DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
del 27.4.2021
che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie nel quadro del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca.
(2)L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1004 prevede che la Commissione elabori un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca (EU MAP).
(3)L'EU MAP è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Esso stabilisce un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali e socioeconomici e l'elenco delle campagne obbligatorie in mare, e fissa le soglie per la raccolta dei dati. L'EU MAP per il periodo 2020-2021 è stato adottato con la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione 3 e con la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione 4 . Entrambe le decisioni scadono il 31 dicembre 2021.
(4)La presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 a partire dal 1o gennaio 2022. Essa stabilisce inoltre le zone delle regioni marine ai fini della raccolta dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1004.
(5)La Commissione ha consultato i gruppi di coordinamento regionale competenti e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1004.
(6)La presente decisione deve essere letta in combinato disposto con la decisione delegata (UE) [...] della Commissione che abroga la decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione e stabilisce le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1004 a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(7)Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/909 a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare, le definizioni delle zone geografiche applicabili per la raccolta di dati sulla pesca nell'Unione e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare a partire dal 2022 figurano nell'allegato della presente decisione. L'elenco delle campagne e le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004 fanno parte del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca.