ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:
1)la tabella è così modificata:
a) la voce relativa al regolamento n. 10 è sostituita dalla seguente:
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"10
|
Compatibilità elettromagnetica
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Supplemento 1 alla serie di modifiche 05
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GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1
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M, N, O";
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b) la voce relativa al regolamento n. 16 è sostituita dalla seguente:
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"16
|
Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini
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Supplemento 2 alla serie di modifiche 07
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GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1
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M, N (d)";
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c) la voce relativa al regolamento n. 34 è sostituita dalla seguente:
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"34
|
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)
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Supplemento 1 alla serie di modifiche 03
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GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41
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M, N, O (e)";
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d) la voce relativa al regolamento n. 39 è sostituita dalla seguente:
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"39
|
Tachimetro e sua installazione
|
Supplemento 1 alla serie di modifiche 01
|
GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106
|
M, N";
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e) la voce relativa al regolamento n. 44 è sostituita dalla seguente:
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"44
|
Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")
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Supplemento 10 alla serie di modifiche 04
|
GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1
|
M, N (h)";
|
f) la voce relativa al regolamento n. 48 è sostituita dalla seguente:
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"48
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore
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Supplemento 10 alla serie di modifiche 06
|
GU L 14 del 16.1.2019, pag. 42
|
M, N, O";
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g) la voce relativa al regolamento n. 58 è sostituita dalla seguente:
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"58
|
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)
|
Serie di modifiche 03
|
GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1
|
M, N, O";
|
h) la voce relativa al regolamento n. 67 è sostituita dalla seguente:
|
"67
|
Veicoli a motore che utilizzano GPL
|
Supplemento 14 alla serie di modifiche 01
|
GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1
|
M, N";
|
i) la voce relativa al regolamento n. 79 è sostituita dalla seguente:
|
"79
|
Sterzo
|
Serie di modifiche 03
|
GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1
|
M, N, O";
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j) la voce relativa al regolamento n. 94 è sostituita dalla seguente:
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"94
|
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
|
Serie di modifiche 03
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GU L 35 dell'8.2.2018, pag. 1
|
M1";
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k) la voce relativa al regolamento n. 100 è sostituita dalla seguente:
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"100
|
Sicurezza elettrica
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Supplemento 3 alla serie di modifiche 02
|
GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114
|
M, N";
|
l) la voce relativa al regolamento n. 107 è sostituita dalla seguente:
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"107
|
Veicoli delle categorie M2 e M3
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Supplemento 1 alla serie di modifiche 07
|
GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1
|
M2, M3";
|
m) la voce relativa al regolamento n. 117 è sostituita dalla seguente:
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"117
|
Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)
|
Supplemento 8 alla serie di modifiche 02
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GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1
|
M, N, O";
|
n) la voce relativa al regolamento n. 119 è sostituita dalla seguente:
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"119
|
Luci di svolta
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Supplemento 3 alla serie di modifiche 01
|
GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101
|
M, N (h)";
|
o) la voce relativa al regolamento n. 123 è sostituita dalla seguente:
|
"123
|
Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS)
|
Supplemento 9 alla serie di modifiche 01
|
GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24
|
M, N (h)";
|
p) la voce relativa al regolamento n. 125 è sostituita dalla seguente:
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"125
|
Campo di visibilità anteriore
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Supplemento 1 alla serie di modifiche 01
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GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16
|
M1";
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q) la voce relativa al regolamento n. 128 è sostituita dalla seguente:
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"128
|
Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)
|
Supplemento 6 alla versione originale del regolamento
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GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63
|
M, N, O";
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r) sono aggiunte le seguenti nuove voci:
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"140
|
Sistemi elettronici di controllo della stabilità
|
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento
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GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17
|
M1, N1
|
|
141
|
Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici
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Versione originale del regolamento
|
GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36
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M1, N1(i)";
|
2)la nota b) della tabella è sostituita dalla seguente:
"b) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.";
3)la nota c) della tabella è sostituita dalla seguente:
"c) Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.";
4)la nota f) della tabella è sostituita dalla seguente:
"f) Se il costruttore del veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5, della direttiva 2007/46/CE) e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:
-le istruzioni del veicolo a motore (ad es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
-le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
-in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore."
5)alla tabella è aggiunta la seguente nota h):
"h) Un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0(*), comprendente l'omologazione ai sensi dei rispettivi regolamenti UNECE della tabella facenti riferimento alla presente nota, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi del presente regolamento.";
6)alla tabella è aggiunta la seguente nota i):
"i) Per i veicoli di categoria M1, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Per l'omologazione dei veicoli di categoria M1 fino alla massa massima di 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141. Per l'omologazione dei veicoli di categoria N1 che non posseggono un asse con ruote gemellate, il regolamento UNECE n. 141 è applicabile su base volontaria.".
_______
(*) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.".
ALLEGATO II
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1)nell'allegato I sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:
"12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)
12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33).
12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
_______________
**
Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).";
2)nell'allegato III, parte I, sezione A, sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:
"12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)
12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33).
12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.";
3)nell'allegato IV, la parte II è così modificata:
a)il primo comma successivo al titolo è sostituito dal seguente:
"Laddove nella tabella della parte I si faccia riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0(***) comprendente un'omologazione rilasciata ai sensi del regolamento pertinente fra i regolamenti UNECE seguenti oppure un'omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UNECE cui l'Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell'"accordo del 1958 riveduto" della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio(****) o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolare.
________
(***) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.
(****) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.";
b)la tabella è sostituita dalla seguente:
|
|
"Elemento
|
Regolamenti UNECE
|
Serie di modifiche
|
|
1
a)
|
Livello sonoro ammissibile
|
51
59
|
02
01
|
|
1a
|
Livello sonoro ammissibile (non comprendente l'AVAS e i silenziatori di ricambio)
|
51
|
03
|
|
|
Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)
|
138
|
01
|
|
|
Silenziatori di ricambio
|
59
|
02
|
|
58
|
Protezione dei pedoni (non comprendente i sistemi di assistenza alla frenata e di protezione frontale)
|
127
|
00
|
|
|
Sistema di assistenza alla frenata
|
139
|
00
|
|
59
b)
|
Riciclabilità
|
133
|
00
|
|
62
c)
|
Sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno
|
134
|
00
|
|
65
|
Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza
|
131
|
01
|
|
66
|
Sistema di avviso di deviazione dalla corsia
|
130
|
00
|
Le prescrizioni di montaggio contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati in conformità ai regolamenti UNECE.
a) La numerazione delle voci di questa tabella si riferisce alla numerazione utilizzata per la tabella della parte I.
b) Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.
c) L'omologazione dei sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno e di tutti i dispositivi di chiusura (di ogni componente specifico) è obbligatoria e non riguarda le qualificazioni dei componenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.".