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Document 32023R2229

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

C/2023/7101

GU L, 2023/2229, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2229/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2229/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2229

26.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2229 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2023

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (2). Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(2)

Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, (3) l’EGTOP ha raccomandato che tutte le sostanze a basso rischio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) di origine vegetale o animale (non provenienti da OGM) possano essere utilizzate nella produzione biologica senza un’ulteriore valutazione da parte dell’EGTOP.

(3)

L’idrogenocarbonato di sodio figura nell’allegato I, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come sostanza di base che può essere utilizzata nella produzione biologica come prodotto fitosanitario. L’idrogenocarbonato di sodio figura anche nel regolamento (CE) n. 1107/2009 tra le sostanze a basso rischio contenute nei prodotti fitosanitari. Esso dovrebbe pertanto essere autorizzato anche come sostanza a basso rischio nella produzione biologica come prodotto fitosanitario.

(4)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti 3, la voce «Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata» dovrebbe essere sostituita da «Rifiuti organici compostati o fermentati» per consentire l’utilizzo di altre fonti di rifiuti organici diverse dai rifiuti domestici per il compostaggio o la fermentazione nella produzione biologica.

(5)

Nelle sue raccomandazioni relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti, l’EGTOP ha inoltre confermato che l’uso di sali di selenio in caso di carenza nei terreni utilizzati per l’allevamento e/o il pascolo è in linea con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza.

(6)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi e agli alimenti per animali da compagnia (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) glicole propilenico, olio di alghe e cloruro di calcio utilizzati come materie prime per mangimi; ii) chelato di ferro e destrano di ferro, chelato di rame, chelati di manganese, chelati di zinco di proteine e lievito al selenio come oligoelementi.

(7)

Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti5 è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) l’acido ascorbico nelle preparazioni di carni cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale; ii) lecitine sui prodotti di origine animale; e iii) tartrato di sodio e di potassio nei prodotti di origine vegetale.

(8)

L’EGTOP ha inoltre raccomandato che i tartrati di sodio, i tartrati di potassio e il tartrato di sodio e di potassio siano autorizzati a decorrere dal 1 o  gennaio 2027 solo se provenienti da produzione biologica (6), in quanto l’EGTOP ha ritenuto il periodo di tre anni sufficiente a garantire che i tartrati di origine biologica siano disponibili per tutti gli operatori. È pertanto opportuno modificare le voci «tartrati di sodio» e «tartrati di potassio» per introdurre tali condizioni e limiti specifici e inserire una nuova voce «tartrato di sodio e di potassio» nell’elenco di «Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici» dell’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(9)

L’EGTOP ha avviato la valutazione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione da autorizzare nella produzione biologica. Sembra tuttavia che ciò richiederà più tempo di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Poiché gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1o gennaio 2026, l’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (7) dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni relative agli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2026.

(10)

Il numero CAS per il chitosano è stato erroneamente attribuito al chitosano cloridrato nell’allegato I, punto 1 (Sostanze di base), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 e la voce relativa al chitosano è pertanto assente. Occorre correggere tali errori.

(11)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1)

all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1 o  gennaio 2026.»;

b)

dopo il terzo paragrafo è inserito il seguente quarto paragrafo:

«L’articolo 7 si applica a decorrere dal 1 o  gennaio 2024.»;

3)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

6)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il punto 1 (Sostanze di base) dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:

1)

la voce 2C relativa a «Chitosano cloridrato» è sostituita dalla seguente:

«2C

70694-72-3

Chitosano cloridrato (*1)

ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

2)

è aggiunta la voce seguente:

«24C

9012-76-4

Chitosano*

ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

(3)  Relazione finale dell’EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell’EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Relazione finale dell’EGTOP sui mangimi VII e sugli alimenti per animali da compagnia II: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(6)  Relazione finale dell’EGTOP sugli alimenti VIII: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;


ALLEGATO I

Nella tabella di cui all’allegato I, punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, sono aggiunte le voci seguenti:

1)

dopo la voce «20D Pirofosfato ferrico»:

«24D

144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio»;

 

2)

dopo la voce «28D Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce»:

 

 

«Altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale *

non autorizzati gli usi come erbicida».


ALLEGATO II

La tabella di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificata:

1)

la voce «Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata» è sostituita dalla seguente:

«Rifiuti organici compostati o fermentati [direttiva 2008/98/CE (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio]

prodotto ottenuto dalla raccolta differenziata alla fonte di rifiuti organici, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

solo rifiuti organici vegetali e animali

solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro

concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

2)

dopo la voce «Cloruro di potassio (muriato di potassio)» è aggiunta la voce seguente:

«Sali di selenio

solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l’allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere».


(*1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;


ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

al punto 1, «MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE», dopo la voce «11.1.5 Litotamnio» è inserita la voce seguente:

«11.1.6

Cloruro di calcio

uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (*1) come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica

per le vacche da latte

uso limitato ad un’applicazione selettiva (solo per determinati animali che lo necessitino e per un periodo limitato)

cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile

b)

il punto 2, «ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI» è così modificato:

i)

prima della voce «10 Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici» è aggiunta la voce seguente:

«ex 7.1.4

Olio di alghe

olio ottenuto per estrazione da microalghe mediante fermentazione

i substrati di coltivazione per il processo di fermentazione non devono essere di origine OGM e devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili»;

ii)

dopo la voce «ex 12.1.12 Prodotti del lievito» è inserita la voce seguente:

«13.11.1

Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diolo]

uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: riduzione del rischio di chetosi

per vacche da latte, pecore e capre

uso limitato ad un’applicazione selettiva (solo per determinati animali che lo necessitino e per un periodo limitato)»;

2)

nella parte B, il punto 3, lettera b) «Composti di oligoelementi» è così modificato:

i)

dopo la voce «3b104 Solfato di ferro (II) eptaidrato» sono inserite le voci seguenti:

«3b107

Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici

da produzione di soia biologica, se disponibile

3b110

Ferro destrano 10 %

uso limitato a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione come mangime destinato a particolari fini nutrizionali: compensazione per la carenza di ferro postnatale

solo per suinetti lattanti

il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non deve provenire da OGM

uso limitato ad un’applicazione selettiva

(solo per i suinetti che lo necessitino e per un periodo limitato)»;

ii)

dopo la voce «3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato» è inserita la voce seguente:

«3b407

Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici

da produzione di soia biologica, se disponibile»;

iii)

dopo la voce «3b503 Solfato manganoso, monoidrato» è inserita la voce seguente:

«3b505

Chelati di manganese di idrolizzati proteici

da produzione di soia biologica, se disponibile»;

iv)

dopo la voce «3b609 Octaidrossicloruro di zinco monoidrato» è inserita la voce seguente:

«3b612

Chelato di zinco di proteine idrolizzate

da produzione di soia biologica, se disponibile»;

v)

dopo la voce «3b810 Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato», è inserita la voce seguente:

«3b810i

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato»

 


(*1)  Regolamento della Commissione (UE) 2020/354, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE ( GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1). »;


ALLEGATO IV

La tabella di cui all’allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificata:

1)

la voce «E 300 Acido ascorbico» è sostituita dalla seguente:

«E 300

Acido ascorbico

prodotti di origine vegetale

prodotti a base di carne [categoria 08.3 (*1)] e preparazioni di carni [categoria 08.2 (*1)] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale.

 

2)

la voce «E 322 - Lecitine» è sostituita dalla seguente:

«E 322*

Lecitine

prodotti di origine vegetale

prodotti di origine animale

solo da produzione biologica»;

3)

le voci «E 335 - Tartrati di sodio» e «E 336 - Tartrati di potassio» sono sostituite dalle seguenti:

«E 335

Tartrati di sodio

prodotti di origine vegetale

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica

E 336

Tartrati di potassio

prodotti di origine vegetale

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica»;

4)

dopo la voce «E 336 - Tartrati di potassio» è inserita la voce seguente:

«E 337

Tartrato di sodio e di potassio

prodotti di origine vegetale

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica».


(*1)  Categorie di alimenti di cui all’allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2229/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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