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Document 32024R0950

Regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1602 per quanto riguarda la data di applicazione e i casi in cui le autorità doganali sono tenute a dedurre i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE)

C/2024/62

GU L, 2024/950, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/950/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/950/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/950

26.3.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/950 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1602 per quanto riguarda la data di applicazione e i casi in cui le autorità doganali sono tenute a dedurre i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fornisce una struttura operativa di servizi a interfaccia unica che assicuri la continuità del flusso di dati tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione, tra le autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie e tra un sistema doganale e un altro nell’intera Unione. Tale struttura prevede una funzionalità relativa alla gestione automatica della quantità attraverso uno scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, istituito e gestito dalla Commissione in conformità all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC). Tale scambio è effettuato attraverso il sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

(2)

L’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un documento sanitario comune di entrata (DSCE) da compilare a cura degli operatori conformemente a tale regolamento per quanto riguarda l’esecuzione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei controlli sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione (3) stabilisce in quali casi e a quali condizioni il DSCE deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita, destinata all’immissione in commercio, delle categorie di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

Per prevenire il riutilizzo fraudolento del DSCE, l’articolo 4, lettera c), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1602 impongono alle autorità doganali di comunicare all’IMSOC, tramite EU CSW-CERTEX, le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana, in modo da garantire che i quantitativi indicati in tale dichiarazione siano dedotti dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel DSCE. Tale obbligo relativo alla gestione della quantità si applica qualora la partita debba essere assoggettata al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o ai regimi doganali di uso particolare o di perfezionamento (comprendente il perfezionamento attivo e passivo) di cui all’articolo 210, rispettivamente lettere c) e d), di tale regolamento. Detto obbligo non si applica qualora la partita debba essere assoggettata ai regimi doganali di transito o di deposito di cui all’articolo 210, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

(5)

L’applicazione della gestione della quantità nella fase del perfezionamento attivo rende complessa la movimentazione delle partite da parte delle autorità doganali. In particolare, l’assoggettamento della partita a regimi doganali successivi prima dell’immissione in libera pratica richiede lo svolgimento di una gestione manuale della quantità a livello di ciascuno di tali regimi, nonché nella fase finale dell’immissione in libera pratica. Per semplificare la movimentazione delle partite da parte delle autorità doganali è opportuno eliminare l’obbligo per tali autorità di svolgere la gestione della quantità nella fase del perfezionamento attivo, mentre tale verifica continuerà ad applicarsi nella fase dell’immissione in libera pratica per consentire la deduzione automatica dei quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel DSCE. Inoltre il regime doganale del perfezionamento passivo non si applica alle partite destinate all’immissione in commercio nell’Unione oggetto del regolamento delegato (UE) 2019/1602. L’obbligo di svolgere la gestione della quantità nella fase di tale regime dovrebbe essere pertanto eliminato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1602.

(6)

La data di applicazione dell’obbligo di svolgere la gestione della quantità tramite l’IMSOC dovrebbe essere allineata alla data di applicazione del collegamento del sistema TRACES, per quanto riguarda il DSCE, con EU CSW-CERTEX. Il regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce che tale collegamento deve avvenire entro il 3 marzo 2025. L’obbligo di comunicare le informazioni pertinenti all’IMSOC di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1602 dovrebbe pertanto essere allineato affinché si applichi in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui il collegamento di TRACES con EU CSW-CERTEX diverrà operativo in tale Stato membro o, al più tardi, dal 3 marzo 2025.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1602,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1602

Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 è così modificato:

1)

all’articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano ad assoggettare la partita a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

2)

all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente della partita frazionata indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano ad assoggettare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte della partita frazionata non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

3)

all’articolo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per ciascuna parte della partita frazionata le autorità doganali comunicano all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per tale parte e autorizzano ad assoggettare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere assoggettata ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

4)

all’articolo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 4, lettera c), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 6, lettera c), si applicano tuttavia a decorrere dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diverranno operativi o, al più tardi, dal 3 marzo 2025.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/950/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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