifichino una revoca per i motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera e) o b) qualora le importazioni effettuate con il beneficio dei regimi in questione siano decisamente superiori ai livelli normali di capacità produttive e di esportazione del paese in questione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possano giustificare una sospensione delle preferenze. 3. Se ritiene che esistano sufficienti elementi di prova che giustifichino una sospensione, la Commissione adotta quanto prima tutte le misure adeguate. 4. Il periodo di sospensione è limitato a tre mesi e può essere rinnovato una volta. La Commissione può prorogare tale periodo a norma della procedura di cui all'articolo 39. Articolo 31 1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. 2. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione ne annuncia l'apertura mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale avviso precisa che tutte le informazioni utili dovrebbero essere comunicate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 3. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari al riguardo: - quota di mercato, - riduzione della produzione, - aumento delle scorte, - chiusura degli impianti, - fallimenti, - scarsa redditività, - basso tasso di sfruttamento degli impianti, - occupazione, - importazioni, - prezzi. 4. La Commissione delibera entro trenta giorni lavorativi a partire dalla consultazione del comitato. 5. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare ogni misura preventiva strettamente necessaria. Articolo 32 Se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali per i prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. Articolo 33 1. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 30, 31 o 32, prima che questa diventi effettiva. La Commissione ne dà notifica anche al Consiglio e agli Stati membri. 2. Qualunque Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni. Articolo 34 Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato, né di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere eventualmente applicate. TITOLO VI DISPOSIZIONI PROCEDURALI Articolo 35 La Commissione adotta le modifiche agli allegati del presente regolamento rese necessarie da modifiche della nomenclatura combinata o da cambiamenti della posizione internazionale di paesi o territori, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39. Articolo 36 1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata (NC) e, se del caso, della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric), specificano, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95(12) e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione(13). 2. In conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, dettagli relativi alle quantità dei prodotti immessi nei mesi precedenti in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. 3. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, voci tariffarie 0603, 1006 e 1701 e dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 30 a 32. Articolo 37 1. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato delle preferenze generalizzate, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il comitato può esaminare qualunque questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o di cui uno Stato membro abbia chiesto l'esame. 3. Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, sulla base di una relazione annuale della Commissione. Tale relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 38 1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. 2. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Articolo 39 Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 1. Si ritiene che le domande relative al titolo III del presente regolamento, presentate a titolo delle disposizioni di un precedente regolamento relativo allo schema comunitario di preferenze generalizzate e in merito alle quali non siano state adottate decisioni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, facciano riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. 2. Si ritiene che il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar(14) e che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94(15) e (CE) n. 1256/96(16), faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. 3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 416/2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999 - 31 dicembre 2001 onde estendere ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati la franchigia doganale senza limiti quantitativi. Articolo 41 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2002. 2. Esso si applica fino al 31 dicembre 2004. Tale termine non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse sono applicate congiuntamente a tale regime. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel (1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 24. (2) Parere espresso il 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 911 del 7.11.2001, pag. 47. (4) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2001 (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43). (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ((GU L 141 del 28.5.2001). (6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17). (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2001 (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1). (9) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). (10) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. (11) L'elenco attuale è pubblicato nella GU C 321 del 10.11.2000, pag. 18. (12) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6). (13) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3). (14) GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8. (15) GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1. (16) GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1. ALLEGATO I Paesi e territori beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate >SPAZIO PER TABELLA> Colonna A: codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità Colonna B: nome del paese Colonna C: settori non inclusi nel regime generale per il paese beneficiario in questione (articolo 7, paragrafo 7) Colonna D: settori nei confronti dei quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 7, paragrafo 8) Colonna E: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori (titolo III, sezione 1) Colonna F: settori inclusi in detto regime per il paese beneficiario in questione (articolo 8, paragrafi 1 e 2) Colonna G: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dell'ambiente (titolo III, sezione 2) Colonna H: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati Colonna I: paesi inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga (titolo IV) ALLEGATO II 1. Indice di sviluppo L'indice di sviluppo si riferisce al livello di sviluppo industriale di un paese. Esso mette a confronto tale livello con quello dell'Unione europea, utilizzando la seguente formula: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove Yi= è il prodotto nazionale lordo procapite del paese beneficiario considerato, Yue= è il prodotto nazionale lordo procapite dell'Unione europea, Xi= è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato, Xue= è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea. Le esportazioni dei prodotti manufatti sono quelle che figurano nella classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) da 5 a 8 meno 68. 2. Indice di specializzazione L'indice di specializzazione si riferisce all'importanza di un determinato settore nel quadro delle importazioni della Comunità da un paese beneficiario. Tale indice si basa sul rapporto tra la quota che tale paese detiene nelle importazioni di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato originari di tutti i paesi, che siano essi inclusi in regimi preferenziali o meno, e la quota detenuta da tale paese nel quadro di tutte le importazioni originarie di tutti i paesi. 3. Soglie >SPAZIO PER TABELLA> 4. Fonti statistiche La fonte statistica per i dati relativi al reddito procapite è la Relazione sullo sviluppo del mondo della Banca mondiale, quella per i dati relativi alle esportazioni di prodotti manufatti è l'ONU-Comtrade e quella per i dati relativi alle importazioni della Comunità è Comext. ALLEGATO III Settori di cui all'articolo 6, lettera b) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 >SPAZIO PER TABELLA> Codice NC: Fatte salve le norme di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, essendo le preferenze tariffarie determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice e dalla descrizione. I prodotti con un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie. Colonna G: Prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi. In tali gruppi rientrano prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi. Colonna E: Prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente (articolo 8, paragrafo 3). Qualora il regime generale includa un intero gruppo di prodotti e il regime speciale per la tutela dell'ambiente includa solo taluni prodotti dello stesso gruppo, i prodotti in questione sono elencati anche individualmente. Colonna D: Prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga (articolo 10). Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi. In tali gruppi rientrano prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi ai sensi dell'articolo 7 o per altri motivi. Qualora il suddetto regime speciale includa un intero gruppo di prodotti e il regime generale includa solo taluni prodotti dello stesso gruppo, i prodotti in questione sono elencati anche individualmente. In questo caso i singoli prodotti compaiono anche individualmente tra quelli inclusi nel regime speciale. Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 1. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione riguardo all'articolo 21 Il Consiglio e la Commissione riaffermano l'importanza che annettono all'inserimento nel contesto dell'SPG di un regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente. Tuttavia, vista la situazione per quanto riguarda le norme concordate a livello internazionale e i sistemi di certificazione nel settore, tali incentivi restano per ora limitati al settore dei prodotti delle foreste tropicali. Si tende tuttavia a far sì che i regimi speciali di incentivazione tengano conto degli sviluppi in corso in materia di norme concordate a livello internazionale e di sistemi di certificazione. Nel contesto della revisione dell'SPG per il decennio 2005-2014, il Consiglio e la Commissione cercheranno i mezzi per ampliare il campo d'applicazione del regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente e i requisiti da soddisfare, e per potenziare gli incentivi aumentando il numero di prodotti cui applicarli. 2. Dichiarazione della Commissione La Commissione si adopererà per agevolare un'ampia diffusione e comprensione delle norme dell'SPG comunitario tra gli utenti e le autorità interessate dei paesi beneficiari, segnatamente attraverso il sito web della DG Commercio. La Commissione assicurerà anche che si fornisca l'appropriata assistenza tecnica ai paesi beneficiari, in particolare attraverso seminari in detti paesi, per aiutarli a trarre vantaggio dal sistema, nonché, in generale, per migliorare il loro accesso agli scambi internazionali. 3. Dichiarazione della Commissione riguardo all'articolo 27, paragrafo 1 e all'articolo 30, paragrafo 2 La Commissione conferma che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 2, qualsiasi persona fisica o giuridica e qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possa dimostrare un interesse alla misura di revoca temporanea o di sospensione del trattamento preferenziale può comunicare alla Commissione o ad uno Stato membro le informazioni atte a giustificare tale revoca o sospensione. 4. Dichiarazione della Svezia La Svezia è favorevole al regime SPG, che costituisce un importante strumento di sviluppo. Tuttavia, essa si rammarica per l'estensione dei meccanismi di salvaguardia dell'EBA ("Everything but Arms") a tutti i paesi beneficiari e a tutti i prodotti agricoli, conseguente all'incorporazione di parti dell'iniziativa EBA [regolamento (CE) n. 416/2001 del Consiglio] nell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 32 del nuovo regolamento SPG. La decisione EBA riguardava soltanto i paesi meno sviluppati e le banane, il riso e lo zucchero. La Svezia deplora tale estensione in quanto limita i potenziali benefici della decisione EBA ai paesi meno sviluppati, ed è inoltre in contrasto con lo spirito e la lettera degli impegni assunti nei confronti dei paesi in via di sviluppo nella dichiarazione ministeriale di Doha riguardo ad un nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali. 5. Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi nutrono preoccupazioni per l'irrigidimento delle condizioni dei regimi preferenziali particolari e i loro effetti sui paesi in via di sviluppo. Non è affatto certo che i paesi in via di sviluppo possano soddisfare i requisiti più severi, il che impedirebbe loro di beneficiare delle preferenze supplementari. Le condizioni più severe sono inoltre in contrasto con gli sforzi della Commissione volti a semplificare l'SPG.