INT/957
Direttiva sulla sicurezza dei prodotti / revisione
PARERE
Sezione specializzata Mercato unico, produzione, consumo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE
del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[COM(2021) 346 final - 2021/0170 (COD)]
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E-mail di contatto
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int@eesc.europa.eu
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Amministratrice
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Marie-Laurence DRILLON
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Data del documento
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08/10/2021
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Relatore: Mordechaj Martin SALAMON
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Consultazione
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Parlamento europeo, 13/09/2021
Consiglio, 23/08/2021
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Base giuridica
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Articolo 114, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Sezione competente
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Mercato unico, produzione, consumo
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Adozione in sezione
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30/09/2021
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Adozione in sessione plenaria
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DD/MM/YYYY
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Sessione plenaria n.
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…
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astensioni)
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…/…/…
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1.Conclusioni e raccomandazioni
1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta di regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti poiché aggiorna ed è in grado di migliorare l'attuale direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), in particolare per quanto riguarda le sfide e i nuovi sviluppi dei mercati e delle tecnologie.
1.2Il CESE osserva che il quadro proposto integra molti degli insegnamenti acquisiti nel corso dei vent'anni di attuazione della DSGP, il che permette di sperare che i consumatori godano di una migliore protezione, in particolare quando i prodotti si rivelano non sicuri. Allo stesso tempo, è estremamente probabile che gli operatori economici e i mercati online beneficino di norme più chiare e armonizzate.
1.3Il CESE sostiene la proposta di regolamento, in quanto riconosce la necessità di ristabilire la parità di condizioni tra i diversi operatori economici, in particolare tra le PMI e i produttori europei, da un lato, e le imprese straniere, dall'altro, nel settore delle vendite online.
1.4Il CESE osserva che le definizioni dei concetti di "sicurezza" e di "prodotto" sono state aggiornate per tener conto della natura evolutiva dei mercati e delle tecnologie, in modo da attenuare le minacce per la sicurezza derivanti dai beni connessi esposti ad attacchi informatici, dalla mancanza di aggiornamenti dei software e dalle sostanze chimiche dannose. Per aumentare la certezza del diritto, il CESE propone di rafforzare la definizione di prodotti sicuri e alcuni dei criteri utilizzati per valutare la sicurezza.
1.5Il CESE accoglie con favore i nuovi obblighi imposti ai mercati online, pur dubitando vivamente che la protezione dei consumatori possa essere sufficiente se gran parte degli sforzi di applicazione della normativa continua a essere lasciata alle autorità di vigilanza nazionali piuttosto che alle piattaforme.
1.6Il CESE sottolinea la necessità di garantire un'interazione armoniosa con gli altri principali atti legislativi che si applicano ad ambiti identici o analoghi, quali la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, nonché la prossima revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, in particolare per quanto riguarda la necessità di tenere conto di diversi tipi di mercati online.
1.7Il CESE si rammarica che il nuovo regolamento non specifichi che i mercati online sono importatori o distributori di prodotti, in funzione della loro attività e del loro ruolo nella catena di approvvigionamento (digitale), e non stabilisca obblighi e responsabilità simili a quelli previsti per i negozi tradizionali. Il CESE accoglierebbe con favore una maggiore chiarezza in materia di delimitazione delle responsabilità.
1.8Il CESE ritiene che gli sforzi in materia di vigilanza del mercato debbano essere estesi a tutti i beni di consumo e che dovrebbero essere condivisi, coordinati, adeguatamente finanziati e razionalizzati in tutta Europa.
1.9Il CESE deplora che gli Stati membri non abbiano l'obbligo di raccogliere e fornire dati più precisi relativi agli incidenti e ai danni alle persone. Il fatto di non disporre di una banca dati degli incidenti a livello dell'UE rende difficile garantire un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi e, di conseguenza, una corretta valutazione del nuovo regolamento. Il nuovo regolamento dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri di raccogliere e condividere dati sui danni alle persone connessi ai prodotti di consumo, sulla base di una metodologia comune.
1.10Il CESE accoglierebbe con soddisfazione l'adozione di misure volte a sostenere le PMI, e in particolare le microimprese, nell'adempimento dei loro obblighi, come ad esempio un periodo di sostegno finanziario, con la fornitura di orientamenti chiari e utili e di servizi di consulenza e attività di formazione pertinenti per garantire che le PMI non siano svantaggiate nei loro sforzi di conformità rispetto agli operatori più grandi che dispongono di risorse migliori.
2.La proposta della Commissione
2.1La proposta di regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti
è in linea con la nuova agenda dei consumatori del 2020
e si prefigge l'obiettivo di:
-aggiornare e modernizzare il quadro normativo generale per la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari;
-preservare il suo ruolo come rete di sicurezza per i consumatori;
-adattare le disposizioni alle sfide poste dalle nuove tecnologie e dalla vendita online; e
-garantire parità di condizioni per le imprese.
2.2Pur sostituendo
la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP)
, la proposta continuerà ad applicarsi ai prodotti di consumo manifatturieri non alimentari. Il regolamento proposto garantirà anche continuità con la DSGP:
-richiedendo che i prodotti di consumo siano "sicuri";
-definendo determinati obblighi per gli operatori economici; e
-introducendo disposizioni per lo sviluppo di norme a sostegno dell'obbligo generale di sicurezza.
2.3Il regolamento proposto mira pertanto sia ad aggiornare le norme attualmente sancite dalla direttiva 2001/95/CE volte a garantire una rete di sicurezza per tutti i prodotti, che, allo stesso tempo, a garantire che il regime fornisca una maggiore coerenza allineando le norme di vigilanza del mercato per i prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell'UE ("prodotti non armonizzati") con quelle che si applicano ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell'UE ("prodotti armonizzati"), come sancito nel regolamento (UE) 2019/1020.
3.Osservazioni generali
3.1Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere e modernizzare la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti nel quadro della nuova agenda dei consumatori per il periodo 2020-2025. La DSGP è stata un atto fondamentale della legislazione in materia di protezione dei consumatori nel mercato unico, dato che stabilisce che solo i prodotti sicuri possono essere immessi sul mercato e funge da rete di sicurezza per i consumatori che non hanno beneficiato di una legislazione settoriale più specifica. La proposta di regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti mantiene questo ruolo cruciale.
3.2Alla luce delle esperienze tratte dall'attuazione della direttiva e dei cambiamenti radicali intervenuti in relazione ai prodotti e ai mercati dalla sua adozione nel 2001, la revisione era attesa da tempo. Il CESE è favorevole alla revisione poiché, se da un lato la direttiva è stata uno strumento importante per garantire parità di condizioni tra i produttori europei e le PMI rispetto alle imprese straniere, dall'altro è necessario proseguire gli sforzi per allineare le condizioni di parità, in particolare per quanto riguarda le vendite online (necessità riconosciuta dalla proposta di regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti).
3.3La natura dei prodotti venduti ai consumatori si è evoluta in maniera significativa, tanto che le vecchie definizioni di "sicurezza" e di "prodotto" non sono più valide. La definizione di sicurezza che comprende esclusivamente la "salute" e l'"integrità fisica" non corrisponde più ai rischi effettivi ai quali i consumatori possono essere esposti. Il CESE accoglie con favore l'integrazione nell'articolo 7 di una serie di aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto. Tuttavia, si rammarica del fatto che l'articolo 3, paragrafo 2, non rimandi chiaramente all'articolo 7, il che rafforzerebbe la certezza del diritto.
3.4Il CESE accoglie con favore l'accento posto sul concetto di "sicurezza" e l'inclusione della "cibersicurezza" tra i requisiti indispensabili perché un prodotto sia considerato "sicuro". Tuttavia, per aumentare la certezza del diritto, il CESE propone di stabilire che la cibersicurezza sia valutata in ogni circostanza e durante il ciclo di vita del prodotto. Inoltre, quando i prodotti di uso quotidiano contengono sostanze chimiche nocive, la DSGP in vigore difficilmente riesce a proteggere i consumatori. Il CESE ritiene che sia ovvio e inevitabile che qualsiasi futuro quadro normativo debba anche tutelare i consumatori contro le minacce alla loro sicurezza derivanti da beni connessi esposti ad attacchi informatici, dalla mancanza di aggiornamenti dei software e da sostanze chimiche nocive, e accoglie con favore le modifiche in tal senso.
3.5Nonostante l'esistenza di iniziative di autoregolamentazione volte a migliorare la protezione contro i prodotti non sicuri venduti online, uno studio condotto di recente (2020)
ha dimostrato che due terzi dei 250 prodotti testati ed acquistati non erano conformi alle norme di sicurezza e alle norme tecniche dell'UE, mettendo a rischio i consumatori. Questo evidenzia la necessità di disporre di una regolamentazione efficace in questo settore anziché di un'autoregolamentazione. Il CESE è favorevole all'adozione di una regolamentazione in questo settore e accoglie con favore i nuovi obblighi imposti ai mercati online, pur avvertendo che essi potrebbero non essere pienamente adeguati per assicurare la protezione dei consumatori, dato che gran parte delle attività di individuazione e applicazione delle norme continua a essere di competenza delle autorità di contrasto piuttosto che delle piattaforme. Il CESE si rammarica inoltre che il nuovo regolamento non specifichi che i mercati online sono importatori (o, se del caso, distributori) di prodotti, in funzione della loro attività e del loro ruolo nella catena di approvvigionamento (digitale), e non stabilisca obblighi e responsabilità simili a quelli previsti per i negozi tradizionali. Il CESE chiede che si chiarisca la responsabilità delle piattaforme nei casi in cui nessun altro attore della catena di approvvigionamento intervenga contro un prodotto non sicuro.
3.6I consumatori ricorrono maggiormente agli acquisti online, realizzano un maggior numero di transazioni transfrontaliere e operano attraverso catene di approvvigionamento più lunghe e complicate. L'attuale sistema di controllo del mercato, che dispone solo di scarse competenze internazionali e transfrontaliere, è un insieme eterogeneo e dotato di scarsi finanziamenti che copre solo taluni tipi di merci, il che rende evidente la necessità di un intervento. Il CESE ritiene che gli sforzi in materia di vigilanza del mercato debbano essere estesi a tutti i beni di consumo e che dovrebbero essere condivisi, coordinati, adeguatamente finanziati e razionalizzati in tutta Europa. Il CESE accoglie con favore la creazione di un meccanismo di arbitrato, come pure il ruolo della Commissione al riguardo, al fine di risolvere eventuali persistenti differenze di interpretazione e/o applicazione tra i diversi paesi. Il CESE sostiene inoltre lo sviluppo di forti legami di cooperazione a livello mondiale e incoraggia la partecipazione alle iniziative internazionali.
3.7La proposta di regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti adempierà al suo scopo di tutelare i consumatori solo se interagisce armoniosamente con gli altri principali atti legislativi che si applicano ad ambiti identici o analoghi. In particolare per quanto riguarda la necessità di tenere conto di diversi tipi di mercati online, qualsiasi versione soddisfacente del nuovo regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti dovrà essere coordinata con la legge sui servizi digitali e con la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, e richiederà gli opportuni adeguamenti all'interno di dette norme. È indispensabile garantire coerenza anche con la proposta legislativa sull'intelligenza artificiale, la strategia in materia di sostanze chimiche e il piano d'azione per l'economia circolare. Sebbene tali collegamenti siano riconosciuti chiaramente nel nuovo regolamento, il CESE apprezzerebbe dettagli più specifici sull'interoperabilità dei vari atti legislativi al fine di garantire una protezione efficace sul campo. Sarebbe inaccettabile se rimanessero delle lacune. Il CESE chiede inoltre che si presti attenzione a iniziative internazionali come quelle intraprese dall'OCSE, dall'UNCTAD e dall'OMC in materia di cooperazione internazionale, e incoraggia l'UE ad assumere la leadership in questo campo.
3.8La DSGP si basava sul principio di precauzione e il CESE accoglie con favore il fatto che esso rimanga un pilastro dell'architettura del nuovo regolamento. Questo principio consente di adottare i più elevati livelli di protezione dei consumatori. Il CESE ritiene che rafforzare il principio di precauzione sia fondamentale per garantire la protezione dei consumatori, fornendo nel contempo un approccio flessibile che consenta al nuovo regolamento di adattarsi alle nuove sfide. Pertanto è sempre necessario adottare misure precauzionali quando le prove scientifiche di un pericolo per l'ambiente o per la salute umana sono incerte, ma la posta in gioco è elevata. Ciò permette anche di accrescere l'efficacia della rete di sicurezza della DSGP, fornendo soluzioni quando i consumatori sono a rischio e la legislazione settoriale presenta lacune. L'applicazione del principio di precauzione consente inoltre di rafforzare la vigilanza del mercato.
4.Osservazioni particolari
Il CESE:
4.1è favorevole alla trasformazione della DSGP in un regolamento, poiché si tratta di una scelta che consente un'attuazione più rapida e coerente su tutto il territorio dell'UE. Il ricorso a una direttiva permetterebbe di adeguare le norme alla legislazione locale, ma determinerebbe un aumento dei costi di adempimento e dell'insicurezza per le imprese che operano a livello transfrontaliero o producono per più mercati. In base all'esperienza maturata finora, due imprese su cinque segnalano costi aggiuntivi dovuti all'attuazione non uniforme della DSGP
;
4.2accoglie con favore il campo di applicazione più chiaro e più ampio della legislazione, in particolare il riferimento ai mercati secondari e il chiarimento al riguardo (considerando 16), la precisazione che il rischio ambientale deve far parte della valutazione della sicurezza di un prodotto (considerando 11) e l'inclusione dei fornitori di servizi di logistica nel campo di applicazione del regolamento, il che consente di rafforzare la vigilanza del mercato;
4.3accoglie con soddisfazione gli obblighi specifici previsti dal nuovo regolamento per i mercati online, tuttavia mette in guardia sulla necessità di colmare le eventuali lacune. Tali obblighi devono essere definiti con maggiore precisione e occorre, in particolare, prendere in considerazione la possibilità di applicare l'Articolo 5 ai mercati e di accrescere la loro responsabilità portandola al livello di un importatore (o, se del caso, distributore), al fine di impedire che le piattaforme eludano il nuovo regolamento e l'attuale proposta relativa alla legge sui servizi digitali. Raccomanda che i mercati online abbiano anche l'obbligo di monitorare (notifica e blocco permanente) i prodotti venduti tramite i loro intermediari, come previsto dalla legge sui servizi digitali, affinché l'onere dell'azione di notifica e rimozione non ricada più sulle autorità di vigilanza nazionali. Il CESE auspica inoltre dei chiarimenti circa le modalità di applicazione degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali in aggiunta o a integrazione del nuovo regolamento;
4.4sostiene i requisiti più rigorosi in materia di tracciabilità e sottolinea che, per realizzare una tracciabilità efficace, gli Stati membri devono disporre degli strumenti adeguati. A tale riguardo, le nuove competenze della Commissione in materia di adozione di misure di esecuzione e di definizione di requisiti specifici in materia di tracciabilità potrebbero anche rafforzare la protezione dei consumatori;
4.5sostiene il rafforzamento dei processi di richiamo, ma ritiene che dovrebbe sempre sussistere l'obbligo di pubblicazione degli avvisi di richiamo. Nei casi in cui i consumatori abbiano acquistato un bene e lo abbiano regalato o lo abbiano acquistato su un mercato dell'usato, un sistema che funzioni correttamente e che sia basato su avvisi diretti di richiamo agli acquirenti potrebbe fallire perché l'utilizzatore effettivo del prodotto non riceve l'avviso di richiamo diretto;
4.6deplora che gli Stati membri non abbiano l'obbligo di raccogliere e fornire dati più precisi relativi agli incidenti e ai danni alle persone, quando una banca dati degli incidenti a livello dell'UE faciliterebbe un'attuazione efficace sotto il profilo dei costi e, di conseguenza, una corretta valutazione del nuovo regolamento. Il ricorso ai dati RAPEX (sistema comunitario d'informazione rapida) per misurare la quantità di danni subiti dai consumatori è problematico, in quanto i gruppi di prodotti relativi al numero più elevato di danni alle persone non mostrano una significativa correlazione con le notifiche nel sistema RAPEX. La questione è posta in evidenza anche nello studio di riferimento realizzato per la valutazione d'impatto, secondo cui "i dati RAPEX non possono essere utilizzati semplicemente come dati indiretti relativi alle tendenze in materia di sicurezza dei prodotti di consumo..."
. Il nuovo regolamento dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri di raccogliere e condividere dati sui danni alle persone connessi ai prodotti di consumo, sulla base di una metodologia comune, al fine di creare una banca dati rappresentativa che copra il mercato unico. Il programma per il mercato unico potrebbe fornire una solida base finanziaria per realizzare la vigilanza su scala paneuropea degli infortuni causati dai prodotti. Spostare tale onere agli operatori economici, come suggerito dalla proposta, senza disporre di una chiara strategia paneuropea in materia di applicazione, verosimilmente produrrà risultati insoddisfacenti;
4.7ritiene che il nuovo regolamento dovrebbe consentire la definizione di criteri di sicurezza relativi alle sostanze chimiche per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione. L'attuale DSGP non stabilisce cosa sia un prodotto "sicuro" in relazione alle sostanze chimiche. Non è chiaro se il regolamento apporterà maggiore chiarezza al riguardo. A titolo di esempio, l'UE vieta le sostanze chimiche cancerogene nei giocattoli ma non nei prodotti per l'infanzia, sebbene il rischio di esposizione sia spesso simile. L'obiettivo della Commissione di passare a un ambiente privo di sostanze tossiche, formulato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e sostenuto dal CESE
, dovrebbe essere conseguito nel quadro dell'attuazione del nuovo regolamento
;
4.8si compiace del fatto che i rischi in materia di cibersicurezza che influiscono sulla sicurezza dei consumatori siano ora inclusi nel concetto di sicurezza. Questo comprende l'opportuna introduzione del concetto di "conformità nell'uso": dato che gli aggiornamenti dei programmi informatici determinano una modifica del prodotto, quest'ultimo deve essere esaminato per un certo periodo di tempo. Ciò sta diventando sempre più rilevante, dal momento che un numero crescente di prodotti di consumo è connesso, il che determina un aumento dei rischi di pirateria informatica e di uso improprio, con conseguenti potenziali rischi per la sicurezza. Tuttavia, le definizioni di "prodotto sicuro" dovrebbero prevedere un chiaro riferimento a tali requisiti e criteri;
4.9ritiene necessario assicurare, per quanto possibile, il medesimo livello di vigilanza del mercato in tutti i settori. I cambiamenti in questo campo devono essere esaminati con attenzione per garantire che le autorità preposte all'applicazione delle norme (in tutti i settori contemplati) dispongano degli strumenti adeguati e che si assicuri anche un forte legame con l'unione doganale. Pur accogliendo con favore l'accento posto sulla vigilanza del mercato basata sui rischi, sarà fondamentale che le autorità effettuino anche adeguati controlli a campione per ottimizzare la protezione e prevenire danni ai consumatori. In caso contrario, i prodotti pericolosi la cui mancanza di sicurezza non è nota saranno individuati solo dopo aver causato danni ai consumatori;
4.10ritiene necessario assicurare la coerenza tra le definizioni, i termini e i sistemi, da un lato, e i diversi strumenti relativi alla sicurezza dei prodotti, dall'altro, consentendo nel contempo le necessarie variazioni in funzione della categoria di prodotto (giocattoli, cosmetici, elettronica, ecc.);
4.11accoglie con favore il rafforzamento delle definizioni di norme sicure nel quadro dell'intero processo di normazione, in modo che le norme siano elaborate tempestivamente e che gli Stati membri possano opporsi a quelle che non garantiscono la sicurezza dei consumatori e che quindi non rispettano il mandato stabilito. Per garantire che la normazione risponda alle esigenze dei consumatori e non sia utilizzata per eliminare i piccoli operatori dal mercato, è estremamente importante continuare a sostenere la rappresentanza efficace dei consumatori e del settore delle PMI nella normazione europea
;
4.12accoglie con favore il fatto che gli obblighi stabiliti dal nuovo regolamento si applicheranno a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni, rafforzando il principio secondo cui la sicurezza non può essere soggetta a regimi "meno rigorosi" e ogni prodotto di consumo deve essere sicuro. Si rammarica tuttavia del fatto che le posizioni delle PMI siano state sottorappresentate nella fase di consultazione, aggravando le distorsioni già presenti sul mercato. Osserva inoltre che le cifre riportate al punto 3 "Incidenza finanziaria" della valutazione d'impatto sono approssimative. Per evitare eventuali distorsioni future, il CESE raccomanda che gli indicatori chiave di prestazione per le attività di informazione annuali da parte degli Stati membri (ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1) quantifichino l'impatto sulle PMI e sulle microimprese;
4.13riconosce che le PMI, e in particolare le microimprese, possono essere colpite in modo sproporzionato da tali misure a causa di un volume d'affari minore e di un minore capitale umano disponibile per l'attuazione degli obblighi
. Accoglie con favore il fatto che l'attuale quadro legislativo affronti alcune delle loro esigenze specifiche, in particolare attraverso un regime sanzionatorio che, per l'imposizione delle sanzioni, tiene conto delle dimensioni dell'impresa (articolo 40, paragrafo 2, lettera h)) e sostiene sanzioni proporzionate, nonché un sistema di vigilanza del mercato basato sui rischi che non penalizzi le piccole imprese
. Tuttavia, il CESE accoglierebbe con soddisfazione l'adozione di misure volte a sostenere le PMI, e in particolare le microimprese, nell'adempimento dei loro obblighi, come ad esempio un periodo di sostegno finanziario, con la fornitura di orientamenti chiari e utili e di servizi di consulenza e attività di formazione pertinenti per garantire che le PMI non siano svantaggiate nei loro sforzi di conformità rispetto agli operatori più grandi che dispongono di risorse migliori;
4.14accoglie con favore il fatto che tutti i consumatori avranno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate
, in particolare consultando il portale Safety Gate
, ma avverte che ciò non dovrebbe spianare la strada all'obbligo per i consumatori di attenuare i propri rischi acquisendo tali informazioni prima di effettuare un acquisto (nel contesto di ciò che si può interpretare come "la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi" (articolo 7, paragrafo 3, lettera (i))). Inoltre, le banche dati e le notifiche dovrebbero essere facilmente accessibili ai consumatori vulnerabili e ai consumatori con disabilità;
4.15osserva che l'articolo 8, paragrafo 11, impone ai fabbricanti l'obbligo di utilizzare il portale "Safety Business Gateway" per avvertire immediatamente i consumatori del rischio per la loro salute e sicurezza e informare le autorità di vigilanza del mercato. Ribadisce che il regolamento dovrebbe garantire specificamente che il fatto di rendere disponibili tali informazioni non comporti, direttamente o indirettamente, l'obbligo per i consumatori di consultare la banca dati, il che può incidere sul fatto che un prodotto sia considerato sicuro o non sicuro. Inoltre, le notifiche dovrebbero essere facilmente accessibili ai consumatori vulnerabili e ai consumatori con disabilità;
4.16auspica una delimitazione più netta e dettagli più chiari riguardo alla differenza tra il "Safety Gate" (articolo 24, in cui gli Stati membri presentano le notifiche) e il portale web "Safety Business Gateway" (articolo 25, in cui gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato e ai consumatori le informazioni relative alla sicurezza dei loro prodotti) e al modo in cui tali portali possono interagire;
4.17accoglie con favore l'opportunità offerta ai consumatori di sporgere reclami presso le autorità nazionali competenti
e la capacità di segnalare i rischi al portale Safety Gate
, e sottolinea la necessità di dare seguito a tali reclami e segnalazioni. Chiede che siano forniti finanziamenti adeguati affinché tutti i reclami possano essere trattati adeguatamente al fine di contribuire a un'efficace protezione dei consumatori. Accoglie con favore il fatto che il meccanismo per il trattamento dei reclami sia legato alla necessità per i fabbricanti di indagare sui reclami ricevuti (articolo 8, paragrafo 2) e di adottare misure correttive qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato possa essere pericoloso (articolo 8, paragrafo 10).
Bruxelles, 30 settembre 2021
Alain COHEUR
Presidente della sezione Mercato unico, produzione e consumo
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NB: segue allegato.
ALLEGATO
al
PARERE
della sezione specializzata Mercato unico, produzione, consumo
I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito, ma hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (articolo 43, paragrafo 2, del Regolamento interno):
Punto 3.5
Modificare come segue:
Nonostante l'esistenza di iniziative di autoregolamentazione volte a migliorare la protezione contro i prodotti non sicuri venduti online, uno studio condotto di recente (2020)
5 ha dimostrato che due terzi dei 250 prodotti testati ed acquistati non erano conformi alle norme di sicurezza e alle norme tecniche dell'UE, mettendo a rischio i consumatori. Questo evidenzia la necessità di disporre di una regolamentazione efficace in questo settore anziché di un'autoregolamentazione. Il CESE è favorevole all'adozione di una regolamentazione in questo settore e accoglie con favore i nuovi obblighi imposti ai mercati online, pur avvertendo che essi potrebbero non essere pienamente adeguati per assicurare la protezione dei consumatori, dato che gran parte delle attività di individuazione e applicazione delle norme continua a essere di competenza delle autorità di contrasto piuttosto che delle piattaforme. Il CESE si rammarica inoltre che il nuovo regolamento non specifichi che i mercati online sono importatori (o, se del caso, distributori) di prodotti, in funzione della loro attività e del loro ruolo nella catena di approvvigionamento (digitale), e non stabilisca obblighi e responsabilità simili a quelli previsti per i negozi tradizionali. Il CESE chiede che si chiarisca la responsabilità delle piattaforme nei casi in cui nessun altro attore della catena di approvvigionamento intervenga contro un prodotto non sicuro.
Esito della votazione:
Voti favorevoli
30
Voti contrari:
30
Astensioni:
5
Punto 4.3
Sopprimere:
accoglie con soddisfazione gli obblighi specifici previsti dal nuovo regolamento per i mercati online, tuttavia mette in guardia sulla necessità di colmare le eventuali lacune. Tali obblighi devono essere definiti con maggiore precisione e occorre, in particolare, prendere in considerazione la possibilità di applicare l'Articolo 5 ai mercati e di accrescere la loro responsabilità portandola al livello di un importatore (o, se del caso, distributore), al fine di impedire che le piattaforme eludano il nuovo regolamento e l'attuale proposta relativa alla legge sui servizi digitali. Raccomanda che i mercati online abbiano anche l'obbligo di monitorare (notifica e blocco permanente) i prodotti venduti tramite i loro intermediari, come previsto dalla legge sui servizi digitali, affinché l'onere dell'azione di notifica e rimozione non ricada più sulle autorità di vigilanza nazionali. Il CESE auspica inoltre dei chiarimenti circa le modalità di applicazione degli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali in aggiunta o a integrazione del nuovo regolamento;
Esito della votazione:
Voti favorevoli:
26
Voti contrari:
31
Astensioni:
2
Punto 4.7
Sopprimere:
ritiene che il nuovo regolamento dovrebbe consentire la definizione di criteri di sicurezza relativi alle sostanze chimiche per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione. L'attuale DSGP non stabilisce cosa sia un prodotto "sicuro" in relazione alle sostanze chimiche. Non è chiaro se il regolamento apporterà maggiore chiarezza al riguardo. A titolo di esempio, l'UE vieta le sostanze chimiche cancerogene nei giocattoli ma non nei prodotti per l'infanzia, sebbene il rischio di esposizione sia spesso simile. L'obiettivo della Commissione di passare a un ambiente privo di sostanze tossiche, formulato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e sostenuto dal CESE
8, dovrebbe essere conseguito nel quadro dell'attuazione del nuovo regolamento
9;
Esito della votazione:
Voti favorevoli:
23
Voti contrari:
31
Astensioni:
5
Punto 1.4
Modificare come segue:
Il CESE osserva che le definizioni dei concetti di "sicurezza" e di "prodotto" sono state aggiornate per tener conto della natura evolutiva dei mercati e delle tecnologie, in modo da attenuare le minacce per la sicurezza derivanti dai beni connessi esposti ad attacchi informatici, dalla mancanza di aggiornamenti dei software e dalle sostanze chimiche dannose. Per aumentare la certezza del diritto, il CESE propone di rafforzare la definizione di prodotti sicuri e alcuni dei criteri utilizzati per valutare la sicurezza raccomanda di unificare le definizioni tra questo testo e la legislazione armonizzata sui prodotti, in base a quanto previsto dal nuovo quadro giuridico.
Esito della votazione:
Voti favorevoli:
21
Voti contrari:
35
Astensioni:
3
Punto 1.7
Sopprimere:
Il CESE si rammarica che il nuovo regolamento non specifichi che i mercati online sono importatori o distributori di prodotti, in funzione della loro attività e del loro ruolo nella catena di approvvigionamento (digitale), e non stabilisca obblighi e responsabilità simili a quelli previsti per i negozi tradizionali. Il CESE accoglierebbe con favore una maggiore chiarezza in materia di delimitazione delle responsabilità.
Esito della votazione:
Voti favorevoli:
30
Voti contrari:
30
Astensioni:
5
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