EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2822

Regolamento (UE) 2023/2822 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 1

C/2023/8823

GU L, 2023/2822, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2822

20.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2822 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022.

(2)

Il 23 gennaio 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale n. 1 Presentazione del bilancio (IAS 1). Tali modifiche specificano il modo in cui un’impresa deve determinare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il debito e le altre passività con data di estinzione incerta. In base a tali modifiche, il debito o le altre passività devono essere classificati come correnti (con data di estinzione effettiva o potenziale entro un anno) o non correnti.

(3)

Il 15 luglio 2020, a causa della pandemia di COVID-19, lo IASB ha pubblicato una modifica di portata limitata per differire di un anno la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1 che aveva pubblicato il 23 gennaio dello stesso anno.

(4)

In sede di attuazione delle modifiche allo IAS 1, alcuni portatori di interessi hanno chiesto allo IASB di chiarire il modo in cui un’impresa deve classificare, se come correnti o non correnti, le passività derivanti da un contratto di finanziamento con clausole. In risposta, il 31 ottobre 2022 lo IASB ha pubblicato ulteriori modifiche allo IAS 1. Tali modifiche migliorano altresì le informazioni che un’impresa deve fornire quando il suo diritto di differire l’estinzione di una passività per almeno dodici mesi è soggetto a clausole.

(5)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 1 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Principio contabile internazionale n. 1 Presentazione del bilancio, di cui all’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1).


ALLEGATO

Classificazione delle passività come correnti o non correnti e Passività non correnti con clausole

Modifiche allo IAS 1

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

I paragrafi 60, 69, 71, 73, 74 e 76 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 72A, 72B, 75A, 76A, 76B, 139U e 139W. Immediatamente dopo il paragrafo 76 è aggiunto il paragrafo 76ZA. Il paragrafo 139D è eliminato. Prima dei paragrafi 70, 71, 72A e 76A sono aggiunti i titoli. I paragrafi 70, 72 e 75 non sono modificati, ma sono inclusi per facilità di lettura.

STRUTTURA E CONTENUTO

[...]

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

[...]

Distinzione corrente/non corrente

60.

Un’entità deve presentare le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria secondo quanto previsto dai paragrafi 66-76B ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più rilevanti. Quando tale eccezione si applica, un’entità deve presentare tutte le attività e passività ordinate in base al loro livello di liquidità.

[...]

Passività correnti

69.

Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:

a)

è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;

b)

la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;

c)

la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o

d)

alla data di chiusura dell’esercizio non ha il diritto di differire l’estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.

Normale ciclo operativo [paragrafo 69, lettera a)]

70.

Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Un’entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo dell’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

Possedute principalmente per la negoziazione [paragrafo 69, lettera b)] o da estinguere entro dodici mesi [paragrafo 69, lettera c)]

71.

Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell’IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 72A–75.

72.

Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, anche se:

a)

il termine originario era un periodo superiore a dodici mesi, e

b)

un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio.

Diritto di differire l’estinzione per almeno dodici mesi [paragrafo 69, lettera d)]

72A

Il diritto di un’entità di differire l’estinzione di una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio deve essere sostanziato e, come illustrato nei paragrafi 72B-75, deve esistere alla data di chiusura dell’esercizio.

72B

Il diritto di un’entità di differire l’estinzione di una passività derivante da un contratto di finanziamento per almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio può essere subordinato al rispetto da parte dell’entità delle condizioni precisate in tale contratto di finanziamento (di seguito «clausole»). Ai fini dell’applicazione del paragrafo 69, lettera d), tali clausole:

a)

incidono sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio, come illustrato nei paragrafi 74-75, se l’entità è tenuta a rispettare la clausola alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio. Tale clausola incide sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio anche se il rispetto della clausola è valutato solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità alla data di chiusura dell’esercizio, ma valutata ai fini di verificare la conformità solo dopo la data di chiusura dell’esercizio);

b)

non incidono sull’esistenza di tale diritto alla data di chiusura dell’esercizio se un’entità è tenuta a rispettare la clausola solo dopo tale data (ad esempio, una clausola basata sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità a sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio).

[...]

73.

Se un’entità ha il diritto, alla data di chiusura dell’esercizio, di rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se altrimenti sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Se non gode di tale diritto, l’entità non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente.

74.

Quando un’entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un’entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell’esercizio, essa non gode del diritto di differirne l’estinzione per almeno dodici mesi da quella data.

75.

Tuttavia un’entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell’esercizio, di concedere un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.

75A

La classificazione di una passività non è influenzata dalla probabilità che l’entità eserciti il proprio diritto di differire l’estinzione della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Se una passività soddisfa i criteri di cui al paragrafo 69 per essere classificata come non corrente, essa è classificata come non corrente anche se la direzione aziendale intende far sì o prevede che l’entità estingua la passività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, o anche se l’entità estingue la passività tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio. Tuttavia, in entrambe queste circostanze, l’entità può dover presentare un’informativa sulla tempistica di estinzione per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere l’impatto della passività sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità [vedere paragrafo 17, lettera c), e paragrafo 76, lettera d)].

76.

Se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui è autorizzata la pubblicazione del bilancio, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento:

a)

rifinanziamento a lungo termine di una passività classificata come corrente (vedere paragrafo 72);

b)

rettifica della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente (vedere paragrafo 74);

c)

concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine classificato come corrente (vedere paragrafo 75); e

d)

estinzione di una passività classificata come non corrente (vedere paragrafo 75A).

76ZA

Nell’applicare i paragrafi 69-75, un’entità può classificare le passività derivanti da contratti di finanziamento come non correnti quando il diritto dell’entità di differire l’estinzione di tali passività è soggetto al rispetto delle clausole da parte dell’entità entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (vedere paragrafo 72B, lettera b)]. In tali situazioni l’entità deve presentare nelle note un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di comprendere il rischio che le passività possano diventare rimborsabili entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, in particolare:

a)

informazioni sulle clausole (compresa la natura delle clausole e quando l’entità è tenuta a rispettarle) e sul valore contabile delle relative passività;

b)

informazioni su fatti e circostanze, se presenti, che indicano che l’entità potrebbe avere difficoltà a rispettare le clausole — ad esempio, il fatto che l’entità abbia agito durante l’esercizio o dopo la data di chiusura dell’esercizio per evitare o attenuare una potenziale violazione. Tali fatti e circostanze potrebbero includere anche il fatto che l’entità non avrebbe rispettato le clausole se queste fossero state valutate ai fini di verificare la conformità sulla base delle circostanze dell’entità alla data di chiusura dell’esercizio.

[...]

Estinzione [paragrafo 69, lettere a), c) e d)]

76A

Ai fini della classificazione di una passività come corrente o non corrente, estinzione fa riferimento a un trasferimento alla controparte che determina l’estinzione della passività. Il trasferimento potrebbe essere di:

a)

disponibilità liquide o altre risorse economiche, per esempio beni o servizi; o

b)

strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità, a meno che si applichi il paragrafo 76B.

76B

Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso il trasferimento di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’entità non incidono sulla sua classificazione come corrente o non corrente se, applicando lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’entità classifica l’opzione come strumento rappresentativo di capitale, rilevandola separatamente dalla passività come componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto.

[...]

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

[...]

139D

[Eliminato]

[...]

139U

Classificazione delle passività come correnti o non correnti, pubblicato a gennaio 2020, ha modificato i paragrafi 69, 73, 74 e 76 e aggiunto i paragrafi 72A, 75A, 76A e 76B. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche per un esercizio precedente dopo la pubblicazione di Passività non correnti con clausole (vedere paragrafo 139W), essa deve applicare Passività non correnti con clausole anche per tale esercizio. Se un’entità applica Classificazione delle passività come correnti o non correnti per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

[...]

139W

Passività non correnti con clausole, pubblicato nell’ottobre 2022, ha modificato i paragrafi 60, 71, 72A, 74 e 139U e ha aggiunto i paragrafi 72B e 76ZA. L’entità deve applicare:

a)

la modifica del paragrafo 139U immediatamente alla pubblicazione di Passività non correnti con clausole;

b)

tutte le altre modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche per un esercizio precedente, deve anche applicare Classificazione delle passività come correnti o non correnti per tale esercizio. Se l’entità applica Passività non correnti con clausole a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top