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Document EESC-2023-02283-AC

Parere - Comitato economico e sociale europeo - Pesca - NAFO

EESC-2023-02283-AC

PARERE

Comitato economico e sociale europeo

Pesca - NAFO

_____________

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord˗occidentale

[COM(2023) 108 final - 2023/0056 (COD)]

NAT/901

Relatore generale: Stefano PALMIERI

IT

Consultazione

Consiglio, 10/03/2023

Parlamento europeo, 13/03/2023

Base giuridica

Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente

Adozione in sessione plenaria

15/06/2023

Sessione plenaria n.

579

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

151/0/1

1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1In merito alla proposta di regolamento in esame, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) conferma nuovamente il punto di vista esposto nei pareri 2018/5155 1 , 2020/2842 2 e 2022/1131 3 , le cui conclusioni e raccomandazioni sono illustrate in dettaglio qui di seguito.

1.2Il CESE ritiene necessario il recepimento nel diritto dell'UE delle misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), al fine di conseguire un'applicazione uniforme ed efficace di dette misure nell'Unione europea.

1.3Ciononostante, secondo il CESE, la proposta in esame non istituisce un meccanismo agevole per il recepimento delle norme approvate dalla NAFO, né pone rimedio alla necessità di aggiornarle con cadenza annuale.

1.4Il Comitato è favorevole a un meccanismo più agevole e semplice e, per tale motivo, propone l'adozione di un regolamento, composto di un unico articolo, in cui si stabilisca che l'Unione europea deve imperativamente applicare alla sua flotta le norme approvate dalla NAFO.

1.5Il CESE sottolinea il rischio insito nel ricorso al sistema degli atti delegati, mediante il quale viene conferito alla Commissione il potere di legiferare senza dovere attenersi alle procedure ordinarie.

2.Sintesi della proposta legislativa

2.1L'obiettivo principale della proposta in esame è quello di integrare nel diritto dell'UE le misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord‑occidentale (NAFO) nella sua riunione annuale del settembre 2022.

2.2La proposta introduce delle modifiche per quanto riguarda i nuovi obblighi degli Stati membri di bandiera relativi alla presentazione di piani di ricerca e ai requisiti delle navi per la partecipazione ad attività di ricerca; la regolamentazione delle cale di prova al momento del primo ingresso in una divisione durante una bordata di pesca; gli adeguamenti delle chiusure per lo scorfano nella divisione 3M; il divieto di sbarco, trasbordo e detenzione a bordo di squali di Groenlandia; e l'incrocio di dati con gli elenchi delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

2.3La proposta delega alla Commissione il potere di modificare il regolamento (UE) 2019/833 per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri relativi alla presentazione di piani di ricerca e i requisiti delle navi per svolgere attività di ricerca, qualora la NAFO modifichi le proprie misure in futuro.

3.Osservazioni generali

3.1Il CESE ritiene necessario recepire nel diritto dell'UE le misure di conservazione e di esecuzione adottate nell'ultima riunione annuale della NAFO, al fine di garantire la loro applicazione uniforme nell'UE.

3.2Osserva tuttavia che continua a mancare un meccanismo agevole per tale procedura di recepimento, e poiché le misure in questione vengono modificate ogni anno, e l'iter burocratico dell'UE è molto lento, permane un divario tra le norme adottate dalla NAFO e la legislazione dell'UE.

3.3Il CESE ribadisce la necessità di adottare una procedura più efficiente, come quella che esso stesso ha proposto nel 2019, nel 2020 e nel 2022, e che peraltro è stata sostenuta dalle amministrazioni degli Stati membri e dai settori interessati. Consisterebbe in un regolamento semplice, costituito da un unico articolo, con cui l'Unione europea si impegni ad applicare alla propria flotta le norme adottate dalla NAFO ogni anno. Questo semplice regolamento prevederà l'introduzione di una clausola in base alla quale, qualora una misura adottata dalla NAFO sia incompatibile con il diritto dell'UE, detta misura non si applica fino a quando i colegislatori non abbiano raggiunto un accordo sulla questione.

3.4Il Comitato avverte ancora una volta che continuare con la soluzione del presente regolamento può portare a situazioni di conflitto tra le norme o per lo meno a periodi di incertezza giuridica per le amministrazioni e le imprese stesse, che non sanno se devono rispettare la normativa precedente, ossia quella in vigore nell'UE, o quella nuova. Si creano inoltre distorsioni nell'applicazione delle misure nei confronti delle flotte di paesi terzi.

3.5Secondo il CESE, l'unica semplificazione derivante dal ricorso al sistema degli atti delegati è che la Commissione può stabilire norme senza dover passare per le procedure ordinarie.

4.Osservazioni particolari

4.1Il CESE riconosce l'importante ruolo che svolgono le navi da ricerca nel monitorare e valutare lo stato ecologico dell'ambiente marino, in particolare in rapporto alla pesca. Un'accurata descrizione delle caratteristiche delle comunità ecologiche in termini di biodiversità e di struttura della rete trofica è essenziale per la conservazione. Nel contesto delle catture di pesca, la ricchezza locale del pescato può mostrare cambiamenti statisticamente significativi e dipendenti dalla stagione e che non rispecchiano necessariamente quelli osservati per la biodiversità e le caratteristiche funzionali dell'alimentazione 4 .

4.2Recentemente la comunità scientifica ha adottato un approccio innovativo al monitoraggio e alla valutazione dello stato dell'ecosistema marino, anche mediante l'analisi e la modellizzazione del DNA ambientale (o "eDNA"). Tale approccio introduce tecniche e concetti in grado di sostenere una governance e una gestione efficaci della pesca 5 . Il CESE riconosce che l'eDNA è un dato integrativo che fornisce informazioni utili sullo stato della rete trofica e dell'ecosistema marino. Dal momento che nel corso delle loro campagne di osservazione alcune navi da ricerca raccolgono campioni di eDNA, il CESE chiede di prendere in considerazione l'eDNA così prelevato e conservato in quanto dato prezioso da integrare nelle catture di pesce.

4.3La maggior parte dei paesi rispetta i pilastri del protocollo di Nagoya: quest'ultimo, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 ai sensi della Convenzione sulla diversità biologica, stabilisce che le attività di ricerca e sviluppo debbano essere condotte nel rispetto di ogni regolamentazione applicabile sull'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici (Access and Benefit‑Sharing - ABS) e siano tracciabili. Se del caso, tutte le procedure previste in materia di ABS devono essere state espletate presso le autorità competenti prima dell'attuazione di qualsiasi programma di ricerca che richieda l'utilizzo e il trasferimento di risorse genetiche, indipendentemente dal paese fornitore. Il protocollo di Nagoya è stato firmato dalla maggior parte dei paesi, e pochi sono quelli che devono ancora ratificarlo 6 .

4.4La proposta in esame introduce l'obbligo per gli operatori delle navi da ricerca di fornire determinati dati richiesti, il che può risultare inopportuno nel caso in cui fattori esterni (ad es. condizioni meteorologiche, specifiche informazioni fornite dai satelliti sulla distribuzione dei nutrienti) impongano o sollecitino rapidi cambiamenti nelle campagne di osservazione. Alcuni di questi requisiti, ad esempio la necessità di avere a bordo un osservatore con sufficienti competenze e l'obbligo per le navi di cambiare posizione in caso di cattura accessoria, possono anche rendere meno efficace il processo di sostegno alla conservazione e alla gestione di ecosistemi marini sani e produttivi, soprattutto se le informazioni raccolte non vengono comunicate al pubblico in generale.

4.5Per via della difficoltà di adattare la procedura operativa agli obblighi legislativi, e viceversa, il CESE accoglie con favore un approccio più pragmatico basato su una circolazione trasparente delle informazioni. In tale contesto, il CESE propone di prevedere la pubblicazione ex post dei curriculum vitae degli esperti indicati come osservatori con sufficienti competenze e di una breve relazione che presenti le motivazioni e una descrizione dettagliata del cambiamento di posizione in caso di cattura accessoria. Rendere queste informazioni accessibili al pubblico potrebbe favorire la condivisione delle buone pratiche e migliorare la reputazione dei portatori di interessi coinvolti.

Bruxelles, 15 giugno 2023

Oliver RÖPKE

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

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