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Document EESC-2022-04756-AS

Raccomandazione sul reddito minimo

EESC-2022-04756-AS

IT

SOC/744

Raccomandazione sul reddito minimo

PARERE

Sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un
adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva

[COM(2022) 490 - final]

E-mail di contatto

Sabrina.BORG@eesc.europa.eu  

Amministratrice

Sabrina BORG

Data del documento

13/03/2022

Relatori: Jason DEGUARA e Paul SOETE

Consultazione

Commissione europea, 25/11/2022

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

08/03/2023

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

71/00/01

Adozione in sessione plenaria

DD/MM/YYYY

Sessione plenaria n.

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

…/…/…



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il CESE accoglie con favore il contenuto della raccomandazione proposta dalla Commissione europea – in particolare per quanto concerne l'applicazione di criteri realistici e sufficienti quanto al livello di adeguatezza e accessibilità del reddito minimo, la relativa garanzia giuridica e il sistema delle relazioni da presentare, nonché il riconoscimento, da parte della Commissione, della necessità di una politica sociale attiva e di ulteriori azioni per combattere la povertà in tutta l'UE.

1.2In materia di reddito minimo adeguato, è necessario adottare un approccio universale basato sui diritti che non lasci indietro nessuno, non applichi criteri eccessivamente restrittivi e si fondi su misurazioni precise che ne garantiscano l'efficacia.

1.3Affrontare la povertà e le disparità di reddito è importante non solo per motivi di equità sociale, ma anche per sostenere la crescita economica. Ed è in quest'ottica che occorre richiamare l'attenzione anche sull'effetto stabilizzatore complessivo che i regimi di reddito minimo hanno per l'economia.

1.4Il diritto degli Stati membri di definire i principi dei loro sistemi sociali, le competenze complementari dell'UE e degli Stati membri e il pieno utilizzo degli strumenti dei Trattati europei dovrebbero essere i principi guida di qualsiasi azione dell'UE nel campo della protezione sociale.

1.5Un'occupazione sostenibile e di buona qualità costituisce il modo migliore per uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale. Nel contempo, garantire la partecipazione di un maggior numero di persone a un mercato del lavoro inclusivo e di buona qualità contribuisce a finanziare i sistemi di protezione sociale e li rende più sostenibili dal punto di vista finanziario.

1.6Attualmente, in un gran numero di Stati membri la determinazione e la rivalutazione delle prestazioni di reddito minimo non sono né basate su una metodologia solida né correlate a indicatori di riferimento per una vita dignitosa basati su dati statistici. Il primo passo consiste dunque nell'elaborare una siffatta metodologia e nel tenere conto delle diverse fonti di reddito e delle situazioni specifiche delle famiglie.

1.7Il CESE insiste sulla necessità di mantenere i redditi minimi in linea con l'inflazione, e in particolare con l'aumento del costo della vita per l'alimentazione e l'energia; e reputa che tale adeguamento dovrebbe aver luogo con cadenza regolare, con il sostegno delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e degli enti previdenziali.

1.8Il monitoraggio continuo dell'attuazione delle politiche di sostegno al reddito e delle altre politiche di protezione sociale che garantiscono l'inclusione attiva è necessario per conseguire gli obiettivi della raccomandazione proposta. Le relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti dovrebbero essere redatte con la partecipazione delle organizzazioni pertinenti della società civile, degli enti di previdenza sociale e delle parti sociali; o, in alternativa, tali relazioni dovrebbero essere periodicamente oggetto di monitoraggio da parte della Commissione, secondo il meccanismo indicato nella raccomandazione del Consiglio proposta.

2.Introduzione

2.1Nell'UE, malgrado i relativi progressi compiuti dall'inizio di questo secolo nella riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nel 2021 erano ancora oltre 95,4 milioni le persone a rischio di povertà.

2.2Tale rischio aumenta per le persone che vivono in nuclei familiari (pressoché) senza occupati, mentre in molti Stati membri aumentano la gravità e la persistenza della povertà; ovunque, poi, il rischio di povertà è più elevato per le donne che per gli uomini. L'UE si è posta l'obiettivo di ridurre il numero delle persone a rischio di povertà di almeno 15 milioni entro il 2030.

2.3A lungo termine, l'evoluzione demografica avrà importanti conseguenze economiche in quanto la forza lavoro è destinata a contrarsi e una popolazione in rapido invecchiamento eserciterà ulteriori pressioni sulle finanze pubbliche e sul finanziamento dei regimi di reddito minimo.

2.4A rendere ancora più impegnativo il contesto attuale dell'accordo politico in sede di Consiglio sono sopraggiunti la guerra in Ucraina, l'incremento dei prezzi dell'energia e l'aumento dell'inflazione. Il Fondo monetario internazionale stima che, a livello globale, l'inflazione sia aumentata dell'8,8 % nel 2022 e aumenti del 6,5 % nel 2023.

2.5Le famiglie monoparentali costituiscono meno del 15 % delle famiglie dell'UE, ma presentano un rischio di povertà e di non occupazione molto più elevato. Neanche un lavoro a tempo pieno mette tali famiglie al riparo dal rischio di povertà. Quanto alle famiglie a doppio reddito con lavori a tempo pieno, le quali normalmente non sono a rischio di povertà, sono comunque a rischio se in esse vi sono più di due figli a carico 1 .

2.6Le prestazioni di reddito minimo sono prestazioni di ultima istanza, subordinate a particolari condizioni reddituali, concesse sulla base delle necessità e, per i disoccupati che sono in grado di lavorare, combinate con incentivi sufficienti a (ri)entrare nel mercato del lavoro. Di solito le politiche nazionali richiedono una valutazione del reddito disponibile in combinazione con la verifica del patrimonio personale. I regimi di reddito minimo sono integrati nei contesti e nelle tradizioni nazionali e collegati ai più ampi sistemi di protezione sociale di ciascuno Stato membro.

2.7Non solo in generale, ma anche all'interno dell'UE, vi sono grandissime differenze tra i regimi sociali per quanto riguarda il livello e la composizione del reddito minimo. Come indicano gli studi della Commissione, la situazione sul mercato del lavoro dei beneficiari del reddito minimo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

2.8Nessun paese garantisce attualmente alle famiglie senza occupati un sostegno al reddito adeguato al fine di prevenire il rischio di povertà, e il 20 % delle persone senza lavoro non ha diritto a ricevere alcun sostegno. Esiste inoltre un problema di mancato utilizzo del reddito minimo, stimato tra il 30 e il 50 %.

2.9Le componenti del reddito da prendere in considerazione per analizzare il livello di reddito minimo sono i salari, le prestazioni di assistenza sociale, le prestazioni per i figli a carico (il reddito aggiuntivo più comune), le indennità di alloggio, energetiche e sanitarie e altre prestazioni ancora come ad esempio quelle in natura, tutte misurate al netto delle imposte e dei contributi sociali.

2.10A livello UE, si sono occupati del reddito minimo le seguenti azioni e i seguenti strumenti:

·la raccomandazione 92/441/CE del Consiglio e la raccomandazione 2008/867/CE della Commissione relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro,

·il pilastro europeo dei diritti sociali, e in particolare l'articolo 14 2 e altri principi quali il "sostegno attivo all'occupazione", la "protezione sociale", l'"accesso ai servizi essenziali", l'"istruzione, formazione e apprendimento permanente" e le "pari opportunità",

·il semestre europeo, che offre un quadro per il monitoraggio pertinente delle attività di coordinamento delle politiche sulla base del quadro di riferimento per l'analisi comparativa del comitato per la protezione sociale del Consiglio,

·le conclusioni del Consiglio del 2020 sul rafforzamento della protezione del reddito minimo durante la pandemia di COVID-19 e oltre, che invitano gli Stati membri a rivedere i rispettivi regimi nazionali di reddito minimo 3 ,

·gli orientamenti in materia di occupazione per il 2022.

3.Osservazioni generali

3.1La povertà è un fenomeno multidimensionale che si manifesta in tutti gli ambiti della vita e rispecchia le inadeguatezze dei sistemi intesi a ridistribuire le risorse e le opportunità in modo giusto ed equo. Pertanto, un regime di reddito minimo è una condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per consentire una vita dignitosa e un percorso praticabile di uscita dalla povertà. La povertà si interseca con altre forme di ingiustizia sociale. Le disuguaglianze razziali e di genere aggravano il rischio di povertà, e la povertà aumenta a sua volta il rischio di esclusione e discriminazione, che si manifesta soprattutto in termini di salute, di istruzione e formazione e di esposizione alla dipendenza finanziaria e alla violenza.

3.2Il CESE accoglie con favore il contenuto della raccomandazione proposta dalla Commissione europea – in particolare per quanto concerne l'applicazione di criteri realistici e sufficienti quanto al livello di adeguatezza e accessibilità del reddito minimo, la relativa garanzia giuridica e il sistema delle relazioni da presentare, nonché il riconoscimento, da parte della Commissione, della necessità di una politica sociale attiva e di ulteriori azioni per combattere la povertà in tutta l'UE. La raccomandazione proposta rappresenta un passo verso l'attuazione del principio 14 del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui "chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita".

3.3L'illegale e barbara aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina ha reso ancora più impegnativo il contesto dell'accordo politico in sede di Consiglio, considerati il forte incremento dei prezzi dell'energia e l'elevato tasso di inflazione che incidono sulle famiglie, e in particolare su quelle a basso reddito. Le megatendenze in atto – quali la globalizzazione, le transizioni digitale e verde e i cambiamenti demografici – fanno sì che i mercati del lavoro europei stiano attraversando un periodo di grandi trasformazioni. E i regimi di reddito minimo svolgono un ruolo fondamentale nel fornire sostegno e incentivi al (re)inserimento delle persone nel mercato del lavoro.

3.4In materia di reddito minimo adeguato, è necessario adottare un approccio universale basato sui diritti che non lasci indietro nessuno, non applichi criteri eccessivamente restrittivi, si basi su requisiti trasparenti e non discriminatori e si fondi su misurazioni precise che ne garantiscano l'efficacia. Una società inclusiva dovrebbe tenere conto di tutte le sue componenti, e gli Stati membri dovrebbero introdurre meccanismi solidi di monitoraggio per dare seguito, senza ulteriori indugi, alle iniziative sul reddito minimo e monitorarne l'applicazione.

3.5Regimi di reddito minimo efficaci possono contribuire a garantire il rispetto dei diritti umani e un tenore di vita dignitoso per tutti, aiutando i cittadini a rimanere attivi e inclusi nella società, nonché a integrarli in un'occupazione sostenibile e di buona qualità. Il CESE sottolinea inoltre l'importanza, nell'Unione europea, dei regimi di reddito minimo per i lavoratori autonomi, i quali dovrebbero avere pieno diritto allo stesso sostegno e alle stesse prestazioni di altre categorie sociali.

3.6Affrontare la povertà e le disparità di reddito è importante non solo per motivi di equità, ma anche per sostenere la crescita economica. Come indicato nella relazione dell'OCSE del 2021 4 , politiche fiscali ben concepite possono favorire una crescita inclusiva e sostenibile e contribuire alla ridistribuzione del reddito e della ricchezza. In quest'ottica, una crescita inclusiva dovrebbe puntare all'equità nella condivisione dei benefici della crescita stessa e alla promozione dell'inclusività dei mercati del lavoro. Ed è sempre in quest'ottica che occorre richiamare l'attenzione anche sull'effetto stabilizzatore complessivo che i regimi di reddito minimo hanno per l'economia.

3.7I regimi di reddito minimo dovrebbero far parte di strategie nazionali di lotta alla povertà che integrino efficacemente misure volte a conseguire salari equi e un lavoro dignitoso e a garantire l'accesso a servizi essenziali di qualità e a prezzi abbordabili, alla sicurezza sociale di base e a un adeguato sostegno al reddito, nonché servizi sociali incentrati sulla persona e politiche di inclusione attiva.

3.8Il CESE sottolinea l'obiettivo di una metodologia a livello europeo, sorretta da un'analisi europea, che aiuti gli Stati membri a definire l'adeguatezza del reddito minimo con un metodo appropriato, come l'indicatore di rischio di povertà (AROP) concordato dall'UE – pari al 60 % del reddito disponibile equivalente – e/o sostenuta da un bilancio di riferimento (a sua volta basato su un paniere di beni e servizi quali cibo, alloggio, acqua, elettricità, riscaldamento, telecomunicazioni, sanità, trasporti, tempo libero e cultura).

3.9Come indicato nei considerando dell'accordo politico del Consiglio, un'occupazione sostenibile e di qualità costituisce il modo migliore per uscire dalla povertà e dall'esclusione sociale. Quanto maggiore è il numero delle persone presenti sul mercato del lavoro, tanto più saranno disponibili finanziamenti sostenibili per i sistemi di protezione sociale, in quanto questi sono in gran parte finanziati attraverso le imposte sul lavoro.

3.10Benché nel corso degli anni gli Stati membri abbiano sviluppato e riformato le loro reti di sicurezza sociale, tenendo conto degli orientamenti forniti dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, gli sviluppi nell'economia, nei mercati del lavoro e nelle società europee in generale hanno finito per porre nuove sfide e reso necessario e urgente aggiornare il quadro europeo per affrontare le disuguaglianze di reddito e la povertà.

3.11Il diritto degli Stati membri di definire i principi dei loro sistemi sociali, le competenze complementari dell'UE e degli Stati membri e il pieno utilizzo degli strumenti dei Trattati europei dovrebbero essere i principi guida di qualsiasi azione dell'UE nel campo della protezione sociale. È quindi importante analizzare i regimi di reddito minimo esistenti in relazione ai regimi globali di protezione sociale degli Stati membri, ma ciò non toglie che vi siano margini per un'azione al livello UE che sostenga gli sforzi degli Stati membri in questo campo.

3.12Per attenuare le disparità di reddito occorrono riforme determinate, politiche coordinate e azioni ben mirate da parte degli Stati membri in un'ampia gamma di settori strategici, quali i sistemi fiscali e previdenziali, i meccanismi di determinazione dei salari, gli incentivi per il mercato del lavoro, l'istruzione e la formazione, le pari opportunità e servizi di buona qualità, accessibili a tutti e a costi contenuti. Inoltre, un prerequisito fondamentale per tutti i sistemi di ridistribuzione è una crescita sostenibile basata sul corretto funzionamento dei mercati e su imprese competitive.

3.13Il CESE concorda con la conclusione dei servizi della Commissione secondo cui l'orientamento professionale, i piani d'azione individuali e l'integrazione delle misure di attivazione nel reddito minimo hanno un effetto positivo sulla probabilità di trovare un impiego con successo.

3.14Il CESE sottolinea la conclusione dei servizi della Commissione secondo cui gran parte dei beneficiari del reddito minimo non sono destinatari di misure di politica attiva del mercato del lavoro (PAML), anche nei casi in cui essi potrebbero essere in grado di lavorare. Se, da un lato, occorre un giusto equilibrio generale tra gli incentivi e un legame più stretto con le condizioni per beneficiare del sostegno al reddito e delle misure di attivazione, dall'altro occorre prestare attenzione a fasce sociali specifiche come i giovani adulti al di fuori del mercato del lavoro o a rischio di povertà o di esclusione sociale.

3.15La Rete europea di lotta alla povertà (EAPN) ha individuato nell'adeguatezza, nell'accessibilità e nella funzione di sostegno i tre criteri fondamentali di elaborazione delle politiche per i regimi di reddito minimo. Più precisamente:

·per adeguatezza si intende un importo sufficiente per una vita dignitosa;

·l'accessibilità riguarda la garanzia dell'accesso e una copertura completa per tutte le persone che necessitano di regimi di reddito minimo;

·la funzione di sostegno si riferisce all'uso di parametri di progettazione che sono in linea con un "paradigma di inclusione attiva" integrato e incentrato sulla persona.

3.16Come giustamente sottolineato nell'accordo politico del Consiglio, adempimenti amministrativi sproporzionati, scarsa consapevolezza o timori di stigmatizzazione o discriminazione possono far sì che le persone ammissibili al reddito minimo non chiedano di accedervi.

3.17Le imprese dell'economia sociale, insieme alle piccole e medie imprese in generale, svolgono un ruolo importante, soprattutto per quanto riguarda il livello occupazionale d'ingresso. Il CESE accoglie con favore il piano d'azione della Commissione per l'economia sociale ed esorta la Commissione stessa a valutare i migliori progetti al livello appropriato.

3.18Occorre dedicare un'attenzione particolare a gruppi specifici quali le famiglie monoparentali, le famiglie migranti, i giovani, le persone con disabilità e i Rom.

3.19Oggi molti pensionati dipendono da un reddito minimo, in quanto la loro pensione è troppo bassa. Per queste persone anziane, se non sono in grado di lavorare, non è possibile rientrare nel mercato del lavoro per ottenere un reddito migliore. Esse hanno pertanto bisogno di sistemi pensionistici che forniscano loro una pensione adeguata, in modo da non dover contare sul sostegno al reddito minimo. E, dato che le tendenze demografiche in atto negli Stati membri indicano che in futuro vi sarà un maggior numero di pensionati, è importante che gli Stati membri dispongano di sistemi pensionistici che erogano pensioni adeguate.

3.20Il CESE propone che gli Stati membri valutino i livelli di reddito minimo almeno su base annua e che detti livelli siano indicizzati per tenere conto dell'inflazione, almeno su base annua e a seconda del tasso di inflazione.

4.Osservazioni particolari

4.1Adeguatezza del reddito minimo

4.1.1Attualmente, in un gran numero di Stati membri la determinazione e la rivalutazione delle prestazioni di reddito minimo non sono né basate su una metodologia solida né correlate a indicatori basati su dati statistici. Il primo passo consiste dunque nell'elaborare una siffatta metodologia e nel tenere conto delle diverse fonti di reddito e delle situazioni specifiche delle famiglie.

4.1.2Per quanto riguarda il livello del reddito minimo, il CESE osserva che nella raccomandazione in esame sono proposti diversi metodi per definire tale minimo, consistenti nel rifarsi alla soglia nazionale di rischio di povertà, nel calcolare il valore monetario dei beni e dei servizi necessari secondo le definizioni nazionali o nel far riferimento ad altre leggi o prassi nazionali consolidate. Ciò implica anche la possibilità di prendere in considerazione sistemi con bilanci di riferimento, i quali si basano su un paniere di beni e servizi definito a livello nazionale, tale da rispecchiare il costo della vita in un determinato Stato membro o anche in una sua regione, e possono contribuire a orientare la valutazione dell'adeguatezza.

4.1.3Il CESE insiste sulla necessità di mantenere i redditi minimi in linea con l'inflazione, e in particolare con l'aumento del costo della vita per l'alimentazione e l'energia; e reputa che tale adeguamento dovrebbe aver luogo con cadenza regolare. In quest'ottica, l'esigenza di un riesame annuale a livello di ciascuno Stato membro costituisce una raccomandazione chiara.

4.1.4I bilanci di riferimento dei panieri di beni e servizi devono essere sviluppati a livello nazionale, con un coordinamento a livello europeo. Ciò aiuterebbe gli Stati membri a garantire l'adeguatezza dei regimi di reddito minimo. Il paniere di beni e servizi deve comprendere, tra gli altri, l'alloggio, l'acqua, l'elettricità, il riscaldamento, le telecomunicazioni, l'alimentazione, la sanità, i trasporti, la cultura e il tempo libero. I meccanismi che consentono un'indicizzazione rapida e precisa dei prezzi reali sono fondamentali per garantire l'adeguatezza, soprattutto in tempi di crisi che incidono sul costo della vita.

4.1.5Occorrerebbe evitare che le indennità di reddito minimo siano utilizzate come mezzo per sovvenzionare bassi salari. Laddove siano previste soluzioni integrative per coloro che si trovano in condizioni di povertà lavorativa, dovrebbe trattarsi di misure temporanee e complementari. Nel riconoscere la molteplicità delle forme occupazionali, è opportuno incoraggiare e sostenere una politica attiva del mercato del lavoro e una politica salariale adeguata, unitamente a sistemi di sicurezza sociale e fiscali di sostegno, al fine di garantire un'occupazione di buona qualità e un tenore di vita dignitoso. Alle persone che, in via permanente o totale, non sono in grado di lavorare in condizioni dignitose per condurre una vita dignitosa andrebbero garantite robuste reti di sicurezza fintanto che duri questo loro stato di necessità.

4.1.6Il CESE accoglie con favore la decisione secondo cui indennità come l'assegno di invalidità non saranno considerate parte dell'accertamento delle fonti di reddito per decidere se una persona abbia diritto all'indennità di reddito minimo, in quanto tali prestazioni coprono i costi aggiuntivi dovuti a esigenze specifiche. Si tratta di una dimostrazione di sensibilità nei confronti di coloro che, nella nostra società, hanno veramente bisogno di aiuto.

4.1.7Una speciale attenzione va riservata alle famiglie più vulnerabili e a quelle monoparentali, in cui il genitore solo è perlopiù una donna, dato che per queste famiglie la funzione integrativa delle prestazioni per figli a carico, dell'accessibilità dell'assistenza all'infanzia e di altri servizi di assistenza riveste un'importanza essenziale.

4.1.8I salari minimi adeguati, stabiliti per legge o mediante contrattazione collettiva, costituiscono uno strumento prezioso per affrontare la povertà. L'attuazione della direttiva relativa a salari minimi adeguati avrà un impatto positivo sul rischio di povertà per una parte significativa della forza lavoro – certamente per i singoli lavoratori occupati a tempo pieno e per le famiglie a doppio reddito. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate ad attuare tali misure mediante contratti collettivi. Una volta attuata la direttiva, il salario minimo potrebbe, se del caso, essere utilizzato anche come riferimento per il reddito minimo, sempreché quest'ultimo sia situato al livello di povertà.

4.1.9Il CESE ritiene che i regimi di reddito minimo dovrebbero includere sia le prestazioni in denaro che quelle in natura per coloro che non possono lavorare o per i quali è quasi impossibile lavorare.

4.1.10Le prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa possono svolgere un ruolo importante anche nell'attrarre le persone inattive verso il mercato del lavoro 5 .

4.1.11L'obiettivo del Consiglio europeo di ridurre di 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale è fissato per il 2030 e potrebbe sembrare limitato in termini di ambizione. Tuttavia, esso va considerato un obiettivo minimo, tenendo conto del fatto che alcuni paesi sono attualmente persino al di sotto del 20 % in termini di adeguatezza e avranno bisogno di molto tempo per raggiungere gli obiettivi. La Commissione ha dichiarato che la raccomandazione prevede un periodo di attuazione progressiva per le disposizioni relative all'adeguatezza del sostegno al reddito. Per quanto concerne le altre sfide, come la copertura e l'utilizzo del regime in questione, i tempi dovrebbero essere più brevi.

4.2Copertura, ammissibilità e utilizzo

4.2.1Attualmente, in media il 20 % delle persone senza lavoro non è ammissibile ai regimi di reddito minimo. Ciò è dovuto alle condizioni di ammissibilità riguardanti l'età minima e il periodo di soggiorno nel paese, alla mancanza di recapito per le persone senza dimora, a problemi relativi alla composizione della famiglia ecc. Tutte lacune nella copertura che dovrebbero essere affrontate dagli Stati membri. Si pone inoltre il problema della continuità della copertura durante le diverse fasi della vita e dell'attività. In ogni caso, negli Stati membri dovrebbero essere stabiliti criteri di accesso trasparenti e non discriminatori.

4.2.2La responsabilità del mancato utilizzo sembra doversi imputare in larga parte all'amministrazione; si tratta di una situazione ingiusta, che occorre affrontare con decisione. A quanto pare, il mancato utilizzo del reddito minimo negli Stati membri oscillerebbe tra il 30 e il 50 %. Si tratta però di una stima molto elevata e piuttosto approssimativa. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere incoraggiati a raccogliere informazioni sul mancato utilizzo e sui motivi per cui tale percentuale è così elevata. Il CESE è assolutamente favorevole a che l'accordo politico del Consiglio si concentri sulla promozione del pieno ricorso al reddito minimo attraverso una serie di misure quali la riduzione degli adempimenti amministrativi, la garanzia di informazioni accessibili e di facile comprensione, azioni volte a combattere la stigmatizzazione e interventi proattivi a favore delle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

4.2.3Il reddito minimo dovrebbe garantire esplicitamente l'accesso ai giovani adulti a partire dai 18 anni di età e ai migranti. Poiché il reddito minimo è una prestazione a carattere non contributivo, occorre evitare un linguaggio ambiguo per quanto riguarda la durata "adeguata" del periodo di soggiorno.

4.2.4Per valutare correttamente l'attuale copertura dei regimi di reddito minimo, sono necessari indicatori quantitativi e qualitativi disaggregati a livello di Unione europea. Un'attenzione particolare andrebbe dedicata ai tassi di utilizzo e all'efficacia di tali regimi, in particolare per quanto riguarda le categorie sociali emarginate, compresi i Rom, i rifugiati e le persone senza fissa dimora.

4.3Accesso al mercato del lavoro

4.3.1I regimi di reddito minimo dovrebbero essere progettati con forti misure di attivazione per le persone in grado di lavorare, nel rispetto delle politiche in materia di priorità di assistenza temporanea. In ogni caso, il reddito da lavoro non dovrebbe ridurre in modo sproporzionato le prestazioni sociali, in modo da evitare una "trappola degli incentivi".

4.3.2Occorre sviluppare pienamente la partecipazione ai programmi di lavori pubblici e le opportunità nel settore dell'economia sociale, specialmente per le fasce sociali più vulnerabili.

4.3.3Per i disoccupati di lunga durata e le persone inattive in grado di entrare nel mercato del lavoro è particolarmente importante ricevere un sostegno mirato. Le prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa, insieme a misure strutturali volte a facilitare l'inclusione delle persone appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili, possono agevolarne l'ingresso nel mercato del lavoro, ma dovrebbero essere temporanee.

4.3.4La partecipazione ai programmi di attivazione richiede la disponibilità di misure adeguate, quali programmi di istruzione e formazione e di apprendimento permanente, accompagnate da servizi di sostegno quali consulenza, tutoraggio o assistenza nella ricerca di un impiego. La messa a punto di misure efficaci richiede un forte impegno da parte degli Stati membri nelle politiche attive del mercato del lavoro, in collaborazione con i soggetti interessati quali le parti sociali. Le amministrazioni pertinenti e il rispettivo personale dovrebbero essere qualificati per svolgere il loro difficile compito e dovrebbero attingere alle conoscenze scientifiche e specialistiche. Le qualifiche individuali, il potenziale, le competenze e i piani di carriera dei disoccupati dovrebbero essere presi sistematicamente in considerazione.

4.4Accesso ai servizi essenziali

4.4.1La raccomandazione in esame conferma la necessità di garantire un accesso effettivo a servizi essenziali (acqua, servizi igienico-sanitari, energia, trasporti, servizi finanziari e comunicazioni digitali) di buona qualità e a prezzi abbordabili, come indicato nel principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali. La digitalizzazione dovrebbe essere considerata un nuovo determinante sociale dell'accesso ai servizi essenziali, e andrebbero presi provvedimenti per colmare il divario digitale.

4.5Governance

4.5.1Il CESE sottolinea la necessità di rendere più efficace la governance delle reti di sicurezza sociale a tutti i livelli. Occorre dedicare particolare attenzione a un forte coordinamento tra le diverse parti interessate, a livello sia orizzontale che verticale. I ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati dovrebbero essere definiti con chiarezza evitando nel contempo la compartimentazione.

4.5.2L'attuazione dei regimi di reddito minimo dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile (e in particolare quelle che lavorano con le persone in condizioni di povertà), i prestatori di servizi sociali e le parti sociali in tutti gli Stati membri. Le parti interessate dovrebbero essere consultate nell'ambito della messa a punto di meccanismi di monitoraggio e valutazione costanti.

4.6Monitoraggio

4.6.1Come indicato nell'accordo politico del Consiglio, il monitoraggio costante dell'attuazione delle politiche di sostegno al reddito e delle relative misure di attivazione del mercato del lavoro, nonché dell'accesso ai servizi, sostenuto da valutazioni periodiche, è necessario per conseguire gli obiettivi della raccomandazione nel modo più efficiente possibile. Le relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti dovrebbero essere redatte con una partecipazione significativa delle organizzazioni pertinenti della società civile, degli enti di previdenza sociale e delle parti sociali o, in alternativa, le loro relazioni dovrebbero essere oggetto di monitoraggio da parte della Commissione. Il CESE non è, come indicato nel progetto di raccomandazione, uno dei tanti soggetti interessati a livello di Unione europea, bensì un organo dell'UE cui i Trattati assegnano un ruolo istituzionale centrale nel processo di monitoraggio.

4.6.2I regimi di reddito minimo dovrebbero includere garanzie che scongiurino qualsiasi discriminazione nei confronti dei loro beneficiari effettivi o potenziali, nonché meccanismi per garantire l'accessibilità alle fasce sociali più vulnerabili. Tutti gli Stati membri dovrebbero istituire organismi interni per monitorare il rispetto sia degli obblighi di protezione dei dati che dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate.

4.6.3Per progredire, è importante partire dalle informazioni esistenti a livello dell'UE e intraprendere le azioni necessarie affinché ciascuno Stato membro si trovi in una posizione più favorevole per migliorare il funzionamento del proprio regime in materia di reddito. E a tal fine è necessario anche condividere le rispettive prassi nazionali e organizzare seminari ed eventi tematici. A questo proposito, e per esaminare i progressi compiuti, il CESE accoglie con favore le attività istituzionali proposte, come il rafforzamento della cooperazione esistente tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato per la protezione sociale, del comitato per l'occupazione e della rete europea dei servizi pubblici per l'impiego. Occorre tuttavia trovare soluzioni per superare le difficoltà e gli ostacoli causati dalla normativa in materia di protezione dei dati, la cui applicazione potrebbe intralciare senza necessità l'agevole cooperazione tra le autorità competenti.

4.6.4Le fasi di monitoraggio degli Stati membri sono imprescindibili, in particolare per i paesi che sono ancora in ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti. Il CESE sottolinea l'importanza di compiere chiari passi avanti utilizzando il semestre europeo e altri strumenti per continuare a seguire i progressi compiuti da tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 8 marzo 2023

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Presidente della sezione Occupazione, affari sociali, cittadinanza

_____________

(1)    Ive Marx, Elize Aerts e Zachary Parolin, Minimum income support for families with children in Europe and the US. Where do we stand? , SocArXiv, maggio 2022; Eurostat, Children at risk of poverty or social exclusion , 2022.
(2)    Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un reddito minimo adeguato che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso effettivo a beni e servizi abilitanti. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro.
(3)    Il CESE si è già occupato di reddito minimo in una serie di pareri: Per una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo (parere d'iniziativa), GU C 190 del 5.6.2019, pag. 1 ; Salari minimi dignitosi in tutta Europa (parere esplorativo richiesto dal Parlamento europeo / Consiglio) (europa.eu), punti 1.6 e 3.3.7, GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 159 ; Reddito minimo europeo e indicatori di povertà (parere d'iniziativa) (europa.eu), GU C 170 del 5.6.2014, pag. 23 .
(4)      OCSE, Tax and fiscal policies after the COVID-19 crisis [Politiche fiscali e di bilancio dopo la crisi della COVID-19], 2021.
(5)    Il ruolo delle prestazioni collegate all'esercizio di un'attività lavorativa nel mercato del lavoro è evidenziato al punto 3.4.3 del parere SOC/737 sul tema  Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione .
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