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Document 31995D0536
95/536/EC: Commission Decision of 6 December 1995 amending Commission Decisions 92/160/EEC and 93/197/EEC in relation to the regionalization of Egypt for the imports of registered horses (Text with EEA relevance)
95/536/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)
95/536/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 304 del 16.12.1995, p. 49–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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95/536/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 1995, che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 16/12/1995 pag. 0049 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1995 che modifica le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne la regionalizzazione dell'Egitto per le importazioni di cavalli registrati (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/536/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16, considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione (2), modificata dalla decisione 92/161/CEE (3), stabilisce la regionalizzazione di alcuni paesi terzi per le importazioni di equidi; che l'introduzione nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dell'Egitto si limita alla reintroduzione di cavalli registrati che sono stati temporaneamente esportati nell'area metropolitana del Cairo e all'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da tale area; considerando che da un'ispezione veterinaria inviata dalla Commissione in Egitto risulta che la situazione sanitaria degli equidi in questo paese è sottoposta ad un adeguato controllo da parte di servizi veterinari ben strutturati e ben organizzati; considerando che l'Egitto è ormai indenne da durina, morva e stomatite vescicolosa da oltre sei mesi e che non si sono mai verificati casi di encefalomielite equina venezuelana e che non viene praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia; considerando che l'Egitto è ormai indenne da peste equina da oltre trent'anni e che la vaccinazione contro tale malattia, che è stata praticata su una parte della popolazione equina nei governatorati meridionali di Assuan, Quena e Sohaq fino al 1994, è stata ormai interrotta da oltre un anno; considerando che le autorità veterinarie dell'Egitto si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione o di importazione degli equidi; considerando che le autorità veterinarie egiziane hanno fornito determinate garanzie per quanto concerne il controllo sui trasporti di equidi verso una determinata zona e che è stata completata con successo un'indagine sierologica; che sono pertanto soddisfatte le condizioni stabilite dagli articoli 5 e 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati; considerando che le decisioni 92/160/CEE e 93/197/CEE della Commissione (4) debbono essere modificate di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato della decisione 92/160/CEE, i termini « Egitto (2) area metropolitana del Cairo » sono sostituiti da: « Egitto Governatorati di Alessandria, Beheira, Kafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (compresa la periferia e Giza-centro), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef ». Articolo 2 La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo: 1) Nell'allegato I, l'« Egitto (1) (2) » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2) Nell'allegato II E, l'« Egitto » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, nel titolo del certificato sanitario e, di conseguenza, all'elenco dei paesi terzi dai quali è consentito importare cavalli registrati verso la Comunità. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29. (4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.