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Document 31994R1500

    Regolamento (CE) n. 1500/94 del Consiglio del 21 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    GU L 162 del 30.6.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32003R2286

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1500/oj

    31994R1500

    Regolamento (CE) n. 1500/94 del Consiglio del 21 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale Comunitàrio

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1994 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 11 pag. 0132
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 11 pag. 0132


    REGOLAMENTO (CE) N. 1500/94 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 249,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede che le misure tariffarie preferenziali, sia quelle contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale, che quelle decise unilateralmente dalla Commissione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi e territori, nonché le misure autonome di sospensione che provedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a talune merci, si applicano unicamente su richiesta del dichiarante e qualora le merci di cui trattasi rispondano alle condizioni previste da tali misure;

    considerando che, nel quadro della gestione della politica commerciale della Comunità, è importante che questa disponga di statistiche complete circa il volume degli scambi di merci che beneficiano di tali misure;

    considerando che l'utilizzazione di tali statistiche rende necessario l'impiego, nella casella 36 del DAU, di una codificazione comune a tutti gli Stati membri;

    considerando tuttavia che è opportuno fornire agli Stati membri la possibilità di adattare i loro sistemi informatici doganali e che di conseguenza occorre prevedere un periodo transitorio, nel corso del quale potranno essere utilizzati codici nazionali compatibili con quelli comunitari;

    considerando che risulta opportuno prevedere, per il 1o gennaio 1996, l'acquisizione di informazioni relative alle merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione;

    considerando che, in mancanza del parere del comitato del codice doganale sul progetto di regolamento presentato dalla Commissione, il Consiglio è tenuto ad adottare le necessarie disposizioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    È applicabile a partire dal 1o gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MORAITIS

    (1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/94 della Commissione (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 15).

    ALLEGATO

    1. L'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    a) Al titolo I, punto B, 2, il numero « 36 » deve essere inserito nell'elenco minimo delle caselle da compilare per una dichiarazione di immissione in libera pratica.

    b) Il testo relativo alla casella 36, titolo II, C è sostituito dal testo seguente:

    « 36. Preferenze

    Indicare il codice all'uopo previsto.

    Fino al 1o gennaio 1996, gli Stati membri possono utilizzare codici differenti da quelli previsti all'allegato 38, nella misura in cui questi permettano l'acquisizione di dati statistici con un grado di precisione almeno equivalente. »

    2. All'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è inserito il testo seguente relativo alla casella 36:

    « Casella 36: Preferenze

    I codici applicabili sono:

    1. La prima cifra del codice

    "" ID="1">1> ID="2">Regime tariffario erga omnes (senza certificato a scopo preferenziale)"> ID="1">2> ID="2">Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)"> ID="1">3> ID="2">Altre preferenze tariffarie (EUR 1, ATR o documento equivalente)">

    2. Le due cifre seguenti del codice

    "" ID="1">00> ID="2">Nessuno dei seguenti casi"> ID="1">10> ID="2">Sospensione tariffaria"> ID="1">15> ID="2">Sospensione tariffaria con destinazione particolare"> ID="1">18> ID="2">Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare del prodotto"> ID="1">20> ID="2">Contingente tariffario (1)"> ID="1">23> ID="2">Contingente tariffario con destinazione particolare (1)"> ID="1">25> ID="2">Contingente tariffario con certificato circa la natura particolare del prodotto (1)"> ID="1">28> ID="2">Contingente tariffario previo perferzionamento passivo (1)"> ID="1">40> ID="2">Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale comune"> ID="1">50> ID="2">Certificato circa la natura particolare del prodotto."">

    (1) Nel caso in cui il contingente tariffario richiesto sia esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda sia valida per l'applicazione di tutte le altre preferenze esistenti. »

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