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Document 52024XC03414

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

PUB/2024/250

GU C, C/2024/3414, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3414/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3414/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/3414

31.5.2024

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(C/2024/3414)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DI UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ORIGINARIA DI UNO STATO MEMBRO

(Regolamento (UE) n. 1151/2012)

«Noord-Hollandse Gouda»

N. UE: PDO-NL-0314-AM02 - 4.3.2024

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome del prodotto

«Noord-Hollandse Gouda»

2.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Paesi Bassi

3.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Regio ufficio per le imprese dei Paesi Bassi)

4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

Spiegazione dei motivi per cui la/le modifiche rientrano nella definizione di modifica standard di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

A norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'articolo 6 ter del regolamento delegato (UE) 664/2014, lo Stato membro dei Paesi Bassi dichiara quanto segue.

Il Comitato consultivo per le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e le specialità tradizionali garantite, istituito dal Ministro dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, ha espresso parere favorevole in merito ad una modifica standard del disciplinare del Noord-Hollandse Gouda DOP.

Tale modifica lascia invariate le caratteristiche essenziali del «Noord-Hollandse Gouda» e corrisponde pertanto alla definizione di «modifica ordinaria» di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Illustrazione della modifica ordinaria del Noord-Hollandse Gouda DOP

La presente modifica ordinaria introduce i seguenti cambiamenti.

1)

Il disciplinare fa riferimento ai requisiti della Legge sulla qualità dell’agricoltura (Landbouwkwaliteitswet - 1981), in particolare della Decisione sulla qualità dell’agricoltura per i prodotti caseari (Landbouwkwaliteitsbesluit Kaasproducten), parte C, articolo 28. La Legge sulla qualità dell’agricoltura nel frattempo non è più in vigore. Avendo ritenuto opportuno eliminare i riferimenti alla normativa abrogata, desideriamo inserire nel disciplinare in oggetto gli aspetti essenziali della Legge sulla qualità dell’agricoltura del 1981, e in particolare della Decisione sulla qualità dell’agricoltura per i prodotti caseari, parte C, articolo 28, nella misura in cui ancora non vi figurano, in modo da includere nel disciplinare tutti i requisiti del prodotto così come applicati a partire dalla prima domanda del 1996. Poiché le caratteristiche essenziali del «Noord-Hollandse Gouda» restano quindi invariate, la modifica in oggetto corrisponde pertanto alla definizione di «modifica ordinaria» di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2)

Quanto sopra si applica anche al punto 5 del disciplinare, che fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 2. Si tratta di un rimando a una normativa obsoleta (regolamento n. 2081/1992). che non ha alcuna funzione nel documento attuale, e che è stato pertanto eliminato. Poiché la soppressione del riferimento alla normativa obsoleta nel titolo del punto 5 lascia invariate le caratteristiche essenziali del Noord-Hollandse Gouda, la modifica in oggetto corrisponde pertanto alla definizione di «modifica ordinaria» di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Noord-Hollandse Gouda»

N. UE: PDO-NL-0314-AM02 - 4.3.2024

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Noord-Hollandse Gouda»

2.   Stato membro o paese terzo

Paesi Bassi

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Noord-Hollandse Gouda» è un formaggio di tipo Gouda di peso compreso tra 2,5 e 30 kg dal decimo al quattordicesimo giorno compreso successivi al primo giorno di produzione.

Le caratteristiche specifiche sono:

forma: il formaggio si presenta in forma cilindrica appiattita oppure a blocchi. Una forma cilindrica appiattita è una forma dotata di lati convessi che declinano delicatamente verso il fondo e le superficie inferiore e superiore appiattite, con un'altezza pari a un quarto o un terzo del diametro. La forma del blocco può avere lati rettilinei o arrotondati.

sapore: aromatico, gradevole, fondente in bocca, da dolce a piccante a seconda dell'età. Può essere aggiunto cumino. Il «Noord-Hollandse Gouda» è meno salato di altri formaggi Gouda;

sezione: dopo l'affettatura, il formaggio presenta dei fori, che non sono necessariamente distribuiti in modo uniforme lungo la superficie del taglio; il colore è uniforme, dall'avorio al giallo;

crosta: nove giorni dopo il primo giorno di produzione, la crosta è chiusa e liscia e non presenta muffe visibili; la facilità di conservazione è una delle caratteristiche più tipiche del formaggio; la crosta è di colore giallo uniforme e può essere trattata solo con agenti incolori o giallastri;

consistenza: il formaggio appare «compatto» e, una volta superata una certa resistenza, è molto malleabile; per questa particolarità è tradizionalmente definito «prodotto a pasta morbida».

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il foraggio ricco di erba proveniente dalla regione dell'Olanda settentrionale, dato in pasto ai bovini da latte, è estremamente importante per la qualità del «Noord Hollandse Gouda». La percentuale di foraggi grossolani quali erba e foraggi insilati provenienti dalla zona di produzione è pari ad almeno il 50 % della sostanza secca totale somministrata annualmente ai bovini da latte. Non è possibile assicurare un'alimentazione a base di foraggio costituito unicamente da materie prime provenienti dalla zona geografica in quanto i bovini hanno bisogno di foraggi concentrati e di foraggi grossolani. I foraggi concentrati sono scarsi o indisponibili nella zona geografica. In inverno i foraggi provenienti dalla zona geografica sono disponibili sotto forma di insilati. In anni in cui si registrano cattive condizioni di crescita dell'erba, ad esempio, può essere necessario includere una parte di foraggi grossolani provenienti dall'esterno della regione. Per questo motivo è stabilito un valore minimo del 50 %.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Il «Noord-Hollandse Gouda» è preparato esclusivamente con latte vaccino o prodotti ottenuti a partire dal latte vaccino in cui non viene superato il rapporto tra proteine del siero del latte e caseina del latte vaccino; si tratta esclusivamente di latte vaccino proveniente da aziende zootecniche situate nella provincia dell'Olanda Settentrionale.

Vi è una catena del freddo ininterrotta preliminarmente alla lavorazione del latte. Nell'azienda il latte è conservato in una cisterna frigorifera ed è raffreddato fino a raggiungere una temperatura di non oltre 6 °. Entro 96 ore, il latte e trasportato sino al caseificio in cisterne termicamente isolate.

A garantire la qualità del latte è l'applicazione di sistemi di garanzia della qualità alle imprese zootecniche, unita ad un sistema intensivo di valutazione della qualità nell'ambito del quale ogni consegna di latte è ispezionata ed esaminata sulla base di diversi parametri qualitativi riguardanti la composizione (grasso, proteine) e la presenza indesiderata di sostanze estranee al latte inibitrici della crescita batterica. Periodicamente si procede all'esame di altri parametri qualitativi, quali la conta cellulare, la carica batterica, l'acidità del grasso e i vari contaminanti.

Entro 12 ore dall'arrivo nello stabilimento caseario, il latte viene sottoposto a trattamento termico per un massimo di 30 secondi a 65 oC o a un trattamento equivalente e successivamente trasformato in latte per uso caseario. Il tenore di materia grassa del latte è standardizzato di modo che il formaggio finale raggiunga tra il 48 % e il 52 % di materia grassa sulla sostanza secca. Il latte caseario è pastorizzato ad una temperatura di almeno 72oC per almeno 15 secondi (o equivalente). La pastorizzazione è effettuata in modo tale che l'attività fosfatasica sia negativa e che il tenore delle sieroproteine non denaturate non si discosti o si discosti solo in minima percentuale da quello della materia prima non pastorizzata di pari natura e qualità. Il latte viene coagulato con caglio di vitello o microbico ad una temperatura compresa tra 31 e 34o C. La separazione e la coagulazione delle proteine del latte che si verificano durante questo processo sono tipiche del «Noord-Hollandse Gouda». Per la produzione del caglio non possono essere utilizzati (micro-)organismi produttori creati mediante la tecnologia del DNA ricombinante. È pertanto escluso l'uso di presame prodotto tramite modificazione genetica.

Per l'acidificazione si usa una coltura mista di fermenti lattici di tipo LD, Lactococcus lactis ssp. lactis e/o Lactococcus lactis ssp. cremoris, Leuconostoc spp. e/o Lactococcus lactis ssp. lactis biovar. diacylactis.

La cagliata generata dalla coagulazione viene separata dal siero e lavorata e lavata in modo da ottenere un sapore dolce anziché acido (pH a 14 giorni superiore a 5,25). La cagliata è pressata in fusti e quindi sagomata a seconda della forma e del peso desiderati. Il formaggio così ottenuto viene immerso in salamoia fino a ottenere un tenore di sale sulla materia secca che, in media, è inferiore al 3,3 %. Il tenore massimo di sale sulla sostanza secca è del 3,6 %. Trascorso un termine di almeno 12 giorni dopo il primo giorno di produzione, il tenore di umidità può arrivare al massimo al 42,5 %.

Il «Noord-Hollandse Gouda» è affinato naturalmente a una temperatura minima di 14o C per un minimo di 4 settimane fino ad arrivare a più di 18 mesi.

La produzione del latte, la trasformazione e l'intera preparazione iniziale del formaggio avvengono nella zona geografica, conformemente alla tradizione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il taglio, il confezionamento e l'affinamento del «Noord-Hollandse Gouda» possono avere luogo sia nell'Olanda settentrionale, sia al di fuori del paese, a condizione che chi procede alla successiva elaborazione utilizzi un sistema di controllo amministrativo adeguato, in grado di garantire la tracciabilità del prodotto in base alla combinazione alfanumerica unica che figura sul marchio di controllo del «Noord-Hollandse Gouda» tagliato e di informare il consumatore in merito all'origine.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

A ciascuna unità di formaggio «Noord-Hollandse Gouda» viene attribuito un marchio di caseina prima della pressatura della cagliata. Oltre alla denominazione «Noord Hollandse Gouda», su questo marchio figura una combinazione unica di lettere e numeri ascendenti, in formato alfanumerico, digitale o grafico-digitale.

Se si utilizzano etichette in carta velina, queste devono riportare in modo visibile la denominazione «Noord-Hollandse Gouda» in combinazione con il logo UE obbligatorio della DOP.

Se il formaggio è sezionato e preconfezionato, sulla confezione deve essere indicata la denominazione del prodotto «Noord-Hollandse Gouda» in combinazione con il logo UE obbligatorio della DOP.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica interessata dalla domanda è la provincia «Olanda settentrionale» dei Paesi Bassi.

5.   Legame con la zona geografica

Le caratteristiche specifiche del «Noord-Hollandse Gouda», in particolare il sapore gradevole, la formazione caratteristica di una crosta secca e la sua consistenza unica, sono il risultato di un insieme di fattori quali la composizione del latte prodotto nella regione dei pascoli dell'Olanda settentrionale e la ricetta utilizzata per la preparazione del «Noord-Hollandse Gouda». Date le sue caratteristiche specifiche, il «Noord Hollandse Gouda» presenta una differenza di qualità per la quale i consumatori sono disposti a pagare un prezzo più elevato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-02/Productdossier%20BOB%20Noord-Hollandse%20Gouda.pdf


(1)   GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3414/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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