RELAZIONE
            
            
               1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
            
            
               La definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola sono rimasti sostanzialmente invariati a seguito della revisione del regolamento (CE) n. 110/2008 e le definizioni e i requisiti di cui regolamento (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose vigente sono obsoleti da un punto di vista tecnico-scientifico e non corrispondono più ai parametri tecnici attualmente applicati dai produttori dell'Unione e dalla maggior parte dei laboratori di analisi.
            
            
               L'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787, che stabilisce la definizione e i requisiti per l'alcole etilico di origine agricola, deve essere modificato per allineare tali parametri tecnici a quelli attualmente utilizzati dall'industria.
            
            
               2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
            
            
               I rappresentanti dell'industria hanno segnalato alla Commissione che la definizione e i requisiti attuali per l'alcole etilico di origine agricola non sono più in linea con i parametri tecnici attualmente utilizzati nella produzione.
            
            
               Nella fase di preparazione e durante le riunioni del gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli – bevande spiritose, tenutesi (a distanza) il 28 aprile, il 29 giugno, il 12 ottobre e il 30 novembre 2021, sono stati consultati esperti di tutti i 27 Stati membri. Le consultazioni sono sfociate in un ampio consenso sul progetto di regolamento delegato.
            
            
               È stato registrato consenso anche durante la consultazione pubblica generale svolta tramite la pubblicazione del progetto di regolamento delegato sul portale "Legiferare meglio" dal 21 febbraio al 21 marzo 2022 nel corso della quale sono pervenute due osservazioni. Tali osservazioni esprimono principalmente preoccupazioni per la soglia proposta per il furfurolo e suggeriscono di mantenere gli altri parametri attualmente in vigore. Tuttavia, tali osservazioni non hanno determinato una modifica delle soglie proposte per il furfurolo in quanto queste si basano su un parere scientifico dell'EFSA e trovano conferma nelle conoscenze ed esperienze dell'industria. 
            
            
               I partner dell'OMC sono stati informati.
            
            
               3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
            
            
               L'atto delegato si fonda sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 e riguarda un'unica disposizione per la quale tale paragrafo conferisce alla Commissione il potere di modifica e dovrebbe essere adottato mediante la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787.
            
            
               L'atto delegato si limita rigorosamente a soddisfare le esigenze comprovate derivanti dall'evoluzione del progresso tecnologico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
            
            
               Articolo 1: Questo articolo prevede la modifica dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787, che stabilisce la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola.
            
            
               Articolo 2: Questo articolo stabilisce l'entrata in vigore della modifica di cui all'articolo 1.
            
            
               REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
            
            
               del 25.4.2022
            
            
               che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio 
                  
per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola
            
            
               LA COMMISSIONE EUROPEA,
            
            
               visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
            
          
         
            
               visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
            
            
               considerando quanto segue:
            
            
               (1)L'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce la definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola, denominato dall'industria anche come alcole agricolo, alcole neutro o alcole rettificato. La definizione tecnica e i requisiti in questione sono stati ripresi senza modifiche sostanziali rispetto a quelle di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
            
            
               (2)La definizione e i requisiti dell'alcole etilico di origine agricola di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 risultano tuttavia parzialmente superati da un punto di vista tecnico e scientifico. In particolare, le quantità massime di alcuni residui devono essere allineate ai parametri tecnici attualmente utilizzati dall'industria e dalla maggior parte dei laboratori di analisi. Il progresso tecnologico in questo settore comporta pertanto la necessità di modificare tale definizione e tali requisiti.
            
            
               (3)I riferimenti all'"acidità totale", alle "basi azotate volatili" e all'"estratto secco" di cui all'articolo 5, lettera d), punti i), vi) e vii), del regolamento (UE) 2019/787, non sono più pertinenti in quanto non sono di norma utilizzati come parametri tecnici di processo, dato che la presenza di tali residui in un alcole con un titolo del 96 % in volume è trascurabile e che è poco probabile che sia individuata in un alcole etilico di origine agricola.
            
            
               (4)Per quanto riguarda gli "esteri", le "aldeidi" e gli "alcoli superiori", i tenori massimi di cui all'articolo 5, lettera d), punti ii), iii) e iv), del regolamento (UE) 2019/787, non sono sufficientemente specifici e richiedono attualmente analisi per via umida che non sono definite nel diritto dell'Unione. Una definizione più precisa delle sostanze alle quali si applicano i limiti di residui migliorerebbe i risultati delle analisi da effettuare sull'alcole etilico di origine agricola con metodi quali la gascromatografia e sarebbe utile per gli analisti poiché molte delle tecniche di analisi meno recenti richiedono l'uso di sostanze chimiche pericolose.
            
            
               (5)In particolare, è opportuno limitare gli esteri unicamente all'"acetato di etile". Nel corso del processo di fermentazione possono formarsi molti esteri, ma quello che si rileva nella concentrazione più elevata è l'acetato di etile; è improbabile invece che gli altri esteri potenzialmente presenti nell'alcole etilico di origine agricola siano individuabili utilizzando tecniche analitiche standard e comunque contribuiscono in misura trascurabile alla quantità totale di esteri. La misurazione dell'acetato di etile dovrebbe basarsi sul metodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, in quanto si tratta di un metodo consolidato attualmente utilizzato per l'analisi di una serie di bevande spiritose.
            
            
               (6)Analogamente, l'aldeide che contribuisce maggiormente alle aldeidi totali è l'"acetaldeide". È pertanto opportuno utilizzare solo l'acetaldeide come parametro per questa determinazione. Poiché l'acetaldeide è in equilibrio con l'1,1-dietossieano, ossia le due molecole sono entrambe presenti e si convertono l'una nell'altra per via delle condizioni fisicochimiche, è necessario contabilizzare la frazione di acetaldeide contenuta nell'acetale. La misurazione dell'acetaldeide dovrebbe basarsi sul metodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, in quanto si tratta di un metodo consolidato attualmente utilizzato per l'analisi di una serie di bevande spiritose.
            
            
               (7)Gli alcoli superiori sono presenti in quantità considerevoli dopo la fermentazione. Tuttavia, solo una piccola quantità di alcoli superiori è presente nell'alcole etilico di origine agricola, in quanto gli alcoli superiori sono facilmente distillati visti i loro punti di ebollizione più elevati. La misurazione degli alcoli superiori dovrebbe basarsi sul metodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, in quanto si tratta di un metodo consolidato attualmente utilizzato per l'analisi di una serie di bevande spiritose.
            
            
               (8)Per quanto riguarda il "furfurolo", l'attuale requisito che stabilisce che non deve essere rilevabile si riferisce a un'analisi per via umida che non è più utilizzata nella maggior parte degli Stati membri; questo requisito impedisce metodi e risultati di analisi uniformi e definiti. Poiché attualmente non esiste un metodo di riferimento definito per l'analisi del furfurolo nell'alcole etilico di origine agricola, è opportuno definire una soglia che possa essere raggiunta con i diversi metodi attualmente utilizzati nella maggior parte dei laboratori degli Stati membri, metodi che sono più precisi da quando è stato incluso tale requisito. La misurazione del furfurolo dovrebbe basarsi sul metodo della cromatografia liquida per i composti del legno di cui al regolamento (CE) n. 2870/2000.
            
            
               (9)Inoltre, a fini di completezza e in linea con la definizione di distillato di origine agricola di cui all'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2019/787, è opportuno stabilire che l'alcole etilico di origine agricola è il risultato della distillazione, previa fermentazione alcolica, di prodotti agricoli.
            
            
               (10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787,
            
            
               HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
            
            
               Articolo 1
            
            
               L'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 è sostituito dal seguente:
            
            
               "Articolo 5
            
            
               Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola
            
            
               Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:
            
            
               (a)è ottenuto mediante fermentazione alcolica, seguita dalla distillazione esclusivamente dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato;
            
            
               (b)è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;
            
          
         
            
               (c)ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
            
            
               (d)i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:
            
            
               i)
                     acetato di etile: 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
            
            
               ii)
                     acetaldeide (somma di etanale e 1,1-dietossieano): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
            
            
               iii)
                     alcoli superiori (somma di: propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2‑metilpropan‑1-ol, 2-metilbutan- 1-ol e 3-metilbutan-1-ol): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
            
            
               iv)
                     metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
            
            
               v)
                     furfurolo: 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.".
            
            
               Articolo 2
            
            
               Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
            
            
               Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
            
            
               Fatto a Bruxelles, il 25.4.2022
            
            
               
                     Per la Commissione
               
               
                     La presidente
                  
                     Ursula VON DER LEYEN