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Document 32023R2229
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2229 of 25 October 2023 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/1165 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2229 della Commissione, del 25 ottobre 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
C/2023/7101
GU L, 2023/2229, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2229/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2229 |
26.10.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2229 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2023
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione (2). Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione. |
(2) |
Nelle sue raccomandazioni relative alle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, (3) l’EGTOP ha raccomandato che tutte le sostanze a basso rischio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) di origine vegetale o animale (non provenienti da OGM) possano essere utilizzate nella produzione biologica senza un’ulteriore valutazione da parte dell’EGTOP. |
(3) |
L’idrogenocarbonato di sodio figura nell’allegato I, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come sostanza di base che può essere utilizzata nella produzione biologica come prodotto fitosanitario. L’idrogenocarbonato di sodio figura anche nel regolamento (CE) n. 1107/2009 tra le sostanze a basso rischio contenute nei prodotti fitosanitari. Esso dovrebbe pertanto essere autorizzato anche come sostanza a basso rischio nella produzione biologica come prodotto fitosanitario. |
(4) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti 3, la voce «Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata» dovrebbe essere sostituita da «Rifiuti organici compostati o fermentati» per consentire l’utilizzo di altre fonti di rifiuti organici diverse dai rifiuti domestici per il compostaggio o la fermentazione nella produzione biologica. |
(5) |
Nelle sue raccomandazioni relative ai concimi, agli ammendanti e ai nutrienti, l’EGTOP ha inoltre confermato che l’uso di sali di selenio in caso di carenza nei terreni utilizzati per l’allevamento e/o il pascolo è in linea con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza. |
(6) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi e agli alimenti per animali da compagnia (5) è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) glicole propilenico, olio di alghe e cloruro di calcio utilizzati come materie prime per mangimi; ii) chelato di ferro e destrano di ferro, chelato di rame, chelati di manganese, chelati di zinco di proteine e lievito al selenio come oligoelementi. |
(7) |
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti5 è opportuno autorizzare l’uso delle sostanze seguenti: i) l’acido ascorbico nelle preparazioni di carni cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale; ii) lecitine sui prodotti di origine animale; e iii) tartrato di sodio e di potassio nei prodotti di origine vegetale. |
(8) |
L’EGTOP ha inoltre raccomandato che i tartrati di sodio, i tartrati di potassio e il tartrato di sodio e di potassio siano autorizzati a decorrere dal 1 o gennaio 2027 solo se provenienti da produzione biologica (6), in quanto l’EGTOP ha ritenuto il periodo di tre anni sufficiente a garantire che i tartrati di origine biologica siano disponibili per tutti gli operatori. È pertanto opportuno modificare le voci «tartrati di sodio» e «tartrati di potassio» per introdurre tali condizioni e limiti specifici e inserire una nuova voce «tartrato di sodio e di potassio» nell’elenco di «Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici» dell’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. |
(9) |
L’EGTOP ha avviato la valutazione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione da autorizzare nella produzione biologica. Sembra tuttavia che ciò richiederà più tempo di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Poiché gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1o gennaio 2026, l’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (7) dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni relative agli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2026. |
(10) |
Il numero CAS per il chitosano è stato erroneamente attribuito al chitosano cloridrato nell’allegato I, punto 1 (Sostanze di base), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 e la voce relativa al chitosano è pertanto assente. Occorre correggere tali errori. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) |
all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»; |
2) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
3) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
5) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
6) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il punto 1 (Sostanze di base) dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così rettificato:
1) |
la voce 2C relativa a «Chitosano cloridrato» è sostituita dalla seguente:
|
2) |
è aggiunta la voce seguente:
|
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).
(3) Relazione finale dell’EGTOP sui concimi IV e sui prodotti fitosanitari VI e relazione finale dell’EGTOP sui prodotti fitosanitari VII e sui concimi V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Relazione finale dell’EGTOP sui mangimi VII e sugli alimenti per animali da compagnia II: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.
(6) Relazione finale dell’EGTOP sugli alimenti VIII: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.
(7) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;
ALLEGATO I
Nella tabella di cui all’allegato I, punto 2 (Sostanze attive a basso rischio) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, sono aggiunte le voci seguenti:
1) |
dopo la voce «20D Pirofosfato ferrico»:
|
2) |
dopo la voce «28D Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce»:
|
ALLEGATO II
La tabella di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificata:
1) |
la voce «Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata» è sostituita dalla seguente:
|
2) |
dopo la voce «Cloruro di potassio (muriato di potassio)» è aggiunta la voce seguente:
|
(*1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;
ALLEGATO III
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
|
2) |
nella parte B, il punto 3, lettera b) «Composti di oligoelementi» è così modificato:
|
(*1) Regolamento della Commissione (UE) 2020/354, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE ( GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1). »;
ALLEGATO IV
La tabella di cui all’allegato V, parte A, sezione A1 (Additivi alimentari, compresi gli eccipienti), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificata:
1) |
la voce «E 300 Acido ascorbico» è sostituita dalla seguente:
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2) |
la voce «E 322 - Lecitine» è sostituita dalla seguente:
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3) |
le voci «E 335 - Tartrati di sodio» e «E 336 - Tartrati di potassio» sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
dopo la voce «E 336 - Tartrati di potassio» è inserita la voce seguente:
|
(*1) Categorie di alimenti di cui all’allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»;
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2229/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)