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Document C(2019)2327

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti

C/2019/2327 final

RELAZIONE

1.CONTESTO

Motivi e obiettivi

Il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli 1 ha abrogato numerose direttive CE e le ha sostituite con norme internazionali vigenti nell'ambito delle Nazioni Unite. La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora prescrizioni armonizzate (regolamenti UNECE) che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti l'accordo del 1958 riveduto e a fare sì che tali veicoli presentino un livello elevato di sicurezza e di rispetto dell'ambiente. Tali regolamenti UNECE sono aggiornati periodicamente per tenere conto del progresso tecnico.

La direttiva quadro 2007/46/CE 2 stabilisce prescrizioni armonizzate di carattere ambientale e di sicurezza che i veicoli a motore devono rispettare per poter essere commercializzati sul mercato interno, facilitando così la libera circolazione dei veicoli. A norma di questa direttiva, i regolamenti UNECE diventano parte integrante del sistema di omologazione CE dei veicoli quali prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione della direttiva, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione CE.

Dato che gli allegati del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli e la direttiva quadro contengono riferimenti statici a regolamenti UNECE, l'Unione deve periodicamente modificare gli elenchi ivi contenuti per conformarli alle nuove serie di modifiche dei regolamenti UNECE in vigore e ai nuovi regolamenti UNECE cui l'Unione ha aderito, che vengono successivamente tradotti in tutte le lingue dell'UE e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

Il presente costituisce il 5° ciclo di modifiche del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli dalla sua adozione, avvenuta nel 2009. I cicli precedenti risalgono agli anni 2011 3 , 2012 4 , 2015 5 e 2016 6 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il presente regolamento integra la politica del mercato interno dell'Unione per quanto concerne l'industria automobilistica ed è pienamente in linea con essa.

Nel gennaio 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 7 , che è stato recentemente adottato dai legislatori. Questo regolamento abrogherà la direttiva quadro attualmente applicabile con effetto a decorrere dal 1° settembre 2020.

La Commissione europea ha anche adottato, nel maggio 2018, una proposta di revisione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli 8 che mira ad abrogare il regolamento (CE) n. 661/2009 e a sostituirlo, una volta che sarà stata adottata dai legislatori e applicata.

Nonostante questa evoluzione del quadro legislativo, gli allegati degli atti normativi attualmente in vigore devono continuare ad essere aggiornati a cadenza periodica per tenere conto del progresso tecnico fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il sistema della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) è collegato alla politica dell'Unione in materia di competitività, su cui la presente iniziativa ha un'incidenza positiva. Il presente regolamento è anche coerente con le politiche dell'Unione in materia di energia e trasporti, che sono tenute in debita considerazione nel processo di elaborazione e adozione dei regolamenti UNECE che rientrano nel quadro dell'accordo del 1958.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente regolamento della Commissione è costituita dall'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che danno mandato alla Commissione di porre in atto misure esecutive per aggiornare gli allegati corrispondenti dei due atti citati, al fine di adeguarli al progresso tecnico.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Solo l'Unione europea può incorporare i regolamenti UNECE e le relative modifiche nel sistema di omologazione CE dei veicoli a motore. Oltre a impedire la frammentazione del mercato interno, ciò garantisce anche norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione. Il presente regolamento della Commissione soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

Il presente è un atto di carattere tecnico necessario per dare regolare attuazione al regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli e alla direttiva quadro, garantendone il costante adeguamento al progresso tecnico. Esso rispetta il principio di proporzionalità, poiché non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi del buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso garantire un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

Scelta dell'atto giuridico

Il presente atto giuridico modifica un regolamento, per cui anche lo strumento utilizzato è un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini del presente regolamento. Essa è tuttavia subordinata all'assenso del Comitato tecnico - Veicoli a motore.

Valutazione d'impatto

Il presente regolamento non può essere oggetto di una valutazione d'impatto, in quanto non sono disponibili né possibili opzioni alternative.

Efficienza normativa e semplificazione

Il presente regolamento non dovrebbe arrecare ripercussioni negative in termini di maggiori oneri amministrativi per le imprese del settore automobilistico dell'UE, comprese le PMI, in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti a norme internazionali che già rientrano nell'attuale quadro legislativo in materia di omologazione dei veicoli. È inoltre riconosciuto che l'accettazione di regolamenti armonizzati a livello internazionale da parte dei partner commerciali dell'Unione ha implicazioni molto positive sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale.

Diritti fondamentali

La presente proposta non ha alcuna incidenza sulla tutela dei diritti umani.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni dell'atto giuridico

Il presente regolamento introduce le seguenti modifiche:

– riferimenti aggiornati alle nuove serie di modifiche dei regolamenti UNECE n. 10, 16, 34, 39, 44, 48, 58, 67, 79, 94, 100, 107, 117, 119, 123, 125 e 128 da applicarsi obbligatoriamente nell'Unione (allegato IV del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli);

– all'elenco delle prescrizioni obbligatorie sono aggiunti i riferimenti ai regolamenti UNECE n. 140 (sistemi elettronici di controllo della stabilità) e n. 141 (sistemi di controllo della pressione degli pneumatici) (allegato IV del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli);

– all'articolo 3 è chiarito che le prescrizioni dei regolamenti UNECE n. 140 e n. 141 divengono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo solo per i nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (nell'ambito dell'UNECE tali prescrizioni sono già applicabili dal 1° settembre 2018);

– all'elenco delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli e alla scheda informativa (allegato I e allegato III, parte I, sezione A, della direttiva quadro) è aggiunto un nuovo punto relativo al sistema di allarme acustico dei veicoli (AVAS), omologato ai sensi del regolamento (UE) n. 540/2014 o del regolamento UNECE n. 138;

– i requisiti validi per l'omologazione CE dei veicoli sono integrati da un riferimento al regolamento UNECE n. 0 sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (allegato IV del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli e allegato IV, parte II, della direttiva quadro);

– aggiornamento della tabella contenente le prescrizioni alternative ai fini dell'omologazione CE dei veicoli, comprendente un riferimento al nuovo regolamento UNECE n. 139 sui sistemi di assistenza alla frenata (allegato IV, parte II, della direttiva quadro).

REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE

del 3.4.2019

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) 9 , in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati 10 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

(1)Nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sono riportati i requisiti per l'omologazione CE dei veicoli a motore, i quali comprendono la legislazione dell'Unione e alcuni regolamenti UNECE adottati nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che si applicano in via obbligatoria o alternativa alle prescrizioni dell'Unione.

(2)Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono indicati i regolamenti UNECE da applicarsi in via obbligatoria nell'ottica della sicurezza generale dei veicoli.

(3)Gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono aggiornati frequentemente per tenere conto dell'applicazione, a livello di Unione, di nuove prescrizioni nell'ambito dei rispettivi regolamenti UNECE.

(4)Il regolamento UNECE n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli 11 è stato adottato recentemente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di ridurre gli ostacoli commerciali tra le parti contraenti che applicano tale regolamento UNECE, tra cui figurano l'Unione europea e i suoi Stati membri, e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti.

(5)È opportuno aggiornare gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento UNECE n. 0.

(6)La tabella di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE non è più aggiornata. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco dei regolamenti UNECE le cui prescrizioni, ai fini dell'omologazione CE, sono considerate equivalenti a quelle dell'Unione.

(7)Occorre altresì aggiornare l'elenco delle informazioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato I e la scheda informativa di cui all'allegato III, parte I, sezione A, della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i riferimenti al sistema di allarme acustico dei veicoli per l'omologazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 o del regolamento UNECE n. 138 13 .

(8)Dal 1° settembre 2018 sono applicabili i nuovi regolamenti UNECE n. 140 14 e n. 141 15 . Per permettere ai costruttori di adeguare i loro veicoli alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo. Occorre pertanto chiarire che, ai fini dell'omologazione CE, tali prescrizioni si applicano esclusivamente ai nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. Con effetto a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 140.

2. Con effetto a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di controllo della pressione degli pneumatici gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 141.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.4.2019

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2)    GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3)    GU L 108 del 28.4.2011, pag. 13.
(4)    GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.
(5)    GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3.
(6)    GU L 165 del 23.6.2015, pag. 1.
(7)    COM(2016) 31.
(8)    COM(2018) 286.
(9)    GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(10)    GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(11)    GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.
(12)    Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).
(13)    GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33.
(14)    GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17.
(15)    GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36.
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ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

1)la tabella è così modificata:

a) la voce relativa al regolamento n. 10 è sostituita dalla seguente:

"10

Compatibilità elettromagnetica

Supplemento 1 alla serie di modifiche 05

GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1

M, N, O";

b) la voce relativa al regolamento n. 16 è sostituita dalla seguente:

"16

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

Supplemento 2 alla serie di modifiche 07

GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1

M, N (d)";

c) la voce relativa al regolamento n. 34 è sostituita dalla seguente:

"34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Supplemento 1 alla serie di modifiche 03

GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41

M, N, O (e)";

d) la voce relativa al regolamento n. 39 è sostituita dalla seguente:

"39

Tachimetro e sua installazione

Supplemento 1 alla serie di modifiche 01

GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106

M, N";

e) la voce relativa al regolamento n. 44 è sostituita dalla seguente:

"44

Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")

Supplemento 10 alla serie di modifiche 04

GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1

M, N (h)";

f) la voce relativa al regolamento n. 48 è sostituita dalla seguente:

"48

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Supplemento 10 alla serie di modifiche 06

GU L 14 del 16.1.2019, pag. 42

M, N, O";

g) la voce relativa al regolamento n. 58 è sostituita dalla seguente:

"58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Serie di modifiche 03

GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1

M, N, O";

h) la voce relativa al regolamento n. 67 è sostituita dalla seguente:

"67

Veicoli a motore che utilizzano GPL

Supplemento 14 alla serie di modifiche 01

GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1

M, N";

i) la voce relativa al regolamento n. 79 è sostituita dalla seguente:

"79

Sterzo

Serie di modifiche 03

GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1

M, N, O";

j) la voce relativa al regolamento n. 94 è sostituita dalla seguente:

"94

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Serie di modifiche 03

GU L 35 dell'8.2.2018, pag. 1

M1";

k) la voce relativa al regolamento n. 100 è sostituita dalla seguente:

"100

Sicurezza elettrica

Supplemento 3 alla serie di modifiche 02

GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114

M, N";

l) la voce relativa al regolamento n. 107 è sostituita dalla seguente:

"107

Veicoli delle categorie M2 e M3 

Supplemento 1 alla serie di modifiche 07

GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1

M2, M3";

m) la voce relativa al regolamento n. 117 è sostituita dalla seguente:

"117

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Supplemento 8 alla serie di modifiche 02

GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1

M, N, O";

n) la voce relativa al regolamento n. 119 è sostituita dalla seguente:

"119

Luci di svolta

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101

M, N (h)";

o) la voce relativa al regolamento n. 123 è sostituita dalla seguente:

"123

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS)

Supplemento 9 alla serie di modifiche 01

GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24

M, N (h)";

p) la voce relativa al regolamento n. 125 è sostituita dalla seguente:

"125

Campo di visibilità anteriore

Supplemento 1 alla serie di modifiche 01

GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16

M1";

q) la voce relativa al regolamento n. 128 è sostituita dalla seguente:

"128

Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)

Supplemento 6 alla versione originale del regolamento

GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63

M, N, O";

r) sono aggiunte le seguenti nuove voci:

"140

Sistemi elettronici di controllo della stabilità

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17

M1, N1

141

Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

Versione originale del regolamento

GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36

M1, N1(i)";

2)la nota b) della tabella è sostituita dalla seguente:

"b) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.";

3)la nota c) della tabella è sostituita dalla seguente:

"c) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.";

4)la nota f) della tabella è sostituita dalla seguente:

"f) Se il costruttore del veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5, della direttiva 2007/46/CE) e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

-le istruzioni del veicolo a motore (ad es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;

-le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e

-in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore."

5)alla tabella è aggiunta la seguente nota h):

"h) Un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0(*), comprendente l'omologazione ai sensi dei rispettivi regolamenti UNECE della tabella facenti riferimento alla presente nota, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi del presente regolamento.";

6)alla tabella è aggiunta la seguente nota i):

"i) Per i veicoli di categoria M1, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Per l'omologazione dei veicoli di categoria M1 fino alla massa massima di 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141. Per l'omologazione dei veicoli di categoria N1 che non posseggono un asse con ruote gemellate, il regolamento UNECE n. 141 è applicabile su base volontaria.".

_______

(*) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.".

ALLEGATO II

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)nell'allegato I sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:

"12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33).

12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

_______________

**    Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).";

2)nell'allegato III, parte I, sezione A, sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:

"12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33).

12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.";

3)nell'allegato IV, la parte II è così modificata:

a)il primo comma successivo al titolo è sostituito dal seguente:

"Laddove nella tabella della parte I si faccia riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0(***) comprendente un'omologazione rilasciata ai sensi del regolamento pertinente fra i regolamenti UNECE seguenti oppure un'omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UNECE cui l'Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell'"accordo del 1958 riveduto" della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio(****) o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolare.

________

(***) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.

(****) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.";

b)la tabella è sostituita dalla seguente:

"Elemento

Regolamenti UNECE

Serie di modifiche

1 a)

Livello sonoro ammissibile

51
59

02

01

1a

Livello sonoro ammissibile (non comprendente l'AVAS e i silenziatori di ricambio)

51

03

Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

138

01

Silenziatori di ricambio

59

02

58

Protezione dei pedoni (non comprendente i sistemi di assistenza alla frenata e di protezione frontale)

127

00

Sistema di assistenza alla frenata

139

00

59 b)

Riciclabilità

133

00

62 c)

Sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno

134

00

65

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

131

01

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

130

00

Le prescrizioni di montaggio contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati in conformità ai regolamenti UNECE.

a) La numerazione delle voci di questa tabella si riferisce alla numerazione utilizzata per la tabella della parte I.

b) Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.

c) L'omologazione dei sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno e di tutti i dispositivi di chiusura (di ogni componente specifico) è obbligatoria e non riguarda le qualificazioni dei componenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.".

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