RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
La riforma del 2013 della politica agricola comune (la "PAC") ha dato grande importanza alla semplificazione e alla riduzione dell'onere amministrativo per gli operatori e per l'amministrazione.
Molte delle norme di gestione stabilite dai regolamenti di esecuzione della Commissione, tuttavia, non sono state aggiornate e, pertanto, non rispondono pienamente alle necessità che si prospettano per il futuro, soprattutto in termini di semplicità operativa e di accettabilità degli oneri amministrativi per gli operatori e gli Stati membri, nonché per l'esigenza di tenere costantemente sotto controllo la situazione di mercato. Ciononostante, numerosi regolamenti di esecuzione sono intervenuti nel settore stabilendo condizioni diverse per la rilevazione dei prezzi di mercato di alcuni tipi di carcasse di animali e di animali vivi. I precedenti regolamenti di esecuzione, che miravano a fornire, in ogni momento, un quadro completo della situazione di mercato, vanno pertanto abrogati e sostituiti da norme più semplici, allineate al trattato di Lisbona e alle competenze conferite dagli atti di base pertinenti. Inoltre, in linea con l'obiettivo di ridurre il numero degli atti giuridici, si sta attualmente procedendo alla fusione, in un solo atto delegato e in un solo atto di esecuzione, dei regolamenti, al momento distinti, che definiscono le modalità di attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse, della comunicazione dei prezzi corrispondenti e della rilevazione dei prezzi di mercato degli animali vivi.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Nel periodo compreso tra settembre 2014 e ottobre 2016 la Commissione ha discusso il progetto di atto delegato con gli esperti nominati dagli Stati membri nel corso delle riunioni del gruppo OCM e ha tenuto conto delle posizioni e dei pareri espressi durante tali consultazioni.
Tra il maggio 2014 e l'aprile 2015 le disposizioni relative alla classificazione delle carcasse e alla comunicazione dei prezzi contenute nei regolamenti di esecuzione della Commissione attualmente in vigore e le diverse problematiche che ne derivano sono state oggetto di ampie discussioni con gli esperti degli Stati membri secondo il metodo del lavoro aperto messo a punto dalla Task Force incaricata di coordinare l'allineamento dei regolamenti OCM in vigore.
Gli esperti del Parlamento europeo, debitamente informati di tutti i lavori svolti, sono stati invitati a tutte le riunioni.
Il progetto di atto delegato è stato reso disponibile per la consultazione pubblica (unitamente al corrispondente atto di esecuzione) nel portale "Legiferare meglio" per un periodo di 4 settimane (dal 19 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017). In totale, 14 organizzazioni interessate hanno presentato osservazioni, alcune delle quali riguardavano posizioni e pareri già stati discussi con gli Stati membri nelle riunioni del gruppo di esperti OCM. La Commissione ha tenuto conto di varie osservazioni atte a migliorare la chiarezza, la trasparenza e la terminologia del progetto.
I progetti di atto delegato e di atto di esecuzione fanno riferimento al regolamento di esecuzione (UE) .../.. della Commissione (ISAMM). Tali regolamenti sono tra loro collegati e si completano a vicenda.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'atto delegato integra l'atto di base per quanto concerne le condizioni relative all'applicazione uniforme della classificazione delle carcasse e alla rilevazione dei prezzi.
Integra inoltre l'atto di base relativamente alle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini stabilendo, in particolare, deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse e disposizioni complementari riguardanti le classi di conformazione, lo stato di ingrassamento, il peso della carcassa e il colore della carne, la classificazione, la pesatura e la marchiatura delle carcasse.
Per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse, l'atto delegato stabilisce norme riguardanti il personale autorizzato ad effettuarla e i metodi di classificazione, nonché disposizioni relative alla possibilità di modificare le specifiche tecniche di tali metodi.
Al fine di assicurare la comparabilità dei prezzi di mercato sulla base delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e di diversi tipi di animali vivi, l'atto delegato stabilisce norme riguardanti la presentazione delle carcasse e la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse e degli animali vivi, nonché il calcolo del prezzo medio dell'Unione e le notifiche annuali degli Stati membri alla Commissione.
L'atto delegato, infine, abroga i regolamenti della Commissione in vigore relativi all'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, alla comunicazione dei prezzi delle medesime e alla rilevazione dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi dell'Unione.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 20.4.2017
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. La parte II, titolo I, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi delle medesime, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nei regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013.
(2)L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all'allegato IV, parte A, dello stesso si applichino ai bovini di età non inferiore agli otto mesi. Per garantire un'uniformità di applicazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella unionale per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe essere utilizzato anche ai fini della suddivisione delle carcasse nelle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati.
(4)Poiché alcuni macelli ingrassano, nei propri stabilimenti, sia bovini di età non inferiore agli otto mesi che suini, non vi è un prezzo di mercato da rilevare per le carcasse di tali animali. In questi casi, pertanto, non occorre applicare le tabelle unionali obbligatorie di classificazione. È quindi opportuno consentire agli Stati membri in cui esiste tale prassi di derogare alle norme in materia di classificazione obbligatoria per quanto riguarda le suddette carcasse. Tale deroga dovrebbe essere consentita anche per le carcasse di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.
(5)Per quanto concerne gli ovini, al fine di tener conto delle specificità degli stabilimenti e della stagionalità della macellazione è opportuno consentire agli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di tali animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 di esentare dalla classificazione alcuni macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
(6)Per garantire, a livello di Unione, una classificazione uniforme delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini occorre precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di peso della carcassa e di colore della carne di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore ai 13 kg possono essere tuttavia utilizzati altri criteri.
(7)L'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 prevede una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con sviluppo muscolare con doppia groppa. Poiché questa classe di conformazione eccezionale è commercializzata solo in determinati Stati membri è opportuno prevedere per gli Stati membri la possibilità di non utilizzare la classe di conformazione S.
(8)Tenuto conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino, la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, così da assicurarne la differenziazione.
(9)Tenuto conto delle esigenze di mercato relative alla determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, dovrebbero inoltre essere autorizzati criteri di valutazione complementari a quelli relativi al peso e al tenore stimato di carne magra.
(10)Al fine di garantire prezzi di mercato comparabili, l'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un tipo di presentazione standard della carcassa. Per tener conto di alcune esigenze del mercato in materia di presentazione della carcassa occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare una presentazione diversa da quella di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante l'applicazione di coefficienti correttori, ai fini della definizione dei prezzi di mercato.
(11)Per tener conto delle prassi consistenti nell'asportazione del grasso esterno tradizionalmente seguite da alcuni Stati membri è opportuno consentire a questi ultimi di continuare ad avvalersene purché si soddisfino determinate condizioni.
(12)Al fine di garantire la corretta applicazione delle tabelle unionali di classificazione e migliorare la trasparenza del mercato è opportuno specificare le condizioni e i metodi pratici di classificazione, pesatura e marchiatura delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, nonché di suini e ovini.
(13)In caso di guasto tecnico al metodo di classificazione automatizzata si dovrebbero prevedere alcune deroghe, in particolare per quanto riguarda il termine stabilito per la classificazione e la pesatura delle carcasse.
(14)La marchiatura delle carcasse dovrebbe essere effettuata al momento della classificazione. Gli Stati membri possono decidere di non bollare le carcasse nel caso in cui la procedura di registrazione ufficiale preveda un collegamento tra le carcasse e i risultati della classificazione, in particolare quando le carcasse vengono porzionate in tagli subito dopo la classificazione, il che ne rende superflua la marchiatura.
(15)Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini, la classificazione dovrebbe essere eseguita da addetti qualificati dotati di licenza o autorizzazione apposita, oppure utilizzando un metodo di classificazione autorizzato.
(16)Al fine di autorizzare metodi di classificazione che permettano una valutazione diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, nonché della percentuale di carne magra delle carcasse di suini, è possibile introdurre sistemi di classificazione basati su metodi statisticamente comprovati. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto di condizioni e requisiti specifici.
(17)Si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare, successivamente al rilascio di una licenza, le specifiche tecniche dei metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, in modo da migliorarne la precisione.
(18)Il valore di una carcassa di suino è determinato, in particolare, dalla sua percentuale di carne magra rispetto al peso. La percentuale di carne magra è calcolata mediante un metodo di classificazione che dovrebbe consistere in una tecnica manuale, automatizzata o semiautomatizzata e in una formula matematica. La formula matematica dovrebbe basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa mediante metodi autorizzati e statisticamente comprovati. Per far sì che l'applicazione dei metodi statisticamente comprovati risulti oggettiva è necessario informare gli esperti degli Stati membri tramite i protocolli concernenti il test di autorizzazione e consultare tali esperti in merito ai risultati del test. Poiché possono essere utilizzati metodi diversi per determinare la percentuale di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima di tale percentuale.
(19)Al fine di monitorare i prezzi di mercato comparabili delle carcasse e degli animali vivi è necessario prevedere che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione chiaramente definita. Occorre determinare a quali tipi di animali si riferisce la comunicazione dei prezzi.
(20)I prezzi di mercato dei diversi tipi di animali dovrebbero essere comunicati alla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione e dovrebbero fungere da base per la determinazione dei prezzi medi ponderati a livello di Unione.
(21)Se, ai fini del presente regolamento, uno Stato membro ha definito delle regioni, i prezzi regionali stabiliti dovrebbero essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale. Nel caso in cui vengano effettuati eventuali pagamenti supplementari ai fornitori degli animali, gli stabilimenti o le persone fisiche tenuti a comunicare i prezzi dovrebbero avere l'obbligo di informare l'autorità competente in merito a tali pagamenti al fine di correggere il prezzo medio nazionale.
(22)Per garantire il monitoraggio del mercato e confrontare l'evoluzione dei prezzi con alcuni prezzi di riferimento stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 occorre calcolare i prezzi medi dell'Unione per talune carcasse e per taluni animali vivi sulla base di determinate informazioni trasmesse annualmente dagli Stati membri.
(23)Per attuare un monitoraggio sulla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e suini e ai fini del calcolo dei coefficienti di ponderazione per categoria, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere periodicamente alla Commissione determinate informazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione (sistema ISAMM), ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni.
(24)A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013.
(25)Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE
Articolo 1
Identificazione dell'età e delle categorie di bovini
L'età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è verificata in base alle informazioni disponibili nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Articolo 2
Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse
1.Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono:
(a)meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua;
(b)meno di 500 suini come media settimanale annua.
Gli Stati membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) .../....
2.Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie:
a)per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali;
b)per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.
3.Gli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli.
4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 3
Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione, allo stato di ingrassamento e al peso della carcassa di bovini e ovini
1.Gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono disposizioni complementari relative alle definizioni delle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.L'allegato III del presente regolamento stabilisce disposizioni complementari relative alla classificazione degli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore ai 13 kg.
Articolo 4
Classe di conformazione S
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la classe di conformazione S per le carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del loro patrimonio bovino.
Articolo 5
Classificazione delle carcasse di suino
Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, gli Stati membri possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 6
Disposizioni complementari relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di mercato comparabili
1.Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, parte B, punto III, e parte C, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può essere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.
2.Le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi sono presentate conformemente all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e senza:
(a)diaframma;
(b)muscoli del diaframma.
3.Le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi sono presentate senza:
(a)rognoni;
(b)grasso di rognoni;
(c)grasso di bacino;
(d)diaframma;
(e)muscoli del diaframma;
(f)coda;
(g)midollo spinale;
(h)grasso scrotale;
(i)corona della fesa (controgirello);
(j)vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).
4.Ai fini dell'applicazione dell'allegato IV, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare l'asportazione del grasso esterno prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura della carcassa, purché ciò consenta una valutazione più oggettiva della conformazione e non incida sullo stato di ingrassamento. Gli Stati membri provvedono affinché tale prassi sia disciplinata dalla legislazione nazionale e comporti esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno:
(a)a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale;
(b)a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale;
(c)a livello della fesa.
Articolo 7
Classificazione e pesatura
1.La classificazione di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo.
2.La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro.
3.Le carcasse sono pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, e comunque non oltre:
(a)60 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i bovini e gli ovini;
(b)45 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i suini.
4.Nel caso dei suini, se in un determinato macello risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura delle carcasse, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che la detrazione del 2% di cui all'articolo 14, paragrafo 3:
(a)sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d'ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera i 45 minuti;
(b)possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti dallo Stato membro interessato, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.
5.Qualora i metodi automatizzati di cui all'articolo 10 non consentano di classificare le carcasse di bovini o di ovini, la classificazione di tali carcasse ha luogo il giorno della macellazione o, se il periodo richiesto tra la giugulazione e la pesatura scade il giorno dopo la macellazione, è effettuata il più rapidamente possibile in quello stesso giorno.
Articolo 8
Marchiatura delle carcasse
1.La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione.
2.La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che indichino almeno:
(a)per i bovini e gli ovini, la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, e parte C, punti II e III, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
(b)per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3.Il marchio è apposto sulla superficie di almeno:
(a)ogni quarto di carcassa, per i bovini;
(b)ogni carcassa o mezzena, per gli ovini;
(c)ogni mezzena, per i suini.
Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa.
4.Il marchio è chiaramente leggibile ed è stampigliato utilizzando un inchiostro indelebile, non tossico e termoresistente.
5.L'etichetta è chiaramente leggibile, inviolabile e saldamente attaccata alla carcassa.
6.Gli Stati membri possono stabilire che le carcasse non siano bollate nei casi seguenti:
(a)quando si procede a una registrazione ufficiale in cui, per ogni carcassa, figurino almeno:
i)l'identificazione individuale della stessa con qualsiasi mezzo inalterabile,
ii)il suo peso a caldo e
iii)il risultato della classificazione;
(b)quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e annesso al macello.
7.Gli Stati membri possono stabilire disposizioni nazionali concernenti requisiti supplementari in materia di marchiatura.
Articolo 9
Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini
1.
Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini sia effettuata:
(a)da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o
(b)mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli articoli 10 e 11. Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato.
Articolo 10
Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini
1.Gli Stati membri possono rilasciare una licenza che autorizza l'uso di metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, consistenti in una tecnica automatizzata (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) da applicare sul loro territorio o parte di esso.
2.L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato IV, parte A.
3.Almeno due mesi prima dell'inizio del test di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, alla Commissione affinché essa possa partecipare al test.
4.Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, parte C.
5.Qualora sia concessa una licenza che, per bovini e ovini, autorizza metodi di classificazione automatizzata in base a un test di autorizzazione per il quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.
6.Gli Stati membri possono autorizzare metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, senza organizzare alcun test apposito, a condizione che gli stessi metodi siano già stati autorizzati in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio di bovini o di ovini presente negli Stati membri interessati.
7.Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di un metodo autorizzato di classificazione automatizzata per bovini od ovini sono approvate dalle autorità competenti, purché si dimostri che esse garantiscono un livello di precisione tale da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti per un test di autorizzazione.
Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica da essi approvata in tal senso.
Articolo 11
Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasse di suini
1.Un metodo di classificazione ai sensi dell'allegato IV, parte B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in una tecnica di classificazione automatizzata, semiautomatizzata o manuale (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) utilizzati per la stima della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.
2.L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato V, parte A, del presente regolamento.
3.Tramite il protocollo descritto nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che chiedono di poter applicare nel loro territorio per quanto concerne i suini.
Il protocollo consta di due parti e include i dati di cui all'allegato V, parte B, del presente regolamento.
La prima parte del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione la seconda parte del protocollo.
4.Dopo averlo ricevuto, la Commissione mette il protocollo a disposizione degli altri Stati membri. Questi ultimi possono presentare osservazioni di carattere tecnico entro tre settimane dal ricevimento del protocollo. Lo Stato membro che ha presentato il protocollo può modificarlo e presentarne uno nuovo entro otto settimane dalla trasmissione del primo.
5.L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione figurante nella decisione della Commissione che li autorizza.
6.La Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.
Articolo 12
Disposizioni complementari relative alla classificazione mediante tecniche automatizzate
1.I macelli che effettuano la classificazione utilizzando le tecniche automatizzate di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1:
(a)identificano, per quanto riguarda i bovini, la categoria della carcassa utilizzando il sistema di identificazione e di registrazione apposito istituito ai sensi dell'articolo 1;
(b)redigono rapporti di controllo giornalieri sul funzionamento dei metodi di classificazione automatizzata, in cui, all'occorrenza, figurano anche le carenze riscontrate e i provvedimenti adottati.
2.La classificazione mediante tecniche automatizzate è valida solo se:
(a)la presentazione della carcassa è identica alla presentazione utilizzata durante il test di autorizzazione; o
(b)si dimostra, in modo convincente per le autorità competenti dello Stato membro interessato, che l'uso di una presentazione diversa della carcassa non incide sul risultato della classificazione mediante i metodi automatizzati.
CAPO II
COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO PER LE CARCASSE E GLI ANIMALI VIVI
Articolo 13
Disposizioni generali concernenti la comunicazione dei prezzi di mercato
Ai fini della determinazione del prezzo di mercato di talune categorie di animali, i prezzi di mercato sono comunicati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) .../... per:
(a)
le carcasse di:
i)bovinidi età non inferiore agli otto mesi,
ii)suini,
iii)bovini di età inferiore agli otto mesi,
iv)ovini di età inferiore ai dodici mesi;
(b)i seguenti animali vivi:
i)vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane,
ii)bovini magri,
iii)suinetti di peso vivo di circa 25 kg.
Articolo 14
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di suini
1.Il prezzo di mercato comunicato è quello indicato franco macello, che esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in base alla documentazione rilasciata al fornitore:
(a)dal macello, o
(b)dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione presso tale stabilimento.
2.Il prezzo di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.
3.Il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2%.
4.I prezzi delle carcasse classificate comunicati dal macello o dalla persona fisica o giuridica che ha inviato i capi alla macellazione sono i prezzi medi per classe o i prezzi delle carcasse per ciascuna classe. In tal caso, se sono comunicati i prezzi delle carcasse per ciascuna classe, l'autorità competente calcola il prezzo medio per classe.
Articolo 15
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi
1.Per quanto riguarda le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi, il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati franco macello ed esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderato mediante applicazione di un coefficiente. Il coefficiente tiene conto:
(a)della proporzione relativa:
i)delle diverse qualità di carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro, o
ii)delle diverse categorie di peso delle carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro; e
(b)dell'importanza relativa di ciascun mercato.
2.Il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell'articolo 6, pesata al gancio, nel macello.
3.Per i bovini di età inferiore agli otto mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, diminuito del 2%.
4.Per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo, corretto al fine di tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento.
Articolo 16
Comunicazione dei prezzi di mercato per gli animali vivi
1.Ai fini della comunicazione dei prezzi di mercato, gli animali vivi di cui all'articolo 13, lettera b), sono classificati in tipi diversi, come segue:
(a)per quanto riguarda i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane:
i)"vitelli maschi di allevamento da latte", per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da latte,
ii)"vitelli maschi di allevamento da carne", per i vitelli maschi provenienti da un allevamento di razza da carne o di razza a duplice scopo, ovvero ottenuti tramite incrocio con una razza da carne;
(b)per quanto riguarda i bovini magri:
i)"giovani bovini magri", per i bovini maschi e femmine di età pari o superiore ai sei mesi ma inferiore ai dodici mesi, acquistati dopo lo svezzamento per l'ingrasso,
ii)"bovini maschi magri di un anno", per i bovini maschi di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso,
iii)"bovini femmine magri di un anno", per i bovini femmine di età pari o superiore ai dodici mesi ma inferiore ai ventiquattro mesi, acquistati per l'ingrasso;
(c)per quanto riguarda i suini: "suinetti", per i suini di peso medio vivo di circa 25 kg, acquistati per l'ingrasso.
2.Il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati nello Stato membro nella stessa fase del commercio all'ingrosso, per il tipo di animale di cui al paragrafo 1, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderata mediante l'applicazione di coefficienti. I coefficienti tengono conto della proporzione relativa delle diverse qualità degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dell'importanza relativa di ciascun mercato.
Articolo 17
Disposizioni complementari relative alla comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse e gli animali vivi
1.Se uno Stato membro ha definito le regioni di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) .../..., l'autorità competente dello Stato membro in questione determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi e per ogni qualità delle carcasse, nonché per ciascun tipo e per ogni qualità degli animali vivi di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.
2.Nel caso in cui il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi effettuino pagamenti supplementari ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'importo di tali pagamenti e il periodo a cui si riferiscono. Se uno Stato membro decide di prendere in considerazione i pagamenti supplementari corrisposti ai fornitori delle carcasse o degli animali vivi, il macello o la persona fisica o giuridica tenuta a comunicare i prezzi notifica all'autorità competente l'importo di qualunque pagamento supplementare ogni volta che esso è effettuato.
CAPO III
CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DELL'UNIONE
SEZIONE I
Prezzo medio dell'Unione per le carcasse
Articolo 18
Prezzo medio dell'Unione per i bovini
1.Per una determinata categoria di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
(a)
il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) .../… corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione;
(b)il prezzo medio dell'Unione per ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe di conformazione effettuate all'interno dell'Unione;
(c)il prezzo medio dell'Unione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi dell'Unione di cui alla lettera a). La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale delle macellazioni relative a detta categoria effettuate all'interno dell'Unione.
2.Il prezzo medio dell'Unione per tutte le categorie nel loro insieme corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c). La ponderazione si basa sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale delle macellazioni di bovini di età non inferiore agli otto mesi all'interno dell'Unione.
Articolo 19
Prezzo medio dell'Unione per i suini
Il prezzo medio dell'Unione per ciascuna delle classi di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) .../… corrisponde alla media ponderata dei prezzi di mercato nazionali rilevati per la classe in questione. La ponderazione si basa sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale delle macellazioni relative alla stessa classe effettuate all'interno dell'Unione.
Articolo 20
Prezzo medio dell'Unione per i bovini di età inferiore agli otto mesi
Il prezzo medio dell'Unione per i bovini macellati a un'età inferiore agli otto mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per tali bovini ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) .../.... Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali bovini nell'Unione.
Articolo 21
Prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi
Il prezzo medio dell'Unione per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi corrisponde alla media dei prezzi rilevati per le diverse categorie di peso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) .../.... Tale media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base della produzione netta di tali agnelli nell'Unione.
SEZIONE II
Prezzo medio dell'Unione per gli animali vivi
Articolo 22
Prezzo medio dell'Unione per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane
1.Il prezzo medio dell'Unione, espresso per capo, per i vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i vitelli maschi di allevamento da latte e per i vitelli maschi di allevamento da carne, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) .../...
2.La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di vacche rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel modo seguente:
(a)per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da latte, il numero di vacche da latte;
(b)per quanto riguarda i vitelli maschi di allevamento da carne, il numero di vacche.
Articolo 23
Prezzo medio dell'Unione per i bovini magri
1.Il prezzo medio dell'Unione per i bovini magri, per chilogrammo di peso vivo, corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i giovani bovini magri e per i bovini magri di un anno, maschi e femmine, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) .../....
2.La media dei prezzi rilevati è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di bovini rilevato nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008, nel modo seguente:
(a)per quanto riguarda i giovani bovini magri, il numero di bovini di età non superiore a un anno e non destinati alla macellazione;
(b)per quanto riguarda i bovini magri maschi di un anno, il numero di bovini maschi di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni;
(c)per quanto riguarda i bovini magri femmine di un anno, il numero di bovini femmine di età superiore a un anno ma inferiore ai due anni e che non hanno ancora figliato.
Articolo 24
Prezzo medio dell'Unione per i suinetti
Il prezzo medio dell'Unione per i suinetti di peso vivo di circa 25 kg corrisponde alla media dei prezzi rilevati per i suinetti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) .../.... . La media è ponderata mediante l'applicazione di coefficienti fissati sulla base del numero di suinetti rilevato nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008.
CAPO IV
NOTIFICHE
Articolo 25
Notifiche degli Stati membri alla Commissione
1.Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate a norma del regolamento di esecuzione (UE) .../... (sistema ISAMM).
2.Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale dei bovini di età non inferiore agli otto mesi, dei suini e degli ovini macellati nell'anno civile precedente, suddivisi come segue:
(a)
nel caso dei bovini, il numero totale per ciascuna categoria, classe di conformazione e classe di stato d'ingrassamento;
(b)nel caso dei suini, il numero totale per ciascuna classe di carcassa;
(c)nel caso degli ovini, il numero totale per ciascuna categoria di peso.
3.Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, gli elenchi relativi:
(a)ai macelli che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) .../..., indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi abbattuti in ciascun macello nell'anno civile precedente, espressa in numero di capi;
(b)alle persone fisiche o giuridiche che rilevano i prezzi, a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) .../..., indicando la quantità dei bovini di età non inferiore agli otto mesi da esse inviati alla macellazione nell'anno civile precedente.
4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, se disponibili, le seguenti informazioni relative ai prodotti di cui all'allegato I, parti XV, XVII e XVIII, del regolamento (CE) n. 1308/2013:
(a)i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
(b)i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
5.Entro il 1º giugno di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione le qualità delle carcasse e degli animali vivi e i coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, nonché i coefficienti correttori e i mercati rappresentativi di cui agli articoli 5, 10, 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) .../....
6.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) .../....
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) .../... e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 27
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la sua entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20.4.2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER