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Document C(2017)8521

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che stabilisce le specifiche per l’attuazione dell’obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico

C/2017/8521 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca (PCP) consiste nella progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’UE mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP 1 . Questa misura intende garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili e risponde alla richiesta dell'opinione pubblica di porre fine alla pratica di rigettare in mare pesci commercializzabili. La valutazione d’impatto 2 realizzata per l'ultima riforma della PCP ha ravvisato nell'esistenza di ingenti livelli di rigetti una delle cause principali della scarsa sostenibilità ambientale della PCP.

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della PCP, l'obbligo di sbarco nel Mar Baltico si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015 a tutte le specie soggette a limiti di cattura pescate nel Mar Baltico nell'ambito della pesca di piccoli pelagici, vale a dire aringa e spratto, e della pesca a fini industriali. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della nuova PCP, tale obbligo si applica anche alla pesca del salmone a decorrere da quella stessa data. Ai sensi della medesima disposizione, inoltre, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle specie che definiscono le attività di pesca e a decorrere dal 1° gennaio 2017 a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura nelle attività di pesca praticate nelle acque unionali del Mar Baltico. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in talune attività di pesca del merluzzo bianco ed è soggetta a limiti di cattura. Pertanto, l’obbligo di sbarco si applica al merluzzo bianco a decorrere dal 1º gennaio 2015 e alla passera di mare a decorrere dal 1º gennaio 2017.

La PCP prevede altresì una serie di disposizioni intese a facilitare l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Essa stabilisce inoltre meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Questi ultimi sono previsti come misura temporanea di durata triennale e sono elaborati sulla base di raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o dello stesso bacino marittimo.

Il regolamento (UE) n. 1396/2014 ha istituito il primo piano in materia di rigetti che copre l'obbligo di sbarco per gli stock di merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone e passera di mare nel Mar Baltico. Il regolamento è stato adottato nel 2014 ed è applicabile sino alla fine del 2017.

Il regolamento (UE) 2016/1139, che istituisce il primo piano di gestione pluriennale dopo la riforma della PCP, è stato adottato nel 2016 e copre gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto. Esso contiene inoltre disposizioni applicabili agli stock di passera di mare.

Il regolamento (UE) 2016/1139 ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di stabilire disposizioni specifiche relative all'obbligo di sbarco, ovvero:

(1)esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie che presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare;

(2)esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco: a) purché sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività, o b) per evitare costi sproporzionati di trattamento delle catture indesiderate;

(3)disposizioni sulla documentazione delle catture;

(4)la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.

Il piano di gestione pluriennale (regolamento (UE) 2016/1139) non copre gli stock di salmone; pertanto l'obbligo di sbarco per tale stock dovrebbe continuare ad essere attuato mediante adozione di un atto delegato distinto basato sull'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico hanno istituito un Forum regionale della pesca nel Mar Baltico (BALTFISH). I principi e i metodi di lavoro di tale forum sono stati definiti in un memorandum di intesa firmato il 13 dicembre 2013 dai ministri responsabili per la pesca in ciascuno degli Stati membri dell’UE che si affacciano sul Mar Baltico.

Nel corso dei lavori su due raccomandazioni comuni, il forum BALTFISH ha consultato il Consiglio consultivo per il Mar Baltico e altre parti interessate. Gli elementi del piano in materia di rigetti per il Mar Baltico sono stati discussi con questo consiglio in occasione di una riunione tecnica svoltasi a Copenaghen il 13 giugno 2013 e di seminari del forum BALTFISH svoltisi a Riga il 29 aprile 2014 e a Berlino il 26 aprile 2017.

Il forum BALTFISH ha anche preso atto del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha fornito orientamenti agli Stati membri su tutti gli elementi dei piani in materia di rigetti in occasione di riunioni apposite dei gruppi di lavoro di esperti (EWG 13-23 3 , EWG 13-17 4 , EWG 14-06 5 e EWG 17-03 6 ) svoltesi nel 2013, 2014 e 2017. A queste riunioni hanno preso parte esperti invitati e osservatori dei consigli consultivi e degli Stati membri.

Gli elementi principali delle raccomandazioni comuni finali presentate alla Commissione riguardo alla definizione delle attività di pesca interessate, alle esenzioni basate sull'alto tasso di sopravvivenza e alla fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco sono stati valutati dallo CSTEP nelle sue riunioni plenarie del 7-14 luglio 2014 7 e del 10-14 luglio 2017 8 .

Sugli elementi specifici il comitato ha concluso che, in generale, la maggior parte delle informazioni necessarie per valutare gli elementi che specificano l'attuazione dell'obbligo di sbarco è stata fornita in entrambe le raccomandazioni comuni.

Quanto all’esenzione basata sull’alto tasso di sopravvivenza del merluzzo bianco e della passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa, lo CSTEP ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che anche la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa (generalmente inferiore al 10%). Lo CSTEP ha comunque raccomandato di svolgere ulteriori lavori per verificare la validità di tale ipotesi, le pratiche di manipolazione e le condizioni ambientali esistenti. Anche nel caso dell'esenzione relativa ai rigetti di passera di mare sarebbero utili informazioni più particolareggiate per valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti.

La raccomandazione comune ha inoltre segnalato la necessità di istituire un’esenzione per alcune catture in virtù della legislazione relativa ai prodotti della pesca non idonei al consumo umano o animale, ossia il regolamento (CE) n. 853/2004 9 e il regolamento (CE) n. 1881/2006 10 . Tuttavia, nel caso delle raccomandazioni comuni nell’ambito della politica comune della pesca, una siffatta esenzione non rientra nell’ambito di applicazione dei piani sui rigetti previsti all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza questa esenzione non è stata inclusa nel presente regolamento.

Quanto alla proposta relativa alla taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco, lo CSTEP ha concluso che, ai fini della riduzione degli attuali livelli di rigetti, potrebbero esservi validi motivi dal punto di vista biologico per diminuire la taglia minima. Tenuto conto dell’obbligo di sbarco, la fissazione di una taglia minima del merluzzo bianco a 35 cm ridurrebbe il livello delle catture che non possono essere vendute per il consumo umano. Non è stata presentata alcuna argomentazione riguardo alla prima riproduzione che giustificherebbe una taglia minima di riferimento di 38 cm nel Baltico.

Sulla base della valutazione realizzata dallo CSTEP e della valutazione interna effettuata dai servizi della Commissione, e a seguito dei chiarimenti su alcuni punti delle raccomandazioni comuni, la Commissione ritiene che entrambe le raccomandazioni comuni siano conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come precedentemente indicato.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell’adottare misure che agevolino l’attuazione dell’obbligo di sbarco.

Il regolamento definisce le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche, introduce esenzioni basate sull'alto tasso di sopravvivenza e fissa la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco.

Base giuridica

Articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Strumento giuridico proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto hanno presentato le loro raccomandazioni comuni e le misure in esse contemplate e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 18.12.2017

che stabilisce le specifiche per l’attuazione dell’obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio 11 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica alla pesca dell’aringa e dello spratto nonché alla pesca a fini industriali a decorrere dal 1º gennaio 2015.

(3)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, nelle attività di pesca del Mar Baltico diverse da quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento l’obbligo di sbarco si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015 alle specie che definiscono le attività di pesca e a decorrere dal 1º gennaio 2017 a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in taluni tipi di pesca del merluzzo bianco. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica quindi al merluzzo bianco a decorrere dal 1º gennaio 2015 e alla passera di mare a decorrere dal 1º gennaio 2017.

(4)L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che, qualora per l’attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, la Commissione può adottare un piano in materia di rigetti che specifichi le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco su base temporanea.

(5)Il regolamento (UE) n. 1396/2014 della Commissione 13 ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprende, tra l'altro, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e il salmone in considerazione dell'alto tasso di sopravvivenza dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017.

(6)Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. Il piano pluriennale contiene inoltre disposizioni relative allo stock di passera di mare. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare disposizioni connesse all'obbligo di sbarco mediante un atto delegato sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(7)Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 31 maggio 2017, dopo aver sentito il Consiglio consultivo per il Mar Baltico e ricevuto il contributo degli organismi scientifici competenti, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune 14

(8)La raccomandazione comune propone che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e la passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa e la taglia minima di riferimento per la conservazione per il merluzzo bianco, previste dal regolamento (UE) n. 1396/2014, continuino ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2017.

(9)La raccomandazione comune è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) ed è stata verificata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(10) Lo CSTEP ha affermato che sarebbero utili informazioni più particolareggiate sulla passera di mare per valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti. Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa.

(11)Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all’articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.

(12)A norma dell'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1139, possono essere stabilite taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. La taglia minima di 35 cm per il merluzzo bianco stabilita dal regolamento (UE) n. 1396/2014 dovrebbe continuare ad applicarsi, tenuto conto del fatto che in base al parere dello CSTEP possono sussistere fondati motivi biologici per fissare a 35 cm la taglia minima di riferimento per la conservazione.

(13)Il regolamento (UE) 2016/1139 non fissa alcun limite di tempo per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza. È pertanto opportuno assicurare che l’impatto di tale esenzione sia riesaminato periodicamente sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Qualora emergano nuovi elementi, l'esenzione dovrebbe essere riesaminata di conseguenza.

(14)A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni decorrente dal 20 luglio 2016. È pertanto opportuno riesaminare l’impatto delle esenzioni dall’obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.

(15)Poiché il regolamento (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera di mare catturati nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "Mar Baltico": le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, quali specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

Articolo 3
Esenzione legata al tasso di sopr
avvivenza

1.In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco non si applica al merluzzo bianco e alla passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa nella pesca dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco.

2. Gli esemplari di tali specie catturati in assenza di un contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, sono rilasciati in mare.

Articolo 4
Taglia minima di riferimento per la conservazione

La taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è fissata a 35 cm.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Entro il 1º marzo 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettono alla Commissione informazioni che consentano di valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di esemplari di passera di mare catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.

2. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 1º agosto 2019.

Articolo 6
Revisione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza

La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP, valuta l’impatto dell’esenzione legata al tasso di sopravvivenza sugli stock considerati e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.

Articolo 7
En
trata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.12.2017

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2)     http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec_2011_891_en.pdf
(3)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/610582/STECF+13-23+-+Landing+obligation+in+EU+Fisheries+-+p1.pdf
(4)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/633247/STECF+14-01++Landing+obligations+in+EU+fisheries+-+p2.pdf
(5)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/675595/STECF+14-06+-+Landing+obligations+in+EU+fisheries+-+p3.pdf
(6)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=d54c2307-f95c-45e1-a03b-5fab23a9f82d&groupId=43805
(7)    http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf
(8)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf
(9)    GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(10)    GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(11)    GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.
(12)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(13)    Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).
(14)    Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di piano in materia di rigetti per il Mar Baltico, trasmessa il 31 maggio 2017.
(15)    Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
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