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Document C(2018)2420

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

C/2018/2420 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO

Nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), per i pagamenti ai beneficiari gli Stati membri sono tenuti a rispettare i termini stabiliti all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo sono in linea di massima non ammissibili al finanziamento dell’Unione, secondo quanto disposto all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Alla Commissione è tuttavia conferito il potere di adottare atti delegati al fine di derogare a questa regola e rendere ammissibili tali spese, conformemente al principio di proporzionalità.

L’obiettivo del presente atto delegato è stabilire le norme applicabili in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il presente atto delegato intende inoltre chiarire il tasso di cambio che deve essere utilizzato per ciascun pagamento e ciascuna operazione di recupero dagli Stati membri che non fanno parte della zona euro nel caso in cui la normativa agricola settoriale non abbia fissato un fatto generatore.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO

Una bozza del presente atto delegato è stata presentata e discussa con i rappresentanti degli Stati membri nell’ambito della riunione del gruppo di esperti in questioni orizzontali relative alla PAC tenutasi il 20 ottobre 2017. La Commissione ha sentito le opinioni degli esperti e ha chiarito la sua posizione sulle riduzioni progressive per mancato rispetto dei termini di pagamento.

In conformità con gli orientamenti per legiferare meglio (SWD(2015) 111 final del 19.5.2015), il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato nel portale “Legiferare meglio” ai fini di una consultazione pubblica per un periodo di quattro settimane, dal 08.02.2018 al 08.03.2018.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato introduce nel regolamento (UE) n. 907/2014, con riguardo alle misure del SIGC relative allo sviluppo rurale, una serie di disposizioni volte a stabilire un sistema per ridurre proporzionalmente le spese intermedie che non rispettano i termini di pagamento. Qualsiasi spesa effettuata in ritardo e superiore a una soglia del 5% dovrebbe essere ridotta rispettivamente del 25% e del 60% nel primo e nel secondo trimestre successivi alla scadenza dei termini di pagamento. Ogni pagamento effettuato successivamente e superiore a una soglia del 2% dovrebbe essere ridotto del 100%.

All’articolo 11, paragrafo 2, viene inoltre aggiunta una disposizione che prevede un tasso di cambio applicabile alle operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non abbia fissato un fatto generatore. Il tasso di cambio applicabile a tali operazioni dovrebbe essere il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell’ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per quanto riguarda le disposizioni sui termini di pagamento, l’incidenza finanziaria sul bilancio potrà essere avvertita solo a partire dall’esercizio 2020. L’eventuale impatto non può essere tuttavia quantificato.

Per quanto riguarda le disposizioni sul tasso di cambio applicabile, non è prevista alcuna incidenza finanziaria sul bilancio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 26.4.2018

che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini di pagamento e il tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 1 , in particolare l’articolo 40 e l’articolo 106, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di sostegno ai beneficiari nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) siano eseguiti dagli Stati membri durante un periodo di tempo determinato. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, conformemente all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda il sostegno concesso nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tali termini di pagamento saranno applicabili a partire dall’anno di domanda 2019. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative ai pagamenti del FEASR.

(2)Considerando che in alcuni casi, a causa di controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali, i pagamenti del FEASR SIGC sono eseguiti dagli Stati membri dopo il 30 giugno, conformemente al principio di proporzionalità è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l’impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell’Unione in proporzione all’entità del ritardo nel pagamento.

(3)L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione 2 stabilisce, con riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), norme sulle riduzioni proporzionali dei pagamenti mensili quando le spese sono state effettuate oltre la scadenza dei termini di pagamento. Per quanto riguarda il FEASR, le dichiarazioni di spesa e i rimborsi sono effettuati una volta per ogni trimestre dell’anno. Per ragioni di semplicità ed efficienza, ai pagamenti tardivi rimborsati dal FEASR per ciascun trimestre dovrebbe essere applicata una percentuale unica di riduzione.

(4)L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 prevede il tasso di cambio applicabile dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per ogni operazione di pagamento o di recupero ai fini della redazione delle dichiarazioni di spesa. Tuttavia, le dichiarazioni annuali di spesa redatte dagli Stati membri includono importi che non comportano la registrazione di un pagamento o di un’operazione di recupero nei conti dell’organismo pagatore, come ad esempio le entrate con destinazione specifica risultanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero, come previsto all’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Occorre pertanto stabilire il tasso di cambio applicabile alle operazioni diverse da quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 907/2014.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 907/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è così modificato:

(1)    Il titolo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

‘Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia’.

(2)    Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis

Inosservanza del termine ultimo di pagamento per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

1. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in virtù delle eccezioni di cui all’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità con il principio di proporzionalità, le spese effettuate oltre il termine di pagamento prescritto sono ammissibili al finanziamento unionale alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Quando le spese pagate oltre il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 rappresentano fino al 5% delle spese pagate nel rispetto del termine non è operata alcuna riduzione dei pagamenti intermedi.

Quando le spese pagate oltre il termine di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 superano il limite del 5%, tutte le spese supplementari pagate oltre il termine sono ridotte per i periodi di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione* secondo le seguenti modalità:

a) le spese effettuate tra il 1° luglio e il 15 ottobre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 25%;

b) le spese effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 60%;

c) le spese effettuate oltre il 31 dicembre dell’anno in cui scadeva il termine di pagamento sono ridotte del 100%.

3. In deroga al paragrafo 2, quando il limite di cui al primo comma di tale paragrafo non è stato interamente utilizzato per pagamenti effettuati per l’anno civile N entro il 31 dicembre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente del limite supera il 2%, questa parte rimanente è ridotta al 2%.

4. Qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate, la Commissione applica ripartizioni temporali diverse da quelle previste ai paragrafi 2 e 3, o tassi di riduzione inferiori o nulli.

5. Il controllo del rispetto del termine di pagamento è effettuato una volta nel corso di ciascun esercizio di bilancio sulle spese effettuate fino al 15 ottobre.

Gli eventuali superamenti del termine di pagamento sono presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

____________

* Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).”.

(3)    All’articolo 11, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Per le operazioni per le quali la normativa agricola settoriale non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima dell’ultimo mese del periodo per il quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.4.2018

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2)    Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
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