EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:069:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 69, 24 marzo 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 69

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
24 marzo 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2007/C 069/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 56 del 10.3.2007

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2007/C 069/02

Giuramento dei nuovi giudici della Corte

2

2007/C 069/03

Assegnazione dei giudici alle Sezioni

2

2007/C 069/04

Elenchi diretti alla determinazione della composizione dei collegi giudicanti della Grande Sezione e delle Sezioni Seconda, Terza, Sesta e Settima

2

2007/C 069/05

Giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado

3

2007/C 069/06

Causa C-535/06 P: Ricorso proposto il 28 dicembre 2006 dalla Moser Baer India Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India Ltd contro Consiglio dell'Unione europea

3

2007/C 069/07

Causa C-2/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Belgio) il 4 gennaio 2007 — Paul Abraham, Eugène Dehalleux e altri/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes — Belgocontrol, Stato belga, Cargo Airlines Ltd

4

2007/C 069/08

Causa C-3/07: Ricorso presentato il 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

5

2007/C 069/09

Causa C-7/07: Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

5

2007/C 069/10

Causa C-8/07: Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

6

2007/C 069/11

Causa C-9/07: Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

6

2007/C 069/12

Causa C-10/07: Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

6

2007/C 069/13

Causa C-15/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 gennaio 2007 — 01081 Telecom AG/Repubblica federale di Germania

7

2007/C 069/14

Causa C-19/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 gennaio 2007 — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

7

2007/C 069/15

Causa C-25/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 25 gennaio 2007 — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

7

2007/C 069/16

Causa C-30/07: Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Ungheria

8

2007/C 069/17

Causa C-34/07: Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

8

2007/C 069/18

Causa C-37/07: Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

8

2007/C 069/19

Causa C-41/07: Ricorso proposto il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

9

2007/C 069/20

Causa C-42/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Portogallo) il 2 febbraio 2007 — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) e Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

9

2007/C 069/21

Causa C-43/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 febbraio 2007 — D.M.M.A Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën

9

2007/C 069/22

Causa C-44/07: Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

10

2007/C 069/23

Causa C-50/07: Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

10

2007/C 069/24

Causa C-51/07: Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

11

2007/C 069/25

Causa C-53/07: Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

11

2007/C 069/26

Causa C-58/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

11

2007/C 069/27

Causa C-59/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

12

2007/C 069/28

Causa C-60/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

12

2007/C 069/29

Causa C-62/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

12

2007/C 069/30

Causa C-63/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

13

2007/C 069/31

Causa C-64/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

13

2007/C 069/32

Causa C-65/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

14

2007/C 069/33

Causa C-66/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

14

2007/C 069/34

Causa C-70/07: Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

14

2007/C 069/35

Causa C-77/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

15

2007/C 069/36

Causa C-80/07: Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

15

2007/C 069/37

Causa C-81/07: Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

16

2007/C 069/38

Causa C-83/07: Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

16

 

Tribunale di primo grado

2007/C 069/39

Causa T-340/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2007 — France Télécom/Commissione (Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei servizi d'accesso ad internet ad alta velocità — Prezzi predatori)

17

2007/C 069/40

Causa T-166/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2007 — C/Commissione (Funzionari — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Non luogo a statuire — Ricorso per risarcimento del danno — Illecito amministrativo — Perdita di un'occasione)

17

2007/C 069/41

Causa T-242/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 1o febbraio 2007 — Commissione/IAMA Consulting (Programma Esprit — Finanziamento comunitario — Domanda riconvenzionale proposta sulla base di una clausola compromissoria — Rimborso dei contributi in eccesso versati dalla Commissione)

17

2007/C 069/42

Causa T-362/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2007 — Minin/Commissione (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Liberia — Congelamento dei fondi delle persone collegate a Charles Taylor — Competenza della Comunità — Diritti fondamentali — Ricorso di annullamento)

18

2007/C 069/43

Causa T-236/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2007 — Aldershoff/Commissione (Rapporto sull'evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Errore manifesto di valutazione — Difetto di motivazione — Diritto di essere sentito)

18

2007/C 069/44

Causa T-447/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2007 — SPM/Commissione (Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP sul territorio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 2015/2005 — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità)

19

2007/C 069/45

Causa T-129/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2007 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione (Ricorso di annullamento — Requisiti formali sostanziali — Rappresentanza obbligatoria delle persone fisiche o giuridiche da parte di un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro — Deposito tardivo del ricorso regolarizzato — Irricevibilità del ricorso)

19

2007/C 069/46

Causa T-14/07: Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

20

2007/C 069/47

Causa T-15/07: Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione

20

2007/C 069/48

Causa T-18/07: Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Kronberger/Parlamento

21

2007/C 069/49

Causa T-19/07: Ricorso proposto il 25 gennaio 2007 — Systran SA e Systran Luxembourg/Commissione

21

2007/C 069/50

Causa T-20/07 P: Ricorso proposto il 26 gennaio 2007 dalla Commissione europea avverso la sentenza pronunciata il 14 novembre 2006 dal Tribunale del pubblico impiego nella causa F-100/05, Chatziioannidou/Commissione

22

2007/C 069/51

Causa T-21/07: Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPALINE)

23

2007/C 069/52

Causa T-23/07: Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α)

24

2007/C 069/53

Causa T-25/07: Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Iride e Iride Energia/Commissione

24

2007/C 069/54

Causa T-27/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — US Steel Košice/Commissione

25

2007/C 069/55

Causa T-28/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Fels-Werke e a./Commissione

26

2007/C 069/56

Causa T-29/07: Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio

27

2007/C 069/57

Causa T-31/07: Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Du Pont de Nemours (France) e altri/Commissione

28

2007/C 069/58

Causa T-32/07: Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Repubblica slovacca/Commissione

29

2007/C 069/59

Causa T-5/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2007 — Verband der Internationalen Caterer in Deutschland/Commissione

29

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 069/60

Causa F-62/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (1a Sezione) 13 febbraio 2007 — Guarneri/Commissione (Dipendenti — Remunerazione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali)

30

2007/C 069/61

Causa F-7/07: Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Angioi/Commissione

30

2007/C 069/62

Causa F-9/07: Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Angé Serrano/Parlamento europeo

31

2007/C 069/63

Causa F-10/07: Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Botos/Commissione

31

2007/C 069/64

Causa F-33/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2007 — Campoli/Commissione

32

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/1


(2007/C 69/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 56 del 10.3.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 42 del 24.2.2007

GU C 20 del 27.1.2007

GU C 331 del 30.12.2006

GU C 326 del 30.12.2006

GU C 310 del 16.12.2006

GU C 294 del 2.12.2006

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/2


Giuramento dei nuovi giudici della Corte

(2007/C 69/02)

Nominati giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 1o gennaio 2007 (1), per il periodo, rispettivamente, dal 1o gennaio 2007 al 6 ottobre 2012 e dal 1o gennaio 2007 al 6 ottobre 2009, il sig. Arababjiev e la sig.ra Toader hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 12 gennaio 2007.


(1)  GU L 1 del 4.1.2007, pag. 18


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/2


Assegnazione dei giudici alle Sezioni

(2007/C 69/03)

Durante la sua riunione del 16 gennaio 2007, la Corte ha deciso di assegnare il sig. Azabadjiev alla Terza ed alla Settima Sezione.

Di conseguenza, la Terza e la Settima Sezione sono composte come segue:

Terza Sezione

Sig. Rosas, Presidente di Sezione,

sig. Klučka, sig. Cunha Rodrigues, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh, sig.ra Lindh e sig. Arabadjiev, giudici

Settima Sezione

Sig. Klučka, Presidente di Sezione,

sig. Cunha Rodrigues, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh, sig.ra Lindh e sig. Arabadjiev, giudici

Durante la stessa riunione, alla corte ha deciso di assegnare la sig.ra Toader alla Seconda ed alla Sesta Sezione.

Di conseguenza, la Seconda e la Sesta Sezione sono composte come segue:

Seconda Sezione

Sig. Timmermans, Presidente di Sezione,

sig. Kūris, sig. Schiemann, sig. Makarczyk, sig. Bay Larsen, sig. Bonichot e sig.ra Toader, giudici

Sesta Sezione

Sig. Kūris, Presidente di Sezione,

sig. Schiemann, sig. Makarczyk, sig. Bay Larsen, sig. Bonichot e sig.ra Toader, giudici


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/2


Elenchi diretti alla determinazione della composizione dei collegi giudicanti della Grande Sezione e delle Sezioni Seconda, Terza, Sesta e Settima

(2007/C 69/04)

Durante la sua riunione del 16 gennaio 2007, la Corte ha redatto come segue gli elenchi previsti dall'art. 11ter, n. 2, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione della Grande Sezione:

 

sig. Schintgen

 

sig.ra Toader

 

sig. Tizzano

 

sig. Arabadjiev

 

sig. Cunha Rodrigues

 

sig. von Danwitz

 

sig.ra Silva de Lapuerta

 

sig. Bonichot

 

sig. Schiemann

 

sig.ra Lindh

 

sig. Makarczyk

 

sig. Bay Larsen

 

sig. Kūris

 

sig. Ó Caoimh

 

sig. Juhász

 

sig. Levits

 

sig. Arestis

 

sig. Lõhmus

 

sig. Borg Barthet

 

sig. Klučka

 

sig. Ilešič

 

sig. Malenovský

Durante la sua riunione del 16 gennaio 2007, la Corte ha redatto come segue gli elenchi previsti dall'art. 11quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della Seconda e della Terza Sezione:

Seconda Sezione

 

sig. Schiemann

 

sig.ra Toader

 

sig. Makarczyk

 

sig. Bonichot

 

sig. Kūris

 

sig. Bay Larsen

Terza Sezione

 

sig. Cunha Rodrigues

 

sig. Arabadjiev

 

sig. Klučka

 

sig.ra Lindh

 

sig. Lõhmus

 

sig. O'Caoimh

Durante la sua riunione del 16 gennaio 2007, la Corte ha redatto come segue gli elenchi previsti dall'art. 11quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione della Sesta e della Settima Sezione:

Sesta Sezione

 

sig. Schiemann

 

sig. Makarczyk

 

sig. Bay Larsen

 

sig. Bonichot

 

sig.ra Toader

Settima Sezione

 

sig. Cunha Rodrigues

 

sig. Lõhmus

 

sig. O'Caoimh

 

sig.ra Lindh

 

sig. Arabadjiev


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/3


Giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado

(2007/C 69/05)

Nominati giudici del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 1o gennaio 2007 (1), per il periodo, rispettivamente, dal 1o gennaio 2007 al 31 agosto 2007 e dal 1o gennaio 2007 al 31 agosto 2010, il sig. Chipev e il sig. Ciucă hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 12 gennaio 2007.


(1)  GU L 1 del 4.1.2007, pag. 19.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/3


Ricorso proposto il 28 dicembre 2006 dalla Moser Baer India Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India Ltd contro Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-535/06 P)

(2007/C 69/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moser Baer India Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, Δικηγόρος, R. MacLean e J. Branton, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India Limited contro Consiglio dell'Unione europea;

accogliere le stesse richieste formulate nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T-300/03, Moser Baer India Limited contro Consiglio dell'Unione europea, in particolare annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 960/2003 (1) nella parte in cui si applica alla ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente in questo procedimento di impugnazione nonché nella causa T-300/03, Moser Baer India Limited contro Consiglio dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado.

Il primo motivo di impugnazione riguarda la violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi di coerenza e di diligenza nell'indagine nel determinare l'importo del dazio compensativo valutato contro le importazioni di CD-R nella Comunità europea ai sensi del regolamento impugnato. Nell'ambito di questo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado non ha osservato i suddetti principi quando ha confermato che le istituzioni comunitarie avevano agito legittimamente classificando tutte le attività della ricorrente nella categoria di attività che beneficiavano di sovvenzione compensabile. Come conseguenza, il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto dei suddetti principi di diritto comunitario.

Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in due parti, ossia: (i) il Tribunale di primo grado non avrebbe correttamente valutato gli elementi di prova contraddittori contenuti nei registri e nel regolamento impugnato in riferimento ad un elemento fondamentale per determinare il danno, ossia il prezzo delle importazioni di CD-R indiani nel corso del periodo di esame del danno; e (ii) l'approvazione da parte del Tribunale di primo grado delle conclusioni formulate nel regolamento impugnato in merito al livello delle scorte dell'industria comunitaria dei CD-R costituiva un fattore a favore della constatazione dell'esistenza di un danno nel regolamento impugnato.

Il terzo motivo di impugnazione riguarda la mancata adeguata considerazione da parte del Tribunale di primo grado, nell'esame del nesso causale tra le importazioni indiane e il presunto danno all'industria comunitaria dei CD-R, dell'art. 8, n. 7, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché dell'impatto di fattori non collegati alle importazioni di CD-R dall'India.


(1)  GU L 138, pag. 1.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Belgio) il 4 gennaio 2007 — Paul Abraham, Eugène Dehalleux e altri/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes — Belgocontrol, Stato belga, Cargo Airlines Ltd

(Causa C-2/07)

(2007/C 69/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Paul Abraham, Eugène Dehalleux e a.

Convenuti: Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, Société nationale des voies aériennes — Belgocontrol, Stato belga, Cargo Airlines Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se una convenzione tra poteri pubblici ed un'impresa privata, firmata allo scopo di far stabilire tale impresa sul sito di un aeroporto munito di una pista di una lunghezza superiore a 2 100 m, contenente la descrizione precisa dei lavori di infrastruttura che verranno realizzati relativamente alla risistemazione della pista, senza che la medesima venga allungata, e alla costruzione di una torre di controllo per consentire il volo di aerei da grossa portata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, e che prevede voli sia notturni sia diurni a partire dallo stabilimento di tale impresa, costituisca un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE (2).

2)

Se i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente per adattarlo ad un aumento programmato di numero di voli notturni e diurni, senza allungamento della pista, corrispondano alla nozione di progetto, che richiede una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, nella versione in vigore prima della sua modifica da parte della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CEE.

3)

Se, nonostante il fatto che l'aumento progettato dell'attività di un aeroporto non sia direttamente previsto dagli allegati della direttiva 85/337/CEE, lo Stato membro debba tener conto di tale aumento quando esamina l'effetto potenziale sull'ambiente delle modifiche apportate alle infrastrutture di tale aeroporto per accogliere tale incremento di attività.


(1)  GU L 175, pag. 40.

(2)  GU L 73, pag. 5.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/5


Ricorso presentato il 11 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-3/07)

(2007/C 69/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2003/110/CE è scaduto il 5 dicembre 2005.


(1)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/5


Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-7/07)

(2007/C 69/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Wils, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2001/84/CE è scaduto il 31 dicembre 2005.


(1)  GUCE L 272, pag. 32.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/6


Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-8/07)

(2007/C 69/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Wils, agente)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (1), o per lo meno non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 31 dicembre 2005.


(1)  GU L 272, pag. 32.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/6


Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-9/07)

(2007/C 69/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren, G. Rozet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2002/74/CE è scaduto l'8 ottobre 2005.


(1)  GU L 270, pag. 10.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/6


Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-10/07)

(2007/C 69/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren, G. Rozet, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (1) o, non avendole comunque comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2 della detta direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2002/74/CE è scaduto l'8 dicembre 2005.


(1)  GU L 270, pag. 10.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 gennaio 2007 — 01081 Telecom AG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-15/07)

(2007/C 69/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: 01081 Telecom AG

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'art. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE (1), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE (2), relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), il fatto che, ai sensi del diritto nazionale, sia provvisoriamente mantenuta in vigore una disposizione normativa precedentemente prevista da tale diritto, secondo cui il calcolo delle tariffe di interconnessione dev'essere orientato secondo i costi di un'efficiente predisposizione del servizio, sebbene ciò non sia imposto dal diritto comunitario.


(1)  GU L 108, pag. 33.

(2)  GU L 108, pag. 7.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 gennaio 2007 — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

(Causa C-19/07)

(2007/C 69/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nella causa principale

Ricorrente: Paul Chevassus-Marche

Convenute: Groupe Danone SA, Kro beer brands SA (BKSA), Eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

Questione pregiudiziale

L'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1), deve essere interpretato nel senso che un agente commerciale incaricato di una zona geografica determinata ha diritto ad una provvigione nel caso in cui un'operazione commerciale sia stata conclusa tra un terzo ed un cliente appartenente a tale zona, senza che il mandante intervenga in modo diretto o indiretto in tale operazione.


(1)  GU L 382, pag. 17.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 25 gennaio 2007 — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Causa C-25/07)

(2007/C 69/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parte/i nella causa principale

Ricorrente: Alicja Sosnowska

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto dell'art. 5, n. 3, CE in combinato disposto con l'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e con l'art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, accordi ad uno Stato membro il diritto di introdurre nella legislazione nazionale in materia di imposta sui beni e sui servizi le norme stabilite all'art. 97, nn. 5 e 7, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi;

2)

se tra le misure particolari previste all'art. 27, n. 1, della sesta direttiva aventi lo scopo di evitare determinati tipi di frode o evasione fiscale vadano annoverate le norme stabilite all'art. 97, nn. 5 e 7, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi.


(1)  GU 1967, n. 71, pag. 1301.

(2)  GU L 145, pag. 1.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/8


Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Ungheria

(Causa C-30/07)

(2007/C 69/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e Simon B. D., agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria non avendo adottato le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1) o non avendole comunque comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della detta direttiva.

condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione fissato nella direttiva è scaduto il 23 gennaio 2006.


(1)  GU L 16, pag. 44.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/8


Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-34/07)

(2007/C 69/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di un lungo periodo (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2003/109/CE è scaduto il 23 gennaio 2006.


(1)  GU L 16, 2004, pag. 44.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/8


Ricorso presentato il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-37/07)

(2007/C 69/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2003/109/CE è scaduto il 23 gennaio 2006.


(1)  GU L 16, 2004, pag. 44.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/9


Ricorso proposto il 1o febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-41/07)

(2007/C 69/19)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Domanda della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia: in principalità, dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, regolamento e amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE (1), che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 31 della detta direttiva;

In subordine, dichiarare che, non avendo comunque comunicato le dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione è scaduto il 29 gennaio 2006.


(1)  GU L 91, pag. 13.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Portogallo) il 2 febbraio 2007 — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) e Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

(Causa C-42/07)

(2007/C 69/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) e Baw International Ltd

Convenuto: Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Questioni pregiudiziali

1)

Ci si chiede essenzialmente se il detto regime di esclusività concesso alla Santa Casa e opposto alla Baw, vale a dire a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in cui effettua legalmente servizi analoghi, senza avere in Portogallo uno stabilimento fisico, costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi, in violazione dei principi della libertà di prestazione di servizi, della libertà di stabilimento e della libertà di pagamento, sanciti rispettivamente agli artt. [49 CE, 43 CE e 56 CE].

2)

S'intende in tal modo sapere se il diritto comunitario e, in particolare, i principi citati ostino a un regime nazionale come quello su cui verte la causa principale il quale, da un lato, sancisce un regime di esclusività a favore di un unico ente, per quanto riguarda lo sfruttamento di lotterie e di scommesse al totalizzatore, e, dall'altro, estende tale regime di esclusività «a tutto il territorio nazionale, compreso (…) Internet».


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 febbraio 2007 — D.M.M.A Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-43/07)

(2007/C 69/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden.

Parti nella causa principale

Ricorrente: D.M.M.A Arens-Sikken.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 73B e 73D del Trattato CE (attualmente divenuti artt. 56 e 58 CE) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro assoggetti ad imposta un acquisto a causa di morte di un bene immobile sito in quello stesso Stato membro, facente parte dell'eredità di persona residente — al momento del decesso — in un altro Stato membro, in base al valore dell'immobile stesso, senza tenere conto dei debiti a titolo di conguaglio gravanti sull'acquirente in forza di una ripartizione successoria parentale testamentaria.

2)

Qualora la questione precedente vada risolta in senso affermativo e occorra inoltre stabilire mediante raffronto se, e in che misura, si debba tenere conto dei debiti a titolo di conguaglio, quale metodo di raffronto — uno dei due metodi menzionati al punto 3.6.6. o un metodo diverso — debba essere utilizzato in un caso come quello in esame per stabilire se l'imposta di successione dovuta qualora il de cuius al momento del decesso fosse stato residente nei Paesi Bassi sarebbe stata inferiore all'imposta sui trasferimenti a causa di morte.

3)

Se, ai fini della valutazione dell'eventuale obbligo derivante dal Trattato CE in capo allo Stato membro di ubicazione del bene immobile di consentire una deduzione totale o parziale dei debiti a titolo di conguaglio, faccia differenza se siffatta deduzione determini una minore agevolazione a prevenzione della doppia imposizione nello Stato membro che ritiene di avere potere impositivo relativamente all'eredità in forza della residenza del de cuius.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/10


Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-44/07)

(2007/C 69/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, procuratore)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni del/della/dei/delle ricorrente(i)

La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (1), sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

la Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 14 febbraio 2005.


(1)  GU L 41, 2003, p. 26.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/10


Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-50/07)

(2007/C 69/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni di legge di regolamento ed amministrative necessarie per attuare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE (1) che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano o non avendole comunque comunicato alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2 della medesima direttiva.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per trasporre nel diritto interno la direttiva 2004/24/CE è scaduto il 30 ottobre 2005.


(1)  GU L 136, pag. 85.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/11


Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-51/07)

(2007/C 69/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (1) e non avendole comunque comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2003/110/CE è scaduto il 5 dicembre 2005.


(1)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/11


Ricorso presentato il 6 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-53/07)

(2007/C 69/25)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e C. Zadra)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 14 ottobre 2004, 2004/104/CEE (1), che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva 2004/104/CE nel diritto interno è scaduto il 31 dicembre 2005.


(1)  GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/11


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-58/07)

(2007/C 69/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE (1), relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, o comunque avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2003/110/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 5 dicembre 2005.


(1)  GU L 321, pag. 26.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/12


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-59/07)

(2007/C 69/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE (1), relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o comunque avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2003/109/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 23 gennaio 2006.


(1)  GU L 16, 2004, pag. 44.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/12


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-60/07)

(2007/C 69/28)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šmerdová e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per dare attuazione alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE (1), che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti o non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9, n. 1, della detta direttiva;

condannare la Repubblica ceca alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per trasporre nel diritto interno la direttiva è scaduto l'8 febbraio 2005.


(1)  GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/12


Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-62/07)

(2007/C 69/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky et D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/28/CE (1) della Commissione dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/28/CE è scaduto il 29 gennaio 2006.


(1)  GU L 91, p. 13.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/13


Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-63/07)

(2007/C 69/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/44/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1), non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2005.


(1)  GU L 177, pag. 13.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/13


Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-64/07)

(2007/C 69/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (1) o, non avendole comunque comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 14 della detta direttiva;

condannare l'Irlanda alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per trasporre la direttiva nel diritto interno è scaduto il 30 ottobre 2005.


(1)  GU L 143, pag. 87.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/14


Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-65/07)

(2007/C 69/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), ovvero non avendone informato la Commissione, è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva.

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 ottobre 2005.


(1)  GU L 136, pag. 85.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/14


Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-66/07)

(2007/C 69/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), ovvero non avendone informato la Commissione, è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell'art. 3 di tale direttiva.

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 ottobre 2005.


(1)  GU L 136, pag. 34.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/14


Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-70/07)

(2007/C 69/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/44/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 14, n. 1, di tale direttiva;

la Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2005.


(1)  GU L 177, pag. 13.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/15


Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-77/07)

(2007/C 69/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e W. Wils)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

venga dichiarato che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE (1), relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione le dette disposizioni, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

la Repubblica ellenica venga condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/84 nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 31 dicembre 2005.


(1)  GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/15


Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-80/07)

(2007/C 69/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE (1), che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissioni, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla stessa direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/28/CE in diritto interno è scaduto il 29 gennaio 2006.


(1)  GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/16


Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-81/07)

(2007/C 69/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e K. Simonsson)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo elaborato, approvato e applicato i piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 5, n. 1 e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (1).

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2000/59/CE in diritto interno è scaduto il 28 dicembre 2000.


(1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/16


Ricorso presentato il 14 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-83/07)

(2007/C 69/38)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kostantinidis e J.-B. Laignelot)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/12/CE (1), che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla stessa direttiva.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/12/CE nel diritto interno è scaduto il 18 agosto 2005.


(1)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 26.


Tribunale di primo grado

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2007 — France Télécom/Commissione

(Causa T-340/03) (1)

(Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato dei servizi d'accesso ad internet ad alta velocità - Prezzi predatori)

(2007/C 69/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: France Télécom SA, già Wanadoo Interactive SA (Parigi, Francia) (Rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, H. Calvet, M. Pittie, J. Philippe e T. Janssens)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: sigg. S. Rating ed É. Gipponi Fournier, agenti, successivamente sig. É. Gippini Fournier)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [82 CE] (caso COMP/38.233 — Wanadoo Interactive), o, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2007 — C/Commissione

(Causa T-166/04) (1)

(Funzionari - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Non luogo a statuire - Ricorso per risarcimento del danno - Illecito amministrativo - Perdita di un'occasione)

(2007/C 69/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: C (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: J. Sambon, P.-P.Van Gehuchten e P. Reyniers, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente, diretta all'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale il [dato riservato] (2), nella causa [dato riservato], nonché, ove necessario, della decisione di rigetto del suo reclamo in data 12 febbraio 2004 e, dall'altro lato, richiesta di risarcimento del danno morale e materiale asseritamene subito.

Dispositivo della sentenza

1)

Non occorre più statuire sulle conclusioni di annullamento.

2)

La Commissione è condannata a versare al ricorrente, sig. C, la somma di EUR 15 000.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 10.7.2004.

(2)  Dato riservato non riportato.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 1o febbraio 2007 — Commissione/IAMA Consulting

(Causa T-242/04) (1)

(«Programma Esprit - Finanziamento comunitario - Domanda riconvenzionale proposta sulla base di una clausola compromissoria - Rimborso dei contributi in eccesso versati dalla Commissione»)

(2007/C 69/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: E. de March, agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro)

Convenuta: IAMA Consulting Srl (Rappresentanti: inizialmente l'avv. V. Salvatore, in seguito l'avv. P. Sorteni)

Oggetto della causa

Domanda della Commissione mirante alla condanna della IAMA Consulting Srl al rimborso degli importi che la Commissione le ha indebitamente versato nell'ambito dell'esecuzione dei contratti Regis 22337 e Refiag 23200, rientranti nel programma comunitario Esprit

Dispositivo della sentenza

1)

La IAMA Consulting Srl è condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 31 757, aumentata degli interessi di mora in misura di EUR 4,78530 giornalieri a decorrere dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, relativamente al contratto Refiag, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA, e la somma di EUR 164 345, aumentata degli interessi di mora in misura di EUR 24,76432 giornalieri a decorrere dal 16 maggio 2004 fino al saldo finale, relativamente al contratto Regis, con successiva detrazione delle somme nel frattempo versate dalla IAMA.

2)

La IAMA Consulting sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004 (già causa C-517/03).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2007 — Minin/Commissione

(Causa T-362/04) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Liberia - Congelamento dei fondi delle persone collegate a Charles Taylor - Competenza della Comunità - Diritti fondamentali - Ricorso di annullamento»)

(2007/C 69/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Leonid Minin (Tel-Aviv, Israele) (rappresentanti: avv.ti T. Ballarino e C. Bovio)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti, L. Visaggio e C. Brown, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente, S. Marquardt e F. Ruggeri Laderchi quindi S. Marquardt e A. Vitro, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente R. Caudwell quindi E. Jenkinson, agenti)

Oggetto della causa

Inizialmente, una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2004, n. 1149, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 222, pag. 17), e, successivamente, una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 9 giugno 2005, n. 874, che modifica il regolamento n. 872/2004 (GU L 146, pag. 5)

Dispositivo della sentenza

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

3)

Il Consiglio ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2007 — Aldershoff/Commissione

(Causa T-236/05) (1)

(«Rapporto sull'evoluzione di carriera - Esercizio di valutazione 2003 - Errore manifesto di valutazione - Difetto di motivazione - Diritto di essere sentito»)

(2007/C 69/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willem Aldershoff (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento del rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003.

Dispositivo della sentenza

1)

Il rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente, il sig. Willem Aldershoff, per l'esercizio di valutazione 2003 è annullato.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del ricorrente.


(1)  GU C 205 del 20.8.2005.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2007 — SPM/Commissione

(Causa T-447/05) (1)

(Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP sul territorio dell'Unione europea - Regolamento (CE) n. 2015/2005 - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Irricevibilità)

(2007/C 69/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (Douala, Camerun) (rappresentanti: inizialmente P. Soler Couteaux e S. Cahn, poi B. Doré, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2005, n. 2015, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (GU L 324, pag. 5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 gennaio 2007 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione

(Causa T-129/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Requisiti formali sostanziali - Rappresentanza obbligatoria delle persone fisiche o giuridiche da parte di un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro - Deposito tardivo del ricorso regolarizzato - Irricevibilità del ricorso»)

(2007/C 69/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Musa Akar (Ankara, Turchia) (Rappresentante: avv. Ç. Şahin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: P. van Nuffel e F. Hoffmeister, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, da una parte, all'annullamento della decisione 23 dicembre 2005, MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, relativa all'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori per la costruzione di strutture scolastiche nelle province di Siirt e di Diyarbakir (EuropeAid/121601/C/W/TR) e, dall'altra, alla sospensione dell'esecuzione del procedimento in questione.

Dispositivo

1)

Il ricorso viene dichiarato irricevibile

2)

I ricorrenti, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Musa Akar, sopporteranno le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/20


Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-14/07)

(2007/C 69/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, assistiti dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 novembre 2006, C(2006) 5163 def., recante la riduzione del contributo finanziario concesso a titolo del FESR con la decisione della Commissione 11 luglio 1995, C(95) 1427, per sostenere il Programma Operativo del Land Nordrhein-Westfalen nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI (FESR n. 94.02.10.029), nella misura in cui la disposta riduzione del contributo eccede la parte del contributo FESR non utilizzata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario concesso a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per sostenere il Programma Operativo del Land Nordrhein-Westfalen nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola la decisione autorizzativa della Commissione 11 luglio 1995, C(95) 1427.

Oltre a ciò, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (1), in quanto non sussisterebbero i presupposti per una riduzione. In tale contesto essa sostiene, in particolare, che le divergenze rispetto al piano indicativo di finanziamento non configurano modifiche rilevanti del programma.

Anche ove fosse presente una modifica rilevante del programma, la ricorrente sostiene che esiste una preventiva autorizzazione della Commissione ad un'applicazione flessibile dei piani indicativi di finanziamento, rilasciata mediante gli «Orientamenti per il bilancio finanziario delle misure operative (1994-1999) dei Fondi strutturali »[SEC (1999) 1316] emanati dalla detta istituzione.

Per il caso in cui si ritenessero sussistenti i presupposti per una riduzione, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver fatto uso del proprio potere discrezionale in relazione al programma concreto. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto verificare il carattere proporzionato di una riduzione del contributo FESR.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/20


Ricorso presentato il 15 gennaio 2007 — Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa T-15/07)

(2007/C 69/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, assistiti dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 novembre 2006, C(2006) 5164 def., relativa alla riduzione della partecipazione finanziaria del FESR al Programma operativo della Renania Settentrionale Vestfalia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RECHAR II (FESR n. 94.02.10.041/ARINCO n. 94.DE.16.056) assegnata con decisione della Commissione 27 luglio 1995, n. K (95) 1739;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ridotto la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo della Renania Settentrionale Vestfalia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RECHAR II.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce una violazione, da parte della decisione impugnata, della decisione di concessione del contributo della Commissione 27 luglio 1995, n. K(95) 1739.

Essa lamenta inoltre una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (1), dal momento che non sarebbero soddisfatte le condizioni per una riduzione. Afferma a tale riguardo, in particolare, che le modifiche del piano di finanziamento indicativo non rappresentano un sostanziale cambiamento del programma.

Anche se ci dovesse essere un sostanziale cambiamento del programma, la ricorrente afferma che esiste un consenso preventivo della Commissione ad una applicazione flessibile del piano di finanziamento indicativo, accordato attraverso i suoi «Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali »(SEC (1999) 1316).

Supponendo che le condizioni per una riduzione siano soddisfatte, la ricorrente lamenta che la convenuta non ha fatto uso della discrezionalità di cui dispone rispetto al programma concreto. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto valutare se una riduzione della partecipazione del FESR risultasse proporzionata.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/21


Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Kronberger/Parlamento

(Causa T-18/07)

(2007/C 69/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Kronberger (Vienna, Austria) (Rappresentante: avv. W. L. Weh)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Parlamento che ha dichiarato la validità del mandato di un suo membro;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente per la sua difesa, ai sensi della tariffa professionale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si è candidato al Parlamento europeo alle elezioni che si sono tenute in Austria il 13 giugno 2004.

Con il presente ricorso egli impugna la decisione del Parlamento europeo 28 aprile 2005, ai sensi della quale è stata ritenuta infondata la contestazione proposta dal ricorrente relativamente alla validità del mandato di un membro del Parlamento.

A fondamento della propria domanda il ricorrente sostiene, in particolare, che la normativa austriaca sull'attribuzione di voti di preferenza è incompatibile con l'art. 1 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (1), e quindi contrasta con il diritto comunitario.


(1)  GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/21


Ricorso proposto il 25 gennaio 2007 — Systran SA e Systran Luxembourg/Commissione

(Causa T-19/07)

(2007/C 69/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Systran SA e Systran Lussemburgo (Rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer e E. de Boissieu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

ordinare la immediata cessazione delle azioni di contraffazione e delle azioni di divulgazione da parte della Comunità europea commesse nella persona della Commissione;

ordinare la confisca di tutti i supporti detenuti dalla Commissione e dalla società GOSSELIES sui quali sono riprodotti gli sviluppi informatici realizzati dalla società GOSSELIES a partire dalle versioni EC-SYSTRAN Unix e SYSTRAN Unix in frode ai diritti della SYSTRAN e riconsegnarli alla SYSTRAN o, quantomeno, distruggerli sotto il controllo di un pubblico ufficiale;

condannare la Comunità europea nella persona della Commissione al pagamento del risarcimento dei danni a riparazione del pregiudizio che le ricorrenti hanno subito a seguito delle azioni di contraffazione nelle quali è in corsa la Commissione, e in particolare la DGT nell'esercizio delle sue funzioni;

tali risarcimenti danni sono quantificati in:

per la SYSTRAN Lussemburgo, 1 531 000 euro;

per la SYSTRAN SA 47 014 000 euro salvo migliore definizione e in 2 000 000 euro a titolo di danno morale;

ordinare la pubblicazione della decisione che sarà pronunciata dal Tribunale a spese della Commissione su giornali specializzati, su riviste specializzate, e su siti internet specializzati che saranno scelti dalla SYSTRAN;

condannare comunque la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante contratti di licenza di utilizzo aventi ad oggetto software di traduzione automatica SYSTRAN conclusi tra gli aventi causa delle ricorrenti e la Commissione, quest'ultima ha ottenuto il diritto di utilizzare il software per il proprio fabbisogno nonché per quello delle amministrazioni europee. Secondo le ricorrenti, i contratti non prevedevano alcuna cessione dei diritti di proprietà intellettuale alla Commissione sul software SYSTRAN. Dal 1999 al 2002, la SYSTRAN ha assicurato, per conto della Commissione, tramite la sua filiale SYSTRAN Lussemburgo, la migrazione verso i nuovi sistemi di gestione. Il contratto firmato a tal fine con la Commissione prevede che l'insieme del sistema di traduzione della Commissione resti di sua proprietà «fatti salvi tuttavia diritti di proprietà intellettuale o industriale già esistenti».

Nell'ottobre 2003 la Commissione pubblicava un bando di gara per la concessione di un appalto relativo a «mantenimento e potenziamento linguistico del servizio di traduzione automatico della Commissione europea, nonché di prestazioni di servizi connessi» (1). Le ricorrenti non hanno partecipato a tale gara. La società SYSTRAN ha tuttavia presentato le sue riserve circa l'oggetto della gara di appalto e il contratto da stipulare, in quanto, a suo avviso era idoneo a ledere i suoi diritti di proprietà intellettuale sul software.

Nel presente ricorso le ricorrenti assumono che la concessione dell'appalto ad un società diversa dalla SYSTRAN violerebbe di per sé i loro diritti di proprietà intellettuale e necessiterebbe di una divulgazione del loro know-how al beneficiario dell'appalto. Sostengono inoltre che la realizzazione degli incarichi previsti dalla gara d'appalto, consistente, tra l'altro, nell'effettuare modifiche ed adattamenti del sistema concepito originariamente dalla SYSTRAN, esigerebbe quanto meno il suo previo accordo. Sostengono pertanto, che, non avendo mai chiesto un siffatto accordo, la Commissione si sarebbe resa responsabile di contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi al sistema SYSTRAN e, di conseguenza, di divulgazione del know-how delle ricorrenti in violazione dell'art. 4, della direttiva 91/250/CEE (2) quale trasposta negli ordinamenti giuridici nazionali.

Le ricorrenti assumono pertanto che la contraffazione del software SYSTRAN e la divulgazione del loro know-how costituirebbero illeciti che farebbero sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'artt. 235 e 288, secondo comma, CE. Sostengono ancora che questi illeciti hanno comportato un danno che la Commissione dovrebbe riparare.


(1)  Gara n. 2003/S 191-171556 (GU S 191).

(2)  Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, n. 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/22


Ricorso proposto il 26 gennaio 2007 dalla Commissione europea avverso la sentenza pronunciata il 14 novembre 2006 dal Tribunale del pubblico impiego nella causa F-100/05, Chatziioannidou/Commissione

(Causa T-20/07 P)

(2007/C 69/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles, Belgio), (rappresentante: K. Hermann e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del pubblico impiego 14 novembre 2006 emessa nella causa F-100/05;

respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Chatziioannidou;

disporre che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative alla presente causa e a quella sostenuta dinanzi al Tribunale del pubblico impiego.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 14 novembre 2006, di cui viene chiesto l'annullamento nell'ambito del presente ricorso, il Tribunale del pubblico impiego (TPI) annullava le decisioni 30 novembre 2004 e 20 febbraio 2005, relative al calcolo degli anni pensionabili della E. Chatziioannidou a seguito del trasferimento verso il regime comunitario dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione da lei maturati in Grecia.

A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza, la Commissione solleva un motivo unico che deduce la violazione dei regolamenti nn. 1103/97 (1) e 974/98 (2), nonché delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 11, dell'allegato VIII (3). La Commissione assume che la premessa sulla quale riposa interamente il ragionamento del Tribunale del pubblico impiego deriverebbe da un'errata interpretazione della portata del regolamento n. 1103/97. La Commissione sostiene che, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, il regolamento in esame ha ad oggetto il mantenimento degli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti private, ma non quelli sottoscritti dalle pubbliche collettività. Assume inoltre che comunque tale rilievo sarebbe privo di pertinenza nel caso di specie in quanto la Commissione non aveva sottoscritto alcun impegno nei confronti della sig.ra Chatziioannidou alla data di entrata in vigore dell'euro e pertanto, il principio di continuità dei contratti evocato all'art. 3 del regolamento n. 1103/97 non era giuridicamente applicabile alla specie. Per contro, il regolamento n. 974/98, e soprattutto il relativo art. 14, secondo la Commissione, dovrebbe essere applicato nella specie e le DGE dovrebbero essere lette alla luce di tale articolo. Di conseguenza nel caso di trasferimento, successivamente all'introduzione dell'euro, dei diritti a pensione maturati in Grecia, paese che ha adottato l'euro, la disposizione di cui all'art. 4, n. 4 delle direttive generali di esecuzione che dispone le modalità per la conversione in euro degli importi trasferiti in una moneta diversa dall'euro, non sarebbe applicabile. La Commissione sostiene altresì che, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, in ragione della ripartizione delle competenze nell'applicazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto tra la Commissione e le autorità nazionali, la sig.ra E. Chatziioannidou non potrebbe censurare la Commissione per il metodo del calcolo dell'importo dell'equivalente attuariale trasferito alla Commissione dalle autorità greche, perché solo queste ultime erano competenti a scegliere il metodo adeguato. Le autorità greche, infatti, hanno trasferito al conto delle Comunità un importo già espresso in euro.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione all'euro (GU L 162, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, all'introduzione dell'euro (GU L 139, pag. 1).

(3)  Disposizioni generali di esecuzione degli artt. 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/23


Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPALINE)

(Causa T-21/07)

(2007/C 69/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Parigi, Francia) (Rappresentante: E. Baud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SA Spa Monopole Compagnie fermière de Spa, abbreviato SA Spa Monopole NV (Spa, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 dicembre 2006, nel procedimento R 415/2005-1;

condannare la convenuta e, se del caso, l'interveniente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio comunitario denominativo «SPALINE »per i beni della classe 3 (saponi per il bagno e la doccia, idratanti per la pelle, lozioni per il corpo, tonici per la pelle, prodotti astringenti, detergenti per la pelle e il corpo, maschere per il viso, esfolianti, fragranze, ovvero profumi, acque di colonia, eau de toilette e oli) — domanda n. 989 236

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: SA Spa Monopole NV

Marchio o segno fatto valere: Marchi figurativi e denominativi nazionali ed internazionali «SPA», «LIL SPA», «SPA SKIN CARE »e «Les Thermes de Spa »per beni nelle classi 3, 32, 42

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta

Decisione della commissione di ricorso: Ricorso respinto

Motivi dedotti: La ricorrente deduce un unico motivo a sostegno del suo ricorso, con cui sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata non ha valutato correttamente i requisiti di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto non ha considerato e quindi ha completamente ignorato il carattere distintivo e generico del termine «spa »riguardo ai cosmetici nel territorio del Benelux.

In particolare, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha valutato correttamente diversi requisiti previsti dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in quanto, contrariamente a quanto statuito dalla prima commissione di ricorso, i segni in questione non sono simili da un punto di vista visivo o concettuale per il consumatore rilevante al fine di determinare una connessione tra essi. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'uso del marchio comunitario «SPALINE »non sia in grado di trarre indebito vantaggio dalla reputazione del precedente marchio del Benelux «SPA »e, infine che non sia usato senza giusto motivo.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/24


Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α)

(Causa T-23/07)

(2007/C 69/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (Rappresentante: avv. M. Wolter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 novembre 2006 (procedimento R0808/2006-4);

dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non ostano alla pubblicazione del marchio richiesto per i beni della classe 33 [«bevande alcoliche (tranne le birre), vini, spumanti e bevande a base di vino»];

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «α »per beni della classe 33 (domanda n. 4 634 663).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto sarebbe stata a torto considerata la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, sarebbero stati travisati la portata e il significato dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, 1994, pag. 1).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/24


Ricorso presentato il 30 gennaio 2007 — Iride e Iride Energia/Commissione

(Causa T-25/07)

(2007/C 69/53)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrenti: Iride SpA e Iride Energia SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure, nonché nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito prova della restituzione da parte di AEM Torino dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso presentato da Iride SpA e Iride Energia SpA (le «Ricorrenti») ha ad oggetto la decisione dell'8 novembre 2006 con la quale la Commissione ha concluso il procedimento avviato ai sensi dell'art. 88, par. 2, CE per esaminare la compatibilità con il diritto comunitario di un rimborso che l'Italia intende accordare ad AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia (1).

Le Ricorrenti chiedono al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato le misure di rimborso ad AEM Torino per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione del settore dell'energia, e nella parte in cui sospende l'erogazione dell'aiuto fino a che l'Italia abbia fornito alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con decisione 2003/193/CE relativa agli sgravi fiscali alle ex municipalizzate («Decisione Sgravi Fiscali»), oppure prova che AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell'ambito del regime citato.

Il ricorso in particolare si basa sui seguenti principali motivi:

a)

La misura in questione non costituisce un aiuto di Stato in quanto non è finanziata attraverso l'utilizzo di risorse statali e non attribuisce un vantaggio gratuito ai beneficiari.

b)

La sentenza Deggendorf (2) non sarebbe applicabile alla fattispecie. La Commissione non ha in particolare dimostrato l'esistenza dei presupposti (ed in particolare l'esistenza di un potenziale effetto di cumulo delle misure precedenti con le nuove misure) che, secondo i principi ricavabili dalla stessa sentenza, devono sussistere per poter sospendere l'erogazione della misura. In particolare, la Commissione non ha spiegato come possano determinare effetti di cumulo con gli aiuti oggetto della Decisione Sgravi Fiscali delle misure come gli stranded costs aventi obiettivi meramente perequativi, e quindi con effetti che si esauriscono nel passato, consentendo di ammortizzare costi assunti in epoca di mercato regolamentato in modo analogo a quanto le imprese avrebbero fatto se non fosse intervenuta la liberalizzazione del settore prima che fosse completato l'ammortamento dei suddetti costi.


(1)  GU L 366, del 21.12.2006, pag. 62.

(2)  Causa C-355/95, TwD/Commissione (Racc. 1997, pag. I-2549)


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/25


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — US Steel Košice/Commissione

(Causa T-27/07)

(2007/C 69/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: US Steel Košice (Košice, Slovacchia) (Rappresentante: E. Vermulst, avvocato, e C. Thomas, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2003/87/CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006 riguardante il piano nazionale di assegnazione per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra per il periodo 2008-2012, notificato dalla Slovacchia ai sensi della direttiva 2003/87/CE (1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione impugnata viola il Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'Allegato XIV all'Atto di adesione del 2003 (2), in quanto afferma erroneamente che le condizioni di cui a tale disposizione costituiscono obblighi indipendenti che si applicano fino al 2009 indipendentemente dal fatto che la Slovacchia continui a concedere alla ricorrente l'esenzione fiscale che la Slovacchia può applicare ad essa fino alla fine dell'anno fiscale 2009 in deroga agli artt. 87 CE e 88 CE. La ricorrente sostiene che, di conseguenza, la decisione è anche contraria al criterio n. 4 dell'allegato III alla direttiva 2001/87/CE, il quale prevede che il piano sia coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento in quanto in diverse occasioni la Commissione ha fatto credere alla ricorrente che le limitazioni alla produzione previste nel Titolo 4, punto 2, lett. a) dell'allegato XIV all'Atto di adesione avrebbero smesso di essere applicate una volta che la ricorrente non avesse più beneficiato dell'esenzione fiscale.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è illegittima in quanto, invece di esercitare le sue limitate funzioni ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ha eseguito un calcolo completamente indipendente delle adeguate emissioni totali in Slovacchia e lo ha imposto alla Repubblica slovacca. Pertanto, la Commissione ha usurpato le competenze degli Stati membri ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva 2003/87/CE.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto è stata fondata su un rigido calcolo matematico che è stato imposto senza consultazione pubblica e ha ignorato fattori conosciuti che influenzano le emissioni specifici per la Slovacchia per il periodo 2008-2012. La ricorrente ritiene che tale approccio abbia violato gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE, i criteri n. 1), 2) e 3) dell'allegato III alla detta direttiva, nonché il principio del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che, per quanto la Commissione avesse un qualunque margine di discrezionalità nella valutazione, essa ha commesso un manifesto errore in tale valutazione.

Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere in quanto era motivata dalla volontà di conseguire una scarsità di quote in modo da far crescere i prezzi di queste ultime.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236, 2003, pag. 33).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/26


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Fels-Werke e a./Commissione

(Causa T-28/07)

(2007/C 69/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fels-Werke GmbH (Goslar, Germania), Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aquisgrana, Germania) e Spenner Zement GmbH & Co. KG (Erwitte, Germania) (Rappresentanti: avv.ti H. Posser e S. Altenschmidt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullamento dell'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 29 novembre 2006 (numero del documento non pubblicato) sul piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, comunicato dalla Germania ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, nella parte in cui tale articolo dichiara incompatibili con la direttiva 2003/87/CE le garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nelle rubriche «impianti nuovi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 dello ZuG 2007 »e «assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007»;

annullamento dell'art. 2, n. 2 di questa decisione, in quanto esso impartisce alla Repubblica federale di Germania prescrizioni in merito all'utilizzo delle garanzie sull'assegnazione del primo periodo di scambio descritte nel capitolo 6.2 del piano nazionale di assegnazione della Germania nelle rubriche «impianti nuovi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11 dello ZuG 2007 »e «assegnazioni ai sensi dell'art. 8 dello ZuG 2007», e in tal sede prescrive inoltre la validità degli stessi fattori di adempimento vigenti per altri analoghi impianti già esistenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 29 novembre 2006 sul piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che la Germania ha comunicato ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE. In tale decisione, la Commissione contesta taluni aspetti del piano nazionale di assegnazione della Germania per incompatibilità con l'allegato III della direttiva 2003/87/CE (1).

Le ricorrenti, che gestiscono impianti oggetto dell'obbligo di scambio delle quote di emissione, affermano che la decisione impugnata le riguarda direttamente ed individualmente.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti fanno valere quattro motivi:

In primo luogo, che la convenuta, il 29 novembre 2006 non era più legittimata a respingere il piano nazionale tedesco di assegnazione, dato che il termine perentorio fissato a tal fine dall'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, era scaduto.

Le ricorrenti lamentano inoltre, sotto il profilo sostanziale, un'applicazione scorretta dell'art. 9, n. 3, in combinato disposto con i criteri fissati dall'allegato III della direttiva 2003/87/CE. A loro avviso, le garanzie sull'assegnazione per gli impianti recenti contestate dalla Commissione non costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Di conseguenza, non si sarebbe verificato alcun trattamento preferenziale degli impianti in questione.

Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata e violerebbe pertanto l'art. 253 CE.

La decisione impugnata sarebbe infine in contrasto con il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/27


Ricorso presentato il 9 febbraio 2007 — Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio

(Causa T-29/07)

(2007/C 69/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lactalis Gestion Lait SNC e Lactalis Investissements SNC (Laval, Francia) (Rappresentante: A. Philippart, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che il comma 1, dell'art. 1 della direttiva 67/227/CEE, chiarito dal quarto considerando, obbliga gli Stati membri a eliminare e sostituire i sistemi di imposte sulla cifra d'affari cumulative a cascata che falsano la concorrenza e ostacolano gli scambi tra Stati membri;

dichiarare che il comma 3, dell' art. 1 della direttiva 67/227/CEE, chiarito dall'ottavo considerando, vieta agli stati membri (vecchi e nuovi) di mantenere o di istituire misure di compensazione forfetaria all'importazione o all'esportazione a titolo di imposte sulla cifra d'affari per gli scambi tra gli Stati membri;

dichiarare che l'art. 1 della direttiva 67/227/CEE, sostituisce il sistema di imposta cumulativa a cascata con un sistema comune di IVA e che ormai, il mantenimento o l'istituzione di tasse cumulative a cascata che falsano la concorrenza e ostacolano gli scambi deve essere vietato;

dichiarare che, contrariamente all'obiettivo che si è fissata, la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, fornisce, abrogando la prima direttiva 67/227/CEE, ad eccezione dell'art. 2 che definisce le caratteristiche dell'IVA, un'immagine incompleta ed erronea della legislazione esistente in materia d'IVA e reca pregiudizio all'armonizzazione delle legislazioni relative alle tasse sulla cifra d'affari;

dichiarare che, eliminando ogni riferimento al principio del divieto di imposte cumulative a cascata e permettendo così il mantenimento e la reintroduzione delle imposte sulla cifra d'affari suscettibili di falsare la concorrenza e di ostacolare gli scambi tra Stati membri, il Consiglio viola gli obiettivi stabiliti dagli artt. 3 CE e 93 CE e reca pregiudizio direttamente ed individualmente agli interessi delle ricorrenti;

annullare l'art. 411-1 della direttiva 2006/112/CE nella parte in cui abroga i considerando nn. 4 e 8 e i commi 1 e 3 dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 67/227/CE e viola manifestamente gli artt. 3 CE e 93 CE;

condannare il Consiglio a rimborsare alle ricorrenti le spese irripetibili del procedimento sostenute nel presente grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 411-1 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) nei limiti in cui essa abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (2) che prevede l'eliminazione e vieta il mantenimento o l'istituzione di imposte cumulative a cascata.

Le ricorrenti sostengono che, adottando una tale direttiva, il Consiglio avrebbe violato gli obiettivi del Trattato espressi agli artt. 3 CE e 93 CE che prevedono l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari. Esse sostengono anche che l'abrogazione della direttiva 67/227/CEE da parte della direttiva 2006/112/CE comporta la rimessa in questione del principio del divieto di imposte cumulative a cascata, che secondo le ricorrenti, per la loro stessa natura, sarebbero atte a falsare le condizioni di concorrenza e ad ostacolare gli scambi tra Stati membri.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 71, pag. 1301.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/28


Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 — Du Pont de Nemours (France) e altri/Commissione

(Causa T-31/07)

(2007/C 69/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Francia), Du Pont Portugal Serviços (Lisbona, Portogallo), Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spagna), Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgio), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano), Du Pont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Paesi Bassi), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Germania), DuPont CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Ungheria), DuPont Poland Sp.z o.o. (Varsavia, Polonia), DuPont Romania Srl (Bucarest, Romania), Du Pont (UK) Ltd (Herts, Regno Unito), Du PontAGro Hellas SA (Atene, Grecia), DuPont International Operations Sarl (Svizzera), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, Francia) (rappresentate da: D. Waelbroeck, N. Rampal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare l'allegato alla direttiva della Commissione 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo, nei limiti in cui essa fissa la data di scadenza del periodo di iscrizione per il flusilazolo al 30 giugno 2008;

annullare l'art. 3, n. 2, della direttiva 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo, nei limiti in cui essa fissa al 30 giugno 2008 la data entro cui gli Stati membri devono, successivamente ad una nuova valutazione, modificare o revocare l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti flusilazolo;

annullare la Parte A delle Disposizioni Specifiche contenute nell'allegato della direttiva della Commissione 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE nei limiti in cui prevede una restrizione sui tipi di colture sui quali l'uso del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri a seguito della sua inclusione nell'Allegato I della direttiva 91/414/EEC, e che deve essere attuata entro il 30 giugno 2007 (in prosieguo: le «restrizioni controverse»);

condannare la Commissione a risarcire qualunque danno subito dalle ricorrenti a causa delle restrizioni controverse e stabilire l'importo di tale risarcimento per il danno subito dalle ricorrenti attualmente stimato in circa USD 109 milioni (approssimativamente EUR 84 milioni); o ogni altro importo che corrisponda al danno subito o che sarà subito dalle ricorrenti come da queste ulteriormente dimostrato durante il presente procedimento, particolarmente tenendo in debito conto danni futuri;

in via subordinata, ordinare alle parti di produrre, entro un ragionevole periodo di tempo a partire dalla data della sentenza, dati riguardanti l'importo del risarcimento stabilito con accordo tra le parti o, in assenza di accordo, ordinare alle parti di produrre entro il medesimo periodo di tempo le loro conclusioni con cifre dettagliate;

ordinare il pagamento di interessi, sull'importo dovuto a partire dalla data della sentenza della Corte fino all'effettivo pagamento, al tasso corrente stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, o qualsiasi altro adeguato tasso da determinarsi da parte della Corte;

condannare la convenuta a pagare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale dell'allegato alla direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE (1), che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (in prosieguo: la «direttiva ICPF») nei limiti in cui essa impone vincoli sia riguardo al periodo di iscrizione del flusilazolo, sia ai tipi di colture per le quali l'uso del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri.

Le ricorrenti sostengono che le restrizioni controverse sono illegittime in quanto sono fondate su una pura valutazione di «pericolo »e non su una valutazione di «rischio »come richiesto dalla Direttiva 91/414/CEE. Più specificamente, le ricorrenti sostengono che riducendo il periodo d'iscrizione a 18 mesi, al posto del normale periodo di 10 anni, così come restringendo l'uso autorizzato di flusilazolo solo per certi tipi di colture, la Commissione avrebbe violato i suoi obblighi derivanti dal Trattato CE e la citata direttiva e i suoi regolamenti di modifica, nonché diversi principi fondamentali e obiettivi del diritto comunitario. In particolare, le ricorrenti sostengono che il principio di proporzionalità, il principio di buona amministrazione e il diritto al contraddittorio, così come il principio della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di non discriminazione e il dovere di fornire un'adeguata motivazione sono stati violati dalla convenuta. Infine, le ricorrenti sostengono altresì che la convenuta ha commesso uno sviamento del proprio potere dato che le restrizioni sono state decise in modo arbitrario e senza rispettare i criteri stabiliti nella direttiva.

Oltre alla domanda di annullamento, le ricorrenti hanno proposto una domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288, n. 2, CE per il risarcimento del danno che sostengono aver subito a causa delle restrizioni controverse.


(1)  Direttiva della Commissione 2006/133/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27).

(2)  Direttiva della Commissione 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/29


Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Repubblica slovacca/Commissione

(Causa T-32/07)

(2007/C 69/58)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (Rappresentante: J. Čorba, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata,

qualora il Tribunale di primo grado non accolga la tesi esposta al punto 95 dell'atto introduttivo, mantenere, ai sensi dell'art. 231, secondo comma, gli effetti della decisione impugnata sulla base dei quali la ricorrente stabilisce la quantità complessiva di quote e la loro assegnazione ai singoli operatori nel suo territorio,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 29 novembre 2006 relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica slovacca ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE (1). La decisione impugnata considera taluni aspetti del piano nazionale per l'assegnazione di quote della Slovacchia incompatibili con l'allegato III della direttiva 2003/87/CE.

Nella motivazione del ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 9, n. 3, in combinato disposto con gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE e il principio del legittimo affidamento in quanto nella decisione impugnata avrebbe applicato, prescindendo dal piano nazionale per l'assegnazione di quote, una propria modalità per la determinazione della massima quantità totale media annua di quote di emissioni, arrogandosi indebitamente un compito che la direttiva attribuisce agli Stati membri, senza essere a ciò autorizzata.

Inoltre, la ricorrente afferma che la convenuta, anche se fosse stata legittimata ad applicare una propria modalità per la determinazione della quantità totale di quote di emissioni, avrebbe violato il principio della leale collaborazione tra le istituzioni comunitarie e gli organi degli Stati membri per non essersi consultata con la ricorrente, prima dell'adozione della decisione impugnata, in ordine all'applicazione di tale modalità.

Per di più, la convenuta avrebbe violato l'art. 9, n. 3, in combinato disposto con gli artt. 1 e 9, n. 1, e i criteri 1-4 di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, nonché il principio generale di proporzionalità in quanto la procedura da essa applicata per la determinazione della quantità totale di quote di emissioni non tiene in considerazione la necessità di aumentare nel territorio della ricorrente la produzione di energia elettrica ricavata da fonti che richiedono grandi quantità di carbone in conseguenza dell'obbligo di chiusura di due blocchi della centrale nucleare di Jaslovské Bohunice.

Infine, la ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del fondamentale requisito procedurale di fornire una motivazione sufficiente.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/29


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2007 — Verband der Internationalen Caterer in Deutschland/Commissione

(Causa T-5/05) (1)

(2007/C 69/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 82 del 2.4.2005.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/30


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (1a Sezione) 13 febbraio 2007 — Guarneri/Commissione

(Causa F-62/06) (1)

(Dipendenti - Remunerazione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Regola anticumulo applicabile agli assegni nazionali)

(2007/C 69/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Étienne, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto della causa

L'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 5 agosto 2005, che procede, ai sensi della regola anti-cumulo prevista dall'art. 67, n. 2, dello Statuto, alla deduzione della pensione belga di orfano dagli assegni familiari percepiti dalla ricorrente e, dall'altro, della decisione dell'APN 14 febbraio 2006 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 5 agosto 2005 è annullata in quanto deduce l'importo della pensione belga di orfano percepita dalla sig.ra Guarneri dall'assegno per figlio a carico ad essa versato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006, pag. 35.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/30


Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 — Angioi/Commissione

(Causa F-7/07)

(2007/C 69/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Francia) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 14 marzo 2006 dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che stabilisce i risultati della ricorrente ai test di preselezione di agenti contrattuali UE 25;

annullare la decisione dell'EPSO e/o del Comitato di selezione di non registrare la ricorrente nella banca dati dei candidati che hanno superato i test di preselezione;

annullare le operazioni di selezione successive;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Nel suo primo motivo, la ricorrente sostiene che l'invito a manifestare interesse (AMI), pubblicato dall'EPSO il 20 giugno 2005, sarebbe contrario all'art. 12, n. 1, CE e all'art. 82, nn. 1 e 3, lett. e), del regime applicabile agli altri agenti (RAA). In particolare, essa critica il fatto che l'AMI, da un parte, ha definito la lingua principale dei candidati come quella della loro cittadinanza (o, nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali, come quella in cui hanno seguito la scuola dell'obbligo) e, dall'altra, ha previsto che i test di preselezione si svolgessero, per ogni candidato, in una lingua diversa da quella principale, da scegliersi tra l'inglese, il francese e il tedesco. Il risultato di tali disposizioni sarebbe che, in primo luogo, i candidati non avrebbero potuto dichiarare come loro lingua principale una lingua comunitaria di cui avevano una conoscenza approfondita, pur non possedendo la cittadinanza corrispondente e, in secondo luogo, che essi sarebbero stati obbligati a superare le prove in una delle tre lingue sopramenzionate. Il sistema comporterebbe una disparità di trattamento in funzione della cittadinanza non giustificata obiettivamente dalla natura delle funzioni da esercitare.

Il secondo motivo verte sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di obiettività e del legittimo affidamento, in quanto le prove di preselezione della ricorrente sarebbero state costellate di incidenti che l'avrebbero perturbata e privata di una parte del tempo che le era stato assegnato, senza che essa fosse autorizzata a ricominciare la prova o a beneficiare di un tempo supplementare.

Nel suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, da un lato, la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto le questioni poste sarebbero state selezionate in modo arbitrario in una banca dati contenente questioni di livello molto diverso e la cui validità sarebbe talvolta discutibile e, dall'altro lato, la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di trasparenza e dell'obbligo di motivazione, in quanto l'EPSO non le avrebbe comunicato le questioni che le erano state poste.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/31


Ricorso presentato il 5 febbraio 2007 — Angé Serrano/Parlamento europeo

(Causa F-9/07)

(2007/C 69/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pilar Angé Serrano (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo 20 marzo 2006 che reinquadra la ricorrente nel grado B*6, ottavo scatto con decorrenza 1o maggio 2004;

condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e materiale e del pregiudizio della carriera della ricorrente, della somma di EUR 25 000, con riserva di aumentarla o diminuirla nel corso del procedimento;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente del Parlamento europeo, vincitrice di un concorso di passaggio di categoria (dalla categoria C alla categoria B) prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 1o maggio 2004, della riforma dello Statuto, aveva già introdotto presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso avverso la decisione che la reinquadrava nel grado B*5 (1).

Nella presente causa la ricorrente impugna la decisione 20 marzo 2006 con la quale il Parlamento la reinquadrava nel grado B*6, ottavo scatto. A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce motivi molto simili a quelli invocati nella causa T-47/05. Inoltre, sostiene che, malgrado il nuovo inquadramento attribuitole, il sistema derivante dalla riforma dello Statuto rimetterebbe in discussione l'effetto utile del suo passaggio dalla categoria C alla categoria B, poiché il nuovo inquadramento non implica, per la ricorrente alcun vantaggio rispetto alla situazione nella quale si trovano i colleghi che non hanno superato il concorso per il passaggio di categoria.


(1)  Causa T-47/05, Angé Serrano e a./Parlamento, GU C 93 del 14.4.2005, pag. 36.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/31


Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Botos/Commissione

(Causa F-10/07)

(2007/C 69/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patricia Botos (Meise, Belgio) (Rappresentante: avv. L. Vogel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione adottata dall'autorità che ha potere di nomina (APN) il 30 ottobre 2006, che respinge il reclamo proposto dalla ricorrente in data 24 aprile 2006 contro le sei seguenti decisioni amministrative: i) decisione adottata il 23 gennaio 2006 dall'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali; ii) decisione adottata il 23 gennaio 2006 dal capo dell'ufficio liquidatore di Bruxelles del regime comune di assicurazione malattia; iii) decisione adottata il 9 febbraio 2006 dall'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali; iv) decisione adottata il 9 febbraio 2006 dal capo dell'ufficio liquidatore di Bruxelles del regime comune di assicurazione malattia; v) decisione adottata il 20 febbraio 2006 dal capo dell'ufficio liquidatore di Bruxelles del regime comune di assicurazione malattia; vi) calcolo del rimborso delle spese mediche effettuato dall'ufficio liquidatore di Bruxelles del regime comune di assicurazione malattia, in data 23 febbraio 2006;

se necessario, annullare anche le sei citate decisioni;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva un unico motivo, vertente sulla violazione dell'art. 72 dello statuto, nonché su un manifesto errore di valutazione. Essa sostiene che, con le decisioni impugnate, l'APN ha erroneamente rifiutato di riconoscere che la «sindrome da fatica cronica», di cui essa soffre, costituisce una malattia grave ai sensi del suddetto articolo e, di conseguenza, di rimborsare le spese sostenute per le analisi di laboratorio ed i medicinali relativi a tale malattia. Svariati documenti, tra cui un approfondito studio medico, dimostrerebbero la gravità della malattia in questione e la necessità di rimborsare al 100 %, senza limiti o restrizioni, il costo dei medicinali e delle analisi di cui la ricorrente afferma di avere (avuto) bisogno.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/32


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 febbraio 2007 — Campoli/Commissione

(Causa F-33/06) (1)

(2007/C 69/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006, pag. 52.


Top