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Dokument C(2017)5533

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2017/5533 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 10.8.2017

che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 1 , in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)il regolamento (UE) n. 1143/2014 dispone che la Commissione indichi i formati tecnici da utilizzare al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione che incombono agli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

(2)A questo fine il presente regolamento di esecuzione fissa dei limiti riguardo la presenza di testo libero, facilita la raccolta di dati che consentono di estrapolare indicatori chiave e incoraggia i riferimenti a informazioni già disponibili al pubblico a livello nazionale, incitando contemporaneamente sia ad approfittare dei benefici derivanti dall'applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 per i dati territoriali sia ad assicurare coerenza con le politiche pertinenti, di cui alle direttive 2000/60/CE 3 , 2008/56/CE 4 e 2009/147/CE 5 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 6 .

(3)La direttiva 2007/2/CE impone alle autorità pubbliche degli Stati membri di mettere a disposizione i set di dati territoriali conformemente alle norme di attuazione in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità di tali set e dei servizi ad essi relativi di cui al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione 7 , nonché conformemente agli obblighi di cui all'allegato IV, sezione 18 («Distribuzione delle specie»), di tale regolamento.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I formati tecnici che gli Stati membri utilizzano per trasmettere alla Commissione le informazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche invasive figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.8.2017

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(2) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(4) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(5) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(6) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).
Nahoru

Formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione le informazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche invasive

INFORMAZIONI INVIATE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1,
DEL R
EGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014

Stato membro

Periodo di riferimento

SEZIONE A

Informazioni da presentare per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza regionale soggette alle misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014

Informazioni su: specie, distribuzione, diffusione e modelli riproduttivi

1.

Nome scientifico della specie

2.

Nome comune della specie (facoltativo)

3.

La specie è presente sul territorio dello Stato membro?

4.

No

5.

Presenza finora non nota

6.

Distribuzione della specie, comprese informazioni sulla diffusione e sui modelli di riproduzione (da completare solo se la risposta alla domanda 3 è "Sì")

7.

Informazioni complementari (facoltativo)



Informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per la specie in questione
Da completare solo per specie esotiche invasive di rilevanza unionale

8.

Durante il periodo di riferimento sono state rilasciate autorizzazioni per la specie in questione?

No

9.

Da compilare solo se la risposta alla domanda 6 è «Sì»

Anno civile in questione

10.

Scopo dell’autorizzazione

Numero di autorizzazioni rilasciate

Numero o volume totale di esemplari corrispondenti alle autorizzazioni rilasciate

11.

Autorizzazioni per la ricerca

12.

Autorizzazioni per la conservazione ex situ

13.

Autorizzazioni rilasciate a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico per far progredire la salute umana

14.

Autorizzazioni per altre attività, previa autorizzazione della Commissione (articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014)

15.

Informazioni complementari (facoltativo)

Informazioni sulle ispezioni

Da compilare solo per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e se la risposta alla domanda 6 è «Sì»

16.

Anno civile in questione

17.

Scopo dell’autorizzazione

Numero di istituti sottoposti alle ispezioni

Numero o volume degli esemplari consentiti corrispondenti alle autorizzazioni detenute dagli istituti ispezionati

Numero di istituti ispezionati ritenuti non conformi alle condizioni fissate nelle autorizzazioni

Numero o volume degli esemplari consentiti corrispondenti alle autorizzazioni detenute dagli istituti ispezionati ritenuti non conformi alle condizioni previste nelle autorizzazioni

18.

Autorizzazioni per la ricerca

19.

Autorizzazioni per la conservazione ex situ

20.

Autorizzazioni rilasciate a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico per far progredire la salute umana

21.

Autorizzazioni per altre attività, previa autorizzazione della Commissione (articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014)

22.

Informazioni complementari (facoltativo)

Informazioni sulle misure di eradicazione rapida prese per la specie in questione

(articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014)

23.

La specie è stata oggetto di misure di eradicazione rapida durante il periodo di riferimento?

24.

No

25.

Da compilare solo se la risposta alla domanda 11 è «Sì»

Misura/e

Data d'inizio

26.

Durata stimata oppure data di completamento della/delle misure

27.

Parte del territorio

28.

Regione/i biogeografiche

29.

Una o più sottounità nel bacino idrografico

30.

Sottoregione/i marine

31.

Metodo/i usati

Fisici / meccanici

32.

Chimici

33.

Biologici

34.

Altri

35.

Efficacia della/delle misure

Eradicata

36.

Calo della popolazione

37.

Popolazione stabile

38.

Aumento della popolazione

39.

Evoluzione della popolazione poco chiara

40.

Effetti su specie non destinatarie di misure 

Effetti per specie

41.

42.

43.

Informazioni complementari (facoltativo)

Informazioni sulle misure di eradicazione rapida intraprese per la specie in questione

(articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014)

44.

La specie è stata oggetto di misure di gestione durante il periodo di riferimento?

45.

No

46.

Da compilare solo se la risposta alla domanda 14 è «Sì»

Misura/e

Data d'inizio

47.

Durata stimata oppure data di completamento della/delle misure

48.

Obiettivo della/delle misure

Eradicazione

49.

Controllo

50.

Contenimento

51.

Parte del territorio

52.

Regione/i biogeografiche

53.

Una o più sottounità nel bacino idrografico

54.

Sottoregione/i marine

55.

Metodo/i usati

Fisici / meccanici

56.

Chimici

57.

Biologici

58.

Altri

59.

Efficacia della/delle misure

Eradicata

60.

Calo della popolazione

61.

Popolazione stabile

62.

Aumento della popolazione

63.

Evoluzione della popolazione poco chiara

64.

Effetti su specie non destinatarie di misure 

Effetti per specie

65.

66.

67.

Informazioni complementari (facoltativo)

Informazioni sugli effetti della specie in questione

(facoltativo)

68.

Osservazioni sugli effetti della specie in questione durante il periodo di riferimento

SEZIONE B

Informazioni da presentare per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1.

Lo Stato membro ha istituito un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale?

In caso di risposta affermativa, rispondere alle domande da 2 a 5, di seguito, per ciascuna delle specie che figurano nel presente elenco.

2.

No

3.

Nome scientifico della specie

4.

Nome comune della specie (facoltativo)

5.

La specie è presente sul territorio dello Stato membro?

6.

No

7.

Presenza finora non nota

8.

Distribuzione della specie, comprese informazioni sulla diffusione e sui modelli di riproduzione (facoltativo e da completare solo se la risposta alla domanda 4 precedente è "Sì")

9.

Misura/e applicate nel territorio di uno Stato membro rispetto alla specie in questione

10.

Restrizione dell'introduzione deliberata nel territorio

11.

Restrizione della detenzione deliberata, anche in confinamento

12.

Restrizione dell'allevamento deliberato di una specie, anche in confinamento

13.

Restrizione del trasporto deliberato, tranne nel contesto dell'eradicazione

14.

Restrizione dell'immissione deliberata sul mercato

15.

Restrizione dell'uso o scambio deliberati

16.

Restrizione della messa in condizione di riprodursi, crescere spontaneamente o essere coltivata, anche in confinamento

17.

Restrizione del rilascio deliberato nell'ambiente

18.

Deroghe previste nel sistema delle autorizzazione di cui all’articolo 8

19.

Trattate nei piani d’azione di cui all’articolo 13

20.

Coperte dal sistema di sorveglianza di cui all’articolo 14

21.

Controlli ufficiali per evitare l’introduzione deliberata

22.

Soggetta a un sistema di rilevamento precoce

23.

Soggetta a eradicazione rapida a seguito di un rilevamento precoce

24.

Soggetta a misure di gestione, se ampiamente diffusa

25.

Misure di ripristino

26.

Informazioni complementari (facoltativo)





SEZIONE C

Informazioni orizzontali

1.

Link a informazioni su internet riguardo le autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014

2.

Piani d'azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014

3.

Vettori prioritari trattati

Specie coperte

4.

5.

6.

Descrizione del sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014

7.

Descrizione del sistema dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014

8.

Descrizione delle misure adottate per informare il pubblico

9.

Costo dell'azione intrapresa per adempiere agli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014

10.

Informazioni complementari (facoltativo)



Istruzioni per la compilazione delle informazioni da presentare

Gli Stati membri forniscono informazioni in risposta a tutte le domande, ad eccezione di quanto indicato come facoltativo.

SEZIONE A

Occorre rispondere a tutte le domande della sezione A per ciascuna delle specie esotiche invasive che figurano nell’elenco dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 in vigore alla fine dell’ultimo anno civile cui si riferisce la relazione.

Per ciascuna delle specie di interesse regionale per le quali, entro la stessa data, è entrato in vigore un atto di esecuzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, occorre rispondere solo alle domande da 1 a 5 e da 11 a 17.

Domanda 1

Fornire il nome scientifico della specie.

Domanda 2

Facoltativo: fornire il nome comune della specie nella lingua nazionale.

Domanda 3

Indicare se la specie è considerata presente nel territorio dello Stato membro (escluse le regioni ultraperiferiche, ove applicabile).

Domanda 4

Se la risposta alla domanda 3 è «Sì», fornire un file con i dati sulla distribuzione della specie conformemente alla direttiva 2007/2/CE. Il file utilizza i tipi di oggetti territoriali definiti nell'allegato IV, sezione 18 («Distribuzione delle specie»), del regolamento (UE) n. 1089/2010 che attua tale direttiva. Le informazioni riguardanti i modi di riproduzione e diffusione sono specificate utilizzando opportuni elenchi di codici.

Domanda 5

Facoltativo: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 1 a 4.

Domanda 6

Indicare se durante il periodo di riferimento sono state rilasciate le autorizzazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e/o all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 per la specie in questione.

Domanda 7

Da compilare solo se la risposta alla domanda 6 è «Sì»

Per ciascun anno civile coperto dalla relazione, indicare il numero di autorizzazioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per ogni categoria di fini specifici nonché il corrispondente numero totale o il volume degli esemplari oggetto di tali autorizzazioni, comprese le unità di misura (numero di esemplari, kg di semi, ecc.).

Domanda 8

Facoltativo: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 6 e 7.

Domanda 9

Per ciascun anno civile coperto dalla relazione fornire la tabella completata con informazioni sulle ispezioni previste dall’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 10

Facoltativo: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare la risposta alla domanda 9. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state condotte ispezioni e le azioni previste.

Domanda 12

Le informazioni possono essere fornite raggruppando popolazioni distinte della specie oggetto della stessa o delle stesse misure di eradicazione rapida in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Se diverse popolazioni sono oggetto di misure diverse, questa informazione viene riportata per ciascuna delle popolazioni.

Indicare la data di inizio della o delle misure.

Indicare la durata prevista o la data effettiva di fine dell’applicazione della o delle misure se laddove sia o siano state interrotte durante il periodo di riferimento.

Indicare la parte del territorio dello Stato membro in cui la misura o le misure sono attuate (regione o altra unità amministrativa idonea).

Specificare la o le regioni biogeografiche nell’ambito di questa parte del territorio in base alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE 1 .

Se pertinente, indicare la o le sottounità del bacino fluviale dove si applicano la misura o le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE 2 .

Se pertinente, indicare la o le sottounità marine dove si applicano le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/56/CE 3 .

Indicare il o i nomi scientifici delle specie non destinatarie sulle quali la o le misure hanno avuto effetti negativi.

Indicare il tipo di effetti negativi osservati su ciascuna delle specie non destinatarie di misure. Si può trattare di effetti diretti (ad esempio, la cattura accidentale di specie non destinatarie di misure) o indiretti (ad esempio, specie non destinatarie di misure che si cibano di specie destinatarie avvelenate). In caso di effetti negativi su un gruppo di taxa, queste informazioni possono essere fornite per il gruppo.

Domanda 13

Facoltativo: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 11 e 12. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state applicate misure, e le azioni previste.

Domanda 15

Le informazioni possono essere fornite raggruppando popolazioni distinte della specie oggetto della stessa o delle stesse misure di gestione in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Se diverse popolazioni sono oggetto di misure diverse, questa informazione viene riportata per ciascuna delle popolazioni.

Indicare la data di inizio della o delle misure.

Indicare la durata prevista o la data effettiva di fine dell’applicazione della o delle misure se laddove sia o siano state interrotte durante il periodo di riferimento.

Indicare l’obiettivo della o delle misure di gestione.

Indicare la parte del territorio dello Stato membro in cui la misura o le misure sono attuate (regione o altra unità amministrativa idonea).

Specificare la o le regioni biogeografiche nell’ambito di questa parte del territorio in base alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE.

Se pertinente, indicare la o le sottounità del bacino fluviale dove si applicano la misura o le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Se pertinente, indicare la o le sottounità marine dove si applicano le misure, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/56/CE.

Indicare il o i nomi scientifici delle specie non destinatarie sulle quali la o le misure hanno avuto effetti negativi.

Indicare il tipo di effetti negativi osservati su ciascuna delle specie non destinatarie di misure Si può trattare di effetti diretti (ad esempio, la cattura accidentale di specie non destinatarie di misure) o indiretti (ad esempio, specie non destinatarie di misure che si cibano di specie destinatarie avvelenate). In caso di effetti negativi su un gruppo di taxa, queste informazioni possono essere fornite per il gruppo.

Domanda 16

Facoltativo: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande 14 e 15. In particolare, spiegare in dettaglio perché non sono state applicate misure, e le azioni previste.

Domanda 17

Facoltativo: fornire informazioni in merito agli effetti delle specie sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti e sugli habitat a rischio. Inoltre, fornire informazioni sugli effetti sociali ed economici delle specie, nonché sulla salute e sicurezza delle persone.

SEZIONE B    

La parte B deve essere compilata per ciascuna delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per gli Stati membri, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 2

Fornire il nome scientifico della specie.

Domanda 3

Facoltativo: fornire il nome comune della specie nella lingua nazionale.

Domanda 4

Indicare se la specie è considerata presente nel territorio dello Stato membro (escluse le regioni ultraperiferiche, ove applicabile).

Domanda 5

Facoltativo: cfr. domanda 4, sezione A.

Domanda 6

Se del caso, indicare quali misure sono applicate per la specie in questione.

Domanda 7

Facoltativo: fornire informazioni complementari ritenute necessarie a spiegare le risposte alle domande da 1 a 6.

SEZIONE C

Domanda 1

Fornire il link alle informazioni disponibili su internet, a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 2

Presentare un documento (o il link a tale documento su internet) che descrive il piano o i piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 3

Utilizzando i codici sotto indicati, specificare i vettori prioritari e le specie esotiche invasive di rilevanza unionale coperte per ciascuno di questi vettori:

Vettore

Codice

1. RILASCIO IN NATURA

Controllo biologico

1.1

Controllo dell’erosione / stabilizzazione delle dune (frangivento, siepi, ecc.)

1.2

Attività di pesca in habitat naturale (inclusa pesca sportiva)

1.3

Caccia

1.4

"Miglioramento" del paesaggio / flora / fauna in habitat naturale

1.5

Introduzione a fini di conservazione o di gestione della flora o fauna selvatica

1.6

Rilascio in natura a scopo d'uso (diversamente dai casi appena citati, ad esempio: pellicce, trasporto, uso medico)

1.7

Altro tipo di rilascio deliberato

1.8

2. FUGA DA SITUAZIONI DI CONFINAMENTO

Agricoltura (comprese materie prime per biocarburanti)

2.1

Acquacoltura / maricoltura

2.2

Giardino botanico / zoo / acquario (esclusi gli acquari domestici)

2.3

Specie domestica / per acquario / per terrario (incluso il mangime vivo ad essa destinato)

2.4

Animali di allevamento (compresi gli animali tenuti sotto controllo limitato)

2.5

Silvicoltura (compreso l’imboschimento o rimboschimento)

2.6

Allevamento di animali da pelliccia

2.7

Orticoltura

2.8

Fini ornamentali diversi dall’orticoltura

2.9

Ricerca e impianti di allevamento ex situ (in strutture apposite)

2.10

Mangime vivo ed esche vive

2.11

Altri tipi di fuga da situazioni di confinamento

2.12

3. TRASPORTO — CONTAMINANTI

Materiale vivaistico contaminante

3.1

Esche contaminate

3.2

Alimenti contaminanti (che contaminano anche il mangime vivo)

3.3

Contaminanti su animali (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti / vettori)

3.4

Parassiti su animali (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori)

3.5

Contaminanti su piante (esclusi i parassiti, le specie trasportate da ospiti / vettori)

3.6

Parassiti su piante (comprese le specie trasportate da ospiti e vettori)

3.7

Contaminanti delle sementi

3.8

Commercio del legname

3.9

Trasporto di materiale proveniente dall'habitat (suolo, vegetazione, ecc.)

3.10

4. TRASPORTO - COME "CLANDESTINI"

Su materiale da pesca sportiva / pesca

4.1

In contenitore / sfuso

4.2

Specie "autostoppiste" su o dentro un aeromobile

4.3

Specie "autostoppiste" su navi/imbarcazioni (escluso in acque di zavorra e incrostazioni dello scafo)

4.4

Su macchinari / attrezzature

4.5

Su persone e sui loro bagagli / attrezzature (in particolare in ambito turistico)

4.6

Su imballaggi biologici, in particolare imballaggi in legno

4.7

In acque di zavorra di nave / imbarcazione

4.8

Su incrostazioni dello scafo di nave / imbarcazione

4.9

Su veicoli (automobile, treno, ecc.)

4.10

Altri mezzi di trasporto

4.11

5. CORRIDOIO

Mari / vie navigabili / bacini tra loro interconnessi

5.1

Ponti e gallerie

5.2

6. IN MODO AUTONOMO

Dispersione naturale, attraverso le frontiere, di specie esotiche invasive che sono state introdotte attraverso i vettori da 1 a 5

6.1

Domanda 4

Presentare un documento (o il link a tale documento su internet) che descrive il sistema di sorveglianza di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Domanda 5

Fornire un documento (o il link a tale documento su internet) che descrive il sistema dei controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1143/2014, compresa una descrizione delle procedure per assicurare lo scambio di informazioni pertinenti e il coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità coinvolte nella verifica di cui all’articolo 15, paragrafo 7, dello stesso regolamento.

Domanda 6

Presentare un documento (o il link a tale documento su internet) che descrive le misure adottate a fronte della presenza di una specie esotica invasiva e qualsiasi azione che i cittadini sono stati invitati a intraprendere.

Domanda 7

Presentare un documento (o il link a tale documento su internet) con informazioni sul costo dell’azione intrapresa per adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014, se disponibili. Dettagliare, per quanto possibile, le spese per azioni specifiche (ad esempio: sviluppo delle capacità, funzionamento del sistema di sorveglianza, funzionamento dei controlli ufficiali, attuazione di una eradicazione rapida, misure di gestione) includendo, ove disponibili, informazioni pertinenti sul recupero dei costi e sui benefici dell’azione intrapresa (costo dei danni evitati, danni evitati alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, contributo ad altri obiettivi dell’UE, danni evitati alla salute umana, alla sicurezza e all’economia).

Domanda 8

Facoltativo: presentare un documento (o il link a tale documento online) con qualsiasi altra informazione che lo Stato membro desidera aggiungere in relazione all’attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 alla luce di ciò che è richiesto nel presente formato.

(1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(2) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Nahoru