Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2020-01859-AC

Parere - Comitato economico e sociale europeo - Condizioni di lavoro dignitose nell'economia delle piattaforme

EESC-2020-01859-AC

IT

SOC/645

Condizioni di lavoro dignitose nell'economia delle piattaforme

PARERE

Comitato economico e sociale europeo


Condizioni di lavoro dignitose nell'economia delle piattaforme
[parere esplorativo richiesto dalla presidenza tedesca]

Relatore: Carlos Manuel TRINDADE

Consultazione da parte della presidenza tedesca del Consiglio

Lettera del 18/02/2020

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

09/07/2020

Adozione in sessione plenaria

18/09/2020

Sessione plenaria n.

554

Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)

182/23/8



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1L'obiettivo del presente parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE), richiesto dalla presidenza tedesca, è quello di indicare il quadro di riferimento generale, in una prospettiva di completezza, del lavoro dignitoso nell'economia delle piattaforme.

1.2Il CESE sostiene che le questioni inerenti al lavoro delle piattaforme devono essere trattate e risolte alla luce, in particolare, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dell'agenda digitale e del pilastro europeo dei diritti sociali.

1.3Il CESE rileva che l'economia delle piattaforme ha ancora un peso modesto, sebbene mostri un potenziale di crescita.

1.4Osserva che le piattaforme hanno "riflessi in genere positivi sull'economia" 1 , contribuendo alla creazione di posti di lavoro e all'innovazione, alla flessibilità e all'autonomia del lavoratore, a garantire un reddito ai lavoratori (spesso un reddito secondario) e a consentire la partecipazione all'occupazione di persone vulnerabili.

1.5Il CESE rileva che vi sono rischi che non possono essere minimizzati: (i) per il lavoratore, la negazione di diritti fondamentali, compresi i diritti all'organizzazione e alla contrattazione collettiva; la precarietà, i bassi livelli di reddito; l'intensificazione del lavoro; la frammentazione esacerbata del lavoro su scala globale; la non iscrizione dei lavoratori alla sicurezza sociale; (ii) per la società, il rischio accresciuto di una concorrenza basata sulla corsa al ribasso delle norme sociali, con conseguenze nefaste anche per i datori di lavoro, soggetti a una pressione concorrenziale insostenibile, oltre che per gli Stati membri, che risentono della perdita di entrate fiscali e contributi previdenziali.

1.6Il CESE prende atto della controversia sui concetti relativi alle piattaforme, in particolare su quello del ruolo di "datore di lavoro" e non di "intermediario tra domanda e offerta" della piattaforma e su quello di "lavoratore dipendente" e "lavoratore autonomo", in quanto hanno implicazioni per i diritti dei lavoratori.

1.7Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi per chiarire questi concetti, date le loro conseguenze sull'applicabilità del diritto del lavoro e di una serie di diritti in materia di protezione del lavoro.

1.8Il CESE raccomanda che l'UE e gli Stati membri si orientino verso concetti uniformi, in modo da rendere dignitoso il lavoro nell'economia delle piattaforme. In quest'ottica, la Commissione e gli Stati membri devono tenere presente: (i) la dipendenza economica e il lavoro subordinato, poiché il lavoratore che per la sua sussistenza dipende principalmente dalla retribuzione percepita per il lavoro che svolge è un lavoratore dipendente e non un lavoratore autonomo; (ii) la necessità di studiare debitamente, in tutte le sue dimensioni, l'applicazione del principio secondo cui si presume che un lavoratore della piattaforma sia un lavoratore subordinato finché non si provi il contrario; (iii) la necessità che gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme siano equiparati alle istruzioni scritte o orali vigenti nel rapporto di lavoro di tipo normale.

1.9Il CESE raccomanda che, data la competenza sovrana degli Stati membri sulle questioni sociali, siano elaborati orientamenti che contribuiscano a chiarire lo status del lavoro nelle piattaforme. Secondo il CESE occorre assicurare che nell'economia delle piattaforme tutti i lavoratori abbiano accesso a una serie di diritti e tutele, indipendentemente dallo status occupazionale o dal tipo di contratto, garantendo che il vantaggio competitivo di alcuni operatori non possa essere conseguito mediante il mancato rispetto di obblighi e responsabilità.

1.10Il CESE raccomanda di chiarire le responsabilità di tutte le parti coinvolte in aspetti quali la salute e la sicurezza, la protezione dei dati, le assicurazioni e la responsabilità giuridica, al fine di valutare, adeguare e armonizzare le regolamentazioni vigenti.

1.11Il CESE sottolinea che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva devono svolgere un ruolo di primo piano a tutti i livelli pertinenti e nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, perché si possa avere un lavoro di livello qualitativamente alto nell'economia delle piattaforme.

1.12Propone che siano elaborati, con la partecipazione delle piattaforme, dei lavoratori e dei consumatori, codici di condotta che includano i principi e gli orientamenti migliori in materia di retribuzioni, condizioni di lavoro e qualità del servizio fornito.

1.13Il CESE chiede alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato in materia di tassazione nell'economia delle piattaforme.

1.14Il CESE ribadisce la sua precedente raccomandazione, che auspicava che la Commissione europea, l'OCSE e l'OIL potessero collaborare con le parti sociali a tutti i livelli appropriati, nonché con le organizzazioni della società civile in generale, "per sviluppare disposizioni adeguate in materia di condizioni di lavoro dignitose e di [necessaria] tutela dei lavoratori online" 2 . In tale contesto, il CESE auspica che questo lavoro congiunto possa portare a una possibile convenzione dell'OIL sulle piattaforme.

1.15Il CESE ritiene necessario garantire che le piattaforme forniscano informazioni tali da creare un contesto di trasparenza e prevedibilità per tutte le parti interessate. A tale riguardo, deve essere istituito un registro delle piattaforme in ciascuno Stato membro e dovrebbe essere creata nell'UE una banca dati per controllare lo sviluppo dell'economia delle piattaforme.

1.16Il CESE sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione nello studio dell'economia delle piattaforme. Tuttavia, vi è ancora una significativa mancanza di informazioni coerenti e sistematiche a livello dei singoli paesi e dell'UE. Il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare per migliorare tali informazioni statistiche.

2.Contesto di riferimento

2.1Il presente parere intende rispondere alle domande poste dal ministero tedesco del Lavoro sul lavoro nelle piattaforme, individuando le principali sfide e opportunità, riflettendo sullo status dei lavoratori delle piattaforme, sugli strumenti politici per migliorarne le condizioni di lavoro e sulle buone pratiche in materia di regolamentazione.

2.2L'evoluzione attuale, che è all'origine delle piattaforme digitali, è collegata alle ultime innovazioni: Internet (l'innovazione fondamentale); le grandi basi di dati (megadati) che permettono la gestione di grandi volumi di dati; i dispositivi mobili, infine, che consentono ai consumatori, ai lavoratori e ai fornitori di servizi di avere accesso, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, alla rete Internet mobile 3 .

2.3Le questioni inerenti al lavoro delle piattaforme devono essere affrontate e risolte alla luce, in particolare, degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, dell'agenda digitale e del pilastro europeo dei diritti sociali.

2.4Il CESE ribadisce la posizione espressa nei suoi pareri 4 sulla trasformazione digitale dell'economia e sulla nascita di nuove forme di lavoro.

2.5Data la loro complessità, la mancanza di una terminologia uniforme e di informazioni statistiche in materia è difficile stimare le dimensioni e la crescita delle piattaforme. L'OCSE 5 osserva che la grande maggioranza degli studi indicano un'incidenza del lavoro nelle piattaforme sulla forza lavoro totale compresa tra lo 0,5 % e il 3 %. In un complesso di16 paesi europei, per l'1,4 % soltanto della popolazione adulta di età compresa tra i 16 e i 74 anni il lavoro nelle piattaforme costituisce l'attività principale (cifra che varia dallo 0,6 % in Finlandia al 2,7 % nei Paesi Bassi) 6 . Circa l'11 % della popolazione adulta ha già prestato un qualche tipo di servizio in piattaforme 7 .

2.6Vi è incertezza sulla crescita futura delle attività delle piattaforme 8 , dal momento che essa dipende dai progressi tecnologici, da nuovi modelli commerciali, dalla protezione dei dati e dalla politica in materia di tutela dei consumatori. Secondo alcuni autori, tra il 2013 e il 2015, il valore delle operazioni o i redditi delle piattaforme in Europa sono quasi triplicati 9 . Il CESE ritiene che si debba istituire un registro delle piattaforme, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni economica, sociale e del lavoro, perché ciò permetterà di comprendere meglio tale realtà.

2.7Il lavoro prestato nelle piattaforme è caratterizzato dal fatto che esso comporta una relazione tra piattaforma, lavoratore e utente. L'intermediazione utilizza ampiamente tecnologia e algoritmi spesso opachi che incidono sulle condizioni di lavoro, a causa del loro impatto sulla divisione e sull'organizzazione del lavoro e sulla valutazione dei dipendenti. Questa "scatola nera dell'intermediazione" è una caratteristica distintiva del lavoro nelle piattaforme 10 .

2.8Secondo Eurofound 11 , il lavoro nelle piattaforme è una forma di occupazione che utilizza una piattaforma online per consentire a organizzazioni o persone di accedere ad altre organizzazioni o persone per risolvere problemi o fornire servizi contro pagamento. Le caratteristiche principali del lavoro nelle piattaforme sono esposte di seguito.

-Il lavoro retribuito è organizzato per mezzo di una piattaforma online;

-vi sono coinvolte tre parti: la piattaforma online, il cliente e il lavoratore;

-l'obiettivo è svolgere compiti specifici o risolvere problemi specifici;

-il lavoro è esternalizzato o appaltato;

-i lavori sono suddivisi in compiti;

-i servizi sono forniti su richiesta (on demand).

2.9Un elemento fondamentale del lavoro prestato nelle piattaforme è lo status del lavoratore. In generale, la piattaforma si presenta come una struttura d'intermediazione tra offerta e domanda e, pertanto, non come datore di lavoro, non esistendo alcun rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, in questa situazione, il lavoratore è considerato un lavoratore autonomo piuttosto che un dipendente, situazione che gli preclude lo status cui sarebbero applicabili la legislazione del lavoro (ivi comprese l'assicurazione sanitaria e la sicurezza), quella sulla protezione sociale e la normativa fiscale. Il CESE, pur ritenendo che esistano lavoratori effettivamente autonomi, è convinto che l'UE e gli Stati membri debbano debitamente studiare, in tutte le sue dimensioni, l'applicazione del principio secondo cui si presume che un lavoratore della piattaforma sia un lavoratore subordinato finché non si provi il contrario. In tal modo si garantisce che siano salvaguardati gli interessi dei lavoratori la cui principale fonte di reddito provenga dalle piattaforme. Il CESE ritiene, tuttavia, che si debba permettere a coloro che sono effettivamente lavoratori autonomi di poter continuare a godere di tale status se questo è manifestamente quello che vogliono.

2.10Il CESE osserva che esiste una grande eterogeneità e un'ampia gamma di piattaforme. I criteri di raggruppamento dei diversi tipi di piattaforme sono la qualificazione necessaria per svolgere il compito (compiti che richiedono qualificazioni più o meno elevate), lo spazio o il luogo fisico in cui il servizio è fornito (online o offline) e il soggetto cui spetta la responsabilità di decidere in merito al processo di selezione (piattaforma, lavoratore della piattaforma o cliente). Alcuni considerano anche altri criteri quali le differenze nella divisione del lavoro e nell'autonomia dei lavoratori 12 .

2.11L'OIL 13 ritiene che le piattaforme pongano problemi specifici a livello normativo e cita diversi aspetti che destano preoccupazione, tra cui: salari bassi (un'alta proporzione di salari inferiori ai salari minimi), non iscrizione all'assicurazione sanitaria (una percentuale del 91 % nella piattaforma Amazon Mechanical Turk); rifiuto del lavoro svolto (9 lavoratori su 10 si sono visti rifiutare il lavoro) pagamento di commissioni per poter lavorare, cosa che è contraria a diverse convenzioni dell'OIL relative alla protezione dei salari, non sindacalizzazione e assenza di contrattazione collettiva.

2.12Nel lavoro delle piattaforme esiste un problema sia di genere che di età. In generale, gli uomini sono predominanti nei servizi connessi allo sviluppo del software e alla prestazione di servizi di trasporto; le donne dominano nei compiti relativi alla traduzione e ai servizi in loco; la presenza dei giovani è relativamente prevalente nelle piattaforme, in particolare nel caso di coloro per cui più del 50 % del loro reddito proviene dal lavoro delle piattaforme oppure quando lavorano più di 20 ore la settimana tramite piattaforme; gli anziani hanno iniziato, in alcune situazioni, a essere coinvolti nel lavoro delle piattaforme. Il CESE ritiene che siano necessarie ulteriori ricerche in queste dimensioni per comprendere meglio la realtà e definire le politiche pubbliche appropriate.

3.Sfide, opportunità e rischi nell'economia delle piattaforme

3.1Le piattaforme hanno "riflessi in genere positivi sull'economia" 14 , contribuendo alla creazione di posti di lavoro e all'innovazione, alla flessibilità e all'autonomia del lavoratore, a garantire un reddito ai lavoratori (spesso un reddito secondario), ad abbassare le barriere all'ingresso nel mercato del lavoro e a consentire la partecipazione all'occupazione di persone vulnerabili 15 . La Commissione osserva che "L'economia collaborativa genera nuove opportunità d'impiego, ulteriori ricavi oltre a quelli generati dai rapporti di lavoro lineari tradizionali, e consente agli individui di lavorare con modalità flessibili. Ciò permette loro di essere economicamente attivi in situazioni in cui forme più tradizionali di occupazione non siano disponibili o adatte alle loro esigenze" 16 . Tuttavia, nonostante queste nuove opportunità, il CESE ritiene che siano tuttora necessari ulteriori studi sull'impatto macroeconomico dell'economia delle piattaforme.

3.2Nondimeno, eccettuati i lavoratori altamente qualificati, vi sono rischi per i lavoratori che non possono essere minimizzati, quali la negazione di diritti fondamentali, compresi i diritti all'organizzazione a alla contrattazione collettiva; la precarietà, i bassi livelli di reddito aggravati dalla sovraqualificazione; l'intensificazione del lavoro; la frammentazione esacerbata del lavoro su scala globale; la non iscrizione dei lavoratori alla sicurezza sociale.

3.3Uno studio condotto dall'EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) 17 indica che il lavoro nelle piattaforme presenta rischi più elevati sia fisici che sociali, segnatamente l'insicurezza del posto di lavoro, l'esposizione a rischi diversi (incidenti stradali, sostanze chimiche, ecc.), i rischi specifici dell'attività online (ciberbullismo, disturbi posturali, affaticamento oculare e stress causati da vari fattori). Il CESE raccomanda di chiarire le responsabilità di tutte le parti coinvolte in aspetti quali la salute e la sicurezza, la protezione dei dati, le assicurazioni e la responsabilità giuridica, al fine di valutare, adeguare e armonizzare le regolamentazioni vigenti.

3.4Vi sono rischi anche per la società. Come il CESE ha già fatto notare, la Commissione osserva che "[…] questo fa aumentare il rischio di una concorrenza basata sulla corsa al ribasso delle norme sociali, con conseguenze nefaste sia per i datori di lavoro, soggetti a una pressione concorrenziale insostenibile, che per gli Stati membri, che risentono della perdita di entrate fiscali e contributi previdenziali" 18 .

3.5Anche i consumatori corrono rischi per quanto riguarda la qualità dei servizi loro forniti, perché, in caso di incidenti o di problemi con il servizio, incontrano difficoltà a capire chi sia responsabile. Il CESE ritiene che una migliore tutela giuridica dei lavoratori rappresenti un guadagno in termini di qualità per i consumatori.

3.6Il CESE reputa importante e innovativa la recente riflessione sulle sfide per i lavoratori delle piattaforme 19 , segnatamente attraverso lo sviluppo di un modello di analisi che tiene conto di tre grandi dimensioni: il lavoro, l'occupazione e le relazioni sociali. Le sfide più importanti per le piattaforme sono quelle qui di seguito esposte.

3.6.1Per quanto riguarda la dimensione del lavoro: direzione, controllo, valutazione (mediante algoritmi), autonomia nella divisione del lavoro e ambiente fisico, in particolare per le piattaforme che utilizzano lavoratori con basse qualificazioni, per lavori svolti in loco o determinati dal cliente ("lavoro scarsamente qualificato, in loco o determinato dal cliente").

3.6.2In ordine alla dimensione dell'occupazione: status e, forse la sfida più importante, determinazione del datore di lavoro e del contratto, in particolare per le piattaforme di lavoro scarsamente qualificato e con autonomia limitata. Altre sfide, anche se si tratta di sfide comuni a tutti i lavori atipici, sono: protezione sociale, condizioni sanitarie e di sicurezza nel luogo di lavoro, reddito e orario di lavoro.

3.6.3In merito alla dimensione delle relazioni sociali: rappresentanza, anche in questo caso un problema comune ad altri tipi di lavoro atipico. La flessibilità e la frammentazione rendono molto difficile individuare, organizzare e rappresentare i lavoratori che lavorano con modalità che non rientrano in quelle tipiche. Inoltre, il lavoro nelle piattaforme è, per sua stessa natura, solitario, geograficamente disperso, caratterizzato da un grande anonimato, un tasso elevato di ricambio di lavoratori, che sono in concorrenza tra loro e sono attivi in altre piattaforme. In generale, le piattaforme non assumono il ruolo di datori di lavoro, non sono membri delle associazioni dei datori di lavoro, lasciando i loro lavoratori, i sindacati e i responsabili politici senza un interlocutore con cui negoziare.

3.6.4Anche il comportamento sociale negativo e il trattamento discriminatorio rappresentano sfide importanti nelle piattaforme con lavori scarsamente qualificati, in quanto i lavoratori sono in genere giovani e appartenenti a minoranze svantaggiate. L'utilizzo di algoritmi e le situazioni in cui il cliente ha un'influenza sull'assegnazione e sull'esecuzione del lavoro rafforzano il comportamento negativo e la discriminazione.

3.6.1Anche la questione della protezione dei dati, sotto il profilo della proprietà e dell'uso dei dati, è una sfida importante e specifica per i lavoratori delle piattaforme e per i consumatori.

4.Lo status del lavoratore nell'economia delle piattaforme

4.1Il CESE ritiene che, per facilitare il buon funzionamento ma anche un funzionamento giusto dell'economia delle piattaforme, occorra compiere sforzi a livello dell'UE e degli Stati membri per chiarire e, tendenzialmente, regolamentare lo status dei lavoratori delle piattaforme, le quali devono fornire informazioni al fine di assicurare trasparenza e prevedibilità e un trattamento giusto a tutte le parti interessate

4.2Il CESE, consapevole del fatto che gli Stati membri hanno la competenza in materia sociale e attento, nel contempo, alla salvaguardia del principio di armonizzazione verso l'alto, raccomanda di elaborare orientamenti sulla definizione dello status occupazionale nelle piattaforme per permettere l'accesso ai diritti e alla protezione da parte dei lavoratori.

4.3Da un'indagine europea 20 emerge che quando i lavoratori sono intervistati in merito al loro rapporto di lavoro, il 68,1 % risponde di essere un lavoratore dipendente e il 7,6 % risponde di essere un lavoratore autonomo. Pertanto, la maggior parte degli intervistati si considera come un lavoratore salariato, indipendentemente da come essi sono classificati dalle piattaforme.

4.4La Commissione affronta la questione dello status 21 , considerando che la distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore che esercita un'attività per conto di altri possa essere stabilita in base a tre criteri: l'esistenza di un vincolo di subordinazione; la natura del lavoro e la retribuzione. Tali criteri sono fissati ai fini dell'applicazione del concetto di lavoratore nell'UE, ma la comunicazione aggiunge che i giudici degli Stati membri, nell'ambito delle loro competenze nazionali, tendono ad applicare lo stesso insieme di criteri. 

4.5Il CESE ha elaborato un parere in materia, osservando che "Più concretamente, si deve stabilire, nel rispetto delle competenze nazionali, un quadro giuridico per i lavoratori che determini con precisione gli status lavorativi corrispondenti: un salario dignitoso e il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva, la protezione contro l’arbitrarietà e il «diritto a staccare» per contenere l'orario di lavoro digitale entro i parametri di dignità ecc" 22 .

4.6La giurisprudenza europea, per quanto riguarda la definizione della nozione di lavoratore, pone l'accento sull'esistenza di un rapporto di subordinazione, sul carattere economico e reale del servizio e sull'esistenza di una retribuzione 23 .

4.7Il CESE sottolinea l'importanza di due sentenze della Corte di giustizia. Una costituisce un'importante eccezione nell'applicazione del diritto europeo della concorrenza (C-67/96, Albany), riconoscendo che, quando il principio della concorrenza è in conflitto con la politica sociale, il contratto collettivo di lavoro non rientra nel campo di applicazione del diritto della concorrenza. In un'altra sentenza (C‑413/13, FNV Kunsten Informatie), la Corte ha dichiarato la compatibilità del diritto europeo della concorrenza con la contrattazione collettiva, stabilendo che i prestatori autonomi di servizi erano "falsi autonomi". Ciò è particolarmente rilevante per i lavori sulle piattaforme, che consentono ai falsi autonomi delle piattaforme di essere trattati come se fossero lavoratori per conto di terzi 24 .

4.8Anche in alcuni Stati membri, come l'Italia e la Francia, esiste già una giurisprudenza che segue questa orientamento della giurisprudenza della CGUE 25 .

4.9Molti lavoratori delle piattaforme non sono iscritti alla previdenza sociale e non godono di condizioni sanitarie e di sicurezza nel luogo di lavoro adeguate, anche se tali diritti sono considerati fondamentali e sono sanciti dagli ordinamenti giuridici dei paesi, dai Trattati, dalla legislazione europea e dalle norme internazionali dell'OIL 26 . L'attuale crisi pandemica evidenzia l'importanza della sicurezza sociale nelle società democratiche, in quanto i relativi regimi hanno sostenuto il reddito di gran parte della popolazione e, in parallelo, le persone non incluse in tali regimi hanno visto aumentare la loro vulnerabilità in termini di protezione sociale e sanitaria.

5.Strumenti politici per migliorare le condizioni di lavoro nelle piattaforme digitali

5.1Il CESE prende atto della recente riflessione sulla diversità degli strumenti nazionali messi in campo per affrontare le sfide poste dalle piattaforme 27 . Un gruppo di strumenti di carattere più prettamente amministrativo e "hard" (legislazione, tribunali e ispettorati del lavoro); un altro gruppo di strumenti più "soft" (contrattazione collettiva 28 , le azioni delle piattaforme e le azioni dei lavoratori).

5.1.1Per quanto riguarda la legislazione, si osserva che è rara e diretta meno a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione sociale che ad affrontare i problemi di concorrenza, sebbene in molti paesi sia stata estesa la protezione sociale per i lavoratori autonomi; per quanto concerne i tribunali, si constata una certa incertezza sulla forma di dirimere i conflitti inerenti allo status; per quanto concerne gli ispettorati del lavoro, malgrado gli Stati membri abbiano cercato di potenziarne l'attività, si rilevano difficoltà di notifica per molte piattaforme (on line). Il CESE ritiene che la legislazione sulle piattaforme debba concentrarsi sui problemi più rilevanti in materia di regolamentazione economica, sociale e del lavoro.

5.1.2La contrattazione collettiva è molto limitata (lo stesso diritto della concorrenza rende difficile la contrattazione collettiva tra i "lavoratori autonomi" e le piattaforme), pur se in alcuni paesi la contrattazione è prevista (trasporti e distribuzione); per quanto riguarda le azioni delle piattaforme, esse s'incentrano sulla gestione delle critiche alle loro pratiche, sull'affiliazione alle associazioni padronali, sull'autoregolamentazione e sull'adesione a codici di condotta, sull'adeguamento delle operazioni, sulla cessazione dell'attività; le azioni dei lavoratori sono varie, compresi conflitti e scioperi; esse sono emerse non solo nelle "piattaforme richiedenti lavoro qualificato in loco", ma anche in altri tipi di piattaforme come è successo con un progetto lanciato dall'IG Metall, nel 2016, che insieme con i sindacati svedesi e austriaci ha dato origine alla Dichiarazione di Francoforte ("Fair Crowd Work, 2016").

5.1.3Il CESE ritiene importante, nell'economia delle piattaforme, promuovere codici di condotta, elaborati con la partecipazione delle piattaforme, dei lavoratori e dei consumatori.

5.2Il CESE osserva che, malgrado i molti strumenti utilizzati per sancire e promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle piattaforme, non è ancora stata raggiunta una soluzione adeguata. È a livello nazionale che si sono registrate la maggior parte delle iniziative, tra cui spiccano sia modifiche riguardanti l'adozione di una legislazione specifica sia modifiche al quadro della legislazione sul lavoro, in alcuni casi con l'introduzione del concetto di una categoria intermedia tra lavoro dipendente (lavoratore per conto di terzi) e lavoro autonomo (lavoratore per conto proprio) 29 . Il CESE ritiene che questa soluzione non sia soddisfacente.

5.3La frequenza del ricorso alle ispezioni sul lavoro e ai tribunali varia da uno Stato membro all'altro. Il ricorso ai tribunali ha prodotto decisioni di natura non uniforme, in alcuni casi con decisioni secondo cui il rapporto di lavoro è di natura subordinata, mentre, in altri casi, i dipendenti della piattaforma sono stati considerati lavoratori autonomi.

5.4L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero concentrarsi sul concetto di dipendenza economica e subordinazione. Il lavoratore che per la sua sussistenza dipende principalmente dalla retribuzione che deriva dalla prestazione di lavoro in questione e lavora in un rapporto di subordinazione è un lavoratore dipendente e non un lavoratore autonomo. Anche gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme dovranno essere equiparati alle istruzioni scritte o orali vigenti nel tipo di rapporto di lavoro tipico. Il CESE ha già espresso il proprio parere favorevole su questi concetti 30 .

5.5Il lavoro degli ispettorati del lavoro dovrebbe essere rafforzato nel senso di prestare particolare attenzione ai lavoratori delle piattaforme per evitare che restino privi di protezione e per impedire la prosecuzione di pratiche di concorrenza sleale delle piattaforme nei confronti di altre imprese 31 .

5.6Il CESE sostiene che i lavoratori debbano essere coperti dalla sicurezza sociale e avere condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro adeguate. Le istituzioni europee sostengono che tutti i lavoratori devono avere accesso alla sicurezza sociale, indipendentemente dalla natura del contratto. In diversi paesi esistono regimi specifici per i lavoratori autonomi al fine di tenere conto di condizioni specifiche della loro prestazione di lavoro.

5.7La relazione della Commissione mondiale sul futuro del lavoro 32 ha proposto lo sviluppo di un sistema di governance internazionale per le piattaforme 33 . Il CESE aveva già raccomandato, in tale contesto, che la Commissione europea, l'OCSE e l'OIL lavorassero insieme con le parti sociali, a tutti i livelli appropriati, e più generalmente con le organizzazioni della società civile, "per sviluppare le disposizioni adeguate in materia di condizioni di lavoro dignitose e di [necessaria] tutela dei lavoratori online" 34 .

5.8Per quanto riguarda la fiscalità, il CESE ritiene che tutti gli attori dell'economia digitale debbano pagare le imposte. A tale riguardo, il CESE sottoscrive le raccomandazioni della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato 35 nel senso che l'UE dovrebbe introdurre uno strumento giuridico vincolante per obbligare le piattaforme a segnalare tutte le operazioni alle autorità fiscali dei paesi in cui operano; fornire alle autorità fiscali competenti le informazioni necessarie per garantire il rispetto della normativa fiscale; informare i lavoratori in merito ai loro introiti e ai loro obblighi fiscali e proteggere i lavoratori contro una loro falsa classificazione come lavoratori autonomi.

6.Le buone pratiche di regolamentazione del lavoro delle piattaforme

6.1Il CESE ritiene che, in linea con studi internazionali 36 , la Commissione e gli Stati membri debbano assicurare politiche adeguate di regolamentazione del mercato del lavoro, di dialogo sociale e di contrattazione collettiva nonché politiche in materia di qualificazione.

6.1.1Nel regolamentare il mercato del lavoro occorre garantire che tutti i lavoratori abbiano accesso, in conformità dei sistemi e delle prassi nazionali, a una serie di diritti e tutele, indipendentemente dallo status occupazionale o dal tipo di contratto, garantendo che il vantaggio competitivo di alcuni operatori non possa essere conseguito grazie al mancato rispetto degli obblighi e delle responsabilità.

6.1.1.1La zona grigia tra lavoro autonomo e per conto di terzi dovrebbe essere limitata al massimo, uniformando e chiarendo il più possibile tali definizioni, riducendo l'incertezza per i lavoratori e i datori di lavoro;

6.1.1.2Il problema del falso lavoro autonomo dovrebbe essere affrontato rafforzando la capacità di ispezione, riducendo gli incentivi per le imprese a classificare in modo non corrispondente alla realtà il rapporto di lavoro e imponendo sanzioni significative per tale classificazione non corretta;

6.1.1.3A livello internazionale, dovrebbe essere avviato un processo di lavoro congiunto della Commissione, dell'OCSE e dell'OIL, che potrebbe portare a un'eventuale convenzione dell'OIL sulle piattaforme.

6.1.2Lo squilibrio di potere tra le piattaforme e i lavoratori dovrebbe essere affrontato attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Occorre affrontare il problema delle pratiche abusive e migliorare la trasparenza in materia di retribuzione, informazione, diritti, doveri e responsabilità.

6.1.2.1È necessario promuovere il dialogo sociale a livello dell'UE e degli Stati membri e, in questi ultimi, promuovere anche la contrattazione collettiva, ove opportuno, per contribuire, in combinazione con la legislazione, a migliorare le condizioni di lavoro.

6.1.2.2Il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro è essenziale per rendere operativa la rappresentanza degli interessi nel quadro del modello sociale europeo.

6.1.3Devono essere elaborati codici di condotta con la partecipazione delle piattaforme, dei lavoratori e dei consumatori, e essi dovrebbero includere i principi e gli orientamenti migliori in materia di retribuzione, condizioni di lavoro e qualità del servizio fornito.

6.1.4Gli Stati membri devono garantire opportunità di formazione e di carriera ai lavoratori, in quanto questi, in genere, fanno parte di gruppi svantaggiati, migranti e altri, con problemi di base a livello di formazione. 

Bruxelles, 18 settembre 2020

Luca JAHIER

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

*

*    *

NB: seguono allegati.



ALLEGATO 1 - PIATTAFORME DIGITALI: PRATICHE

Questa breve indagine mira a contribuire all'individuazione di "buone pratiche" in materia di piattaforme digitali; la principale fonte d'informazione al riguardo è una pubblicazione dell'Istituto sindacale europeo (ETUI): Isabelle Daugareilh et al., The platform economy and social law: Key issues in comparative perspective (L'economia delle piattaforme e il diritto sociale: aspetti principali in una prospettiva comparativa), ETUI, 2019 37 .

PD = Piattaforma digitale

PAESE

PRATICA

1

Germania

Nel 2017 è stato istituito un ufficio del Mediatore (Ombuds office) per applicare il codice di condotta sul lavoro in crowdsourcing da parte della IG Metall dell'Associazione tedesca del crowdsourcing e da 8 piattaforme digitali 38 .

2

Austria

Firmato (nel 2019) un contratto collettivo che implica una società di catering e i dipendenti (rider), applicabile dal mese di gennaio 2020. Lo status occupazionale non è chiaro 39 .

3

Belgio

Esiste una Commissione amministrativa di regolamentazione del rapporto di lavoro (Commission administrative de règlement de la relation de travail) che prende decisioni su come classificare un determinato rapporto di lavoro 40 .

4

Danimarca

Accordo collettivo concluso nel luglio 2018 tra Hilfr (una PD per le pulizie) e un sindacato. I lavoratori iniziano la loro attività come lavoratori autonomi, ma passano ad avere un contratto di lavoro dopo aver cumulato 100 ore di lavoro 41 .

5

Spagna

I lavoratori della PD Deliveroo hanno creato (2017) una piattaforma in Internet Ridersxderechos per difendere i loro interessi. Nel 2017 l'UGT ha lanciato il portale "Turespuestasindical" 42 .

6

Spagna

Nel 2018 è stato firmato l'accordo interprofessionale per la Catalogna per il 2018‑2020 tra le confederazioni dei datori di lavoro (Fomento del Trabajo, Pimec y Fepime) e i sindacati (CC.OO e UGT). L'accordo contiene una sezione dedicata al lavoro nelle piattaforme 43 .

7

Francia

I dipendenti delle piattaforme di distribuzione hanno creato organizzazioni sindacali (es. Bordeaux) 44 .

8

Italia

Nel 2019 è stata adottata una legge specifica sul lavoro nelle piattaforme digitali che operano nella regione Lazio. La legge definisce i lavoratori digitali e stabilisce i diritti applicabili 45 .

9

Italia

Contratto collettivo per il settore della logistica nel 2018: introduce una categoria di rider la cui prestazione è qualificata come lavoro subordinato. Lo stesso vale per quanto riguarda il contratto collettivo con la Laconsegna (la piattaforma digitale per la consegna di pasti). Questi contratti sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 46 .

10

Italia

Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano (Carta di Bologna), firmata nel 2018 sottoscritta dal comune di Bologna e 2 piattaforme (Sgnam e MyMenu), non regola lo status occupazionale del lavoratore 47 .

11

Portogallo

Il codice del lavoro stabilisce criteri presuntivi dell'esistenza di un contratto di lavoro. La legislazione sulle piattaforme di trasporto digitali (la cosiddetta legge "Uber") fa esplicito riferimento al codice del lavoro per quanto riguarda il legame giuridico stabilito tra il conducente e la piattaforma 48 .

12

Svizzera

Contratto collettivo riguardante i rider sottoscritto nel febbraio 2019 tra un sindacato e un'associazione di datori di lavoro 49 .

13

Parti sociali europee

Accordo quadro autonomo delle parti sociali europee sulla digitalizzazione – giugno 2020 50 .



ALLEGATO 2 al PARERE

I seguenti emendamenti, pur avendo ricevuto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso delle deliberazioni:

Punto 2.9

Modificare come segue:

2.9    Un elemento fondamentale del lavoro prestato nelle piattaforme è lo status del lavoratore. In generale, la piattaforma si presenta come una struttura d'intermediazione tra offerta e domanda e, pertanto, non come datore di lavoro, non esistendo alcun rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, in questa situazione, il lavoratore è considerato un lavoratore autonomo piuttosto che un dipendente, situazione che gli preclude lo status cui sarebbero applicabili la legislazione del lavoro (ivi comprese l'assicurazione sanitaria e la sicurezza), quella sulla protezione sociale e la normativa fiscale. Il CESE, pur ritenendo che esistano lavoratori effettivamente autonomi, è convinto che l'UE e gli Stati membri debbano debitamente studiare, in tutte le sue dimensioni e per quanto riguarda le differenze fondamentali che distinguono i lavoratori dipendenti dai lavoratori autonomi (natura del lavoro, esistenza di un legame di subordinazione e retribuzione), l'applicazione del principio secondo cui si presume che un lavoratore della piattaforma sia un lavoratore subordinato finché non si provi il contrario. In tal modo si garantisce che siano salvaguardati gli interessi dei lavoratori la cui principale fonte di reddito provenga dalle piattaforme. Il CESE ritiene, tuttavia, che si debba permettere a coloro che sono effettivamente lavoratori autonomi di poter continuare a godere di tale status se questo è manifestamente quello che vogliono.

Motivazione

Secondo la Commissione europea, lo status dei lavoratori è una questione controversa e una delle più pertinenti dal punto di vista politico, quando il principale bene scambiato attraverso la piattaforma è il lavoro. La Commissione affronta la questione dello status, considerando che la distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore che esercita un'attività per conto di altri possa essere stabilita in base a tre criteri: l'esistenza di un vincolo di subordinazione; la natura del lavoro e la retribuzione. Tali criteri sono fissati ai fini dell'applicazione del concetto di lavoratore nell'UE, ma la comunicazione della Commissione Un'agenda europea per l'economia collaborativa aggiunge che i giudici degli Stati membri, nell'ambito delle loro competenze nazionali, tendono ad applicare lo stesso insieme di criteri. Con tali criteri non è necessaria un'ulteriore regolamentazione sullo status dei lavoratori a livello europeo. A livello nazionale sono state adottate varie iniziative, in alcuni casi introducendo il concetto di una categoria intermedia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Per quanto riguarda lo status dei lavoratori, è altresì importante osservare che il recente accordo quadro autonomo sulla digitalizzazione tra le parti sociali europee afferma che esso copre tutti i lavoratori e i datori di lavoro del settore pubblico e privato, comprese le attività che utilizzano piattaforme online in cui esiste un rapporto di lavoro, come definito a livello nazionale.

Esito della votazione

Voti favorevoli        65

Voti contrari            99

Astensioni        13

Punto 5.4

Modificare come segue:

5.4    L'UE Nell'applicare i criteri generali per lo status di lavoratore (subordinazione, natura del lavoro e retribuzione), l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero concentrarsi, tra l'altro, sul concetto di dipendenza economica al fine di garantire condizioni di lavoro eque ai lavoratori. Il lavoratore che per la sua loro sussistenza dipende dipendono principalmente dalla retribuzione che deriva dalla prestazione di lavoro in questione è un lavoratore dipendente e non un lavoratore autonomo. Anche gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme dovranno potranno essere equiparati alle considerati vincolanti alla stregua delle istruzioni scritte o orali vigenti nel tipo di rapporto di lavoro tipico. Il CESE ha già espresso il proprio parere favorevole su questi concetti.

Motivazione

Secondo la Commissione europea, lo status dei lavoratori è una questione controversa e una delle questioni più pertinenti dal punto di vista politico, quando il principale bene scambiato attraverso la piattaforma è il lavoro. La Commissione affronta la questione dello status, considerando che la distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore che esercita un'attività per conto di altri possa essere stabilita in base a tre criteri: l'esistenza di un vincolo di subordinazione; la natura del lavoro e la retribuzione. Tali criteri sono fissati ai fini dell'applicazione del concetto di lavoratore nell'UE, ma la comunicazione della Commissione Un'agenda europea per l'economia collaborativa aggiunge che i giudici degli Stati membri, nell'ambito delle loro competenze nazionali, tendono ad applicare lo stesso insieme di criteri. Con tali criteri non è necessaria un'ulteriore regolamentazione sullo status dei lavoratori a livello europeo. A livello nazionale sono state adottate varie iniziative, in alcuni casi introducendo il concetto di una categoria intermedia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Per quanto riguarda lo status dei lavoratori, è altresì importante osservare che il recente accordo quadro autonomo sulla digitalizzazione tra le parti sociali europee afferma che esso copre tutti i lavoratori e i datori di lavoro del settore pubblico e privato, comprese le attività che utilizzano piattaforme online in cui esiste un rapporto di lavoro, come definito a livello nazionale.

Esito della votazione

Voti favorevoli        64

Voti contrari            98

Astensioni        14

 

Punto 5.8

Modificare come segue:

5.8    Il CESE chiede che i sistemi fiscali nazionali tengano in considerazione il fenomeno dell'economia collaborativa e delle piattaforme digitali, rispettando in questo settore i principi che caratterizzano un sistema di tassazione equo, ovvero coerenza, prevedibilità e neutralità garantendo, al contempo, l'interesse pubblico dell'assolvimento degli obblighi fiscali da parte di tutti i soggetti interessati 51 . Per quanto riguarda la fiscalità, il CESE ritiene che tutti gli attori dell'economia digitale debbano pagare le imposte. A tale riguardo, il CESE sottoscrive le raccomandazioni della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato 52 nel senso che l'UE dovrebbe introdurre uno strumento giuridico vincolante per obbligare le piattaforme a segnalare tutte le operazioni alle autorità fiscali dei paesi in cui operano; fornire alle autorità fiscali competenti le informazioni necessarie per garantire il rispetto della normativa fiscale; informare i lavoratori in merito ai loro introiti e ai loro obblighi fiscali e proteggere i lavoratori contro una loro falsa classificazione come lavoratori autonomi.

Motivazione

Il CESE ha recentemente adottato un parere sulla tassazione dell'economia collaborativa (ECO/500 - Tassazione dell'economia collaborativa - obblighi di reporting), e sarebbe più opportuno fare riferimento a quel testo già concordato.

Esito della votazione

Voti favorevoli        64

Voti contrari            97

Astensioni            14

Punto 1.8

Modificare come segue:

1.8    Il CESE raccomanda che l'UE e gli Stati membri si orientino verso concetti uniformi, in modo da rendere dignitoso il lavoro nell'economia delle piattaforme. In quest'ottica, e per garantire condizioni di lavoro eque ai lavoratori che per la loro sussistenza dipendono principalmente dalla retribuzione percepita per questo lavoro, la Commissione e gli Stati membri, nell'applicare i criteri generali per lo status di lavoratore (subordinazione, natura del lavoro e retribuzione), devono tenere presente: (i) la dipendenza economica e il lavoro subordinato, poiché il lavoratore che per la sua sussistenza dipende principalmente dalla retribuzione percepita per il lavoro che svolge è un lavoratore dipendente e non un lavoratore autonomo; (ii) la necessità di studiare debitamente, in tutte le sue dimensioni e per quanto riguarda le differenze fondamentali che distinguono i lavoratori subordinati dai lavoratori autonomi (natura del lavoro, esistenza di un legame di subordinazione e retribuzione), l'applicazione del principio secondo cui si presume che un lavoratore della piattaforma sia un lavoratore subordinato finché non si provi il contrario; (iii) la necessità possibilità che gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme siano equiparati alle considerati vincolanti alla stregua delle istruzioni scritte o orali vigenti nel rapporto di lavoro di tipo normale.

Motivazione

Secondo la Commissione europea, lo status dei lavoratori è una questione controversa e una delle questioni più pertinenti dal punto di vista politico, quando il principale bene scambiato attraverso la piattaforma è il lavoro. La Commissione affronta la questione dello status, considerando che la distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore che esercita un'attività per conto di altri possa essere stabilita in base a tre criteri: l'esistenza di un vincolo di subordinazione; la natura del lavoro e la retribuzione. Tali criteri sono fissati ai fini dell'applicazione del concetto di lavoratore nell'UE, ma la comunicazione della Commissione Un'agenda europea per l'economia collaborativa aggiunge che i giudici degli Stati membri, nell'ambito delle loro competenze nazionali, tendono ad applicare lo stesso insieme di criteri. Con tali criteri non è necessaria un'ulteriore regolamentazione sullo status dei lavoratori a livello europeo. A livello nazionale sono state adottate varie iniziative, in alcuni casi introducendo il concetto di una categoria intermedia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Per quanto riguarda lo status dei lavoratori, è altresì importante osservare che il recente accordo quadro autonomo sulla digitalizzazione tra le parti sociali europee afferma che esso copre tutti i lavoratori e i datori di lavoro del settore pubblico e privato, comprese le attività che utilizzano piattaforme online in cui esiste un rapporto di lavoro, come definito a livello nazionale.

Esito della votazione

Voti favorevoli        63

Voti contrari            99

Astensioni            15

Punto 1.13

Modificare come segue:

1.13    Il CESE chiede che i sistemi fiscali nazionali tengano in considerazione il fenomeno dell'economia collaborativa e delle piattaforme digitali, rispettando in questo settore i principi che caratterizzano un sistema di tassazione equo, ovvero coerenza, prevedibilità e neutralità garantendo, al contempo, l'interesse pubblico dell'assolvimento degli obblighi fiscali da parte di tutti i soggetti interessati 53 . Il CESE chiede alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato in materia di tassazione nell'economia delle piattaforme.

Motivazione

Il CESE ha recentemente adottato un parere sulla tassazione dell'economia collaborativa (ECO/500 - Tassazione dell'economia collaborativa - obblighi di reporting), e sarebbe più opportuno fare riferimento a quel testo già concordato.

Esito della votazione

Voti favorevoli        62

Voti contrari            99

Astensioni            15

_____________

(1)       GU C 303 del 19.8.2016, pag. 54 .
(2)       GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10, punto 3.9 .
(3)      C. Degryse, Digitalisation of the economy and its impact on labour markets ("Digitalizzazione dell'economia e suo impatto sui mercati del lavoro"), documento di lavoro, 2016.02, pag. 7.
(4)       GU C 303 del 19.8.2016, pag. 54 ; GU C 283 del 10.8.2018, pag. 39 ; GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145 ; GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10 ; GU C 237 de 6.7.2018, pag. 1 ; GU C 75 del 10.3.2017, pag. 33 .
(5)      OCSE Employment Outlook ("Prospettive dell'occupazione"), 2019, pag. 55.
(6)      Z. Kilhoffer et al., Study to hold prove of the working conditions of platforms (Studio per l'ottenimento di dati sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme), dicembre 2019, pag. 45.
(7)      Idem, pag. 47.
(8)      Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 48.
(9)      Valori del 2015 pari a 28,1 e 3,6 miliardi di euro rispettivamente, riportati in Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 48
(10)      Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 15.
(11)      Eurofound 2018, Employment and working conditions of selected types of platform work (Occupazione e condizioni di lavoro di determinati tipi di piattaforme), pag. 9.
(12)      Ibidem, pag. 15.
(13)      OIL, Policy responses to new forms of work. International governance of digital labour platforms (Risposte politiche alle nuove forme di lavoro. Governance internazionale delle piattaforme di lavoro digitali), aprile 2019.
(14)       GU C 303 del 19.8.2016, pag. 54 .
(15)      Ibidem
(16)      Comunicazione della Commissione Un'agenda europea per l'economia collaborativa, COM(2016) 356 final  
(17)      EU-OSHA 2017 La tutela dei lavoratori nell'economia delle piattaforme digitali: una panoramica degli sviluppi normativi e politici nell’UE
(18)       GU C 283 del 10.8.2018, pag. 39, punto 3.4 .
(19)      Z. Kilhoffer, op. cit., pagg. 48-98.
(20)      COLLEEM (COLLaborative Economy and Employment). Cfr. Commissione europea, Platform Workers in Europe (Lavoratori delle piattaforme in Europa), 2018, pag. 4.
(21)      Commissione europea, Un'agenda europea per l'economia collaborativa, 2016, pagg. 11-13
(22)       GU C 75 del 10.3.2017, pag. 33 , punto 4.4.2.
(23)      Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 227.
(24)      Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 85.
(25)      Sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020 (Italia) e Sentenza della Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17-20.079 del 28 novembre 2018 (Francia).
(26)      Tra le altre dalla Convenzione n. 102 del 1952, con i successivi adeguamenti.
(27)      Z. Kilhoffer, op. cit., pagg. 125-176.
(28)      Sebbene gli autori classifichino la contrattazione collettiva come uno strumento "soft", è un fatto che in molti Stati membri la contrattazione collettiva assume forza di legge ed è uno strumento "hard".
(29)      Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 107.
(30)       GU C 75 del 10.3.2017, pag. 34 punto 1.4 e GU C 283 del 10.8.2018, pag. 39 (punto 5.1.2) .
(31)      Z. Kilhoffer, op. cit., pag. 227.
(32)      OIL, op. cit.
(33)      OIL, Commissione mondiale sul futuro del lavoro Work for a Brighter Future [Lavoro per un futuro migliore], Ginevra, 2019.
(34)       GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10, punto 3.9 .
(35)       GU C 458 del 19.12.2014, pag. 43 .
(36)      OCSE Employment Outlook (Prospettive dell'occupazione), 2019, pagg. 32-36.
(37)      ETUI, 2019, a cura di Isabelle Daugareilh, Christophe Degryse e Philippe Pochet, Working paper 2019.10,  The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pag. 57.
(38)      OIL, Policy responses to new forms of work. International governance of digital labour platforms (Risposte politiche alle nuove forme di lavoro. Governance internazionale delle piattaforme di lavoro digitali), aprile 2019, pagg. 6-7.
(39)      Eurofound, cfr. Platform economy initiatives (Iniziative dell'economia delle piattaforme):     https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy/initiatives .
(40)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective, , pag. 46; cfr. cfr. il Portale: https://commissionrelationstravail.belgium.be/fr/ .
(41)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pag. 42; cfr. anche: https://www.equaltimes.org/in-denmark-a-historic-collective?lang=en#.XsjN8DpKhPa .
(42)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective, pag. 102 e 103; cfr: https://twitter.com/ridersxderechos e https://www.ugt.es/turespuestasindicales
(43)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pagg. 104-105.
(44)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pag. 57.
(45)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pag. 68. Non sembra regolamentare lo status del lavoratore (salariato/autonomo).
(46)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pagg. 71 -72.
(47)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pag. 72.
(48)      Portogallo: Legge 45/2018 del 10 agosto 2018.
(49)      ETUI, 2019, Working paper 2019.10, The platform economy and Social law: Key issues in comparative perspective , pagg. 111 -112.
(50)      Accordo quadro autonomo delle parti sociali europee sulla digitalizzazione.
(51)       Cfr. il parere ECO/500 sul tema Tassazione dell'economia collaborativa - gli obblighi di reporting, adottato nel luglio 2020, non ancora pubblicato nella GU.
(52)       GU C 458 del 19.12.2014, pag. 43 .
(53)       Cfr. il parere ECO/500 sul tema Tassazione dell'economia collaborativa - gli obblighi di reporting, adottato nel luglio 2020, non ancora pubblicato nella GU.  
Top