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Document 22021D0230

Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2018, del 6 luglio 2018, che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico [2021/230]

GU L 67 del 25.2.2021, pp. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/230/oj

25.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 169/2018

del 6 luglio 2018

che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico [2021/230]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma statistico SEE 2018-2020 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (2), e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1951 dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 per garantire che la cooperazione continui fino al 2020.

(3)

Il protocollo 30 dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 30 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

nel titolo dell’articolo 5, «2017» è sostituito da «2020»;

2.

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 1951: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).»;

3.

all’articolo 5, paragrafo 2, le parole «2013-2017» e «31 dicembre 2017» sono sostituite da «2013-2020» e «31 dicembre 2020»;

4.

all’articolo 5, paragrafo 3, le parole «2013-2017» sono sostituite da «2013-2020»;

5.

il testo dell’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell’importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell’Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell’importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all’interno del sistema statistico europeo) e 29 01 04 01 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo) del bilancio dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1)

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

(2)   GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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