RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 istituisce un nuovo quadro dell'Unione per le indicazioni geografiche nei tre settori agricoli (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli). Esso pertanto modifica o abroga, nella misura necessaria, i regolamenti che in precedenza prevedevano quadri distinti in tali settori, in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 2 per i vini, il regolamento (UE) 2019/787 3 per le bevande spiritose e il regolamento (UE) n. 1151/2012 4 per i prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il regolamento (UE) 2024/1143 ha soppresso, modificato o sostituito, ove necessario, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/787 relativo alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione intesi a istituire una nuova procedura uniforme per la registrazione delle indicazioni geografiche per tutti i settori agricoli interessati (vino, bevande spiritose e prodotti agricoli).
Di conseguenza, sulla base dei poteri conferiti dal regolamento (UE) 2019/787, la Commissione deve abrogare gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso regolamento (UE) 2019/787, ossia il regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione 5 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione 6 .
Il presente atto delegato è finalizzato ad abrogare il regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti dei 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito delle riunioni congiunte del gruppo di esperti per la sostenibilità e la qualità dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento OCM unica, sottogruppo Vino, e del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento OCM unica, sottogruppo Bevande spiritose.
In tale sede la Commissione ha presentato il testo del progetto di regolamento delegato, senza ricevere osservazioni o commenti trasmessi oralmente o per iscritto.
Le consultazioni sono sfociate in un consenso sul progetto di regolamento delegato.
Nell'ambito del meccanismo di feedback, svoltosi sul portale "Legiferare meglio" dal 12 agosto 2024 al 9 settembre 2024, non sono pervenute osservazioni.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Il presente atto delegato abroga il regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 30.10.2024
recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 7 , in particolare l'articolo 41,
considerando quanto segue: