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Document 31988L0506

Direttiva 88/506/CEE della Commissione del 13 settembre 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

GU L 274 del 6.10.1988, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/506/oj

31988L0506

Direttiva 88/506/CEE della Commissione del 13 settembre 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 06/10/1988 pag. 0044 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0163


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1988

che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(88/506/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 21bis,

considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena (Avena sativa) del tipo « avena nuda » appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale;

considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi di altre varietà di avena;

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, è quindi opportuno, per quanto riguarda le varietà di avena del tipo « avena nuda », ridurre la facoltà germinativa minima pari all'85 % del seme puro, prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE;

considerando che, per dare la possibilità di raccogliere e valutare altri dati tecnici sulle varietà in questione, in un primo tempo tale riduzione dovrebbe applicarsi solo per un periodo limitato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 66/402/CEE è modificato come segue:

1. Nella tabella, punto 2, lettera A, colonna 2 (« facoltà germinativa minima »), dopo la cifra 85 prevista per sementi certificate della prima riproduzione e della seconda riproduzione di talune specie, compresa l'avena sativa, è aggiunto il rinvio « (d) ».

2. Al punto 2, lettera B, è aggiunta la condizione seguente:

« (d) Nel caso delle varietà di avena sativa ufficialmente classificate come varietà del tipo « avena nuda », gli Stati membri possono, sino al 30 giugno 1990, ridurre la facoltà germinativa minima al 75 % del seme puro. In tal caso, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione « facoltà germinativa minima 75 % ».

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della condizione aggiunta dall'articolo 1, punto 2, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate a tal fine.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

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