REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 10.3.2023
concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE 1 , in particolare l'articolo 67, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.
(2)A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, su richiesta, gli utilizzatori professionali devono inoltre mettere le informazioni pertinenti a disposizione dell'autorità competente. Terzi possono altresì chiedere alle autorità competenti di fornire l'accesso alle suddette informazioni e le autorità competenti devono garantire tale accesso conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione applicabile.
(3)La strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (strategia "Dal produttore al consumatore") 2 , adottata dalla Commissione nel 2020, mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e il loro utilizzo. Un'adeguata registrazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e le attività di monitoraggio e controllo delle autorità nazionali basate sui registri in questione sono pertanto fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore".
(4)Vi sono differenze tra i regimi nazionali per quanto riguarda i registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la loro eventuale tenuta in formato elettronico. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme dettagliate sul contenuto e sul formato di tali registri.
(5)Le suddette norme definiscono le modalità con cui devono essere registrati gli elementi elencati all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (la denominazione del prodotto, la data, la dose, l'area e la coltura dell'applicazione), così da garantire in tutta l'Unione una qualità adeguata e uniforme dei registri tenuti a norma di tale articolo.
(6)Poiché l'impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali avviene nella maggior parte dei casi nell'ambito di attività agricole, e al fine di allinearsi alle prescrizioni esistenti pertinenti per l'agricoltura, ove possibile l'identificazione dell'ubicazione dell'area o della struttura in cui il prodotto fitosanitario è stato utilizzato dovrebbe essere effettuata mediante l'unità fondiaria che rientra nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione 3 . Qualora ciò non fosse possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire agli utilizzatori professionali metodi alternativi adeguati per identificare l'ubicazione dell'area in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la posizione geospaziale.
(7)Per assicurare l'uniformità dei registri, le denominazioni delle colture, le situazioni o gli usi dei terreni dovrebbero essere registrati, se del caso, in linea con i codici utilizzati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante ("codici EPPO") e gli stadi di sviluppo delle piante, se del caso, conformemente alla monografia BBCH 4 .
(8)Per evitare che gli utilizzatori professionali debbano creare più serie di registri per lo stesso utilizzo al fine di adempiere a obblighi diversi, è opportuno chiarire che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre agli utilizzatori di includere altre informazioni in combinazione con i registri previsti dall'articolo 67, paragrafo 1.
(9)I registri dovrebbero essere tenuti in formato elettronico, in quanto i mezzi elettronici di registrazione dei dati sono i più adatti per consentire un'applicazione uniforme del relativo obbligo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità dei registri, ne facilita la raccolta e la verifica da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, sostiene attività di monitoraggio e controllo accurate, efficienti ed efficaci da parte degli Stati membri. A tal fine, i formati elettronici utilizzati dovrebbero anche essere leggibili meccanicamente, secondo la definizione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .
(10)Per ridurre gli oneri amministrativi, gli utilizzatori professionali dovrebbero disporre di tempo sufficiente tra la registrazione di ciascun utilizzo di prodotti fitosanitari e la conversione dei registri in formato elettronico.
(11)Un utilizzatore professionale può utilizzare prodotti fitosanitari nel quadro di accordi contrattuali per un'altra persona fisica o giuridica. In tali casi l'utilizzatore professionale dovrebbe fornire a tale persona l'accesso ai pertinenti registri tenuti o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.