Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2021)4257

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica per autobus elettrici

C/2021/4257 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 8 della direttiva 2014/94/UE 1 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di integrare o aggiornare le specifiche tecniche per un'infrastruttura per i combustibili alternativi di cui agli articoli 4, 5 e 6 e all'allegato II della direttiva.

Gli atti delegati sono necessari al fine di esigere il rispetto, da parte dell'infrastruttura da installare o rinnovare, delle specifiche tecniche nelle norme europee (EN) che saranno elaborate, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1025/2012, nei casi in cui gli organismi europei di normazione hanno raccomandato un'unica soluzione tecnica con specifiche tecniche come descritto nella pertinente norma europea.

Al fine di attuare la direttiva 2014/94/UE, e a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta 2 (M533) di elaborazione e adozione di norme europee appropriate, o di modifica di quelle esistenti, mediante la definizione di specifiche tecniche di interoperabilità con una soluzione unica basate, ove applicabile, sulle norme internazionali relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Le norme che devono essere elaborate dal CEN/CENELEC nell'ambito della richiesta M/533 riguardano le specifiche tecniche per un'infrastruttura per i combustibili alternativi di cui alla direttiva 2014/94/UE. Tali specifiche figurano all'articolo 4, paragrafo 14, e all'allegato II, punti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.8 (fornitura di elettricità per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne), all'articolo 5, paragrafo 3, e all'allegato II, punto 2 (fornitura di idrogeno per il trasporto stradale) nonché all'articolo 6, paragrafo 11, e all'allegato II, punto 3 (fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne).

In seguito all'adozione da parte del CEN/CENELEC delle pertinenti norme nell'ambito della richiesta M/533, il 13 agosto 2019 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/1745 che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione.

Il presente regolamento delegato della Commissione integra le specifiche tecniche per i punti di ricarica per autobus elettrici di cui all'allegato II, punto 1.6, della direttiva 2014/94/UE.

È necessario adottare norme comuni relative ai punti di ricarica per autobus elettrici con lo scopo di rimuovere gli ostacoli tecnici e normativi nell'UE e in tal modo agevolare lo sviluppo di un mercato unico al fine di creare le giuste condizioni per gli operatori del mercato e garantire un'agevole attuazione della direttiva riveduta sui veicoli puliti, che fissa obiettivi nazionali minimi per gli appalti pubblici di autobus puliti, compreso un sotto-obiettivo per l'acquisizione di autobus a zero emissioni 3 .

La direttiva prevede un periodo transitorio di almeno 24 mesi prima che le specifiche tecniche pertinenti o le loro versioni modificate diventino vincolanti per l'infrastruttura da installare o rinnovare.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati mediante il forum per i trasporti sostenibili sulle norme relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi, così come i membri del comitato sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, che hanno fornito consulenza in merito alle norme europee oggetto del presente progetto di regolamento delegato della Commissione.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato della Commissione integra la direttiva 2014/94/UE conformemente all'articolo 4, paragrafo 14, di tale direttiva.

È necessario adottare un regolamento per stabilire norme tecniche a livello dell'UE, in quanto non richiede misure nazionali di recepimento e permette la tempestiva armonizzazione e la rapida applicabilità delle norme negli Stati membri.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2021

che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica per autobus elettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi 4 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2014/94/UE stabilisce che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento dovrebbero essere precisate in norme europee o internazionali. Per le norme non ancora adottate, la normazione dovrebbe basarsi su norme in fase di elaborazione.

(2)A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , la Commissione europea ha chiesto 6 al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di elaborare e adottare norme europee appropriate, o di modificare quelle esistenti, per la fornitura di elettricità per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne, per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale e per la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto stradale, marittimo e per vie navigabili interne.

(3)In seguito all'attuazione della richiesta M/533 della Commissione, il CEN e il CENELEC hanno elaborato le norme contenenti le specifiche tecniche per i punti di ricarica per autobus elettrici di cui all'allegato II, punto 1.6, della direttiva 2014/94/UE.

(4)Il CEN e il CENELEC hanno comunicato alla Commissione che i connettori del tipo 2 quali descritti nella norma EN 62196-2 sono i più adeguati per i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata a corrente alternata (AC) per autobus elettrici.

(5)Il CEN e il CENELEC hanno comunicato alla Commissione che i connettori del sistema di ricarica combinato "Combo 2" quali descritti nella norma EN 62196-3 dovrebbero essere usati per i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata a corrente continua (DC) per autobus elettrici.

(6)Il CEN e il CENELEC hanno comunicato alla Commissione che la norma EN 50696 dovrebbe essere applicata ai dispositivi automatizzati di interfaccia di contatto per la ricarica conduttiva di autobus elettrici in modo 4, conformemente alla norma EN 61851-23-1, al fine di garantire l'interoperabilità. Tale norma, unitamente alle norme summenzionate, svolgerà un ruolo cruciale nella diffusione degli autobus elettrici nelle città.

(7)A norma della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , per gli autobus a zero emissioni sono riservate quote nazionali minime degli appalti pubblici pari a un massimo del 22,5 % per il periodo 2021-2025 e del 32,5 % per il periodo 2026-2030. Dal momento che sempre più operatori e autorità di trasporto pubblico passano agli autobus a zero emissioni al fine di conseguire tali obiettivi, la piena interoperabilità dei veicoli e dell'infrastruttura di ricarica sta diventando indispensabile.

(8)È opportuno assicurare l'interoperabilità dei diversi tipi di ricarica per autobus elettrici al fine di creare parità di condizioni per i fabbricanti e gli operatori e permettere economie di scala, garantendo nel contempo l'apertura alle soluzioni tecnologiche. L'interoperabilità dovrebbe ulteriormente intensificare l'uso della ricarica intelligente, compresi i servizi vehicle to grid.

(9)Gli esperti degli Stati membri, consultati mediante il comitato sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, e gli addetti ai trasporti degli Stati membri hanno fornito consulenza in merito alle specifiche tecniche e alle norme europee oggetto del presente atto delegato.

(10)È opportuno che la Commissione integri di conseguenza l'allegato II, punto 1.6, della direttiva 2014/94/UE con i riferimenti alle specifiche tecniche e alle norme europee elaborate dal CEN e dal CENELEC.

(11)Qualora le nuove specifiche tecniche nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere attuate mediante atti delegati, è necessario applicare un periodo transitorio di 24 mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A fini di interoperabilità i punti di ricarica per autobus elettrici di cui all'allegato II, punto 1.6, della direttiva 2014/94/UE sono così muniti:

i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata a corrente alternata (AC) per autobus elettrici sono muniti almeno di connettori del tipo 2 quali descritti nella norma EN 62196-2;

i punti di ricarica di potenza standard e di potenza elevata a corrente continua (DC) per autobus elettrici sono muniti almeno di connettori del sistema di ricarica combinato "Combo 2" quali descritti nella norma EN 62196-3;

i dispositivi automatizzati di interfaccia di contatto per autobus elettrici a ricarica conduttiva in modo 4, conformemente alla norma EN 61851-23-1, per quanto riguarda i dispositivi di connessione automatizzati (automated connection device, ACD) montati sull'infrastruttura (pantografo), gli ACD montati sul tetto del veicolo, gli ACD montati al di sotto del veicolo e gli ACD montati sull'infrastruttura e con connessione al lato o al tetto del veicolo, sono muniti di interfacce meccaniche ed elettriche quali definite nella norma EN 50696.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento si applica solo ai punti di ricarica per autobus elettrici che sono installati dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Il regolamento non si applica all'infrastruttura di ricarica per i fili aerei dei filobus (catenaria).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.6.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)

   Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE).

(2)

   M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.

(3)    Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE).
(4)    GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(5)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(6)    M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.
(7)    Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).
Top