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Dokuments 32023R2685

Regolamento (UE) 2023/2685 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto

PE/45/2023/REV/1

GU L, 2023/2685, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2685/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2685/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2685

7.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2685 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comune dell’Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. È importante che la politica dei visti rimanga un elemento essenziale per contribuire a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell’Unione, facilitando al contempo il turismo e gli affari. Al fine di rendere più agevole ed efficace la procedura di domanda del visto Schengen per i cittadini di paesi terzi e le autorità degli Stati membri, è necessario consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.

(2)

I visti dovrebbero essere rilasciati esclusivamente in un modello digitale uniforme, sotto forma di codice a barre bidimensionale, e contenere l’immagine del volto del titolare del visto. Il codice a barre bidimensionale dovrebbe recare la firma crittografata dell’autorità nazionale di certificazione dello Stato membro di rilascio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (3).

(3)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1683/95. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l’adozione delle prescrizioni tecniche del visto digitale è opportuno far ricorso alla procedura d’esame.

(4)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(6)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(7)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(8)

Per quanto riguarda Cipro e la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005.

(9)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 giugno 2022 (13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1683/95

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 sono costituiti da un modello digitale uniforme (“visto digitale”). Essi contengono i campi di dati indicati nell’allegato.

2.   Il visto digitale:

a)

è rilasciato sotto forma di codice a barre bidimensionale recante la firma crittografata dell’autorità nazionale di certificazione dello Stato membro di rilascio;

b)

contiene l’immagine del volto del titolare del visto; e

c)

è stampabile.

3.   Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;"

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche relative al modello uniforme per i visti digitali con riferimento a:

a)

norme e modalità tecniche per:

i)

la codifica dei dati contenuti nel visto digitale; e

ii)

l’immagine del volto;

b)

specifiche per generare la versione stampabile del visto digitale.

2.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 devono rimanere segrete e non essere pubblicate. In tal caso, tali specifiche tecniche sono messe a esclusiva disposizione di persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame applicabile di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento in combinato disposto con la disposizione transitoria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (*2)

3)

l’articolo 3 è soppresso;

4)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;

5)

l’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Inizio del rilascio di visti in formato digitale

1.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la data a partire dalla quale gli Stati membri devono rilasciare i visti digitali a norma del regolamento (CE) n. 1683/95, quale modificato dal presente regolamento, una volta che:

a)

siano stati adottati gli atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1683/95;

b)

l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale;

c)

eu-LISA abbia convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche per l’inizio del rilascio dei visti in formato digitale e le abbia comunicate alla Commissione.

2.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro il 1o dicembre 2026, e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che incidono sui costi complessivi.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione dell’articolo 1, punto 2), che si applica a decorrere da 27 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU C 75 del 28.2.2023, pag. 150.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2023.

(3)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13)   GU C 277 del 19.7.2022, pag. 7.

(14)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

CAMPI DI DATI DEL VISTO DIGITALE

1)   

Stato membro emittente;

2)   

cognome, nome;

3)   

cognome alla nascita;

4)   

data di nascita;

5)   

Stato e luogo di nascita;

6)   

sesso;

7)   

cittadinanza;

8)   

cittadinanza alla nascita;

9)   

tipo e numero del documento di viaggio;

10)   

autorità emittente del documento di viaggio;

11)   

data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;

12)   

autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;

13)   

data e luogo della decisione di rilascio del visto;

14)   

tipo di visto;

15)   

se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009;

16)   

numero del visto;

17)   

territorio all’interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi;

18)   

data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;

19)   

numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;

20)   

durata del soggiorno autorizzato dal visto;

21)   

se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione ai sensi di un accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra;

22)   

se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (*2) (accordo di recesso UE-Regno Unito) nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto;

23)   

menzioni nazionali nella zona “annotazioni”;

24)   

inoltre, per un visto valido confermato in un nuovo documento di viaggio:

informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato confermato;

autorità che ha confermato il visto e relativa sede;

luogo e data della decisione di confermare un visto valido in un nuovo documento di viaggio;

dati relativi al nuovo documento di viaggio, compresi il numero, il paese e l’autorità emittente, la data di rilascio e la data di scadenza del nuovo documento di viaggio;

numero di conferma;

25)   

inoltre, in caso di proroga del visto:

informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato prorogato;

autorità che ha prorogato il visto e relativa sede;

luogo e data della decisione;

numero del visto prorogato;

data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato;

periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno;

territorio all’interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;

tipo di visto prorogato;

26)   

immagine del volto del titolare del visto.

.

(*1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(*2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2685/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Augša